Legislazione - Regione Marche

Deliberazione amministrativa n. 158 del 30/07/1997.

Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 44, articolo 5 criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 16 "Promozione delle attività culturali". Anno 1997.

(Deliberazione non sottoposta all'esame della C.C.A.R.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare i seguenti criteri e modalità per l'anno 1997 per la determinazione dei piani di riparto nel settore delle attività culturali in applicazione della L.R. 13 luglio 1981, n. 16:

1)       il contributo può essere concesso solo per attività realizzate e svolte nelle Marche se non diversamente previsto;

2)       per le iniziative ricorrenti e già ammesse a contributo nel 1996, si prende in considerazione il bilancio consuntivo 1996 approvato ed in nostro possesso;

3)       per le altre iniziative che da almeno due anni si realizzano e che saranno ammesse a contributo viene richiesto il bilancio consuntivo ufficiale del 1996 con firma autenticata del Presidente. Agli enti locali può essere assegnato un contributo anche per iniziative di rilievo organizzate per la prima volta nell'anno 1997 sulla base di bilanci preventivi. Se al momento dell'approvazione dei criteri, le manifestazioni sono già state realizzate, può essere presentato il bilancio consuntivo relativo all'anno 1997;

4)       viene stabilita una soglia per l'accesso al contributo non inferiore a 25 milioni che si estrinsechi in uno o più progetti con esclusione del settore attività culturali di interesse locale (articolo 5);

5)       allo stesso soggetto si può finanziare non più di un progetto per ogni settore;

6)       viene prevista la suddivisione del fondo in sei comparti con l'indicazione a fianco della percentuale assegnata:

a)       articolo 2, prosa: 29 per cento;

b)       articolo 3, musica e danza: 36 per cento;

c)       articolo 4, cinema e audiovisivi: 7 per cento;

d)       articolo 5, attività culturali di interesse locale: 12 per cento;

e)       articolo 6, mostre, premi nazionali, manifestazioni storiche, folclore: 11 per cento;

f)        attività proprie del servizio: 5 per cento.

a) Articolo 2 - Il comparto della prosa viene suddiviso in sette categorie:

§         a1) struttura degli enti locali marchigiani di circuitazione, sviluppo e diffusione dell'attività di prosa;

§         a2) teatro pubblico - privato con riconoscimento di stabilità a livello ministeriale;

§         a3) compagnie teatrali di giro e di produzione con attività di rilievo nazionale;

§         a4) festival e rassegne di livello internazionale;

§         a5) festival e rassegne di livello nazionale;

§         a6) compagnie di giro e di produzione a livello regionale o interregionale;

§         a7) rassegne regionali, intercomunali, spettacoli regionali e/o interregionali con utilizzo del patrimonio storico, compagnie, gruppi di nuova costituzione con almeno due anni di attività.

Per le attività dei soggetti la cui stabilità non è riconosciuta dal dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 31 marzo 1995, n. 23, pubblicata nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 6 luglio 1995, n. 156, si considera solamente l'attività svolta nelle Marche.

I parametri proposti per i contributi sono i seguenti:

a1)

§         fino a 1 miliardo fino al 20 per cento

§         da 1 a 2 miliardi fino al 10 per cento

§         oltre 2 miliardi fino al 5 per cento

a2)

§         fino a 1 miliardo fino al 15 per cento

§         da 1 a 3 miliardi fino al 7 per cento

§         oltre 3 miliardi fino al 3 per cento

a3)

§         fino a 300 milioni fino al 20 per cento

§         da 300 milioni a 1 miliardo fino al 10 per cento

§         oltre 1 miliardo fino al 3 per cento

a4)

§         fino a 100 milioni fino al 40 per cento

§         da 100 milioni a 200 milioni fino al 20 per cento

§         oltre 200 milioni fino al 10 per cento

a5)

§         fino a 100 milioni fino al 30 per cento

§         da 100 milioni a 200 milioni fino al 15 per cento

§         oltre 200 milioni fino al 5 per cento

a6)

§         fino a 100 milioni fino al 25 per cento

§         da 100 milioni a 300 milioni fino al 15 per cento

§         oltre 300 milioni fino al 5 per cento

a7)

§         fino a 50 milioni fino al 25 per cento

§         da 50 milioni a 100 milioni fino al 15 per cento

§         oltre 100 milioni fino al 5 per cento

b) Articolo 3 - Il comparto della musica e danza viene suddiviso in cinque categorie:

§         b1) struttura regionale con riconoscimento ministeriale, teatri di tradizione;

§         b2) stagioni liriche, concerti e festival di livello nazionale, accademie liriche e corali;

§         b3) concorsi nazionali, festival regionali, concerti a livello regionale, circuiti concertistici regionali;

§         b4) festival e rassegne di danza e balletto di livello internazionale o nazionale

§         b5) festival e rassegne di danza e balletto di livello regionale e intercomunale.

I parametri proposti per i contributi sono i seguenti:

b1)

§         fino a 1 miliardo fino al 20 per cento

§         da 1 a 2 miliardi fino al 10 per cento

§         oltre 2 miliardi fino al 5 per cento

b2)

§         fino a 500 milioni fino al 20 per cento

§         da 500 milioni a 1 miliardo fino al 10 per cento

§         oltre 1 miliardo fino al 5 per cento

b3)

§         fino a 100 milioni fino al 20 per cento

§         da 100 milioni a 200 milioni fino al 10 per cento

§         oltre 200 milioni fino al 5 per cento

b4)

§         fino a 100 milioni fino al 30 per cento

§         da 100 milioni a 200 milioni fino al 15 per cento

§         oltre 200 milioni fino al 10 per cento

b5)

§         fino a 50 milioni fino al 25 per cento

§         da 50 milioni a 100 milioni fino al 15 per cento

§         oltre 100 milioni fino al 5 per cento

Non oltre l'8 per cento dello stanziamento di settore all'ANBIMA e all'ARCOM in rapporto al numero di associazioni iscritte e aventi fatto domanda di contributo. Tale somma dovrà essere utilizzata per lo svolgimento delle loro attività e per il sostegno di cori e bande, aventi fatto domanda di contributo, per raduni regionali, rassegne e partecipazione a manifestazioni e concorsi regionali, nazionali ed internazionali.

c) Articolo 4 - Il compartimento del cinema e audiovisivi viene suddiviso in due categorie:

§         c1) mostra internazionale di cinema, circuiti regionali d'essai, premi nazionali;

§         c2) attività di consorzi e associazioni, manifestazioni e iniziative a livello regionale.

I parametri proposti per i contributi sono i seguenti:

c1)

§         fino a 200 milioni fino al 50 per cento

§         da 200 milioni a 400 milioni fino al 20 per cento

§         oltre 400 milioni fino al 5 per cento

c2)

§         fino a 50 milioni fino al 30 per cento

§         da 50 milioni a 100 milioni fino al 15 per cento

§         oltre 100 milioni fino al 5 per cento

d) Articolo 5 - I contributi per le attività culturali di interesse locale vengono assegnati nel seguente modo:

§         d1) lire 600 per abitante ai Comuni fino a 25.000 abitanti con l'assegnazione minima di un milione;

§         d2) lire 500 per abitante ai Comuni da 25.000 a 50.000 abitanti;

§         d3) lire 300 per abitante ai Comuni sopra i 50.000 abitanti.

E' previsto un arrotondamento alle 50.000 inferiori o superiori.

e) Articolo 6 - Il settore delle mostre, premi nazionali, folclore viene suddiviso in sei categorie:

§         e1) premi letterari, mostre, convegni, riviste culturali di valenza nazionale;

§         e2) altre iniziative come descritte al punto precedente a carattere regionale;

§         e3) rievocazioni storiche di rilievo nazionale;

§         e4) rievocazioni storiche di rilievo regionale;

§         e5) manifestazioni di interesse folcloristico di rilievo nazionale;

§         e6) manifestazioni di interesse folcloristico ed etnografico.

I parametri proposti per i contributi sono i seguenti:

e1)

§         fino a 100 milioni fino al 50 per cento

§         da 100 milioni a 200 milioni fino al 30 per cento

§         oltre 200 milioni fino al 10 per cento

e2)

§         fino a 100 milioni fino al 25 per cento

§         da 100 milioni a 200 milioni fino al 10 per cento

§         oltre 200 milioni fino al 5 per cento

e3)

§         fino a 200 milioni fino al 50 per cento

§         da 200 milioni a 300 milioni fino al 20 per cento

§         oltre 300 milioni fino al 5 per cento

e4)

§         fino a 100 milioni fino al 40 per cento

§         da 100 milioni a 200 milioni fino al 15 per cento

§         oltre 200 milioni fino al 5 per cento

e5)

§         fino a 200 milioni fino al 30 per cento

§         da 200 milioni a 300 milioni fino al 15 per cento

§         oltre 300 milioni fino al 5 per cento

e6)

§         fino a 100 milioni fino al 30 per cento

§         da 100 milioni a 200 milioni fino al 15 per cento

§         oltre 200 milioni fino al 5 per cento

f) Attività proprie del servizio inerenti: elaborazione di piani e programmi, valutazione dei progetti di investimento, controllo di gestione ecc.

Per il perseguimento di tali funzioni il servizio esplica ricerche, indagini, convegni;

7)       Il calcolo dei contributi, da non applicare al settore d), viene effettuato suddividendo l'importo del consuntivo presentato nei vari segmenti, così come indicato per le diverse categorie. Dopo aver applicato a ciascun segmento la percentuale prevista, si procede alla sommatoria dei vari importi, il contributo totale determinato viene assegnato a ciascun avente diritto. Quantificato il contributo complessivo per ognuno dei 5 settori, in caso di sottoutilizzo si procederà al trasferimento della somma restante ad altri settori, in caso di superamento della disponibilità, si ridurrà in percentuale il contributo complessivo dei soggetti interessati si chiuda in attivo, il contributo regionale assegnato secondo i criteri definiti è ridotto di un importo pari all'utile di bilancio registrato;

8)       la liquidazione dei contributi determinati dall'applicazione delle tabelle avverrà nel seguente modo:

a)       se il riferimento di spesa è il bilancio 1996 verrà liquidato subito il 70 per cento e il 30 per cento alla presentazione del bilancio relativo al 1997;

b)       se il riferimento di spesa è il bilancio definitivo del 1997 verrà liquidato tutto il contributo.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva".




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