LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 5-06-1985 REGIONE PUGLIA
" Interventi a
sostegno delle strutture di pubblico spettacolo".
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 81 del
14 giugno 1985
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
La Regione Puglia, in attuazione
dell'art. 13 dello Statuto regionale e dell'art. 49 del DPR
24/ 7/ 1977, n. 616, al fine di contribuire allo sviluppo delle
attività di aggregazione comunitaria e dello spettacolo, favorisce
la ristrutturazione, la riqualificazione, l'ammodernamento tecnologico
e l'adeguamento funzionale delle sale cinematografiche e dello
spettacolo, nonché delle attrezzature e il loro uso diversificato.
ARTICOLO 2
(Soggetti beneficiari)
La Regione concede contributi a:
a) enti
pubblici che gestiscono esercizi cinematografici e teatrali
e siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui
agli artt. 68 e 80 del RD 18/ 6/ 1931, n. 773;
b) proprietari
e/ o gestori di sale cinematografiche o teatrali che, singoli
o associati in cooperative o consorzi di esercenti, siano titolari
delle relative licenze di esercizio di cui agli artt. 68 e 80
del RD 18/ 6/ 1931, n. 773.
ARTICOLO 3
(Contributi)
I contributi regionali sono concessi
ai soggetti di cui al precedente art. 2, quale concorso in conto
capitale o, mediante la costituzione di un fondo di garanzia,
per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti
per i programmi di investimento.
Il 70% del fondo di copertura previsto
dal successivo art. 8 è utilizzato per la concessione di contributi
in conto capitale, mentre con il restante 30% si provvede alla
costituzione di un fondo di garanzia per l'abbattimento, nel
limite massimo del 12%, dei tassi di interesse sui finanziamenti
ottenuti dai singoli soggetti di cui al primo comma del presente
articolo fino ad un massimo di cinque anni.
Ciascun contributo in conto capitale
è concesso in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta
ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 50 milioni.
La scelta del beneficiario spetta
al richiedente, ferma restando l'alternatività dell'intervento
regionale. I programmi devono riguardare:
a) la
ristrutturazione delle sale cinematografiche per renderle agibili
sia per l'attività cinematografica sia per quella teatrale,
musicale e culturale in genere, anzitutto in relazione alla
normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza dei
locali;
b) la
trasformazione delle sale cinematografiche e delle relative
strutture per un loro uso diversificato ai fini della promozione
culturale.
ARTICOLO 4
(Domanda e documentazione)
Per l'assegnazione dei contributi
di cui alla presente legge, i soggetti di cui al precedente
art. 2 devono presentare domanda all'Assessorato alla Cultura,
Tempo Libero della Regione Puglia entro il 30 settembre.
La domanda deve essere corredata
della seguente documentazione:
a) titolo
di proprietà o contratto locatizio della durata utile di cinque
anni;
b) relazione
tecnica sullo stato della struttura, redatta da un tecnico iscritto
all'Albo degli ingegneri;
c) conto
economico previsionale e relazione tecnica sulle modalità e
sui tempi di attuazione dei lavori;
d) piano
di copertura finanziaria degli investimenti;
e) documento
di approvazione del progetto da parte del Comune;
f)
progetto dei lavori e dichiarazione di rispondenza del
progetto stesso alle norme vigenti di sicurezza;
g) dichiarazione
di mantenimento per almeno sei anni della destinazione e dell'uso
dell'immobile.
I soggetti di cui alla lettera b)
del precedente art. 2 sono, inoltre, tenuti a produrre, quando
siano soggetti collettivi:
a) copia
autenticata dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'eventuale
regolamento delle associazioni dei gruppi associati dei consorzi
di esercenti, o delle cooperative cinematografiche o teatrali;
b) elenco
degli esercizi cinematografici o teatrali associati, con l'indicazione
delle eventuali quote sociali sottoscritte da ciascun esercizio.
Tale elenco deve essere prodotto con atto notorio o atto sostitutivo
di notorietà;
c) copia
del bilancio, per le società , e della dichiarazione dei redditi
per le imprese individuali e società assimilate.
Avranno diritto di precedenza le
domande presentate dai soggetti previsti nei commi precedenti
nei cui locali sia stata sospesa l'attività e che si impegnino
a riprenderla almeno per il periodo indicato alla lettera g)
del precedente comma.
ARTICOLO 5
La Regione Puglia definisce, con
deliberazione del Consiglio regionale, entro il 30 aprile di
ogni anno, il piano di assegnazione dei contributi nel limite
massimo dello stanziamento previsto dall'esercizio in corso.
L'istanza di contributo non può
essere ripetuta per la stessa struttura nell'arco del sessennio
della concessione dello stesso.
Nel caso in cui non venga utilizzato
interamente lo stanziamento annuale nella parte avente finalità
per la decurtazione degli interessi, gli importi risultanti
inutilizzati verranno assegnati anche in conto capitale, fermo
il rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo delle istanze.
ARTICOLO 6
(Liquidazione contributi)
Per la liquidazione dei contributi
il richiedente deve presentare alla Regione - Assessorato Cultura
e Tempo Libero - domanda corredata da:
a) dichiarazione
rilasciata dal Comune nella quale si attestino le date di inizio
e del termine dei lavori;
b) relazione
tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e la rispondenza
al preventivo presentato;
c) documenti
della spesa dei lavori effettuati;
d) copia
del verbale di sopralluogo compiuto dalla Commissione provinciale
di cui all'art. 141 del RD n. 635 del 6/ 5/ 1940 competente
per territorio.
ARTICOLO 7
(Modalità di erogazione
dei contributi)
L'erogazione dei contributi comporta
per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare gli interventi
secondo i tempi previsti e in coerenza con le indicazioni fornite
in allegato alla domanda.
In caso di parziale o mancata effettuazione
degli interventi, la Giunta regionale, con propria deliberazione,
dispone la revoca, anche parziale, del contributo in correlazione
a quanto effettivamente realizzato.
Uguale provvedimento viene assunto
dalla Giunta regionale nel caso di mancato rispetto di quanto
dichiarato a norma della lettera g) dell'art. 4 della presente
legge.
Alla liquidazione dei contributi
provvede, con proprio Decreto, il Presidente della Giunta regionale,
o suo delegato.
ARTICOLO 8
(Disposizioni finanziarie)
All'onere riveniente dall'applicazione
della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000, si fa fronte
per l'esercizio 1985 con la seguente variazione di bilancio:
PARTE II SPESA
Variazione in diminuzione:
- Cap. 1304130 " Spese derivanti
dall'attuazione degli adempimenti e interventi in materia faunistico
- venatoria e ambientale LR 27/ 2/ 1984, n. 10"
Competenza 1.000.000.000 Cassa 1.000.000.000
Variazione in aumento:
- Cap. 1303081( cni) " Contributi
in c / capitale ad enti pubblici e soggetti privati, singoli
o associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento
delle sale di spettacolo e relative attrezzature"
Competenza 700.000.000 Cassa 700.000.000
- Cap. 1303082( cni) " Fondo
di garanzia finalizzato alla concessione di contributi in c
/ interesse a favore di enti pubblici o soggetti privati, singoli
o associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento
delle sale di spettacolo e relative attrezzature"
Competenza 300.000.000 Cassa 300.000.000
Per gli anni successivi, si provvederà
mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli
dei rispettivi bilanci.
ARTICOLO 9
(Norma transitoria)
Limitatamente all'esercizio finanziario
1985, le domande e la documentazione di cui al precedente art.
4 dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Entro i successivi 60 giorni, la
Giunta regionale provvederà agli adempimenti previsti al precedente
art. 5.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.