Legislazione - Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 26-02-1993 REGIONE LOMBARDIA

Interventi per attività di promozione educativa e culturale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 9 del 2 marzo 1993

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 2 marzo 1993

ARTICOLO 1

(Finalità)

1.        La regione, per le finalità previste dall'art. 3 della costituzione e dall'art. 3 dello statuto della regione e nell'ambito di quanto disposto agli artt. 47 e 49 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, promuove e realizza iniziative di promozione educativa e culturale che mirano a favorire il pieno sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile e culturale della comunità lombarda.

2.        A tal fine, la regione attua un sistema coordinato di promozione educativa e culturale in grado di razionalizzare ed avvalorare le risorse e le occasioni formative, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.

ARTICOLO 2

(Tipologia delle iniziative)

1.        La regione, per le finalità di cui al precedente art. 1, promuove la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali mediante:

a)       convegni, mostre, rassegne;

b)       indagini conoscitive sull'organizzazione e sui consumi e fabbisogni culturali;

c)       iniziative di studio, ricerca, documentazione attinenti ai beni e alle attività culturali;

d)       iniziative per recuperare e avvalorare la storia, la cultura e le tradizioni anche del mondo popolare in Lombardia;

e)       l'informazione sulle attività e sulle iniziative culturali più rilevanti presenti in Lombardia anche con sistemi telematici;

f)        ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione della cultura, anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo che rientrino nella specificità delle iniziative del settore cultura ed informazione.

ARTICOLO 3

(Modalità di attuazione delle iniziative)

1.        La regione attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative di cui al precedente art. 2.

2.        La regione può altresì concedere contributi a sostegno di specifiche attività culturali di:

a)       enti locali singoli o associati, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino gli enti locali;

b)       enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali di interesse locale che abbiano finalità statutarie conformi a quelle della presente legge e che operino senza fine di lucro;

c)       istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università ed istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella regione;

d)       centri di ricerca culturale, singoli ricercatori ed editori, per la pubblicazione di ricerche e cataloghi rispondenti alle iniziative definite dal precedente art. 2.

ARTICOLO 4

(Attribuzioni delle funzioni amministrative)

1.        Le funzioni amministrative relative agli interventi di preminente interesse regionale di cui alla lett. b), secondo comma, del successivo art. 5, come indicati dalla delibera - quadro triennale di promozione educativa e culturale, sono esercitate della giunta regionale, secondo quanto stabilito dal successivo art. 7.

2.        Tutte le funzioni amministrative relative alle restanti iniziative sono delegate alle province e, per i rispettivi territori, ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi che vi provvedono nel rispetto della delibera - quadro triennale di promozione educativa e culturale secondo quanto stabilito dai rispettivi programmi locali.

ARTICOLO 5

(Delibera - quadro triennale di promozione educativa e culturale)

1.        Le iniziative disciplinate dalla presente legge sono definite sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera - quadro triennale, aggiornata annualmente.

2.        La delibera quadro:

a)       determina gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità , le modalità di intervento in campo culturale da osservarsi da parte della regione e degli enti delegati;

b)       stabilisce i criteri per l'individuazione delle iniziative di preminente interesse regionale, anche facendo riferimento a specifici progetti;

c)       stabilisce, in misura non superiore al 70%, la quota degli stanziamento destinata ad interventi di preminente interesse regionale;

d)       individua la restante quota da trasferire agli enti delegati per interventi di preminente interesse locale;

e)       definisce, con riferimento alla popolazione residente ed al territorio, al grado di attuazione del programma dell'anno precedente, alla quota di bilancio dell'ente destinata alla promozione educativa e culturale, i parametri sulla base dei quali la quota di stanziamento di cui alla precedente lett. d) è ripartita fra gli enti delegati.

3.        Contestualmente all'aggiornamento annuale della delibera - quadro triennale, la giunta regionale presenta una relazione tecnico - finanziaria al consiglio regionale sugli interventi attuati nell'anno precedente, che contenga:

a)       il rendiconto delle attività organizzate secondo i tipi di iniziative;

b)       il consuntivo analitico delle spese sostenute dai singoli beneficiari;

c)       l'analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia nell'attuazione del programma.

ARTICOLO 6

(Approvazione della delibera - quadro triennale)

1.        Il consiglio regionale approva, entro il trenta settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, su proposta della giunta regionale formulata sentito il comitato tecnico - consultivo di cui al successivo art. 12, il progetto della delibera - quadro triennale o dell'aggiornamento annuale.

ARTICOLO 7

(Procedure di attuazione della delibera - quadro triennale)

1.        In attuazione della delibera - quadro triennale di promozione educativa e culturale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la giunta regionale, sentito il comitato tecnico - consultivo di cui al successivo art. 12:

a)       determina l'ammontare dell'impegno regionale per ciascuno degli interventi di preminente interesse regionale previsto dalla delibera - quadro;

b)       individua, in attuazione dei criteri stabiliti dalla delibera - quadro, ulteriori interventi di preminente interesse regionale e determina l'ammontare del relativo impegno regionale nei limiti delle quote di finanziamento non riservate agli enti delegati;

c)       determina la modalità di attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti a) e b); ove l'intervento sia attuato in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la giunta regionale delibera lo stipularsi di convenzioni e protocolli d'intesa e può promuovere il costituirsi di comitati, anche dotati di personalità giuridica;

d)       determina l'ammontare del contributo da erogare alle province ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi e ne dispone l'erogazione in un'unica soluzione, dopo aver ricevuto e valutato i relativi programmi annuali secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 8

(Programmi degli enti delegati)

1.        Gli enti delegati, in base alla delibera - quadro regionale, adottano il corrispondente programma annuale di promozione educativa e culturale e tenendo conto delle iniziative d'interesse locale proposte da enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali.

2.        Il programma degli enti delegati è trasmesso alla giunta regionale entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della delibera - quadro regionale.

3.        Gli enti delegati gestiscono i contributi regionali per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, secondo le modalità previste dagli artt. 80 e 81 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione così come integrata dalla L.R. 25 novembre 1986, n. 55 " Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/ 78"».

ARTICOLO 9

(Contenuti dei programmi degli enti delegati)

1.        I programmi annuali degli enti delegati devono contenere:

a)       gli obiettivi generali da conseguire con le priorità di intervento conformi agli indirizzi della delibera - quadro regionale;

b)       l'indicazione delle iniziative culturali di interesse locale che l'ente intende promuovere;

c)       l'indicazione delle spese globalmente previste per attuare il programma, con l'indicazione degli oneri che saranno assunti dall'ente delegato e dagli altri soggetti interessati alle iniziative;

d)       una relazione illustrativa del programma precedente che contenga:

§         d1) la valutazione degli obiettivi raggiunti;

§         d2) la verifica dell'efficacia degli interventi;

§         d3) il consultivo di spesa delle iniziative direttamente compiute che includa anche i contributi ricevuti da enti pubblici o privati;

§         d4) copia dei programmi inviati dagli enti che hanno ottenuto i contributi ed entità dei contributi stessi.

2.        In caso di mancata presentazione del programma, la giunta regionale assegna all'ente delegato solo la quota determinata in relazione alla popolazione residente ed al territorio. L'erogazione dello stanziamento è comunque subordinata alla presentazione della relazione illustrativa di cui al punto d) del precedente primo comma.

ARTICOLO 10

(Modalità di presentazione dei programmi di attività)

1.        Al fine di ottenere i contributi per lo svolgimento di iniziative culturali inerenti attività di promozione educativa e culturale di prevalente interesse regionale, i soggetti di cui al precedente art. 3, devono presentare alla giunta regionale programmi specifici di attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento o comunque entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della delibera - quadro triennale di promozione educativa e culturale sul bollettino ufficiale della regione( BUR).

2.        Per le restanti iniziative i programmi di attività devono essere presentati all'ente delegato competente per territorio entro gli stessi termini.

3.        I programmi devono contenere:

a)       una relazione particolareggiata che illustri le attività da svolgere con la relativa previsione di tempi e di spesa;

b)       l'indicazione dei destinatari delle attività e del periodo previsto per lo svolgimento della iniziativa;

c)       la documentazione relativa alla natura giuridica ed alle finalità del soggetto proponente, salvo gli enti pubblici territoriali;

d)       una copia dell'ultimo bilancio approvato dai competenti organi o, quando non vi sia l'obbligo di redigere bilancio, il rendiconto finanziario dell'attività svolta nell'anno precedente;

e)       l'attestato che per lo stesso programma non sono stati richiesti altri contributi regionali;

f)        l'indicazione dei contributi ottenuti o richiesti ad altri enti pubblici o privati. La mancata o parziale presentazione di tali documenti comporta la non ammissione al contributo.

4.        Ove la giunta regionale ritenga di non prendere in considerazione una domanda, perché riguardante iniziative di preminente interesse locale, ne dispone l'immediata trasmissione all'ente delegato competente.

ARTICOLO 11

(Modalità di erogazione dei contributi)

1.        I contributi per gli interventi di preminente interesse regionale previsti dalla presente legge sono erogati per il 74% all'approvazione della deliberazione di cui al precedente art. 7, e per il restante 25% alla presentazione del consuntivo tecnico - finanziario delle iniziative realizzate.

2.        Per le iniziative svolte in collaborazione le modalità di erogazione sono definite nelle convenzioni o nei protocolli di intesa previsti dal precedente art. 7.

3.        I contributi erogati in base alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità . In caso di mancato utilizzo, l'ente erogatore ne assicura il recupero.

4.        Gli enti delegati provvedono alla erogazione dei contributi ai beneficiari per il 75% all'approvazione della deliberazione di concessione del contributo e per il restante 25% alla presentazione del consuntivo tecnico - finanziario delle iniziative realizzate. Restano ferme le disposizioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma del presente articolo.

ARTICOLO 12

(Comitato tecnico - consultivo per la promozione educativa e culturale)

1.        La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, istituisce un comitato tecnico - consultivo per la promozione educativa e culturale ai sensi dell'art. 40 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale».

2.        Il comitato è presieduto dall'assessore alla cultura ed è composto da otto esperti, scelti anche fra docenti universitari con «curriculum» comprovante l'elevata competenza in materia. L'attività di segreteria del comitato è assicurata dal servizio promozione educativa e culturale.

3.        Ogni forma di indennità e rimborso spesa ai componenti del comitato è disciplinata dalla L.R. 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati».

4.        Il comitato è organo di consulenza tecnica della giunta regionale. In particolare:

a)       formula proposte per l'impostazione della delibera - quadro triennale in merito agli indirizzi generali per lo sviluppo delle attività culturali;

b)       esprimere pareri sui programmi annuali presentati dalle provincie;

c)       esprime parere in merito alle iniziative culturali promosse dalla regione direttamente o in collaborazione con altri enti di cui al precedente art. 3;

d)       esprime parere in merito alla relazione annuale sull'attuarsi della delibera - quadro;

e)       esprimere pareri, su richiesta del presidente della consulta, su ogni problema attinente la promozione culturale.

ARTICOLO 13

(Conferenza annuale per la promozione educativa e culturale)

1.        Il settore cultura promuove, di regola, annualmente una conferenza per la promozione educativa e culturale alla quale partecipano gli assessori alla cultura delle provincie e dei comuni capoluoghi, i rettori delle università della Lombardia, il sovrintendente scolastico, i sovrintendenti degli uffici periferici del ministero per i beni culturali ed ambientali, i rappresentanti degli istituti culturali di interesse regionale e nazionale operanti in Lombardia.

ARTICOLO 14

(Osservatorio culturale)

1.        Al fine di analizzare le tendenze della domanda e dell'offerta culturale in Lombardia, di elaborare statistiche e indicatori specifici per la migliore conoscenza del settore ed una maggiore definizione delle strategie per la politica culturale, di tenere meglio informati i pubblici amministratori, di predisporre un sistema di controllo sull'efficacia delle attività del settore, al servizio programmazione del settore cultura ed informazione è attribuita la funzione di «osservatorio culturale».

ARTICOLO 15

(Nuclei operativi presso gli enti delegati)

1.        Per agevolare le amministrazioni provinciali nel predisporre ed attuare i programmi annuali di cui al precedente art. 8, la regione mette a disposizione nuclei di personale costituiti dagli operatori socio - culturali immessi in ruolo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 28 giugno 1983, n. 53 «Interventi per attività di promozione educativa e culturale», già distaccati presso le provincie medesime per lo svolgimento di attività socio - educative e culturali.

2.        La giunta regionale può assegnare, fatto salvo il diritto di opzione, ai servizi regionali o ad altri enti, operanti nell'area dei servizi sociali e culturali, il personale risultante in esubero rispetto alle esigenze per lo svolgimento di tali incombenze o comunque non impegnato nelle stesse.

ARTICOLO 16

(Norma finanziaria)

1.        Alla determinazione della spesa per le finalità di cui alla presente legge, si provvederà , a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi del primo comma, art. 2 della L.R. n. 34/ 78 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.        Agli oneri relativi all'istituzione del comitato consultivo di cui al precedente art. 12 si provvederà mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul cap. 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese».

3.        In conseguenza a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:

Stato di previsione delle spese - Parte I:

a)       all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3036 «Contributi alle provincie ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi per l'esercizio delle funzioni delegate di promozione educativa e culturale», ai sensi del secondo comma, art. 4 e lett. d), art. 7;

b)       all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3037 «Contributi per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale a favore di soggetti operanti nella regione, delle istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università ed istituti culturali di interesse nazionale con sede nella regione», ai sensi delle lett. a), b), c), d), e) ed f), primo comma, art. 2 e lett. a), b), c) e d), secondo comma, art. 3;

c)       all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3038 «Spese dirette per le attività della regione per la promozione educativa e culturale», ai sensi delle lett. a), b), c), d), e) ed f), primo comma, art. 2 e primo comma, art. 3.

ARTICOLO 17

(Norma transitoria)

1.        La delibera - quadro triennale di cui al precedente art. 5 deve essere approvata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di una ipotesi di assegnazione di finanziamenti uguale alla somma degli stanziamenti per i capitoli di bilancio relativo all'esercizio in corso.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

 

 




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