LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 16-05-1985 REGIONE PUGLIA
«Modifiche e integrazioni della
LR 18 aprile 1979, n. 24. Provvidenze per la diffusione della
cultura musicale, della danza e coreutica».
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 66 del
28 maggio 1985
ARTICOLO UNICO
La lett. b) dell'art. 2 della L.
R. 18- 4- 79, n. 24 è così sostituita:
«b) sostenendo la ricerca nel campo
della musica «colta» e «popolare» per quanto riguarda la composizione,
l'esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la
creazione di strutture specifiche, altresì di danza e coreutica,
laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e
la raccolta del patrimonio folcloristico regionale e per la
formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori,
folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica
statali e le Università regionali;».
OMISSIS
L'art. 5 della LR 18 aprile 1979,
n. 24 «Provvidenze per la diffusione della cultura musicale»
è così sostituito:
«Le richieste di finanziamento dei
programmi di attività vanno inoltrate all'Assessorato alla Cultura
per l'anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno, corredate
della seguente documentazione:
- programma dettagliato delle attività
relativo alla stagione musicale per cui si richiede il finanziamento,
con esauriente relazione tecnico - artistica dell'attività da
svolgersi.
Per il triennio 1983/ 85, il termine
di presentazione delle richieste viene fissato al 31 dicembre
di ciascun anno.
L'inosservanza del termine di cui
ai commi precedenti escluderà dal finanziamento previsto, salvo
che non ricorrano particolari e specifici motivi ritenuti gravi
e validi dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui
al precedente art. 3.
Gli Enti locali territoriali destinatari
dei finanziamenti di cui all'art. 4 imputeranno le rispettive
somme nei propri bilanci, su appositi capitoli all'uopo predisposti».
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.