LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 18-04-1979 REGIONE PUGLIA
«Provvidenze per la
diffusione della cultura musicale».
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 32 del
28 aprile 1979
ARTICOLO 1
La Regione Puglia, per le finalità
enunciate all'articolo 13 del proprio Statuto, in attesa dell'emanazione
della legge quadro di cui al 2º comma dell'art. 49 del DPR 616
del 24/ 7/ 1977, promuove e favorisce nel settore musicale attività
di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente
alla comunità regionale, riconoscendo alla musica nelle sue
diverse forme ed esplicazioni, valori d'arte, educativi, di
elevazione culturale, oltre che di impiego socialmente positivo
del tempo libero.
ARTICOLO 2
Per conseguire gli scopi di cui
all'art. 1 della presente legge, la Regione Puglia interviene:
a) predisponendo,
promuovendo e coordinando, con la partecipazione degli Enti
Locali, programmi di attività musicali e diffusione della cultura
musicale;
b) sostenendo
la ricerca nel campo della musica «colta» e «popolare» per quanto
riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la
didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche,
laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e
la raccolta del patrimonio folcloristico regionale e per la
formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori,
folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica
statali e le Università regionali;
c) incentivando
le attività delle istituzioni concertistiche - orchestrali ove
esistono, e promuovendo la costituzione di altri organismi consimili
al fine di sviluppare un'equa distribuzione sul territorio regionale;
d) promuovendo
e sviluppando l'associazionismo musicale destinato a diffondere
la cultura musicale, agevolando le forme di autogestione tra
gli operatori musicali;
e) stabilendo
organiche relazioni tra attività musicali, le Università e l'associazionismo
culturale sul territorio regionale.
ARTICOLO 3
La Regione, nel perseguimento dei
fini di cui all'articolo 2, si avvale di un comitato, di nomina
del Consiglio regionale, composto da:
-
l'Assessore alla Cultura, che lo presiede;
-
cinque rappresentanti del Consiglio regionale
eletti con voto limitato ad uno;
-
due rappresentanti della Federazione Lavoratori
dello Spettacolo;
-
un rappresentante dell'ANCI;
-
un rappresentante dell'UPI;
-
un rappresentante designato dalle associazioni
concertistiche pugliesi.
Svolge le funzioni di Segretario
un funzionario dell'Assessorato alla Cultura.
ARTICOLO 4
Il Comitato di cui all'art. 3 ha
il compito di proporre il piano di finanziamento, sulla base
dei programmi presentati alla Regione dagli Enti Locali territoriali
elettivi tendenti a favorire la realizzazione dei fini di cui
all'art. 1.
I piani di cui al comma precedente
saranno approvati dalla Giunta su parere vincolante della Commissione
consiliare competente.
ARTICOLO 5
Le richieste di finanziamento dei
programmi di attività vanno inoltrate all'Assessorato alla Cultura
per l'anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di
ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
-
programma dettagliato delle attività per cui si
richiede il finanziamento con esauriente relazione tecnico -
artistica dell'attività da svolgersi.
Gli Enti locali territoriali destinatari
dei finanziamenti di cui all'art. 3 imputeranno le rispettive
somme nei propri bilanci su appositi capitoli all'uopo predisposti.
ARTICOLO 6
La copertura finanziaria dell'onere
riveniente dall'applicazione della presente legge, pari a lire
750 milioni, è assicurata, per il 1979, nell'ambito degli interventi
previsti dal Bilancio pluriennale approvato con legge regionale
n. 14 del 6 febbraio 1978 - art. 4.
Nello stato di previsione del Bilancio
per il 1979 - parte 2a - Spesa - verrà iscritto apposito capitolo
che sarà istituito con legge di approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1979.
Per gli esercizi successivi gli
oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi
bilanci di previsione.
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.