LEGGE REGIONALE N.
18 DEL 1-06-1993 REGIONE LOMBARDIA
Modifiche ed integrazioni alla L.R.
26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi per attività di promozione
educativa e culturale»
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 22 del 4 giugno
1993
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 4
giugno 1993
ARTICOLO 1
1.
Il primo comma dell'art. 16 (Norma finanziaria) della
L.R. 26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi per attività di promozione
educativa e culturale» è sostituito dal seguente: «
1.
Alla determinazione della spesa per le finalità di cui
alla presente legge, si provvederà , a decorrere dall'esercizio
finanziario 1994, con la legge di approvazione del bilancio
dei singoli esercizi finanziari, ai sensi del primo comma dell'art.
22 della L.R. 34/ 78 e successive modificazioni ed integrazioni».
ARTICOLO 2
1.
Dopo l'art. 16 della L.R. n. 9/ 93 è aggiunto il seguente
articoli 16/ bis: «
Art. 16/ bis
(Norma transitoria)
1.
Gli interventi per le attività di promozione educativa
e culturale sono disciplinati per l'anno 1993 dalla L.R. 28
giugno 1983, n. 53 «Interventi per attività di promozione educativa
e culturale.
2.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
agli interventi successivi al primo gennaio 1994».
ARTICOLO 3
1. L'art. 17 (Norma transitoria)
della L.R. 9/ 93 è soppresso.
ARTICOLO 4
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art.
43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della
regione (BUR).
La presente legge regionale è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.