Legislazione - Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE N. 75 DEL 18-12-1978 REGIONE LOMBARDIA

«Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale»

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 50 del 13 dicembre 1978

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 18 dicembre 1978

ARTICOLO 1

(Finalità)

La regione, nel quadro delle finalità statutarie di promozione e sviluppo della cultura, concorre alla diffusione della musica favorendo e sostenendo le iniziative dirette a sviluppare, nell'ambito del proprio territorio, la conoscenza delle musica fra i cittadini ed a favorire la loro partecipazione attiva alla vita musicale.

ARTICOLO 2

(Contributi)

Per le finalità di cui al precedente articolo, la regione concede contributi a specifiche iniziative nel campo musicale e della conoscenza della musica, in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale. I contributi sono costituiti da finanziamenti annui e non possono essere cumulati con altri finanziamenti della regione intesi a conseguire scopi identici o similari.

ARTICOLO 3

(Soggetti ed iniziative)

Possono beneficiare dei contributi regionali, per iniziative che si svolgono nell'ambito della regione:

§         gli enti locali che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, pongano in essere iniziative musicali;

§         gli istituti di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione musicale; le istituzioni lirico - concertistiche;

§         gli enti e le associazioni promotori di rassegne e festivals musicali; le associazioni culturali che abbiano estensione su tutto il territorio regionale;

§         i complessi strumentali, bandistici e corali.

La regione riconosce, quali strumenti primari di produzione musicale, il teatro alla Scala di Milano, l'ente de I Pomeriggi musicali di Milano e l'Orchestra stabile dell'Angelicum di Milano, e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali.

La regione riconosce inoltre un particolare valore alle iniziative di catalogazione, conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio musicale, promosse da istituti specializzati e concordate con gli enti locali e la regione stessa.

ARTICOLO 4

(Criteri di priorità)

I contributi sono assegnati in via prioritaria: al Teatro alla Scala di Milano, all'ente de I Pomeriggi musicali di Milano ed all'Orchestra stabile dell'Angelicum di Milano per iniziative prevalentemente rivolte al decentramento musicale nel territorio ed i cui programmi siano stati preventivamente concordati con la regione entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento, ed ai programmi degli enti locali concordati con la regione.

I contributi sono inoltre assegnati ai soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 3, tenuto conto degli indirizzi regionali di programmazione nel settore, per le iniziative volte a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

-         favorire la diffusione della musica nei comuni, che di norma non siano sedi di attività musicali, avvalendosi anche delle biblioteche e dei centri di servizi culturali;

-         promuovere iniziative tese alla diffusione della cultura musicale nel mondo della scuola e del lavoro;

-         favorire ed attuare la ricerca, la sperimentazione e la documentazione in ogni campo di attività musicale e musicale - teatrale, con carattere di interdisciplinarietà, ivi compresa la musica contemporanea, valendosi soprattutto della collaborazione delle biblioteche; -

-         valorizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio musicale anche mediante iniziative di animazione e di educazione musicale;

-         attuare progetti polivalenti di spettacolo musicale.

ARTICOLO 5

(Domande di contributo)

Per fruire dei contributi regionali ai sensi del 2º comma dell'articolo precedente, i soggetti interessati devono fare domanda alla regione entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Copia della domanda deve essere contestualmente trasmessa all'organismo comprensoriale e all'amministrazione provinciale competente per territorio.

Le amministrazioni provinciali entro il 30 novembre, acquisite a tal fine le indicazioni degli organismi comprensoriali interessati, trasmettono alla giunta regionale il proprio parere motivato sulle domande presentate, formulando altresì proposte sull'ordine di priorità delle stesse.

Le domande di contributo devono essere corredate dai documenti relativi alla natura giuridica del soggetto ove questo sia un ente od una associazione musicale privata; da una particolareggiata relazione illustrativa delle attività da svolgersi nell'anno di riferimento; da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e dalla indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente e dei tempi di realizzazione.

ARTICOLO 6

(Piano regionale di intervento)

Esperiti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, la giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio di riferimento, il piano di riparto dei contributi da assegnarsi e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

Il consiglio approva il piano di riparto entro i successivi trenta giorni; detta approvazione vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvede agli atti ed alla erogazione dei contributi. Il settantacinque per cento del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del piano di riparto; la residua parte è erogata sulla base della relazione di cui al successivo articolo 7.

Per i complessi strumentali, bandistici e corali, la regione delega la erogazione dei contributi alle province, sulla base di criteri concordati con le stesse.

ARTICOLO 7

(Utilizzazione dei contributi)

La concessione dei contributi comporta per il soggetto percipiente l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione o nel progetto concordato e secondo i tempi previsti, coerentemente con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

I soggetti percipienti sono tenuti, realizzata la iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare tempestivamente alla giunta regionale una relazione sulla attività svolta.

Sulla base di tale relazione viene corrisposta la residua parte del contributo.

In caso di mancata o parziale attuazione dell'iniziativa la giunta regionale, con propria delibera, dispone la revoca del contributo ed il recupero totale o parziale, in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

ARTICOLO 8

(Disposizione transitoria: costituzione di un organismo provvisorio consultivo per la musica)

La giunta regionale istituisce una consulta per i problemi della musica, chiamandone a far parte rappresentanti delle amministrazioni provinciali e dei comuni capoluogo:

§         esperti dei problemi della musica;

§         rappresentanti delle associazioni e dei sindacati;

§         rappresentanti dei seguenti enti: Teatro alla Scala di Milano, Ente de I Pomeriggi musicali di Milano, Orchestra stabile dell'Angelicum di Milano; RAI - Sede di Milano.

La consulta, che adempie a funzioni di assistenza tecnica, opera sotto la responsabilità dell'assessore interessato e non deve svolgere compiti di amministrazione diretta.

I membri dell'organismo di cui al presente articolo prestano la loro partecipazione a titolo gratuito.

ARTICOLO 9

(Disposizione transitoria: contributi per le stagioni musicali 1978 e 1979)

I contributi erogabili in relazione a quanto programmato per il secondo semestre della stagione musicale 1978 concernono le iniziative dei soggetti previsti all'articolo 3 della presente legge, che siano già state realizzate o siano in corso di realizzazione e per le quali sia stata avanzata richiesta di contributo.

Per l'anno 1978 la giunta regionale, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 6, provvederà con propria deliberazione entro il 31 dicembre 1978 alla determinazione degli importi spettanti ai soggetti interessati ed alla conseguente erogazione.

Per l'anno 1979 i termini previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono così modificati:

-         le domande di contributo e le proposte di cui agli articoli 4 e 5 devono essere presentate alla regione e, contestualmente, agli organismi comprensoriali ed alle amministrazioni provinciali entro il 31 marzo 1979;

-         le amministrazioni provinciali devono trasmettere alla giunta regionale i propri pareri entro il 30 aprile 1979.

ARTICOLO 10

(Finanziamento)

Per gli interventi relativi al secondo semestre dell'anno finanziario 1978 è autorizzata la spesa di lire 800.000.000.

Per gli anni successivi, agli stanziamenti necessari e alla relativa copertura finanziaria si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22 - 1 comma - della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Al finanziamento dell'onere derivante dalla spesa autorizzata per il 1978 si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento relativo al capitolo 183102 «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

-         la dotazione del capitolo 183102 «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» è ridotta dell'importo di lire 800 milioni;

-         al titolo I, sezione 3, rubrica 3 è istituito il capitolo 133211 cat. III con la denominazione «Contributi per specifiche iniziative nel campo musicale» e con la dotazione di lire 800 milioni.

ARTICOLO 11

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda

 




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