Legislazione - Regione Puglia

LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 18-04-1979 REGIONE PUGLIA

«Provvidenze per la diffusione della cultura musicale».

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 32 del 28 aprile 1979

ARTICOLO 1

La Regione Puglia, per le finalità enunciate all'articolo 13 del proprio Statuto, in attesa dell'emanazione della legge quadro di cui al 2º comma dell'art. 49 del DPR 616 del 24/ 7/ 1977, promuove e favorisce nel settore musicale attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, riconoscendo alla musica nelle sue diverse forme ed esplicazioni, valori d'arte, educativi, di elevazione culturale, oltre che di impiego socialmente positivo del tempo libero.

ARTICOLO 2

Per conseguire gli scopi di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione Puglia interviene:

a)       predisponendo, promuovendo e coordinando, con la partecipazione degli Enti Locali, programmi di attività musicali e diffusione della cultura musicale;

b)       sostenendo la ricerca nel campo della musica «colta» e «popolare» per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folcloristico regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori, folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica statali e le Università regionali;

c)       incentivando le attività delle istituzioni concertistiche - orchestrali ove esistono, e promuovendo la costituzione di altri organismi consimili al fine di sviluppare un'equa distribuzione sul territorio regionale;

d)       promuovendo e sviluppando l'associazionismo musicale destinato a diffondere la cultura musicale, agevolando le forme di autogestione tra gli operatori musicali;

e)       stabilendo organiche relazioni tra attività musicali, le Università e l'associazionismo culturale sul territorio regionale.

ARTICOLO 3

La Regione, nel perseguimento dei fini di cui all'articolo 2, si avvale di un comitato, di nomina del Consiglio regionale, composto da:

-         l'Assessore alla Cultura, che lo presiede;

-         cinque rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno;

-         due rappresentanti della Federazione Lavoratori dello Spettacolo;

-         un rappresentante dell'ANCI;

-         un rappresentante dell'UPI;

-         un rappresentante designato dalle associazioni concertistiche pugliesi.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario dell'Assessorato alla Cultura.

ARTICOLO 4

Il Comitato di cui all'art. 3 ha il compito di proporre il piano di finanziamento, sulla base dei programmi presentati alla Regione dagli Enti Locali territoriali elettivi tendenti a favorire la realizzazione dei fini di cui all'art. 1.

I piani di cui al comma precedente saranno approvati dalla Giunta su parere vincolante della Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 5

Le richieste di finanziamento dei programmi di attività vanno inoltrate all'Assessorato alla Cultura per l'anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

-         programma dettagliato delle attività per cui si richiede il finanziamento con esauriente relazione tecnico - artistica dell'attività da svolgersi.

Gli Enti locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 3 imputeranno le rispettive somme nei propri bilanci su appositi capitoli all'uopo predisposti.

ARTICOLO 6

La copertura finanziaria dell'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, pari a lire 750 milioni, è assicurata, per il 1979, nell'ambito degli interventi previsti dal Bilancio pluriennale approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978 - art. 4.

Nello stato di previsione del Bilancio per il 1979 - parte 2a - Spesa - verrà iscritto apposito capitolo che sarà istituito con legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.




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