Deliberazione amministrativa
n. 158 del 30/07/1997.
Legge Regionale 31 ottobre 1994,
n. 44, articolo 5 criteri e modalità per la concessione di contributi
ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 13 luglio 1981,
n. 16 "Promozione delle attività culturali". Anno
1997.
(Deliberazione non sottoposta all'esame della C.C.A.R.)
IL CONSIGLIO REGIONALE
omissis
DELIBERA
di approvare i seguenti criteri e modalità per l'anno 1997
per la determinazione dei piani di riparto nel settore delle
attività culturali in applicazione della L.R. 13 luglio 1981,
n. 16:
1)
il contributo può essere concesso solo per attività realizzate
e svolte nelle Marche se non diversamente previsto;
2)
per le iniziative ricorrenti e già ammesse a contributo
nel 1996, si prende in considerazione il bilancio consuntivo
1996 approvato ed in nostro possesso;
3)
per le altre iniziative che da almeno due anni si realizzano
e che saranno ammesse a contributo viene richiesto il bilancio
consuntivo ufficiale del 1996 con firma autenticata del Presidente.
Agli enti locali può essere assegnato un contributo anche per
iniziative di rilievo organizzate per la prima volta nell'anno
1997 sulla base di bilanci preventivi. Se al momento dell'approvazione
dei criteri, le manifestazioni sono già state realizzate, può
essere presentato il bilancio consuntivo relativo all'anno 1997;
4)
viene stabilita una soglia per l'accesso al contributo
non inferiore a 25 milioni che si estrinsechi in uno o più progetti
con esclusione del settore attività culturali di interesse locale
(articolo 5);
5)
allo stesso soggetto si può finanziare non più di un
progetto per ogni settore;
6)
viene prevista la suddivisione del fondo in sei comparti
con l'indicazione a fianco della percentuale assegnata:
a)
articolo 2, prosa: 29 per cento;
b)
articolo 3, musica e danza: 36 per cento;
c)
articolo 4, cinema e audiovisivi: 7 per cento;
d)
articolo 5, attività culturali di interesse locale: 12
per cento;
e)
articolo 6, mostre, premi nazionali, manifestazioni storiche,
folclore: 11 per cento;
f)
attività proprie del servizio: 5 per cento.
a) Articolo 2 - Il comparto della prosa viene suddiviso
in sette categorie:
§
a1) struttura degli enti locali marchigiani di
circuitazione, sviluppo e diffusione dell'attività di prosa;
§
a2) teatro pubblico - privato con riconoscimento
di stabilità a livello ministeriale;
§
a3) compagnie teatrali di giro e di produzione
con attività di rilievo nazionale;
§
a4) festival e rassegne di livello internazionale;
§
a5) festival e rassegne di livello nazionale;
§
a6) compagnie di giro e di produzione a livello
regionale o interregionale;
§
a7) rassegne regionali, intercomunali, spettacoli
regionali e/o interregionali con utilizzo del patrimonio storico,
compagnie, gruppi di nuova costituzione con almeno due anni
di attività.
Per le attività dei soggetti la
cui stabilità non è riconosciuta dal dipartimento dello spettacolo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli
articoli 9, 10 e 11 della circolare della Presidenza del Consiglio
dei ministri 31 marzo 1995, n. 23, pubblicata nel supplemento
ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 6 luglio 1995,
n. 156, si considera solamente l'attività svolta nelle Marche.
I parametri proposti per i contributi sono i seguenti:
a1)
§
fino a 1 miliardo fino al 20 per cento
§
da 1 a 2 miliardi fino al 10 per cento
§
oltre 2 miliardi fino al 5 per cento
a2)
§
fino a 1 miliardo fino al 15 per cento
§
da 1 a 3 miliardi fino al 7 per cento
§
oltre 3 miliardi fino al 3 per cento
a3)
§
fino a 300 milioni fino al 20 per cento
§
da 300 milioni a 1 miliardo fino al 10 per cento
§
oltre 1 miliardo fino al 3 per cento
a4)
§
fino a 100 milioni fino al 40 per cento
§
da 100 milioni a 200 milioni fino al 20 per cento
§
oltre 200 milioni fino al 10 per cento
a5)
§
fino a 100 milioni fino al 30 per cento
§
da 100 milioni a 200 milioni fino al 15 per cento
§
oltre 200 milioni fino al 5 per cento
a6)
§
fino a 100 milioni fino al 25 per cento
§
da 100 milioni a 300 milioni fino al 15 per cento
§
oltre 300 milioni fino al 5 per cento
a7)
§
fino a 50 milioni fino al 25 per cento
§
da 50 milioni a 100 milioni fino al 15 per cento
§
oltre 100 milioni fino al 5 per cento
b) Articolo 3 - Il comparto della musica e danza viene suddiviso
in cinque categorie:
§
b1) struttura regionale con riconoscimento ministeriale,
teatri di tradizione;
§
b2) stagioni liriche, concerti e festival di livello
nazionale, accademie liriche e corali;
§
b3) concorsi nazionali, festival regionali, concerti
a livello regionale, circuiti concertistici regionali;
§
b4) festival e rassegne di danza e balletto di
livello internazionale o nazionale
§
b5) festival e rassegne di danza e balletto di
livello regionale e intercomunale.
I parametri proposti per i contributi sono i seguenti:
b1)
§
fino a 1 miliardo fino al 20 per cento
§
da 1 a 2 miliardi fino al 10 per cento
§
oltre 2 miliardi fino al 5 per cento
b2)
§
fino a 500 milioni fino al 20 per cento
§
da 500 milioni a 1 miliardo fino al 10 per cento
§
oltre 1 miliardo fino al 5 per cento
b3)
§
fino a 100 milioni fino al 20 per cento
§
da 100 milioni a 200 milioni fino al 10 per cento
§
oltre 200 milioni fino al 5 per cento
b4)
§
fino a 100 milioni fino al 30 per cento
§
da 100 milioni a 200 milioni fino al 15 per cento
§
oltre 200 milioni fino al 10 per cento
b5)
§
fino a 50 milioni fino al 25 per cento
§
da 50 milioni a 100 milioni fino al 15 per cento
§
oltre 100 milioni fino al 5 per cento
Non oltre l'8 per cento dello stanziamento
di settore all'ANBIMA e all'ARCOM in rapporto al numero di associazioni
iscritte e aventi fatto domanda di contributo. Tale somma dovrà
essere utilizzata per lo svolgimento delle loro attività e per
il sostegno di cori e bande, aventi fatto domanda di contributo,
per raduni regionali, rassegne e partecipazione a manifestazioni
e concorsi regionali, nazionali ed internazionali.
c) Articolo 4 - Il compartimento del cinema e audiovisivi
viene suddiviso in due categorie:
§
c1) mostra internazionale di cinema, circuiti
regionali d'essai, premi nazionali;
§
c2) attività di consorzi e associazioni, manifestazioni
e iniziative a livello regionale.
I parametri proposti per i contributi sono i seguenti:
c1)
§
fino a 200 milioni fino al 50 per cento
§
da 200 milioni a 400 milioni fino al 20 per cento
§
oltre 400 milioni fino al 5 per cento
c2)
§
fino a 50 milioni fino al 30 per cento
§
da 50 milioni a 100 milioni fino al 15 per cento
§
oltre 100 milioni fino al 5 per cento
d) Articolo 5 - I contributi per le attività culturali di
interesse locale vengono assegnati nel seguente modo:
§
d1) lire 600 per abitante ai Comuni fino a 25.000
abitanti con l'assegnazione minima di un milione;
§
d2) lire 500 per abitante ai Comuni da 25.000
a 50.000 abitanti;
§
d3) lire 300 per abitante ai Comuni sopra i 50.000
abitanti.
E' previsto un arrotondamento alle 50.000 inferiori o superiori.
e) Articolo 6 - Il settore delle mostre, premi nazionali,
folclore viene suddiviso in sei categorie:
§
e1) premi letterari, mostre, convegni, riviste
culturali di valenza nazionale;
§
e2) altre iniziative come descritte al punto precedente
a carattere regionale;
§
e3) rievocazioni storiche di rilievo nazionale;
§
e4) rievocazioni storiche di rilievo regionale;
§
e5) manifestazioni di interesse folcloristico
di rilievo nazionale;
§
e6) manifestazioni di interesse folcloristico
ed etnografico.
I parametri proposti per i contributi sono i seguenti:
e1)
§
fino a 100 milioni fino al 50 per cento
§
da 100 milioni a 200 milioni fino al 30 per cento
§
oltre 200 milioni fino al 10 per cento
e2)
§
fino a 100 milioni fino al 25 per cento
§
da 100 milioni a 200 milioni fino al 10 per cento
§
oltre 200 milioni fino al 5 per cento
e3)
§
fino a 200 milioni fino al 50 per cento
§
da 200 milioni a 300 milioni fino al 20 per cento
§
oltre 300 milioni fino al 5 per cento
e4)
§
fino a 100 milioni fino al 40 per cento
§
da 100 milioni a 200 milioni fino al 15 per cento
§
oltre 200 milioni fino al 5 per cento
e5)
§
fino a 200 milioni fino al 30 per cento
§
da 200 milioni a 300 milioni fino al 15 per cento
§
oltre 300 milioni fino al 5 per cento
e6)
§
fino a 100 milioni fino al 30 per cento
§
da 100 milioni a 200 milioni fino al 15 per cento
§
oltre 200 milioni fino al 5 per cento
f) Attività proprie del servizio inerenti: elaborazione
di piani e programmi, valutazione dei progetti di investimento,
controllo di gestione ecc.
Per il perseguimento di tali funzioni il servizio esplica ricerche,
indagini, convegni;
7) Il
calcolo dei contributi, da non applicare al settore d), viene
effettuato suddividendo l'importo del consuntivo presentato
nei vari segmenti, così come indicato per le diverse categorie.
Dopo aver applicato a ciascun segmento la percentuale prevista,
si procede alla sommatoria dei vari importi, il contributo totale
determinato viene assegnato a ciascun avente diritto. Quantificato
il contributo complessivo per ognuno dei 5 settori, in caso
di sottoutilizzo si procederà al trasferimento della somma restante
ad altri settori, in caso di superamento della disponibilità,
si ridurrà in percentuale il contributo complessivo dei soggetti
interessati si chiuda in attivo, il contributo regionale assegnato
secondo i criteri definiti è ridotto di un importo pari all'utile
di bilancio registrato;
8) la
liquidazione dei contributi determinati dall'applicazione delle
tabelle avverrà nel seguente modo:
a) se
il riferimento di spesa è il bilancio 1996 verrà liquidato subito
il 70 per cento e il 30 per cento alla presentazione del bilancio
relativo al 1997;
b) se
il riferimento di spesa è il bilancio definitivo del 1997 verrà
liquidato tutto il contributo.
Avvenuta la votazione, il Presidente
ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva".