Legislazione - Regione Puglia

LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 5-06-1985 REGIONE PUGLIA

" Interventi a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali. Manutenzione, bonifica, conservazione, restauro. Operatori culturali - Albo - Misure di sostegno".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 81 del 14 giugno 1985

TITOLO I

ARTICOLO 1

(Misure a tutela dell'opera d'arte e del bene culturale nell'intervento regionale)

La Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell' art. 8 della legge 22/ 5/ 1971, n. 349, degli artt. 48 e 49 del DPR 24/ 7/ 77, n. 616, e delle LLRR 12/ 12/ 1979, n. 76, art. 11, II comma, sub 2) e 4), e 4/ 12/ 1981, n. 58, a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali, storici, librari, artistici, archeologici esistenti nel territorio regionale della Puglia e allo scopo di assicurare efficacia all'intervento che da essa venga spiegato a termini della legislazione vigente e successive modificazioni, riconosce il ruolo di manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di opere d'arte e di beni culturali in genere, storici, librari, artistici, archeologici e simili, a chi, manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di detti beni, abbia conseguito diploma presso l'Istituto centrale del Restauro di Roma o titoli di studio equipollenti presso istituti similari giuridicamente riconosciuti, e spiegato almeno quattro anni continuativi, legalmente documentati, di attività nel settore specifico del restauro di cui al successivo art. 2.

ARTICOLO 2

(Attività professionale)

Formano oggetto di attività professionale di manutenzione, bonifica, conservazione, restauro:

a)       dipinti murali in genere, affreschi, tempere, olii, graffiti, stucchi, gessi, intonaci, decorazioni parietali;

b)       dipinti su tela, tavola, metalli, pietra, vetri e altri supporti in genere, cartapesta dipinta;

c)       arazzi, stoffe, tappeti, merletti, ricami, tessuti in genere;

d)       ori, argenti, rami, armi, armature, ferro, bronzi, smalti, avori, resine e cera, vetri e vetrocromie;

e)       manufatti lignei, sculture lignee, cori, altari, cantorie, pulpiti, soffitti lignei, suppellettili in genere, dorature e lacche, intarsi; cuoi e pelli al naturale, tinte e lavorate;

f)        strumenti musicali, organi, arpe, pianoforti, orologi;

g)       materiale cartaceo, pergamene e carte, materiale librario in genere, disegni, stampe, acquerelli, tempere, cartapesta, miniature;

h)       materiale lapideo in genere, tarsie commesse in pietre dure o materiale vitreo;

i)         mosaici;

l)         ceramiche, porcellane, oggetti di scavo.

ARTICOLO 3

(Istituzione dell'Albo)

Presso la Regione Puglia, Assessorato alla Cultura, è istituita una Commissione regionale per l'accertamento delle qualifiche, la compilazione e la tenuta degli elenchi nominativi dei manutentori, bonificatori, conservatori, restauratori di opere d'arte e di beni culturali in genere.

La Commissione, nominata con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, è composta da:

1)       sovrintendente ai beni archeologici della Puglia;

2)       il sovrintendente ai beni architettonici artistici, ambientali e storici della Puglia;

3)       il sovrintendente archivistico per la Puglia;

4)       due titolari di cattedra in discipline scientifiche, connesse o di supporto, preposti l'uno dal Rettore dell'Università di Bari, l'altro da quello dell'Università di Lecce;

5)       due restauratori, manutentori, designati dalle organizzazioni regionali di categoria più rappresentative, tra quelli che non soltanto abbiano i requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge ma vantino rinomanza nazionale;

6)       un funzionario di livello non inferiore all'ottavo dell'Assessorato alla Cultura, nominato da quest'ultimo.

Egli assolve la funzione, pure, di segretario della Commissione.

La Commissione, proponendosi al suo giudizio valutazioni in materie per le quali difetti nel suo seno la competenza specifica, può avvalersi, per decisione unanime, della consultazione di un esperto di chiara fama nel settore interessato, sulla base di richiesta dell'Assessore alla Cultura e autorizzazione del Presidente della Regione.

ARTICOLO 4

(Funzioni della Commissione)

La commissione di cui all'articolo precedente si riunisce annualmente in una o più sessioni, ed esaurisce ciascuna sessione redigendo verbale conclusivo e disponendo la formazione e, successivamente, l'aggiornamento dell'Albo regionale previsto, suddistinto per settori.

Al funzionario dell'Assessorato, componente la Commissione, è affidata la cura della conservazione dell'Albo. Egli provvede annualmente a procurarne la pubblicazione a mezzo stampa, entro il 31 marzo e, comunque, nei quindici giorni successivi alla stesura del verbale conclusivo dei lavori della Commissione.

La pubblicazione si effettua su due quotidiani di cui l'uno a diffusione regionale, l'altro a diffusione nazionale.

Ai componenti della Commissione, esterni all'istituzione, spettano gli emolumenti previsti dalla legge regionale per le Commissioni d'esame.

ARTICOLO 5

(Abilitazione alla professione)

Colui che è in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 è tenuto a sostenere l'esame di ammissione all'Albo e conseguire la iscrizione nel medesimo per la categoria di manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di opere d'arte e, in genere, beni culturali nei settori sopra precisati, per spiegare l'attività in interventi manutentivi, bonificativi, restaurativi, finanziati in tutto o in parte dalla Regione.

L'iscrizione all'Albo regionale, previsto dalla presente legge, non è consentita ai manutentori, conservatori, restauratori dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

L'affidamento dei lavori, ove consentito dalle leggi, a loro, ovvero pure a professionisti di chiarissima fama, non preclude l'intervento della Regione, valutato caso per caso alla stregua di parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 3 della presente legge.

L'iscrizione all'albo in sede di prima formazione dello stesso può avvenire, oltre che per coloro che diano prova di possedere i requisiti di cui all'art. 1, per quanti provino di avere esplicato con alta qualificazione attività continuativa ed esclusiva, nei settori previsti dalla presente legge, per un periodo non inferiore a dieci anni, in proprio ovvero pure come coadiutore, regolarmente iscritto e assicurato, di impresa artigiana specializzata, per incarichi affidati con carattere di ripetitività e perduranza in egual periodo da sovrintendenze, nonché musei, pinacoteche, biblioteche, istituzioni culturali, conservative di beni, purché pubbliche.

ARTICOLO 6

(Modalità di iscrizione)

Le domande devono pervenire nel termine ultimo stabilito dal decreto del Presidente della Regione che bandisce annualmente l'espletamento del concorso per titoli.

La documentazione dovrà essere indicata, sia pure sommariamente, nella domanda, ma potrà essere fornita successivamente a rischio del richiedente e per raccomandata con ricevuta di ritorno; comunque anteriormente alla prima riunione della Commissione per lo scrutinio.

TITOLO II

ARTICOLO 7

(Interventi di sostegno)

La normativa dettata dal titolo II della LR n. 37 del 16/ 6/ 1978, avente ad oggetto concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane, nonché quella del Regolamento di attuazione di detta legge 24 maggio 1979, n. 2, relativamente ai contributi suddetti, secondo la disciplina prevista dagli artt. 24 e 37 dello stesso regolamento, si applica agli operatori culturali delle categorie previste dalla presente legge, art. 2, purché organizzati ad impresa, sia individuale che in forma associativa, e avente i caratteri e limiti che sono stabiliti per le imprese artigiane, e sempre che:

a)       abbiano sede ed esercitato l'attività nel territorio della Regione Puglia;

b)       abbiano l'iscrizione nell'Albo regionale previsto dall'artº 3 della presente legge, nonché se coinvolgano il lavoro di più di tre unità , quella nell'Albo degli artigiani;

c)       esercitino una o più attività dei settori individuati nell'art. 2.

ARTICOLO 8

Limiti, condizioni, modalità e attinenza dei contributi in conto capitale sono quelli stabiliti con il suddetto regolamento e sue eventuali modificazioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 9

(Norma finanziaria)

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 300.000.000, si fa fronte con lo stanziamento del Cap. 1303100 che assume la seguente nuova denominazione " Programmazione culturale art. 11 P 2 - 3 - 4 LR 76/ 79 e LR n. 58 del 5/ 6/ 1985".

Per gli anni successivi, si provvederà mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.




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