LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 3-09-1991
REGIONE PIEMONTE
Norme per il sostegno delle attività
formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle
Associazioni, scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 37 del
11 settembre 1991
ARTICOLO 1
Oggetto della legge
1.
La Regione Piemonte, in applicazione dell'artº 49
del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concede contributi per le attività
corsuali di orientamento musicale, allo scopo di diffondere
il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali
attitudini all'esecuzione dei vari generi musicali e di promuovere
attività disciplinate di gruppo.
2.
Tali attività si distinguono in corsi di tipo corale,
di tipo strumentale, di tipo bandistico e teorico.
3.
Rispetto all'organizzazione si distinguono in:
a)
corsi organizzati direttamente dai Comuni che si possono
avvalere anche delle Associazioni musicali;
b)
corsi professionali di Istituti e scuole di musica civiche
e private.
4.
Le Associazioni musicali e gli Istituti e Scuole
di musica devono essere regolarmente costituite, senza scopo
di lucro, nella Regione Piemonte.
ARTICOLO 2
Commissione per le attività
di orientamento musicale
1.
E' istituita la Commissione per le attività di orientamento
musicale, alla quale sono attribuiti compiti di programmazione,
consulenza e proposta.
2.
Tale Commissione è composta:
a) l'Assessore
competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;
b) tre
esperti, designati dal Consiglio Regionale ai sensi della legge
18 febbraio 1985, n. 10 ed individuati tra persone competenti
nel campo della musica; tale competenza è attestata da titoli
o esperienza acquisite nel settore.
3.
I componenti della Commissione verranno retribuiti
a norma della LR 2 luglio 1976, n. 33.
Titolo I
ATTIVITA' CORSUALI
DI ORIENTAMENTO MUSICALE E BANDISTICO
ARTICOLO 3
Adempimenti dei Comuni
1.
Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni che intendono
organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale
devono far pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione
Piemonte - Settore Istruzione - e per conoscenza al Distretto
Scolastico competente, domanda in carta legale dalla quale risulti:
a) l'esatta
denominazione del Comune, sede ed il legale rappresentante;
b) il
numero complessivo dei corsi di orientamento musicale che si
chiede di organizzare, direttamente o avvalendosi delle Associazioni
musicali, per queste ultime deve essere segnata, per esteso,
la denominazione dell'Associazione la sede ed il legale rappresentante
- indicando per ciascuno di essi:
1) il
tipo;
2) il
numero di ore di insegnamento previsto;
3) i
docenti prescelti provvisti di titoli adeguati al tipo di insegnamento;
4) la
previsione del numero degli allievi e successivamente i nominativi
degli iscritti;
5) la
sede;
6) se
trattasi di corsi di rinnovo del ciclo o di corsi di prima istituzione;
7) la
descrizione dei locali ove si svolgono i corsi; in ogni caso
i locali devono rispondere ai requisiti igienico - sanitari
e di sicurezza prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2.
Alla domanda, nel caso in cui il Comune si avvalga
delle Associazioni musicali, dovrà essere allegato l'atto costitutivo
e lo statuto in copia autenticata dell'Associazione stessa.
3.
La sede legale ed amministrativa delle Associazioni
musicali bandistiche e corali deve essere stabilita nel Comune
dove avrà svolgimento il corso.
ARTICOLO 4
Funzionamento e durata
dei corsi
1.
Per i corsi di tipo bandistico, che si articoleranno
in cicli di tre anni, la durata non potrà essere inferiore a
sette mesi e dovranno essere svolte almeno duecento ore di lezione
per anno.
2.
Per gli altri corsi, che si articoleranno in cicli
minimi di tre anni, la durata non potrà essere inferiore ai
sette mesi e dovranno essere svolte almeno centocinquanta ore
di lezione per anno.
3.
Per i corsi bandistici, le classi di primo anno,
per ottenere il contributo regionale, dovranno avere un minimo
di dodici allievi ed un massimo di trenta; quelle di secondo
e terzo anno dovranno avere un minimo di dieci allievi al di
sotto dei quali non verrà concesso il contributo regionale.
4.
Per i corsi strumentali, le classi per ottenere il
contributo regionale dovranno avere un minimo di quattro allievi
per i corsi di strumento, e da un minimo di quindici ad un massimo
di trenta per le classi di teoria.
5.
Ai corsi di orientamento musicale possono essere
iscritti aspiranti di età non inferiore agli otto anni.
6.
Per l'iscrizione ai corsi di orientamento musicale
gli aspiranti devono presentare il certificato di nascita
ARTICOLO 5
Scelta ed incarico degli
insegnanti
1.
L'incarico è conferito dal Comune con apposita deliberazione,
o direttamente dall'Associazione musicale nel caso in cui il
Comune si avvalga delle Associazioni musicali.
2.
La scelta degli insegnanti, provvisti di titoli adeguati
al tipo di insegnamento, avviene a cura dei Comuni o Associazioni
musicali promotrici, fra quelli iscritti in apposito Albo regionale.
I criteri di iscrizione all'Albo ed i requisiti professionali
richiesti per ciascun corso, saranno precisati con successivo
provvedimento del Consiglio Regionale, da adottarsi entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3.
L'Albo viene conservato e aggiornato presso l'Assessorato
regionale competente; l'iscrizione all'Albo è gratuita.
4.
In attesa dell'approvazione dei criteri di iscrizione
all'Albo i Comuni o le Associazioni musicali potranno impiegare
nelle attività concorsuali personale docente che dovrà essere
in possesso dei titoli adeguati al tipo di insegnamento.
ARTICOLO 6
Adempimenti della Regione
1.
Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta Regionale,
sentita la Commissione istituita secondo il precedente art.
2, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente,
delibera l'approvazione dei corsi di orientamento musicale di
tipo bandistico, corale, strumentale e teorico e l'erogazione
dei contributi ai Comuni che abbiano presentato, nei termini,
regolare domanda con la richiesta documentazione.
2.
I criteri di valutazione per la formulazione del
piano corsi sono i seguenti:
a) ubicazione
in zone prive o con scarsa presenza di corsi;
b) domanda
di Comuni che non hanno avuto il corso l'anno scolastico precedente
rispetto a coloro che hanno appena terminato il ciclo;
c) per
i Comuni che hanno appena terminato il ciclo, ma le cui dimensioni
giustificano il rinnovo dello stesso, si fa riferimento al risultato
finale del ciclo precedente.
3.
Il contributo concesso è finalizzato al compenso
degli insegnanti e alla dotazione e i sussidi didattici.
4.
L'erogazione del contributo avverrà a seguito di
invio, da parte dei Comuni, entro il 28 febbraio di ogni anno,
della deliberazione comprovante l'istituzione del corso.
5.
Resta di competenza della Regione, oltre quanto stabilito
dalla presente legge, la funzione amministrativa concernente
il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei piani e
dei programmi.
6.
La Regione esercita la vigilanza sui corsi avvalendosi
anche dei Comuni.
ARTICOLO 7
Vincolo di destinazione
dei contributi
1.
I contributi regionali di cui alla presente legge
sono erogati ai Comuni sede di corso, finalizzati al compenso
degli insegnanti titolari delle attività corsuali approvate
e alla dotazione dei sussidi didattici e non possono essere
utilizzati per altre finalità .
2.
I Comuni entro il 31 luglio di ogni anno dovranno
presentare un rendiconto della completa contabilità dalla quale
risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito
a sostegno dell'attività di cui si tratta.
ARTICOLO 8
Sussidi didattici
1.
I Comuni o le Associazioni nel caso in cui il Comune
si avvalga delle Associazioni musicali, dovranno provvedere
ad una adeguata dotazione di sussidi didattici, secondo le indicazioni
dei programmi di attuazione dei corsi che saranno stabiliti
di anno in anno dall'Assessorato regionale competente.
ARTICOLO 9
Prove finali, attestati,
Commissioni esaminatrici
1.
Al termine dell'ultimo anno del ciclo, gli allievi
che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni
sono ammessi alle prove finali volte al conseguimento dell'attestato
di idoneità all'ammissione ad esami presso Conservatori statali
oppure di quello di frequenza nel caso di corsi incentrati su
programmi diversi da quelli del Conservatorio.
2.
Tali prove si svolgeranno nell'ultima settimana di
attività del corso in conformità degli ordinamenti didattici.
3.
Le Commissioni esaminatrici sono nominate dall'Assessore
regionale competente, sentita la Commissione istituita dall'art.
2 della presente legge e sono composte da:
a) un
esperto con funzioni di Presidente;
b) un
rappresentante del personale didattico;
c) un
rappresentante del Comune.
4.
Il passaggio all'anno successivo si consegue, di
norma, sulla base di semplice scrutinio di fine ciclo.
Titolo II
SCUOLE ED ISTITUTI
DI MUSICA
ARTICOLO 10
Adempimenti istituti
e scuole di musica civiche e private
1.
Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Istituti e le
scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il
contributo regionale per i corsi professionali, devono far pervenire
all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore
Istruzione, domanda in carta legale con la seguente documentazione:
a) programma
dell'attività che si intende svolgere;
b) bilancio
preventivo;
c) questionario,
compilato, predisposto dalla Regione Piemonte;
d) consuntivo
della completa contabilità dalla quale risulti anche ogni altro
contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività
di cui si tratta;
e) documentazione
comprovante la rispondenza dei locali ai requisiti igienico
sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni
in materia.
2.
Alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo
e lo Statuto in copia autenticata.
ARTICOLO 11
Programma e durata dei
corsi
1.
La durata dei corsi, il numero delle lezioni, le
materie ed i programmi devono essere quelle previste nei Conservatori
di Stato.
2.
E' previsto altresì un biennio preparatorio, al quale
possono accedere aspiranti di età non inferiore agli 8 anni,
al termine del quale una Commissione composta da almeno tre
docenti esaminerà i candidati per l'accertamento attitudinale,
l'ammissione ai corsi e la presentazione ad esami presso i Conservatori
statali. Per l'iscrizione ai corsi gli aspiranti devono presentare
il certificato di nascita.
ARTICOLO 12
Vincolo di destinazione
dei contributi
1.
I contributi regionali di cui alla presente legge
sono vincolati all'attuazione delle attività didattiche per
le quali sono stati erogati e non possono essere utilizzati
per altre finalità, per spese di gestione o acquisto strumenti
musicali e arredi.
ARTICOLO 13
Adempimenti della Regione
1.
Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Regionale,
sentita la Commissione istituita secondo il precedente art.
2, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente,
delibera l'assegnazione ed il pagamento dei contributi agli
istituti e scuole civiche e private che abbiano presentato,
nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.
2.
I criteri di valutazione per l'assegnazione dei contributi
sono i seguenti:
a) numero
allievi frequentanti;
b) numero
classi;
c) numero
licenze, compimenti e diplomi conseguiti presso i Conservatori.
ARTICOLO 14
Finanziamento degli
interventi
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata
per l'anno finanziario 1991 la spesa di lire 1.200.000.000.
2.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente
comma si provvede mediante istituzione di apposito capitolo,
avente la seguente denominazione: «Contributi ai Comuni per
il sostegno di attività corsuali di orientamento musicale nel
settore bandistico, strumentale e corale, nonché agli Istituti
e Scuole civiche e private di musica per attività professionali»
e con la dotazione di lire 1.200.000.000 in termini di competenza
e di cassa.
3.
Alla copertura della spesa di cui ai commi precedenti
si provvede mediante utilizzazione di una disponibilità di pari
ammontare del cap. 11950 del bilancio per l'anno finanziario
1991.
4.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata
dalla legge di bilancio.
5.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato
ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni
di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino
Ufficiale» della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.