LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 5-06-1985 REGIONE PUGLIA
" Interventi a tutela e conservazione
del patrimonio di beni culturali. Manutenzione, bonifica, conservazione,
restauro. Operatori culturali - Albo - Misure di sostegno".
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 81 del
14 giugno 1985
TITOLO I
ARTICOLO 1
(Misure a tutela dell'opera
d'arte e del bene culturale nell'intervento regionale)
La Regione Puglia, ai sensi e per
gli effetti dell' art. 8 della legge 22/ 5/ 1971, n. 349, degli
artt. 48 e 49 del DPR 24/ 7/ 77, n. 616, e delle LLRR 12/ 12/
1979, n. 76, art. 11, II comma, sub 2) e 4), e 4/ 12/ 1981,
n. 58, a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali,
storici, librari, artistici, archeologici esistenti nel territorio
regionale della Puglia e allo scopo di assicurare efficacia
all'intervento che da essa venga spiegato a termini della legislazione
vigente e successive modificazioni, riconosce il ruolo di manutentore,
bonificatore, conservatore, restauratore di opere d'arte e di
beni culturali in genere, storici, librari, artistici, archeologici
e simili, a chi, manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore
di detti beni, abbia conseguito diploma presso l'Istituto centrale
del Restauro di Roma o titoli di studio equipollenti presso
istituti similari giuridicamente riconosciuti, e spiegato almeno
quattro anni continuativi, legalmente documentati, di attività
nel settore specifico del restauro di cui al successivo art.
2.
ARTICOLO 2
(Attività professionale)
Formano oggetto di attività professionale
di manutenzione, bonifica, conservazione, restauro:
a) dipinti
murali in genere, affreschi, tempere, olii, graffiti, stucchi,
gessi, intonaci, decorazioni parietali;
b) dipinti
su tela, tavola, metalli, pietra, vetri e altri supporti in
genere, cartapesta dipinta;
c) arazzi,
stoffe, tappeti, merletti, ricami, tessuti in genere;
d) ori,
argenti, rami, armi, armature, ferro, bronzi, smalti, avori,
resine e cera, vetri e vetrocromie;
e) manufatti
lignei, sculture lignee, cori, altari, cantorie, pulpiti, soffitti
lignei, suppellettili in genere, dorature e lacche, intarsi;
cuoi e pelli al naturale, tinte e lavorate;
f)
strumenti musicali, organi, arpe, pianoforti, orologi;
g) materiale
cartaceo, pergamene e carte, materiale librario in genere, disegni,
stampe, acquerelli, tempere, cartapesta, miniature;
h) materiale
lapideo in genere, tarsie commesse in pietre dure o materiale
vitreo;
i)
mosaici;
l)
ceramiche, porcellane, oggetti di scavo.
ARTICOLO 3
(Istituzione dell'Albo)
Presso la Regione Puglia, Assessorato
alla Cultura, è istituita una Commissione regionale per l'accertamento
delle qualifiche, la compilazione e la tenuta degli elenchi
nominativi dei manutentori, bonificatori, conservatori, restauratori
di opere d'arte e di beni culturali in genere.
La Commissione, nominata con proprio
decreto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
alla Cultura, è composta da:
1) sovrintendente
ai beni archeologici della Puglia;
2) il
sovrintendente ai beni architettonici artistici, ambientali
e storici della Puglia;
3) il
sovrintendente archivistico per la Puglia;
4) due
titolari di cattedra in discipline scientifiche, connesse o
di supporto, preposti l'uno dal Rettore dell'Università di Bari,
l'altro da quello dell'Università di Lecce;
5) due
restauratori, manutentori, designati dalle organizzazioni regionali
di categoria più rappresentative, tra quelli che non soltanto
abbiano i requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge
ma vantino rinomanza nazionale;
6) un
funzionario di livello non inferiore all'ottavo dell'Assessorato
alla Cultura, nominato da quest'ultimo.
Egli assolve la funzione, pure,
di segretario della Commissione.
La Commissione, proponendosi al
suo giudizio valutazioni in materie per le quali difetti nel
suo seno la competenza specifica, può avvalersi, per decisione
unanime, della consultazione di un esperto di chiara fama nel
settore interessato, sulla base di richiesta dell'Assessore
alla Cultura e autorizzazione del Presidente della Regione.
ARTICOLO 4
(Funzioni della Commissione)
La commissione di cui all'articolo
precedente si riunisce annualmente in una o più sessioni, ed
esaurisce ciascuna sessione redigendo verbale conclusivo e disponendo
la formazione e, successivamente, l'aggiornamento dell'Albo
regionale previsto, suddistinto per settori.
Al funzionario dell'Assessorato,
componente la Commissione, è affidata la cura della conservazione
dell'Albo. Egli provvede annualmente a procurarne la pubblicazione
a mezzo stampa, entro il 31 marzo e, comunque, nei quindici
giorni successivi alla stesura del verbale conclusivo dei lavori
della Commissione.
La pubblicazione si effettua su
due quotidiani di cui l'uno a diffusione regionale, l'altro
a diffusione nazionale.
Ai componenti della Commissione,
esterni all'istituzione, spettano gli emolumenti previsti dalla
legge regionale per le Commissioni d'esame.
ARTICOLO 5
(Abilitazione alla professione)
Colui che è in possesso dei requisiti
di cui all'art. 1 è tenuto a sostenere l'esame di ammissione
all'Albo e conseguire la iscrizione nel medesimo per la categoria
di manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di
opere d'arte e, in genere, beni culturali nei settori sopra
precisati, per spiegare l'attività in interventi manutentivi,
bonificativi, restaurativi, finanziati in tutto o in parte dalla
Regione.
L'iscrizione all'Albo regionale,
previsto dalla presente legge, non è consentita ai manutentori,
conservatori, restauratori dipendenti dello Stato o di altre
pubbliche amministrazioni.
L'affidamento dei lavori, ove consentito
dalle leggi, a loro, ovvero pure a professionisti di chiarissima
fama, non preclude l'intervento della Regione, valutato caso
per caso alla stregua di parere espresso dalla Commissione di
cui all'art. 3 della presente legge.
L'iscrizione all'albo in sede di
prima formazione dello stesso può avvenire, oltre che per coloro
che diano prova di possedere i requisiti di cui all'art. 1,
per quanti provino di avere esplicato con alta qualificazione
attività continuativa ed esclusiva, nei settori previsti dalla
presente legge, per un periodo non inferiore a dieci anni, in
proprio ovvero pure come coadiutore, regolarmente iscritto e
assicurato, di impresa artigiana specializzata, per incarichi
affidati con carattere di ripetitività e perduranza in egual
periodo da sovrintendenze, nonché musei, pinacoteche, biblioteche,
istituzioni culturali, conservative di beni, purché pubbliche.
ARTICOLO 6
(Modalità di iscrizione)
Le domande devono pervenire nel
termine ultimo stabilito dal decreto del Presidente della Regione
che bandisce annualmente l'espletamento del concorso per titoli.
La documentazione dovrà essere indicata,
sia pure sommariamente, nella domanda, ma potrà essere fornita
successivamente a rischio del richiedente e per raccomandata
con ricevuta di ritorno; comunque anteriormente alla prima riunione
della Commissione per lo scrutinio.
TITOLO II
ARTICOLO 7
(Interventi di sostegno)
La normativa dettata dal titolo
II della LR n. 37 del 16/ 6/ 1978, avente ad oggetto concessione
di contributi in conto capitale alle imprese artigiane, nonché
quella del Regolamento di attuazione di detta legge 24 maggio
1979, n. 2, relativamente ai contributi suddetti, secondo la
disciplina prevista dagli artt. 24 e 37 dello stesso regolamento,
si applica agli operatori culturali delle categorie previste
dalla presente legge, art. 2, purché organizzati ad impresa,
sia individuale che in forma associativa, e avente i caratteri
e limiti che sono stabiliti per le imprese artigiane, e sempre
che:
a) abbiano
sede ed esercitato l'attività nel territorio della Regione Puglia;
b) abbiano
l'iscrizione nell'Albo regionale previsto dall'artº 3 della
presente legge, nonché se coinvolgano il lavoro di più di tre
unità , quella nell'Albo degli artigiani;
c) esercitino
una o più attività dei settori individuati nell'art. 2.
ARTICOLO 8
Limiti, condizioni, modalità e attinenza
dei contributi in conto capitale sono quelli stabiliti con il
suddetto regolamento e sue eventuali modificazioni, in quanto
compatibili.
ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)
All'onere riveniente dall'applicazione
della presente legge, valutato in L. 300.000.000, si fa fronte
con lo stanziamento del Cap. 1303100 che assume la seguente
nuova denominazione " Programmazione culturale art. 11
P 2 - 3 - 4 LR 76/ 79 e LR n. 58 del 5/ 6/ 1985".
Per gli anni successivi, si provvederà
mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli
dei rispettivi bilanci.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.