LEGGE REGIONALE N.
28 DEL 16-09-1996 REGIONE LOMBARDIA
Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 38 del 21 settembre 1996
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3 DEL 21 settembre 1996
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La regione riconosce e promuove
l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale
espressione di libertà , di promozione umana, di autonome capacità
organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e
delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità
e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale;
ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni,
famiglie e cittadini nelle politiche di settore.
2. La regione promuove il pluralismo
del fenomeno associativo e ne sostiene le attività che, rivolte
sia ai soci che alla collettività e senza fini di lucro, sono
finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali,
educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi della pari
opportunità tra uomini e donne.
3. La regione favorisce le iniziative
promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare
la realtà associative operanti sul territorio.
4. Sono escluse dall'applicazione
della presente legge le associazioni di cui alle L.R. 29 aprile
1988, n. 24 «Interventi per la qualificazione e sostegno del
ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi»; L.R. 1 giugno
1993, n. 16 «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991,
n. 381 " Disciplina delle cooperative sociali"»; L.R.
24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato» e L.R.
11 novembre 1994, n. 28 «Riconoscimento del ruolo sociale delle
società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio
storico e culturale».
5. I benefici previsti dalla presente
legge non sono cumulabili con contributi ed agevolazioni previsti
da altre leggi regionali riguardanti la medesima attività .
ARTICOLO 2
(Requisiti delle associazioni)
1.
Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi
di cui alla presente legge le associazioni aventi gli scopi
previsti dall'art. 1, a condizione che:
a) non
abbiano fine di lucro;
b) svolgano
effettiva attività da almeno 2 anni;
c) assicurino,
attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione
democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione
dei organi dirigenti ed in particolare assicurino la tutela
dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione
interna, l'elettività di almeno i 2/ 3 delle cariche sociali,
l'approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma
e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la
garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la
disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda
il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia,
la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione
il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci;
d) svolgono
la propria attività in aderenza ai bisogni territoriali, alle
proprie risorse ed alle proprie iniziative nei seguenti ambiti:
1.
promozione del principio di autodeterminazione e tutela
di diritti umani e civili;
2.
tutela e promozione del valore della vita umana;
3.
promozione e sviluppo della cultura, della ricerca, della
formazione e della educazione anche multietnica;
4.
promozione e tutela della maternità e paternità responsabile
e della famiglia;
5.
tutela e promozione dei diritti dei minori;
6.
promozione della cooperazione internazionale;
7.
promozione della tradizione della cultura popolare lombarda;
8.
promozione del rapporto con i lombardi residenti all'estero;
9.
promozione delle culture etniche e nazionali degli emigrati
e degli immigrati;
10. tutela della
salute psico - fisica e della sicurezza;
11. tutela e
valorizzazione dell'ambiente;
12. tutela, promozione
e valorizzazione del turismo sociale e locale;
13. attività
sportive, musicali e ricreative;
14. attività
volte al sostegno e all'animazione del mondo giovanile e/ o
della terza età;
15. attività
ed iniziative che si propongono di valorizzare e consolidare
la cultura ed il ruolo delle donne nella società e nel mondo
del lavoro;
16. promozione
della cultura, informazione e orientamento al lavoro inteso
come fondamentale esperienza individuale e collettiva;
17. promozione
di una coscienza critica sui sistemi informativi e della comunicazione;
18. altri ambiti
rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1.
ARTICOLO 3
(Registri provinciali
e regionale delle associazioni)
1.
Presso ogni amministrazione provinciale della regione
è istituito il registro provinciale delle associazioni, senza
scopo di lucro, operanti nel territorio provinciale.
2.
Presso la presidenza della regione è istituito il registro
delle associazioni a carattere regionale o nazionale, senza
scopo di lucro, con sedi operative o strutture operative nel
territorio regionale.
3.
I registri provinciali e regionale indicano l'ambito
o gli ambiti in cui si esplica l'attività delle associazioni,
anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e
internazionali, di cui all'art. 2, lett d).
4.
Presso ogni comune con numero di abitanti superiore a
15.000 e presso le comunità montane, l'amministrazione provinciale
deposita il registro provinciale delle associazioni; nei comuni
con numero di abitanti inferiore a 15.000 il deposito del registro
è facoltativo.
ARTICOLO 4
(Iscrizioni dei registri
provinciali e regionale)
1) Nei
registri provinciali di cui all'art. 3, comma 1, si iscrivono
le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) che
abbiano sede legale o una sede secondaria sul territorio provinciale;
b) che
operino da almeno un biennio;
c) che
svolgano attività in attuazione delle finalità dell'art. 1;
d) che
dispongano di uno statuto improntato a trasparenza e democrazia,
che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente
elettive e che, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati
o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi
di tali organismi, le cooptazioni o le designazioni devono essere
ratificate alla prima seduta utile dall'assemblea degli associati,
e che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si
riconosca il principio delle pari opportunità;
e) che
operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli
associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con
il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento
delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni.
2) Le
associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui
all'art. 3, comma 2, oltre al possesso dei requisiti di cui
al comma 1 devono operare in almeno cinque province della regione
oppure in almeno dieci comunità montane.
3) La
domanda di iscrizione nei registri di cui all'artº 3 è presentata:
a) al
presidente dell'amministrazione provinciale per le associazioni
che rispondono ai requisiti del comma 1 del presente articolo;
b) al
presidente dell'amministrazione provinciale per le associazioni
che rispondono ai requisiti del comma 1 del presente articolo;
c) al
presidente della regione per le associazioni che rispondono
ai requisiti del comma 2 del presente articolo.
4) La
domanda, presentata dal legale rappresentante dell'associazione,
deve essere corredata dalla documentazione seguente:
a) copia
dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco
nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;
c) la
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e di quella
in programma nonché la consistenza numerica dell'associazione;
d) il
resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione
dei beni patrimoniali.
5) La
regione e la provincia, entro il 31 marzo di ogni anno pubblicano
l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi
registri.
6) La
provincia deposita gli elenchi di cui all'art. 3, comma 4, presso
i comuni, le comunità montane e invia copia del registro provinciale
al presidente della regione.
7) Alle
associazioni è fatto obbligo di comunicare al presidente dell'amministrazione
provinciale o regionale le variazioni dell'atto costitutivo,
delle cariche sociali e delle sedi secondarie.
8) Ogni
due anni, la regione e la provincia sottopongono a revisione
i rispettivi registri, verificando il permanere dei requisiti
per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni.
9) Il
venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione
dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri
da disporsi con provvedimento motivato.
ARTICOLO 5
(Procedure e modalità
per l'iscrizione ai registri provinciali e regionali)
1) La
regione e la provincia provvedono all'accettazione o al diniego
delle domande di iscrizione entro 90 giorni dalla presentazione
delle stesse.
2) Qualora
nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati
chiarimenti, supplementi di documentazioni o elementi di valutazione
integrativi, i termini sono sospesi per una sola volta tra la
data di richiesta e quella di avvenuto adempimento.
3) La
mancanza dei requisiti comporta il diniego all'iscrizione nei
rispettivi registri da disporre con atto motivato.
ARTICOLO 6
(Interventi per la promozione
dell'associazionismo)
1) La
regione persegue le finalità previste dall'art. 1, sia sostenendo
le iniziative degli enti locali, sia direttamente attraverso:
a) sostegno
di specifici progetti di attività anche mettendo eventualmente
a disposizione spazi ed attrezzature regionali per iniziative
promosse dalle associazioni;
b) la
razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti,
la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica di intesa
con le altre istituzioni locali.
2) La
regione promuove altresì forme di convenzionamento tra le associazioni,
singole o associate, che dimostrino capacità nei settori di
cui all'art. 2, comma 1, lett d), e gli enti pubblici per cooperare
nei servizi di utilità sociale e collettiva.
ARTICOLO 7
(Disposizioni applicative
e attività di vigilanza)
1) Il
consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva
le disposizioni applicative che consentono alla regione e alle
province di procedere alla iscrizione nei registri di rispettiva
competenza.
2) Con
lo stesso atto vengono regolate le modalità di attuazione della
vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri.
ARTICOLO 8
(Programma e interventi
della regione)
1) Per
il perseguimento delle finalità dell'art. 1, la regione adotta,
con provvedimento del consiglio regionale, un programma biennale
che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse
finanziarie per favorire l'associazionismo, coordinando tali
iniziative con le priorità indicate nel programma regionale
di sviluppo.
2) Sono
ammessi a finanziamento progetti di valenza regionale rientranti
nel programma biennale, presentati dalle associazioni regionali
iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno
6 mesi.
3) La
giunta regionale, per l'attuazione dei progetti di cui al comma
2, stipula con le associazioni apposite convenzioni. I progetti
possono essere attuati anche in collaborazione con gli enti
locali o altri enti pubblici; in tal caso la regione contribuisce
per una quota tale che il contributo pubblico complessivo non
superi comunque il 70% del valore del progetto ammesso a finanziamento.
4) Possono
essere ammessi a finanziamento progetti di una o più associazioni
anche associate, sostenuti e presentati dalle province di appartenenza.
5) I
progetti delle associazioni che sono attuati e finanziati secondo
le norme delle leggi regionali di settore, non accedono al finanziamento
previsto dal programma biennale di cui al comma 1.
ARTICOLO 9
(Conferenza regionale
dell'associazionismo)
1) La
giunta regionale indice ogni due anni una conferenza dell'associazionismo
rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel
territorio regionale iscritte nei registri provinciali e/ o
nel registro regionale.
2) La
conferenza regionale è finalizzata all'espressione di valutazioni
e proposte relative a indirizzi e politiche nazionali, regionali
e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresì
sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.
3) La
giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo
stato dell'associazionismo in regione, da presentare alla conferenza
regionale.
ARTICOLO 10
(Formazione degli operatori)
1) La
regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di
formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi
di cui all'art. 1, coordina e sostiene la promozione di progetti
di qualificazione e riqualificazione degli operatori che vengono
impegnati nelle attività delle associazioni; agevola l'accesso
dei membri delle associazioni ai corsi e alle iniziative di
formazione promossi dalla regione.
2) Le
associazioni iscritte nei registri provinciali e/ o nel registro
regionale possono altresì proporre, nel rispetto dei requisiti
e delle modalità stabilite dalla legislazione vigente, la realizzazione
di interventi formativi previsti nei programmi annuali delle
attività di formazione professionale approvate dalle province
ai sensi dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 1995 n. 1 «Norme transitorie
in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo
del processo di delega alle province e della L.R. 95/ 80».
ARTICOLO 11
(Modalità di erogazione
dei finanziamenti regionali)
1) Alle
associazioni iscritte al registro regionale la regione eroga
finanziamenti per la realizzazione dei progetti di cui all'art.
8 commi 2 e 3. Per i progetti di cui all'art. 8, comma 4, la
regione eroga finanziamenti alle province.
2) I
progetti di rilevanza regionale, fatti salvi quelli di cui all'art.
8, comma 3, attuati in collaborazione con enti locali o altri
enti pubblici e i progetti di cui all'art. 8, comma 4, presentati
dalle province, possono essere finanziati fino al 50% dei costi
previsti.
3) Le
richieste di finanziamento devono essere corredate dall'iscrizione
al registro, dalla relazione sull'attività da realizzare e dalla
dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.
4) Per
i progetti che le associazioni intendono attuare negli ambiti
previsti dalle leggi regionali di settore, di cui all'art. 8,
comma 5, i contributi sono erogati secondo le modalità previste
dalle rispettive leggi.
5) Non
sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che si configurano
come attività commerciale.
ARTICOLO 12
(Norma finale)
1) La
giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, adotta le deliberazioni necessarie per dare
attuazione a quanto previsto agli articoli: 4, 5, 6 commi 2,
3, 4 e 5 dell'art. 8.
2) Nell'ambito
dei provvedimenti attuativi della L.R. 23 luglio 1996 n. 16
concernente «Ordinamento della struttura organizzativa e della
dirigenza della giunta regionale», la giunta regionale individua
il settore e le strutture organizzative competenti alla applicazione
della presente legge.
3) Il
presidente della giunta può delegare ad un assessore la tenuta
del registro di cui all'art. 3.
ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)
1) Per
i progetti di cui all'art. 11 commi 1 e 2, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 400.000.000.
2) Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo
per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per
l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544
dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio
finanziario 1996.
3) Allo
stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio
finanziario 1996 è apportata la seguente variazione: a) all'ambito
1, settore 3, obiettivo 3 è istituito il capitolo 1.3.3.1.3974
«Contributi per la realizzazione dei progetti rivolti alla promozione
e allo sviluppo dell'associazionismo» con la dotazione finanziaria
di competenza e di cassa di L. 400.000.000.
4) Alle
spese previste all'art. 9, si provvede mediante impiego delle
somme annualmente stanziate sul capitolo 1.2.8.1.363 «Spese
per la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi,
conferenze e seminari di studio nonché per adesione e la partecipazione
della regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti»,
dello stato di previsione delle spese del bilancio.
5) Agli
oneri conseguenti ai corsi ed alle iniziative di cui all'art.
10 si fa fronte con gli stanziamenti annualmente previsti nei
capitoli relativi all'obiettivo 3.1.8. «Formazione professionale
operata da centri o istituti».
6) Agli
oneri derivanti da specifici progetti in attuazione di leggi
di settore, si provvede con gli stanziamenti previsti dalle
rispettive leggi.
La presente legge regionale è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.