LEGGE REGIONALE N.
9 DEL 26-02-1993 REGIONE LOMBARDIA
Interventi per attività
di promozione educativa e culturale
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 9 del 2 marzo
1993
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 2
marzo 1993
ARTICOLO 1
(Finalità)
1.
La regione, per le finalità previste dall'art. 3 della
costituzione e dall'art. 3 dello statuto della regione e nell'ambito
di quanto disposto agli artt. 47 e 49 del dpr 24 luglio 1977,
n. 616, promuove e realizza iniziative di promozione educativa
e culturale che mirano a favorire il pieno sviluppo della personalità
dei cittadini ed il progresso civile e culturale della comunità
lombarda.
2.
A tal fine, la regione attua un sistema coordinato di
promozione educativa e culturale in grado di razionalizzare
ed avvalorare le risorse e le occasioni formative, favorendo
l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.
ARTICOLO 2
(Tipologia delle iniziative)
1.
La regione, per le finalità di cui al precedente art.
1, promuove la conoscenza e la divulgazione dei valori storici,
etnografici, artistici e culturali mediante:
a) convegni,
mostre, rassegne;
b) indagini
conoscitive sull'organizzazione e sui consumi e fabbisogni culturali;
c) iniziative
di studio, ricerca, documentazione attinenti ai beni e alle
attività culturali;
d) iniziative
per recuperare e avvalorare la storia, la cultura e le tradizioni
anche del mondo popolare in Lombardia;
e) l'informazione
sulle attività e sulle iniziative culturali più rilevanti presenti
in Lombardia anche con sistemi telematici;
f)
ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione
della cultura, anche attraverso supporti editoriali e diffusione
di pubblicazioni ed altro materiale informativo che rientrino
nella specificità delle iniziative del settore cultura ed informazione.
ARTICOLO 3
(Modalità di attuazione
delle iniziative)
1.
La regione attua direttamente o con la collaborazione
di altri soggetti pubblici e privati le iniziative di cui al
precedente art. 2.
2.
La regione può altresì concedere contributi a sostegno
di specifiche attività culturali di:
a) enti
locali singoli o associati, altri enti pubblici, enti ed associazioni
ai quali partecipino gli enti locali;
b) enti,
associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali di
interesse locale che abbiano finalità statutarie conformi a
quelle della presente legge e che operino senza fine di lucro;
c) istituzioni
culturali di interesse regionale, nonché università ed istituzioni
culturali di interesse nazionale con sede nella regione;
d) centri
di ricerca culturale, singoli ricercatori ed editori, per la
pubblicazione di ricerche e cataloghi rispondenti alle iniziative
definite dal precedente art. 2.
ARTICOLO 4
(Attribuzioni delle
funzioni amministrative)
1.
Le funzioni amministrative relative agli interventi di
preminente interesse regionale di cui alla lett. b), secondo
comma, del successivo art. 5, come indicati dalla delibera -
quadro triennale di promozione educativa e culturale, sono esercitate
della giunta regionale, secondo quanto stabilito dal successivo
art. 7.
2.
Tutte le funzioni amministrative relative alle restanti
iniziative sono delegate alle province e, per i rispettivi territori,
ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi che vi provvedono
nel rispetto della delibera - quadro triennale di promozione
educativa e culturale secondo quanto stabilito dai rispettivi
programmi locali.
ARTICOLO 5
(Delibera - quadro triennale
di promozione educativa e culturale)
1.
Le iniziative disciplinate dalla presente legge sono
definite sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera
- quadro triennale, aggiornata annualmente.
2.
La delibera quadro:
a) determina
gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità , le modalità di intervento
in campo culturale da osservarsi da parte della regione e degli
enti delegati;
b) stabilisce
i criteri per l'individuazione delle iniziative di preminente
interesse regionale, anche facendo riferimento a specifici progetti;
c) stabilisce,
in misura non superiore al 70%, la quota degli stanziamento
destinata ad interventi di preminente interesse regionale;
d) individua
la restante quota da trasferire agli enti delegati per interventi
di preminente interesse locale;
e) definisce,
con riferimento alla popolazione residente ed al territorio,
al grado di attuazione del programma dell'anno precedente, alla
quota di bilancio dell'ente destinata alla promozione educativa
e culturale, i parametri sulla base dei quali la quota di stanziamento
di cui alla precedente lett. d) è ripartita fra gli enti delegati.
3.
Contestualmente all'aggiornamento annuale della delibera
- quadro triennale, la giunta regionale presenta una relazione
tecnico - finanziaria al consiglio regionale sugli interventi
attuati nell'anno precedente, che contenga:
a) il
rendiconto delle attività organizzate secondo i tipi di iniziative;
b) il
consuntivo analitico delle spese sostenute dai singoli beneficiari;
c) l'analisi
degli esiti conseguiti in termini di efficacia nell'attuazione
del programma.
ARTICOLO 6
(Approvazione della
delibera - quadro triennale)
1.
Il consiglio regionale approva, entro il trenta settembre
dell'anno precedente a quello di riferimento, su proposta della
giunta regionale formulata sentito il comitato tecnico - consultivo
di cui al successivo art. 12, il progetto della delibera - quadro
triennale o dell'aggiornamento annuale.
ARTICOLO 7
(Procedure di attuazione
della delibera - quadro triennale)
1.
In attuazione della delibera - quadro triennale di promozione
educativa e culturale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio,
la giunta regionale, sentito il comitato tecnico - consultivo
di cui al successivo art. 12:
a) determina
l'ammontare dell'impegno regionale per ciascuno degli interventi
di preminente interesse regionale previsto dalla delibera -
quadro;
b) individua,
in attuazione dei criteri stabiliti dalla delibera - quadro,
ulteriori interventi di preminente interesse regionale e determina
l'ammontare del relativo impegno regionale nei limiti delle
quote di finanziamento non riservate agli enti delegati;
c) determina
la modalità di attuazione degli interventi di cui ai precedenti
punti a) e b); ove l'intervento sia attuato in collaborazione
con altri soggetti pubblici e privati, la giunta regionale delibera
lo stipularsi di convenzioni e protocolli d'intesa e può promuovere
il costituirsi di comitati, anche dotati di personalità giuridica;
d) determina
l'ammontare del contributo da erogare alle province ed ai consorzi
comprensoriali di Lecco e di Lodi e ne dispone l'erogazione
in un'unica soluzione, dopo aver ricevuto e valutato i relativi
programmi annuali secondo le modalità di cui al successivo art.
8.
ARTICOLO 8
(Programmi degli enti
delegati)
1.
Gli enti delegati, in base alla delibera - quadro regionale,
adottano il corrispondente programma annuale di promozione educativa
e culturale e tenendo conto delle iniziative d'interesse locale
proposte da enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni
culturali.
2.
Il programma degli enti delegati è trasmesso alla giunta
regionale entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione
della delibera - quadro regionale.
3.
Gli enti delegati gestiscono i contributi regionali per
l'attuazione del programma di cui al presente articolo, secondo
le modalità previste dagli artt. 80 e 81 della L.R. 31 marzo
1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della regione così come integrata
dalla L.R. 25 novembre 1986, n. 55 " Modifiche ed integrazioni
alla L.R. n. 34/ 78"».
ARTICOLO 9
(Contenuti dei programmi
degli enti delegati)
1.
I programmi annuali degli enti delegati devono contenere:
a) gli
obiettivi generali da conseguire con le priorità di intervento
conformi agli indirizzi della delibera - quadro regionale;
b) l'indicazione
delle iniziative culturali di interesse locale che l'ente intende
promuovere;
c) l'indicazione
delle spese globalmente previste per attuare il programma, con
l'indicazione degli oneri che saranno assunti dall'ente delegato
e dagli altri soggetti interessati alle iniziative;
d) una
relazione illustrativa del programma precedente che contenga:
§
d1) la valutazione degli obiettivi raggiunti;
§
d2) la verifica dell'efficacia degli interventi;
§
d3) il consultivo di spesa delle iniziative direttamente
compiute che includa anche i contributi ricevuti da enti pubblici
o privati;
§
d4) copia dei programmi inviati dagli enti che
hanno ottenuto i contributi ed entità dei contributi stessi.
2.
In caso di mancata presentazione del programma, la giunta
regionale assegna all'ente delegato solo la quota determinata
in relazione alla popolazione residente ed al territorio. L'erogazione
dello stanziamento è comunque subordinata alla presentazione
della relazione illustrativa di cui al punto d) del precedente
primo comma.
ARTICOLO 10
(Modalità di presentazione
dei programmi di attività)
1.
Al fine di ottenere i contributi per lo svolgimento di
iniziative culturali inerenti attività di promozione educativa
e culturale di prevalente interesse regionale, i soggetti di
cui al precedente art. 3, devono presentare alla giunta regionale
programmi specifici di attività entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento o comunque entro sessanta
giorni dalla data della pubblicazione della delibera - quadro
triennale di promozione educativa e culturale sul bollettino
ufficiale della regione( BUR).
2.
Per le restanti iniziative i programmi di attività devono
essere presentati all'ente delegato competente per territorio
entro gli stessi termini.
3.
I programmi devono contenere:
a) una
relazione particolareggiata che illustri le attività da svolgere
con la relativa previsione di tempi e di spesa;
b) l'indicazione
dei destinatari delle attività e del periodo previsto per lo
svolgimento della iniziativa;
c) la
documentazione relativa alla natura giuridica ed alle finalità
del soggetto proponente, salvo gli enti pubblici territoriali;
d) una
copia dell'ultimo bilancio approvato dai competenti organi o,
quando non vi sia l'obbligo di redigere bilancio, il rendiconto
finanziario dell'attività svolta nell'anno precedente;
e) l'attestato
che per lo stesso programma non sono stati richiesti altri contributi
regionali;
f)
l'indicazione dei contributi ottenuti o richiesti ad
altri enti pubblici o privati. La mancata o parziale presentazione
di tali documenti comporta la non ammissione al contributo.
4.
Ove la giunta regionale ritenga di non prendere in considerazione
una domanda, perché riguardante iniziative di preminente interesse
locale, ne dispone l'immediata trasmissione all'ente delegato
competente.
ARTICOLO 11
(Modalità di erogazione
dei contributi)
1.
I contributi per gli interventi di preminente interesse
regionale previsti dalla presente legge sono erogati per il
74% all'approvazione della deliberazione di cui al precedente
art. 7, e per il restante 25% alla presentazione del consuntivo
tecnico - finanziario delle iniziative realizzate.
2.
Per le iniziative svolte in collaborazione le modalità
di erogazione sono definite nelle convenzioni o nei protocolli
di intesa previsti dal precedente art. 7.
3.
I contributi erogati in base alla presente legge sono
vincolati alla realizzazione delle iniziative per cui sono stati
concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità
. In caso di mancato utilizzo, l'ente erogatore ne assicura
il recupero.
4.
Gli enti delegati provvedono alla erogazione dei contributi
ai beneficiari per il 75% all'approvazione della deliberazione
di concessione del contributo e per il restante 25% alla presentazione
del consuntivo tecnico - finanziario delle iniziative realizzate.
Restano ferme le disposizioni di cui ai precedenti secondo e
terzo comma del presente articolo.
ARTICOLO 12
(Comitato tecnico -
consultivo per la promozione educativa e culturale)
1.
La giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, istituisce un comitato tecnico - consultivo per
la promozione educativa e culturale ai sensi dell'art. 40 della
L.R. 1 agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici
della giunta regionale».
2.
Il comitato è presieduto dall'assessore alla cultura
ed è composto da otto esperti, scelti anche fra docenti universitari
con «curriculum» comprovante l'elevata competenza in materia.
L'attività di segreteria del comitato è assicurata dal servizio
promozione educativa e culturale.
3.
Ogni forma di indennità e rimborso spesa ai componenti
del comitato è disciplinata dalla L.R. 22 novembre 1982, n.
63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni,
comitati o collegi comunque denominati».
4.
Il comitato è organo di consulenza tecnica della giunta
regionale. In particolare:
a) formula
proposte per l'impostazione della delibera - quadro triennale
in merito agli indirizzi generali per lo sviluppo delle attività
culturali;
b) esprimere
pareri sui programmi annuali presentati dalle provincie;
c) esprime
parere in merito alle iniziative culturali promosse dalla regione
direttamente o in collaborazione con altri enti di cui al precedente
art. 3;
d) esprime
parere in merito alla relazione annuale sull'attuarsi della
delibera - quadro;
e) esprimere
pareri, su richiesta del presidente della consulta, su ogni
problema attinente la promozione culturale.
ARTICOLO 13
(Conferenza annuale
per la promozione educativa e culturale)
1.
Il settore cultura promuove, di regola, annualmente una
conferenza per la promozione educativa e culturale alla quale
partecipano gli assessori alla cultura delle provincie e dei
comuni capoluoghi, i rettori delle università della Lombardia,
il sovrintendente scolastico, i sovrintendenti degli uffici
periferici del ministero per i beni culturali ed ambientali,
i rappresentanti degli istituti culturali di interesse regionale
e nazionale operanti in Lombardia.
ARTICOLO 14
(Osservatorio culturale)
1.
Al fine di analizzare le tendenze della domanda e dell'offerta
culturale in Lombardia, di elaborare statistiche e indicatori
specifici per la migliore conoscenza del settore ed una maggiore
definizione delle strategie per la politica culturale, di tenere
meglio informati i pubblici amministratori, di predisporre un
sistema di controllo sull'efficacia delle attività del settore,
al servizio programmazione del settore cultura ed informazione
è attribuita la funzione di «osservatorio culturale».
ARTICOLO 15
(Nuclei operativi presso
gli enti delegati)
1.
Per agevolare le amministrazioni provinciali nel predisporre
ed attuare i programmi annuali di cui al precedente art. 8,
la regione mette a disposizione nuclei di personale costituiti
dagli operatori socio - culturali immessi in ruolo ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 28 giugno 1983, n. 53 «Interventi per
attività di promozione educativa e culturale», già distaccati
presso le provincie medesime per lo svolgimento di attività
socio - educative e culturali.
2.
La giunta regionale può assegnare, fatto salvo il diritto
di opzione, ai servizi regionali o ad altri enti, operanti nell'area
dei servizi sociali e culturali, il personale risultante in
esubero rispetto alle esigenze per lo svolgimento di tali incombenze
o comunque non impegnato nelle stesse.
ARTICOLO 16
(Norma finanziaria)
1.
Alla determinazione della spesa per le finalità di cui
alla presente legge, si provvederà , a decorrere dall'esercizio
finanziario 1993, con la legge di approvazione del bilancio
dei singoli esercizi finanziari, ai sensi del primo comma, art.
2 della L.R. n. 34/ 78 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Agli oneri relativi all'istituzione del comitato consultivo
di cui al precedente art. 12 si provvederà mediante impiego
delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese
del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul
cap. 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati,
collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità
di missione ed i rimborsi spese».
3.
In conseguenza a quanto disposto dai precedenti commi,
allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio
finanziario 1993, sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:
Stato di previsione delle spese
- Parte I:
a) all'ambito
2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3036
«Contributi alle provincie ed ai consorzi comprensoriali di
Lecco e Lodi per l'esercizio delle funzioni delegate di promozione
educativa e culturale», ai sensi del secondo comma, art. 4 e
lett. d), art. 7;
b) all'ambito
2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3037
«Contributi per l'attuazione delle iniziative di promozione
educativa e culturale a favore di soggetti operanti nella regione,
delle istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università
ed istituti culturali di interesse nazionale con sede nella
regione», ai sensi delle lett. a), b), c), d), e) ed f), primo
comma, art. 2 e lett. a), b), c) e d), secondo comma, art. 3;
c) all'ambito
2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il cap. 2.4.4.1.3038
«Spese dirette per le attività della regione per la promozione
educativa e culturale», ai sensi delle lett. a), b), c), d),
e) ed f), primo comma, art. 2 e primo comma, art. 3.
ARTICOLO 17
(Norma transitoria)
1.
La delibera - quadro triennale di cui al precedente art.
5 deve essere approvata entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, sulla base di una ipotesi di assegnazione
di finanziamenti uguale alla somma degli stanziamenti per i
capitoli di bilancio relativo all'esercizio in corso.
La presente legge regionale è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.