LEGGE REGIONALE N. 75 DEL 18-12-1978
REGIONE LOMBARDIA
«Interventi promozionali
della regione Lombardia in campo musicale»
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE LOMBARDIA N. 50 del 13 dicembre 1978
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 2 DEL 18 dicembre 1978
ARTICOLO 1
(Finalità)
La regione, nel quadro delle finalità
statutarie di promozione e sviluppo della cultura, concorre
alla diffusione della musica favorendo e sostenendo le iniziative
dirette a sviluppare, nell'ambito del proprio territorio, la
conoscenza delle musica fra i cittadini ed a favorire la loro
partecipazione attiva alla vita musicale.
ARTICOLO 2
(Contributi)
Per le finalità di cui al precedente
articolo, la regione concede contributi a specifiche iniziative
nel campo musicale e della conoscenza della musica, in modo
da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale.
I contributi sono costituiti da finanziamenti annui e non possono
essere cumulati con altri finanziamenti della regione intesi
a conseguire scopi identici o similari.
ARTICOLO 3
(Soggetti ed iniziative)
Possono beneficiare dei contributi
regionali, per iniziative che si svolgono nell'ambito della
regione:
§
gli enti locali che, avvalendosi di teatri propri
o di altri soggetti, pongano in essere iniziative musicali;
§
gli istituti di studio, di ricerca, di sperimentazione
e di documentazione musicale; le istituzioni lirico - concertistiche;
§
gli enti e le associazioni promotori di rassegne
e festivals musicali; le associazioni culturali che abbiano
estensione su tutto il territorio regionale;
§
i complessi strumentali, bandistici e corali.
La regione riconosce, quali strumenti
primari di produzione musicale, il teatro alla Scala di Milano,
l'ente de I Pomeriggi musicali di Milano e l'Orchestra stabile
dell'Angelicum di Milano, e ne promuove la presenza nell'attuazione
dei programmi degli enti territoriali.
La regione riconosce inoltre un
particolare valore alle iniziative di catalogazione, conservazione,
valorizzazione e diffusione del patrimonio musicale, promosse
da istituti specializzati e concordate con gli enti locali e
la regione stessa.
ARTICOLO 4
(Criteri di priorità)
I contributi sono assegnati in via
prioritaria: al Teatro alla Scala di Milano, all'ente de I Pomeriggi
musicali di Milano ed all'Orchestra stabile dell'Angelicum di
Milano per iniziative prevalentemente rivolte al decentramento
musicale nel territorio ed i cui programmi siano stati preventivamente
concordati con la regione entro il 31 ottobre dell'esercizio
precedente a quello di riferimento, ed ai programmi degli enti
locali concordati con la regione.
I contributi sono inoltre assegnati
ai soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 3,
tenuto conto degli indirizzi regionali di programmazione nel
settore, per le iniziative volte a conseguire uno dei seguenti
obiettivi:
-
favorire la diffusione della musica nei comuni,
che di norma non siano sedi di attività musicali, avvalendosi
anche delle biblioteche e dei centri di servizi culturali;
-
promuovere iniziative tese alla diffusione della
cultura musicale nel mondo della scuola e del lavoro;
-
favorire ed attuare la ricerca, la sperimentazione
e la documentazione in ogni campo di attività musicale e musicale
- teatrale, con carattere di interdisciplinarietà, ivi compresa
la musica contemporanea, valendosi soprattutto della collaborazione
delle biblioteche; -
-
valorizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione
del patrimonio musicale anche mediante iniziative di animazione
e di educazione musicale;
-
attuare progetti polivalenti di spettacolo musicale.
ARTICOLO 5
(Domande di contributo)
Per fruire dei contributi regionali
ai sensi del 2º comma dell'articolo precedente, i soggetti interessati
devono fare domanda alla regione entro il 31 ottobre dell'esercizio
precedente a quello di riferimento. Copia della domanda deve
essere contestualmente trasmessa all'organismo comprensoriale
e all'amministrazione provinciale competente per territorio.
Le amministrazioni provinciali entro
il 30 novembre, acquisite a tal fine le indicazioni degli organismi
comprensoriali interessati, trasmettono alla giunta regionale
il proprio parere motivato sulle domande presentate, formulando
altresì proposte sull'ordine di priorità delle stesse.
Le domande di contributo devono
essere corredate dai documenti relativi alla natura giuridica
del soggetto ove questo sia un ente od una associazione musicale
privata; da una particolareggiata relazione illustrativa delle
attività da svolgersi nell'anno di riferimento; da un analitico
prospetto dei costi e dei ricavi presunti e dalla indicazione
delle disponibilità economiche del soggetto richiedente e dei
tempi di realizzazione.
ARTICOLO 6
(Piano regionale di
intervento)
Esperiti gli adempimenti di cui
ai precedenti articoli 4 e 5, la giunta regionale predispone,
entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio di riferimento,
il piano di riparto dei contributi da assegnarsi e lo trasmette
al consiglio regionale per l'approvazione.
Il consiglio approva il piano di
riparto entro i successivi trenta giorni; detta approvazione
vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti.
Il presidente della giunta regionale
o l'assessore competente, se delegato, provvede agli atti ed
alla erogazione dei contributi. Il settantacinque per cento
del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del piano
di riparto; la residua parte è erogata sulla base della relazione
di cui al successivo articolo 7.
Per i complessi strumentali, bandistici
e corali, la regione delega la erogazione dei contributi alle
province, sulla base di criteri concordati con le stesse.
ARTICOLO 7
(Utilizzazione dei contributi)
La concessione dei contributi comporta
per il soggetto percipiente l'obbligo di realizzare le iniziative
indicate nella relazione o nel progetto concordato e secondo
i tempi previsti, coerentemente con le indicazioni fornite in
allegato alla domanda.
I soggetti percipienti sono tenuti,
realizzata la iniziativa o scaduto il termine per effettuarla,
ad inviare tempestivamente alla giunta regionale una relazione
sulla attività svolta.
Sulla base di tale relazione viene
corrisposta la residua parte del contributo.
In caso di mancata o parziale attuazione
dell'iniziativa la giunta regionale, con propria delibera, dispone
la revoca del contributo ed il recupero totale o parziale, in
correlazione con quanto effettivamente realizzato.
ARTICOLO 8
(Disposizione transitoria:
costituzione di un organismo provvisorio consultivo per la musica)
La giunta regionale istituisce una
consulta per i problemi della musica, chiamandone a far parte
rappresentanti delle amministrazioni provinciali e dei comuni
capoluogo:
§
esperti dei problemi della musica;
§
rappresentanti delle associazioni e dei sindacati;
§
rappresentanti dei seguenti enti: Teatro alla
Scala di Milano, Ente de I Pomeriggi musicali di Milano, Orchestra
stabile dell'Angelicum di Milano; RAI - Sede di Milano.
La consulta, che adempie a funzioni
di assistenza tecnica, opera sotto la responsabilità dell'assessore
interessato e non deve svolgere compiti di amministrazione diretta.
I membri dell'organismo di cui al
presente articolo prestano la loro partecipazione a titolo gratuito.
ARTICOLO 9
(Disposizione transitoria:
contributi per le stagioni musicali 1978 e 1979)
I contributi erogabili in relazione
a quanto programmato per il secondo semestre della stagione
musicale 1978 concernono le iniziative dei soggetti previsti
all'articolo 3 della presente legge, che siano già state realizzate
o siano in corso di realizzazione e per le quali sia stata avanzata
richiesta di contributo.
Per l'anno 1978 la giunta regionale,
in deroga a quanto previsto al precedente articolo 6, provvederà
con propria deliberazione entro il 31 dicembre 1978 alla determinazione
degli importi spettanti ai soggetti interessati ed alla conseguente
erogazione.
Per l'anno 1979 i termini previsti
dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono così modificati:
-
le domande di contributo e le proposte di cui
agli articoli 4 e 5 devono essere presentate alla regione e,
contestualmente, agli organismi comprensoriali ed alle amministrazioni
provinciali entro il 31 marzo 1979;
-
le amministrazioni provinciali devono trasmettere
alla giunta regionale i propri pareri entro il 30 aprile 1979.
ARTICOLO 10
(Finanziamento)
Per gli interventi relativi al secondo
semestre dell'anno finanziario 1978 è autorizzata la spesa di
lire 800.000.000.
Per gli anni successivi, agli stanziamenti
necessari e alla relativa copertura finanziaria si provvederà
con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art.
22 - 1 comma - della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.
Al finanziamento dell'onere derivante
dalla spesa autorizzata per il 1978 si provvede mediante riduzione
per pari importo dello stanziamento relativo al capitolo 183102
«Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti
da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1978.
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
-
la dotazione del capitolo 183102 «Fondo globale
per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi
provvedimenti legislativi regionali» è ridotta dell'importo
di lire 800 milioni;
-
al titolo I, sezione 3, rubrica 3 è istituito
il capitolo 133211 cat. III con la denominazione «Contributi
per specifiche iniziative nel campo musicale» e con la dotazione
di lire 800 milioni.
ARTICOLO 11
(Dichiarazione d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello
statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.
La presente legge regionale è pubblicata
nel bollettino ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda