LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 2-06-1992 REGIONE MARCHE
Nuove norme per la promozione
di attività di educazione permanente.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 51 del
11 giugno 1992
ARTICOLO 1
Finalità
1.
I comuni organizzano lo svolgimento delle attività ,
già comprese fra le istituzioni di educazione popolare, di cui
al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 dicembre
1947, n. 1599 ratificato con modificazioni dalla legge 16 aprile
1953, n. 326 e successive modifiche, con particolare riguardo
ai corsi di orientamento musicale e ai centri sociali di educazione
permanente,
2.
I comuni, sulla base dei programmi concordati con i distretti
scolastici, possono organizzare, altresì, nell'ambito dei centri
sociali di educazione permanente, le altre attività di educazione
permanente previste dalla legge 16 aprile 1953, n. 326 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 2
Numero dei corsi e dei
centri
1.
La giunta regionale autorizza e finanzia annualmente
l'istituzione di corsi di orientamento musicale in numero di
norma non superiore a 220 e l'attuazione di centri di educazione
permanente in numero non superiore a 70.
ARTICOLO 3
Contributi
1.
Per ogni corso di orientamento musicale istituito anche
presso istituzioni scolastiche, enti o associazioni e per ogni
centro musicale di educazione permanente la giunta regionale
assegna al comune un contributo annuo di lire 6.000.000.
2.
Il contributo di cui al comma 1 è aggiornato ogni due
anni dalla legge regionale di approvazione del bilancio annuale
di previsione.
3.
Alla fine dell'anno formativo il comune relazionerà la
giunta regionale sull'effettivo svolgimento delle attività finanziate
e sui risultati conseguiti.
ARTICOLO 4
Aggiornamento insegnanti
1.
La giunta regionale, al fine di rendere le iniziative
di cui all'articolo 2 sempre più rispondenti alle esigenze ed
alle finalità della presente legge, è autorizzata a disporre
annualmente di uno stanziamento non superiore a lire 30.000.000
per l'organizzazione di convegni, seminari di studi e corsi
di aggiornamento e specializzazione per gli insegnanti dei corsi
di orientamento musicale e per i dirigenti dei centri sociali
di educazione permanente, da realizzarsi anche in collaborazione
con enti locali, istituzioni scolastiche ed associazioni.
ARTICOLO 5
Disposizioni finanziarie
1.
Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate
le seguenti spese:
a) per
l'anno 1992, lire 1.068 milioni così ripartite:
-
a1) per le finalità di cui all'articolo 1, lire
1.038 milioni;
-
a2) per le finalità di cui all'articolo 4, lire
30 milioni;
b) per
l'anno 1993 e per gli anni successivi, lire 1.770 milioni così
ripartite:
-
b1) per le finalità di cui all'articolo 1, lire
1.740 milioni;
-
b2) per le finalità di cui all'articolo 4, lire
30 milioni.
2.
Alla copertura delle spese autorizzate per effetto della
presente legge si provvede nel modo seguente:
a) oneri
relativi all'anno 1992, pari a lire 1.068 milioni:
-
a1) quanto a lire 600 milioni e lire 204 milioni
con le somme iscritte a carico, rispettivamente, dei capitoli
4113102 e 4113103 dello stato di previsione della spesa del
bilancio del detto anno;
-
a2) quanto a lire 264 milioni, mediante riduzione,
per pari importo, dello stanziamento del fondo globale di cui
al capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito
accantonamento, partita 10 dell'elenco 1;
b) per
gli oneri relativi agli anni 1993 e 1994, pari a lire 1.770
milioni:
-
b1) quanto a lire 166 milioni, lire 600 milioni
e lire 204 milioni, con le somme iscritte, ai fini del bilancio
pluriennale a carico, rispettivamente, dei capitoli 4111102,
4113102 e 4113103;
-
b2) quanto a lire 800 milioni, mediante riduzione,
per pari importo, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
pluriennale, a carico del fondo globale di cui al capitolo 5100101,
all'uopo utilizzando le proiezioni dell'apposito accantonamento,
partita 10 dell'elenco 1.
3.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste
dalla presente legge sono iscritte a carico dei seguenti capitoli:
a) per
l'anno 1992:
-
a1) per le spese di cui all'articolo 3, a carico
del capitolo 4113102, la cui denominazione è così modificata
"Contributi ai comuni per il finanziamento dei corsi di
orientamento musicale nonché per le attività di educazione permanente"
con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.038 milioni;
-
a2) per le spese di cui all'articolo 4, a carico
del capitolo 4113104 che si istituisce con la denominazione
"Spese per la organizzazione di convegni, seminari e corsi
di aggiornamento e specializzazione per gli insegnanti dei corsi
di orientamento musicale e dirigenti dei centri di educazione
permanente", con stanziamento di competenza e di cassa
di lire 30 milioni;
b) per
gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
4.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli
4113103 e 5100101 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 1992 sono ridotti, rispettivamente, di lire
204 milioni e lire 264 milioni.
ARTICOLO 6
Disciplina dell'organizzazione
1.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la giunta regionale emana nuove norme per la disciplina
dell'organizzazione e del finanziamento delle attività di cui
agli articoli precedenti.
ARTICOLO 7
Abrogazione 1. La LR 19 maggio 1980,
n. 30 è abrogata.
La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.