LEGGE REGIONALE N. 75 DEL 29-12-1997 REGIONE MARCHE
Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione
e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività
e dei beni culturali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 43 del 2
luglio 1993
ARTICOLO 1
(Unificazione delle procedure)
1. La presente legge disciplina le procedure di finanziamento
regionale relativo agli interventi previsti nel settore delle
attività culturali, dalle L.R. 30 dicembre 1974, n. 53;
13 luglio 1981, n. 16; 20 dicembre 1987, n. 39 e 27 aprile 1990,
n. 51, in conformità ai principi di cui alla L.R. 5 settembre
1992, n. 46.
ARTICOLO 2
(Piano regionale per i beni e le attività culturali)
1. Il piano regionale per i beni e le attività culturali
contiene:
a) l'analisi del settore, ivi compresi i risultati delle verifiche
di efficienza e di efficacia sulla base di indicatori predisposti
in collaborazione con il nucleo controllo di gestione di cui
all'articolo 29 della L.R. 26 aprile 1990, nº 30;
b) gli obiettivi e le strategie di intervento, ad integrazione
e specificazione del programma regionale di sviluppo;
c) i criteri per la valutazione, selezione e approvazione dei
progetti da parte delle Province;
d) gli specifici obiettivi operativi, articolati per ambito
provinciale, al cui perseguimento sono rivolti i progetti contenuti
nelle domande di contributo presentate da soggetti pubblici
e privati;
e) gli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento sono
rivolti i progetti di particolare interesse regionale.
Tali progetti comprendono la promozione e il sostegno da parte
della Regione, eventualmente con il concorso di altri soggetti
pubblici e privati di iniziative di particolare rilevanza per
la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e storico
delle Marche;
f) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali,
da destinare annualmente ai progetti dei soggetti pubblici e
privati, ripartita per ciascuna provincia;
g) la quota percentuale da destinare annualmente ai progetti
di particolare interesse regionale;
h) la misura percentuale relativa al concorso finanziario dei
soggetti pubblici e privati, la quota percentuale massima da
destinare alle Province;
i) i criteri e gli indicatori socio - economico - culturali
in base ai quali la Giunta regionale adotta la deliberazione
di riparto di cui all'articolo 5, comma 1.
ARTICOLO 3
(Procedure di formazione e approvazione del piano)
1. La Giunta regionale, ai fini della formazione del piano
di cui all'articolo 2, elabora un documento preliminare sui
contenuti del piano stesso e lo trasmette alle conferenze provinciali
delle autonomie di cui alla L.R. 5 settembre 1992, n. 46 entro
il 30 aprile di ogni anno.
2. Entro quarantacinque giorni successivi al ricevimento del
documento preliminare, le conferenze provinciali delle autonomie
si riuniscono per l'esame del documento stesso. Alla riunione
partecipano con voto consultivo le associazioni ed istituzioni
culturali di rilevanza almeno provinciale.
3. Le riunioni si concludono con un verbale da trasmettere alla
Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, nel quale
sono riportati i pareri, le osservazioni e le proposte sul documento
preliminare.
4. Tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e delle proposte,
la Giunta regionale predispone il piano da sottoporre all'approvazione
del Consiglio regionale, secondo le modalità previste
dall'articolo 7, comma 2, della L.R. 46/ 1992 entro il 30 novembre
di ogni anno.
ARTICOLO 4
(Durata ed aggiornamento del piano regionale)
1. Il piano regionale ha durata triennale.
2. La giunta regionale può approvare, annualmente, progetti
di aggiornamento del piano triennale. Se i progetti annuali
modificano gli obiettivi e le strategie di intervento di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), i progetti sono sottoposti
all'approvazione del Consiglio regionale.
3. Le quote e le misure percentuali di cui alle lettere f),
g) e h) del comma 1 dell'articolo 2, possono essere modificate
dalla Giunta regionale mediante i progetti annuali di aggiornamento,
quando le variazioni sono dovute a rinunce dei soggetti destinatari
circa la realizzazione degli interventi e sono dovute comunque
a mancata realizzazione degli interventi. Le altre variazioni
delle quote e delle misure percentuali sono sottoposte all'approvazione
del Consiglio regionale.
ARTICOLO 5
(Procedure di attuazione del piano e finanziamenti)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di approvazione del bilancio di previsione è effettuato
il riparto delle risorse finanziarie da destinare a ciascuna
Provincia e ai singoli progetti di interesse regionale.
2. Le domande dei soggetti privati e pubblici diversi dagli
enti locali per ottenere il finanziamento, redatte secondo le
prescrizioni delle singole leggi di cui all'articolo 1, comma
1, sono presentate al Comune, territorialmente competente, entro
il 31 gennaio di ogni anno.
3. Nei trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
1, i Comuni effettuano l'istruttoria delle domande e le trasmettono,
con il proprio parere, alle Province, unitamente ai progetti
che intendono realizzare direttamente o in forma associata.
Entro lo stesso termine le Province predispongono i propri progetti.
4. La Provincia approva il programma degli interventi e concede
i finanziamenti di cui al comma 1, per gli interventi previsti
dalle leggi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, nel casi
disciplinati da tali leggi e in conformità alle indicazioni
del piano di cui all'articolo 2, fino all'esaurimento del fondo
regionale ad essa assegnato. I programmi delle Province sono
trasmessi alla regione per la verifica di compatibilità
ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 46/ 1992.
5. Le Province verificano l'attuazione dei progetti e delle
attività finanziate ai sensi della presente legge. Esse
revocano il finanziamento qualora non venga utilizzato per le
finalità per le quali è stato concesso o non siano
osservate le disposizioni di legge. La Giunta regionale esercita
analoghi poteri nei confronti dei progetti delle Province.
ARTICOLO 6
(Progetti di particolare interesse regionale)
1. All'attuazione dei progetti di interesse regionale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), provvede la Giunta regionale,
sulla base delle previsioni stabilite dal piano.
ARTICOLO 7
(Concorso finanziario)
1. I soggetti pubblici e privati, contestualmente alla presentazione
della domanda di contributo ai sensi delle leggi regionali di
cui all'articolo 1, comma 1, devono coprire finanziariamente
l'iniziativa presentata in una misura percentuale definita dal
piano. Tale copertura può essere garantita sia con i
fondi propri che con fondi provenienti da sponsorizzazioni,
nonché con fondi privati.
ARTICOLO 8
(Comitato tecnico - scientifico)
1. Per le attività di predisposizione del documento
preliminare e del piano regionale e dei relativi aggiornamenti,
la Giunta regionale può istituire un Comitato di consulenza
tecnico - scientifica ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 26
aprile 1990, n. 30.
ARTICOLO 9
(Norme finanziarie)
1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente
legge è costituito, a decorrere dall'anno 1998, un fondo
per gli interventi regionali nei settori delle attività
e dei beni culturali la cui entità è stabilita
annualmente con legge di bilancio.
2. Il fondo è alimentato:
a) dagli stanziamenti relativi alla L.R. 30 dicembre 1974, n.
53;
b) dagli stanziamenti relativi alla L.R. 3 luglio 1981, nº
16;
c) dagli stanziamenti relativi alla L.R. 10 dicembre 1987, n.
39;
d) dagli stanziamenti relativi alla L.R. 27 aprile 1990, nº
51;
e) dalle eventuali assegnazioni dell'Unione Europea;
f) dalle eventuali assegnazioni dello Stato.
3. La Giunta regionale è autorizzata, con deliberazione
da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione
e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro
gli stessi termini, ed apportare le variazioni agli stati di
previsione che si rendessero necessarie sulle base dei criteri
di impegno stabiliti dal Consiglio regionale.
ARTICOLO 10
(Modificazioni e abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 6, 7 e 12 della L.R. 53/ 1974;
b) l'articolo 7 della L.R. 16/ 1981;
c) l'articolo 8, comma 2, lettera c), gli articoli 27 e 28 della
L.R. 39/ 1987;
d) l'articolo 3 della L.R. 51/ 1990.
2. Con decorrenza 1 gennaio 1998 sono abrogati:
a) l'articolo 18 della L.R. 53/ 1974;
b) l'articolo 9 della L.R. 16/ 1981;
c) l'articolo 29 della L.R. 39/ 1987;
d) l'articolo 8 della L.R. 51/ 1990.
ARTICOLO 11
(Norme transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, fino
all'approvazione del piano regionale di cui agli articoli 2
e seguenti, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, approva i criteri per la concessione dei finanziamenti
previsti dal bilancio annuale per le attività e i beni
culturali.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Marche.