LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 11-05-1990 REGIONE PUGLIA
«Norme organiche in
materia di programmazione e promozione di attività culturali
e di musica, teatro e cinema».
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 97 del
4 giugno 1990
ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle iniziative
di produzione e distribuzione nei settori della musica, della
danza, del teatro, della cinematografia, degli audiovisivi,
nonché di iniziative culturali, incentivando l'espansione dei
consumi di qualità , garantendo la libertà di espressione artistica
e l'autonomia professionale, valorizzando le specificità della
cultura pugliese.
2.
la Regione, con riferimento ai settori d'intervento di
cui alla presente legge ed alle materie di cui agli artt. 47
e 48 del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616, su iniziativa propria e di
enti, società e associazioni che operano nel suo territorio,
può patrocinare, sostenere, realizzare convegni, seminari e
ricerche di rilievo almeno regionale.
3.
Le funzioni regionali e gli interventi previsti dalla
presente legge sono attuati nel rispetto della normativa statale
e saranno adeguati alle leggi statali di riforma, secondo quanto
previsto dall'art. 49 del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616.
ARTICOLO 2
Piano Triennale Regionale
1.
Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente
legge, la Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno,
propone all'approvazione del Consiglio regionale un Piano triennale.
2.
Il Piano Triennale indica:
a) gli
obiettivi e le priorità dell'intervento regionale;
b) i
criteri di attuazione;
c) l'ammontare
dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel
bilancio poliennale della Regione;
d) il
riparto dello stanziamento complessivo fra le diverse tipologie
di intervento previste dalla presente legge.
ARTICOLO 3
COMITATO DEGLI ESPERTI
1.
E' istituito presso la Regione un Comitato di esperti
composto da 8 membri, di cui 2 indicati dalle minoranze con
voto limitato a uno, e presieduto dall'Assessore competente;
svolge le funzioni di segretario un funzionario dello stesso
Assessorato.
2.
I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale
tra esperti di comprovata esperienza. Va garantita la presenza
di almeno un esperto per i settori della musica, della danza,
del teatro, della cinematografia e delle arti figurative.
3.
I componenti il Comitato restano in carica per un triennio
e non sono immediatamente rieleggibili; ad essi saranno corrisposti
i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa regionale.
4.
Il Comitato definisce le linee e gli obiettivi per la
redazione del Piano Triennale; esprime parere motivato sulla
rilevanza e sulla congruità dei piani, dei programmi, dei progetti
presentati alla Regione e per gli interventi di cui ai successivi
artt. 4, 5 e 6, nonché sulle iniziative di cui al successivo
art. 9.
ARTICOLO 4
CONTRIBUTI AI COMUNI
1.
La Regione, per incentivare iniziative nei settori di
cui all'art. 1 della presente legge, può assegnare contributi
in favore dei Comuni pugliesi, singoli o associati, sulla base
di piani comunali annuali di attività.
2.
Il piano comunale deve contenere:
a) relazione
sulle attività programmate e gli obiettivi che si intendono
perseguire nell'anno successivo;
b) elenco
delle iniziative che si intendono gestire direttamente ed elenco
distinto delle iniziative da gestire in associazioni tra più
Comuni;
c) periodo
di realizzazione e costo delle singole iniziative.
3.
Il piano comunale può altresì prevedere contributi in
favore di enti, società o associazioni, pubbliche o private,
senza fini di lucro, che intendano realizzare iniziative per
le quali, entro il 30 giugno, abbiano presentato al Comune domanda
di contributo con una relazione finanziaria.
4.
Il piano deve essere presentato alla Regione entro il
30 settembre corredato da:
a) la
delibera del Consiglio Comunale con un impegno di spesa pari
almeno al 50% del costo complessivo delle iniziative e dei contributi
previsti;
b) una
relazione analitica sui fondi spesi per il piano dell'anno precedente,
se realizzato col contributo finanziario della Regione, ovvero
una relazione sulle iniziative realizzate e sostenute direttamente.
5.
Il contributo regionale è determinato per ciascun piano
comunale avendo riguardo ai suoi contenuti e non può comunque
superare il 50% delle spese ritenute ammissibili.
6.
La Giunta regionale, sentito il parere degli esperti
e sulla base dei criteri previsti dal Piano Triennale, approva,
entro il 31 gennaio di ogni anno, un provvedimento di riparto,
da sottoporre all'esame della Commissione consiliare competente.
ARTICOLO 5
INCENTIVI ALLA PRODUZIONE
1.
La Regione può incentivare la produzione nei settori
di cui alla presente legge per mezzo di:
a) contributi;
b) convenzioni.
Tali interventi possono essere deliberati per la realizzazione
di specifici progetti di particolare valore artistico, orientati
alla qualificazione professionale degli operatori ed alla fruizione
del pubblico.
2.
Gli incentivi alla produzione possono essere concessi
ad enti, società ed associazioni, senza fini di lucro, che abbiano
sede nel territorio regionale, ivi svolgano prevalentemente
la propria attività e siano dotate di autonomia organizzativa
e riconosciute capacità tecnico - artistiche.
3.
Le domande per la concessione degli incentivi alla produzione
devono essere presentate alla Regione entro il 30 maggio e devono
contenere:
a) copia
autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, regolarmente
registrati;
b) copia
autentica del certificato di vigenza degli organi, di riconoscimento
ministeriale e di liberatoria ENPALS ove prescritti;
c) relazione
dettagliata del progetto e relativo piano finanziario riferito
solo ai costi di allestimento e/ o diretti alla produzione,
nonché l'indicazione delle attrezzature in dotazione.
4.
Il contributo, eventualmente concesso, non potrà superare
la misura del 30% dei costi considerati ammissibili e potrà
essere liquidato solo ad avvenuta realizzazione del progetto
produttivo.
L'aliquota determinata a carico
della Regione sarà commisurata al conto consuntivo documentato,
ove lo stesso risulti inferiore al conto preventivo.
5.
Per la realizzazione di speciali progetti in linea con
gli obiettivi fissati dal Piano Triennale, i soggetti di cui
al secondo comma del presente articolo possono chiedere di stipulare
con la Regione apposita convenzione.
Tale convenzione dovrà contenere:
a) esatta
definizione del programma;
b) modalità
e tempi di produzione;
c) criteri
di erogazione ed entità del finanziamento regionale, che comunque
non potrà superare il 75% dei costi considerati ammissibili;
d) esclusione
di qualsiasi intervento finanziario finalizzato da parte di
altri enti pubblici.
6.
La Giunta regionale, sentito il parere degli esperti
e sulla base dei criteri previsti dal Piano Triennale, approva,
entro il 30 settembre di ogni anno, il provvedimento di riparto,
da sottoporre all'esame della Commissione consiliare competente.
ARTICOLO 6
Teatri di Tradizione
e Istituzioni Concertistiche - Orchestrali
1.
Per il raggiungimento delle finalità della presente legge
riferite all'attività di produzione musicale, i teatri di tradizione
e le istituzioni concertistico - orchestrali riconosciuti dal
competente Ministero e operanti in Puglia presentano alla Regione,
entro il 30 maggio, piani triennali di attività che contengono:
a) l'indicazione
dei programmi e le forme di coordinamento che le diverse istituzioni
intendono realizzare;
b) i
piani finanziari per la realizzazione degli stessi;
c) le
iniziative che si intendono assumere per pervenire ad una generale
diffusione della cultura musicale nella Regione, secondo criteri
di perequazione territoriale;
d) le
iniziative che si intendono assumere per diffondere e valorizzare
fuori regione la produzione artistica pugliese;
e) il
bilancio consuntivo dell'anno precedente.
2.
la Giunta regionale, sentito il parere degli esperti
e sulla base dei criteri previsti dal Piano Triennale, approva,
entro il 30 settembre di ogni anno, il provvedimento di riparto,
da sottoporre all'esame della Commissione consiliare competente.
3.
La Regione, ai fini della valorizzazione della propria
tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale ed
internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce
ai Teatri Petruzzelli di Bari, Politeama di Lecce e Giordano
di Foggia il ruolo di «Centri Teatrali Musicali di interesse
regionale».
ARTICOLO 7
Ente Teatro Pubblico
Pugliese
1.
La Regione istituisce l'Ente regionale per la produzione,
la programmazione e la promozione culturale teatrale in Puglia
denominato «Teatro Pubblico Pugliese».
2.
Entro il 31/ 12/ 1990 il Consiglio regionale approverà
lo Statuto e il Regolamento organico e funzionale dell'Ente
e, nel rispetto della normativa sulla mobilità , adotterà i
relativi provvedimenti sul personale.
ARTICOLO 8
Mediateca Regionale
Pugliese
1.
E' istituita la Mediateca Regionale Pugliese ( MRP) con
la finalità di promuovere la diffusione e la conoscenza del
patrimonio cinematografico - audiovisivo.
2.
Tale struttura regionale è dotata delle necessarie attrezzature
tecniche e può avvalersi delle altre strutture complementari
esistenti nella Regione.
3.
i compiti della mediateca sono i seguenti:
a) acquisire,
conservare e valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo
di rilevante interesse, con precipuo riferimento a quello della
Puglia;
b) realizzare
rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, ricerche, convegni
e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine
in movimento;
c) provvedere
alla costituzione e all'incremento di una biblioteca, emeroteca
e fototeca specializzata;
d) redigere,
aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali
audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con
sede in Puglia.
e) promuovere
progetti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento di
operatori per l'utilizzazione, l'uso e la manutenzione dei sussidi
audiovisivi in dotazione presso strutture pubbliche.
4.
La regione approva un apposito regolamento che disciplina
le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature
della mediateca.
ARTICOLO 9
Iniziative Regionali
1.
la Regione promuove direttamente, anche in collaborazione
con Amministrazioni dello Stato, la RAI, le altre regioni, ovvero
con le Università, le Amministrazioni Provinciali e le Case
Editrici pugliesi, ovvero con soggetti pubblici e privati, associazioni
ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali, la realizzazione
di progetti che abbiano particolare rilevanza nel quadro degli
obiettivi del Piano Triennale.
2.
Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente
e con l'obiettivo di finalizzare l'attività formativa dei Conservatori
e dei Licei Musicali in Puglia, la Regione promuove la istituzione
di un'orchestra giovanile, secondo le modalità e i criteri che
saranno determinati dalla Giunta regionale sentita la competente
Commissione consiliare.
3.
La Regione può aderire o partecipare alla costituzione
di Enti o Fondazioni di cui all'artº 12 CC che, senza scopo
di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente
legge.
4.
La Regione promuove la costituzione della Fondazione
Paolo Grassi anche al fine di sostenere e potenziare nazionalmente
e internazionalmente il «Festival della Valle d'Itria».
5.
La Regione può promuovere l'istituzione, a norma dell'art.
39 del CC, di appositi Comitati organizzatori, o, se già costituiti,
può aderirvi definendo il proprio impegno finanziario, quando
si presentino particolari e non ricorrenti occasioni per manifestazioni
culturali di interesse regionale.
6.
La Regione, inoltre, sostiene le iniziative di soggetti
pubblici e privati, che non perseguono fini di lucro, che, disponendo
di proprie dotazioni e di strutture organizzative di particolare
rilievo, siano in grado di svolgere, rispetto all'intero territorio
regionale, una funzione di diffusione, documentazione, promozione,
formazione, divulgazione, conservazione e catalogazione scientifica
nel settore di propria competenza.
L'individuazione di tali soggetti
avviene esclusivamente attraverso la loro inclusione nell'ambito
del Piano Triennale.
7.
La Giunta regionale compie tutti gli atti necessari relativi
ai precedenti commi, salvo quelli espressamente riservati al
Presidente della Regione dall'art. 14 del DPR 24/ 7/ 1977, nº
616, considerato il parere del Comitato degli Esperti.
ARTICOLO 10
Abrogazione
1. Con la presente legge sono abrogati
la LR 25 gennaio 1975, n. 16 e i punti 2, 3 e 4 dell'art. 11
della LR 12 dicembre 1979, n. 76.
ARTICOLO 11
Norma Finanziaria
1.
Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente
legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II -
Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1990, del Cap. 0813012 «Programmazione e promozione attività
culturali e di musica, teatro e cinema (LR n. 28 dell'11/ 5/
90)» per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire
7.000.000.000, con prelievo di pari importo dal Cap. 1020020
«Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione.
Spesa in c/ capitale»:
ARTICOLO 12
Norma Finale Transitoria
1.
I soggetti interessati agli interventi della presente
legge, in fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla
sua pubblicazione, presentano all'Assessorato alla Cultura apposita
istanza motivata.
2.
Trascorso tale termine, la Giunta regionale, in deroga
a quanto disposto dai precedenti articoli, approva il Piano
di interventi per l'anno 1990, sentita la competente Commissione
Consiliare.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione,
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
«Il Governo ha osservato:
1) circa
l'articolo 6, che il Teatro Petruzzelli di Bari è riconosciuto
" teatro di tradizione" ai sensi dell'articolo 28
della legge 14 agosto 1967 numero 800 e parimenti il Teatro
Politeama di Lecce ai sensi del D. M. 16 novembre 1976, ex ultimo
comma dell'articolo 28 della legge numero 800/ 1967 citata;
2) circa
l'articolo 7, secondo comma, che l'approvazione dello Statuto
del Teatro Pubblico Pugliese è da effettuarsi mediante lo strumento
legislativo;
3) circa
la norma finanziaria di cui all'articolo 11, che la Regione,
in sede di assestamento del bilancio 1990, dovrà provvedere
ad istituire appositi distinti capitoli di spesa in relazione
sia alla diversa natura degli interventi che alla diversa tipologia
dei soggetti beneficiari dei contributi regionali».