LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 7-02-2000 REGIONE LOMBARDIA
Interventi regionali
per la promozione dell'integrazione europea
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE LOMBARDIA N. 6 del 11 febbraio 2000 SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1
ARTICOLO 1
(Finalità)
1.
La Regione intende favorire una più attiva partecipazione
dei cittadini al processo di integrazione socio - culturale
europeo, facilitare il collegamento costante tra le proprie
autonomie locali e quelle degli altri Paesi, intensificare i
rapporti con le regioni appartenenti all'Unione europea (UE)
e porre in essere iniziative in grado di sviluppare rapporti
di collaborazione tra proprie realtà, regionali e locali, con
analoghi interlocutori dei Paesi appartenenti all'Unione europea.
ARTICOLO 2
(Fondo regionale per
l’integrazione europea)
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo
1, la Regione istituisce nell'ambito del proprio bilancio il
fondo regionale per l’integrazione europea.
2.
Sono a carico del fondo di cui al comma 1 le spese
che l'amministrazione regionale sostiene per promuovere, favorire,
coordinare e realizzare direttamente o attraverso la concessione
di contributi, le seguenti iniziative:
a)
adesioni ad organizzazioni ed associazioni costituite tra le
Regioni e tra le Regioni e gli enti locali dei Paesi membri
dell'Unione europea, alle quali può concedere sostegno logistico
secondo l'articolo 35 bis del decreto legge 28 febbraio 1983,
n.55, (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale
per l’anno 1983) convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1983, n.131;
b)
sostegno al gemellaggio dei comuni e di altri enti locali con
i medesimi di uno o più dei Paesi dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme e dei criteri indicati annualmente dalla circolare
della Commissione europea;
c)
promozione dell'Europa dei cittadini e della cittadinanza europea,
attraverso attività di studio, di ricerca, divulgazione, in
particolare tra studenti e giovani lavoratori;
d)
stipula di protocolli di collaborazione, ivi comprese forme
di partenariato, con realtà nazionali, regionali o locali dei
Paesi dell'Unione europea, o aspiranti all’ingresso nell’Unione
stessa od oggetto di speciali relazioni di varia natura.
ARTICOLO 3
(Soggetti beneficiari)
1.
Per gli scopi della presente legge possono beneficiare
dei contributi gli enti locali, le università, gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado della Regione, nonché le istituzioni,
le fondazioni, le associazioni anche di categoria e di cittadini
operanti nel territorio della Regione senza fini di lucro.
2.
La Regione può stipulare con i beneficiari dei contributi
apposite convenzioni tese a realizzare gli scopi della presente
legge; particolare attenzione è prestata a quei soggetti le
cui iniziative coinvolgono rappresentanti di diverse nazionalità
dell'Unione europea o degli aspiranti all’ingresso nell’Unione
stessa di cui all'articolo 2, comma 2), lettera d).
ARTICOLO 4
(Programma regionale
annuale)
1.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno
la Giunta regionale delibera apposito provvedimento contenente
gli indirizzi, i criteri e le priorità per l'attuazione degli
interventi di cui all’articolo 5, la data di scadenza della
presentazione della domanda, le spese ammissibili ed i documenti
da allegare.
2.
La Giunta regionale, entro il 30 luglio di ciascun anno,
esamina le domande pervenute entro i termini previsti, predispone
il programma annuale degli interventi da finanziare con il fondo
regionale per l’integrazione europea e determina le iniziative
da ammettere ai benefici di cui alla presente legge.
ARTICOLO 5
(Gemellaggi ed altre
iniziative)
1.
Gli enti locali della Regione che intendono gemellarsi
con altri enti locali dei paesi membri dell'Unione europea,
le università, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
nonché le istituzioni, le fondazioni, le associazioni anche
di categoria operanti nel territorio della Lombardia e non aventi
fini di lucro che vogliono fruire dei benefici della presente
legge devono inoltrare richiesta al Presidente della Giunta
regionale entro la data indicata nella delibera di cui all’articolo
4, comma 1.
2.
La quota delle spese a carico della Regione è determinata
in relazione all'importanza dell'iniziativa e al carattere del
gemellaggio:
a)
il contributo a carico della Regione non può superare il 70%
delle spese ammissibili, come indicato dalla circolare della
Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
b) per i gemellaggi o come indicato nella delibera di cui all’articolo
4, comma 1, per le altre iniziative;
b)
per gli enti locali al di sotto di cinquemila abitanti il contributo
può essere elevato all'80%.
3.
Costituiscono priorità nell'assegnazione dei contributi
agli enti locali le situazioni di svantaggio quali posizione
geografica, sociale e situazione finanziaria, ad esclusione
dei comuni dichiarati in dissesto finanziario o abbiano approvato
in perdita il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario.
4.
Gli enti locali che, prima dell'entrata in vigore della
presente legge, hanno realizzato gemellaggi con altri enti locali
possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge,
sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già esistenti sia
per promuovere nuove iniziative.
5.
Per le iniziative coofinanziate da programmi europei
l'ammontare del contributo è determinato sulla parte non finanziata,
fino al raggiungimento delle percentuali indicate nel comma
2.
6.
La somma da erogare ai beneficiari del contributo è
corrisposta in tre soluzioni: la prima, pari al 50% del contributo
assegnato, all'atto dell'approvazione del programma da parte
della Giunta regionale, la seconda, pari ad un ulteriore 30%,
è erogata alla presentazione della relazione conclusiva e del
rendiconto delle spese, la terza a saldo previa verifica dell'attività
svolta e del rendiconto delle spese.
ARTICOLO 6
(Norma Finanziaria)
1.
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata
per l’esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di lire
500.000.0000.
2.
All’onere di lire 500.000.000 per l’esercizio finanziario
2000, di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del “Fondo globale per oneri relativi
a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti
da nuovi provvedimenti legislativi” iscritto al capitolo 5.2.1.1.546
dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione
2000 e pluriennale 2000-2002, utilizzando all’uopo l’accantonamento
disposto alla voce 1.3.3.1.9003 “Fondo regionale per l’integrazione
europea e gemellaggi tra comuni”.
3.
Allo stato di previsione delle spese: - all’ambito 1,
settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.5168
“Spese per la partecipazione della Regione ad associazioni ed
organizzazioni costituite tra le Regioni e tra le Regioni e
gli enti locali dei Paesi membri dell’Unione europea” con la
dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100.000.000;
- all’ambito 1, settore 3, obiettivo
3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.5169 “Contributi per la promozione
dell’integrazione europea nonché per il gemellaggio tra comuni
e/o altri enti locali appartenenti a Paesi membri dell’Unione
europea” con la dotazione e di cassa di lire 400.000.000.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.