LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 13-07-1981 REGIONE MARCHE
Promozione delle attività
culturali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 70 del
16 luglio 1981
ARTICOLO 1
Finalità della legge
La Regione Marche, in attuazione
dell'art. 5 dello Statuto e in attesa delle riforme previste
dall'art. 49 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, promuove le attività
e iniziative culturali, favorendone la libera espressione e
la più ampia diffusione nel territorio regionale.
In concorso con lo Stato e gli enti
locali, la Regione sostiene i programmi dei comuni e ne asseconda
l'iniziativa con particolare riguardo alle manifestazioni di
interesse regionale e nazionale.
La Regione favorisce altresì la
diffusione di centri culturali polivalenti operando per una
qualificata e diffusa iniziativa fondata sulla libertà di espressione,
tesa alla più ampia circolazione delle idee e alla pluralità
dei centri produttivi ed organizzativi.
Favorisce infine la creazione e
il potenziamento di iniziative di produzione, di ricerca e di
sperimentazione e lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.
ARTICOLO 2
Attività di prosa
La Regione favorisce lo sviluppo
e la diffusione dell'attività di prosa, partecipando in particolare
al finanziamento dell'associazione teatrale degli enti locali
marchigiani promossa dall'Anci e dall'Upi regionali e delle
manifestazioni teatrali di rilevante prestigio e di riconosciuto
interesse culturale regionale, nazionale e internazionale.
ARTICOLO 3
Attività musicali
La Regione favorisce i programmi
nel settore lirico e sinfonico e concorre al finanziamento di:
a) teatri
di tradizione delle Marche riconosciuti ai sensi della legge
14 agosto 1967, n. 800, in proporzione ai rispettivi bilanci
e al raggio di incidenza delle stagioni da essi organizzate;
b) complessi
orchestrali, corali e di balletto di interesse regionale a carattere
professione, stabili o semistabili, aventi sede nel territorio
regionale preferibilmente in rapporto funzionale con conservatori
e scuole musicali della regione;
c) manifestazioni
musicali di rilevante prestigio e di riconosciuto interesse
culturale regionale e nazionale.
ARTICOLO 4
Cinema e audiovisivi
La Regione, al fine di diffondere
la cultura cinematografica e promuovere la comunicazione audiovisuale:
a) partecipa
al finanziamento di manifestazioni e rassegne qualificate a
livello nazionale o internazionale e comunque di riconosciuto
interesse regionale;
b) favorisce,
anche con propri finanziamenti in concorso con enti locali e
istituzioni culturali autonome, la costituzione di una cineteca
regionale;
c) favorisce,
anche con propri finanziamenti, la formazione di circuiti cinematografici
pubblici e privati e comunque non commerciali, atti a diffondere
e qualificare la cultura cinematografica.
ARTICOLO 5
Attività culturali di
interesse locale
La Regione, ai fine di incrementare
le attività culturali di interesse locale promosse da enti,
istituzioni, cooperative, associazioni o altri soggetti, predispone
annualmente un piano di finanziamento di attività culturali
nei comuni marchigiani, sulla base di proposte deliberate dai
rispettivi consigli.
ARTICOLO 6
Iniziative culturali
diverse
Nel piano di cui all'art. 7 sono
altresì indicati i contributi attraverso i quali la Regione
concorre al finanziamento di attività culturali di indiscusso
prestigio e di evidente interesse regionale e nazionale non
rientranti nei precedenti articoli promosse da enti, istituzioni,
cooperative e associazioni.
La Regione contribuisce inoltre
finanziariamente alla valorizzazione di iniziative, manifestazioni
e rassegne di interesse non esclusivamente locale che rievochino
aspetti della tradizione e del costume marchigiani.
ARTICOLO 7
Programmazione degli
interventi e piano di riparto
I soggetti interessati a ottenere
i finanziamenti e i contributi ai sensi della presente legge,
sono tenuti a farne domanda motivata e documentata alla giunta
regionale entro il 30 settembre di ogni anno, a pena di decadenza.
Il consiglio regionale approva il
piano di riparto, articolato nei settori indicati nei precedenti
articoli e predisposto entro il 30 novembre dalla giunta regionale,
sentito il parere della consulta regionale per i beni culturali,
istituita con legge regionale 30- 12- 1974, n. 53 che viene
denominata " Consulta regionale per i beni e le attività
culturali".
I contributi assegnati ai comuni,
ai sensi del precedente art. 5, sono erogati, in unica soluzione,
a seguito dell'approvazione del piano di riparto.
I contributi concessi a soggetti
diversi per le attività di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e
6 sono erogati ai comuni a consuntivo dell'iniziativa svolta
e agli altri soggetti destinatari previa presentazione, da parte
degli stessi, di una dettagliata relazione, a firma del legale
rappresentante, sull'attività svolta, con la specificazione
dei dati contabili da cui si ricavi il corretto utilizzo del
contributo.
ARTICOLO 8
Disposizioni transitorie
La scadenza per la presentazione
delle domande per il finanziamento di iniziative o programmi
svolti o da svolgere nel biennio 1980/ 81, prevista dal primo
comma del precedente articolo, è fissata, limitatamente all'anno
in corso, al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della presente legge.
La giunta regionale, limitatamente
all'anno 1981, tenuto conto delle domande pervenute, propone
al consiglio regionale, entro i successivi quarantacinque giorni,
il piano di riparto dei contributi.
ARTICOLO 9
Disposizioni finanziarie
Per il finanziamento degli interventi
e delle attività previste dalla presente legge è autorizzata,
per l'anno 1981 la spesa di L. 2.700 milioni; per gli anni successivi
l'entità della spesa sarà stabilita annualmente con apposito
articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci
ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della LR 30- 4-
1980, n. 25. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente
si provvede:
a) per
l'anno 1981, mediante riduzione per L. 2.700 milioni degli stanziamenti
di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio
"Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione
del bilancio, recanti, spese di parte corrente attinenti all'esercizio
delle funzioni normali", partite n. 11 e n. 12 dell'elenco
n. 2;
b) per
gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte del
fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16- 5- 1970, n. 281
e successive modificazioni.
Le somme occorrenti per il pagamento
delle spese previste dalla presente legge sono iscritte:
1) per
l'anno 1981, a carico del capitolo 4112105 che si istituisce
nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto
anno con la seguente denominazione " Spese e contributi
per la ricerca, la promozione e lo sviluppo delle attività culturali
e particolarmente nei settori teatrale, musicale, cinematografico
e audiovisuale, nonché per le manifestazioni di carattere folkloristico"
con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.700 milioni;
2) per
gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti,
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.