LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 17-03-1983
REGIONE LIGURIA
Norme per la promozione
culturale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 13 del
30 marzo 1983
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Finalità
La Regione Liguria, in attuazione
delle finalità statutarie e in adempimento di quanto previsto
dall'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, al fine di
realizzare la crescita della vita culturale e il superamento
degli squilibri socio - culturali nel territorio regionale,
promuove, coordina e favorisce le attività significative per
la memoria storica della società ligure e per lo sviluppo della
produzione, della diffusione e della ricerca culturale e artistica.
ARTICOLO 2
Metodi di attuazione
L'attività di promozione culturale
disciplinata dalla presente legge viene svolta dalla Regione,
sulla base del Programma regionale di settore, o direttamente
o attraverso il sostegno alle iniziative degli Enti locali,
singoli o associati, e di soggetti pubblici e privati, favorendo
la realizzazione di servizi sul territorio e l'organizzazione
di circuiti culturali nonché l'impiego delle nuove tecnologie
applicate al settore delle comunicazioni di massa.
L'attività di promozione culturale
di cui al primo comma è attuata adottando la politica di piano
in concorso con gli Enti locali.
Le iniziative e i servizi disciplinati
dalla presente legge sono realizzati tenendo conto delle esigenze
di partecipazione alla vita culturale dei cittadini portatori
di handicaps.
La normativa riguardante la promozione
delle attività teatrali, musicali e di danza, cinematografiche
ed audiovisive sarà adeguata alle leggi nazionali di riforma
dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dal predetto
articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
ARTICOLO 3
Partecipazione e collaborazione
La Regione, nel perseguire il più
ampio decentramento culturale e il riequilibrio territoriale,
promuove la partecipazione degli Enti locali, singoli o associati,
delle forze sociali e culturali e dei singoli cittadini alla
definizione del Programma regionale di cui all'articolo 5.
Promuove altresì , nel rispetto
del pluralismo delle scelte culturali, le opportune forme di
collaborazione tra le diverse realtà istituzionali, culturali,
imprenditoriali e professionali.
Agevola in particolare lo stabilirsi
di rapporti collaborativi con le scuole di ogni ordine e grado,
con l'Università , gli istituti di ricerca e le emittenti radiotelevisive
e promuove la cooperazione culturale con le istituzioni statali,
con le altre Regioni e, con l'osservanza di quanto disposto
dall'articolo 4, secondo comma del D.P.R. 24 luglio 1977 n.
616, con le istituzioni estere.
ARTICOLO 4
Requisiti delle istituzioni
culturali
La Regione sostiene, anche in concorso
con lo Stato e con gli Enti locali, le istituzioni culturali
liguri in possesso di uno statuto che garantisca professionalità
e responsabilità della direzione scientifica o artistica, trasparenza
del metodo di formazione dei programmi di attività e delle fonti
di finanziamento, gestione ispirata a criteri di sana amministrazione
desumibili dai bilanci.
Dette istituzioni devono essere
altresì dotate di strutture stabili e di organizzazione adeguate
ad una presenza continuativa e particolarmente qualificata in
uno dei seguenti campi:
-
ricerca e documentazione, conservazione e valorizzazione
nel settore dei beni culturali;
-
ricerca e documentazione, produzione e divulgazione
della cultura umanistica, scientifica e artistica;
-
ricerca e documentazione, produzione e diffusione
nel settore dello spettacolo.
Esse sono tenute, inoltre, a sviluppare
le loro attività sul territorio della Regione a beneficio della
intera comunità regionale, con elevato grado di qualificazione
del prodotto culturale offerto, e possedere organizzazione e
attrezzature idonee allo scopo.
Titolo II
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
ARTICOLO 5
Procedure
Gli interventi di cui al Titolo
I sono attuati in conformità del Programma regionale di promozione
culturale. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale,
su proposta della Giunta, entro il 31 dicembre di ogni anno
per l'anno successivo.
A tal fine entro il 30 giugno, i
soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2 diversi dagli
Enti locali presentano alla Regione le proposte per la definizione
del Programma regionale e le relative domande di sovvenzione
o di contributo, inviandone contemporaneamente copia al Comune
e alla Provincia competenti per territorio in relazione al luogo
di realizzazione della singola iniziativa.
I Comuni, esaminate le proposte
di competenza, esprimono al riguardo i propri pareri motivati
con riferimento alla rispondenza del soggetto richiedente e
dell'iniziativa proposta ai requisiti fissati dalla presente
legge e, al fine di garantire il più armonico sviluppo delle
attività culturali ed il necessario riequilibrio territoriale,
li inoltrano alla Regione entro il 30 settembre successivo,
insieme con eventuali progetti di propria iniziativa.
Entro il medesimo termine le Province,
tenuto conto delle proposte loro pervenute per conoscenza, e
le Comunità montane formulano eventuali progetti di propria
iniziativa che trasmettono direttamente alla Regione.
La Giunta regionale, sulla base
delle proposte e dei progetti pervenuti e dei pareri espressi
dai Comuni, predispone, avvalendosi del Comitato tecnico di
cui all'articolo 8, uno schema di Programma che sottopone, dopo
aver acquisito il parere della Consulta regionale per le attività
culturali, all'approvazione del Consiglio regionale.
ARTICOLO 6
Contenuti Il Programma regionale
di promozione culturale deve contenere tra l'altro:
a) gli
obiettivi e le finalità culturali ed operative del Programma
medesimo;
b) l'esame
dello stato di attuazione del Programma precedente;
c) il
riparto delle risorse finanziarie fra le diverse iniziative
e i diversi soggetti;
d) l'indicazione
delle iniziative promosse direttamente dalla Regione;
e) la
definizione dei progetti significativi delle istituzioni culturali
d'interesse regionale, di cui all'articolo 9, terzo comma;
f)
l'individuazione delle iniziative per le quali è prevista
una realizzazione pluriennale;
g) l'individuazione
delle iniziative che richiedono la stipulazione di accordi o
di convenzioni fra più soggetti pubblici e privati;
h) l'individuazione
delle iniziative che, per la loro rilevanza culturale e organizzativa,
possono richiedere l'istituzione di appositi Comitati organizzatori;
i)
l'individuazione delle iniziative di coordinamento delle
attività della Regione, degli Enti locali e degli altri soggetti
pubblici e privati per la realizzazione di circuiti culturali;
l)
l'indicazione delle eventuali iniziative che realizzino
la cooperazione culturale di cui all'articolo 3;
m) la
localizzazione sul territorio regionale dei centri culturali
polivalenti, in attuazione delle finalità di cui all'articolo
1, con particolare riferimento al superamento degli squilibri
socio - culturali, e la definizione delle modalità degli eventuali
contratti di assistenza iniziale di cui all'articolo 14, terzo
comma;
n) gli
opportuni collegamenti con gli indirizzi regionali in materia
di promozione turistica;
o) l'individuazione
delle iniziative che realizzino il massimo coordinamento con
i mezzi di comunicazione di massa operanti sul territorio regionale
e in particolare, attraverso il CORERAT, con le attività radiotelevisive
regionali.
In relazione alle disponibilità
del bilancio regionale e sulla base delle proposte formulate
per le iniziative di cui al Titolo IV e dei relativi pareri
espressi dai Comuni, nonché dei progetti degli Enti locali,
trasmessi eventualmente alla Regione, con la medesima procedura
prevista ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5, dopo
l'approvazione del Programma di promozione culturale e comunque
rispettivamente non oltre il 31 gennaio e il 31 marzo, la Giunta
regionale, avvalendosi del Comitato tecnico di cui all'articolo
8 e dopo avere acquisito il parere della Consulta regionale
per le attività culturali, può predisporre uno schema di Programma
integrativo da sottoporre al Consiglio regionale, per l'approvazione
entro il 30 giugno successivo.
ARTICOLO 7
Conferenza annuale
Al fine di garantire la più ampia
partecipazione e coinvolgimento nella formazione e nella attuazione
del Programma di promozione culturale, la Giunta regionale,
d'intesa con le associazioni rappresentative degli Enti locali,
organizza entro il 31 maggio di ogni anno una pubblica Conferenza
sullo stato delle attività culturali nella Regione e sulle relative
prospettive di sviluppo. A tale conferenza sono invitati tutti
i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione della
presente legge.
ARTICOLO 8
Consulta regionale e
Comitato tecnico per le attività culturali
E' istituita la Consulta regionale
per le attività culturali.
La Consulta è organo consultivo
della Giunta regionale per la formazione del Programma di cui
all'articolo 5 e contribuisce a realizzare le forme di collaborazione
e partecipazione indicate all'articolo 3. Essa, inoltre, esprime
pareri nei casi previsti dalla presente legge e, ove richiesta
dal Presidente, su ogni affare o problema attinente alla materia.
La Consulta è presieduta dall'Assessore
regionale incaricato o, in caso di assenza o impedimento, da
un suo delegato, ed è composta da:
a) i
Presidenti delle Amministrazioni provinciali della Liguria,
o loro delegati.
b) i
Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
c) otto
Sindaci, o loro delegati, di Comuni non capoluogo di provincia,
designati dall'ANCI regionale;
d) il
Presidente del Comitato regionale per i beni culturali o un
membro del Comitato da lui delegato;
e) un
docente in materia attinente alla presente legge, designato
dal rettore dell'Università degli studi di Genova;
f)
un rappresentante per ciascuna delle istituzioni culturali
di interesse regionale, designato dai rispettivi organi di amministrazione;
g) il
Presidente dell'IRRSAE o suo delegato;
h) il
Presidente del CORERAT o suo delegato;
i)
il Direttore della sede regionale della RAITV o suo delegato;
l)
un rappresentante dell'Ordine regionale dei giornalisti,
designato avendo riguardo alla specializzazione in materia attinente
alla presente legge;
m) il
Presidente dell'AGIS regionale o suo delegato;
n) i
Segretari regionali delle tre Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, o loro delegati;
o) un
rappresentante per ciascuna delle associazioni del tempo libero
aventi organizzazione nazionale e presenza in tutte le province
della Liguria;
p) cinque
membri scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità
nei diversi settori della produzione e della promozione culturale,
di cui tre designati dalla Giunta regionale e due designati
dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;
q) due
dirigenti del Settore beni e attività culturali designati dall'Assessore
regionale incaricato.
Alla nomina provvede il Presidente
della Giunta regionale con proprio decreto; la Consulta dura
in carica tre anni.
La Consulta esprime i propri pareri
a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di
almeno un terzo dei suoi componenti.
Essa può articolarsi in sottocommissioni.
E' istituito, all'interno della
Consulta, il Comitato tecnico per le attività culturali, composto
dai membri di cui alle lettere p) e q), per l'adempimento delle
funzioni ad esso demandate dalla presente legge.
Ai membri della Consulta viene corrisposto,
a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di missione
e di trasferimento previsto dalla legge regionale 3 gennaio
1978 n. 1.
Oltre al predetto trattamento ai
membri del Comitato tecnico per le attività culturali viene
corrisposto, per ogni giornata di presenza alle riunioni del
Comitato medesimo, un gettone di lire 30.000. Per i dipendenti
regionali si applicano le disposizioni vigenti in materia di
onnicomprensività .
Titolo III
ISTITUZIONI E CENTRI
CULTURALI
ARTICOLO 9
Riconoscimento e sostegno
delle istituzioni culturali
Ai fini della presente legge sono
riconosciute istituzioni culturali di interesse regionale, con
deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta,
le istituzioni, aventi sede in Liguria, riconosciute dalla legge
14 agosto 1967 n. 800 nonché le istituzioni culturali, aventi
i requisiti di cui all'articolo 4, che svolgano da almeno cinque
anni consecutivi la loro attività.
Il riconoscimento di cui al precedente
comma è revocato per il venir meno di uno dei requisiti previsti
dalla presente legge.
A favore delle istituzioni culturali
di interesse regionale possono essere concesse sovvenzioni annuali
per i rispettivi programmi di attività, con particolare riguardo
a progetti significativi:
-
nel campo della ricerca e della sperimentazione;
-
nel campo dell'integrazione tra la ricerca e la
formazione e riqualificazione professionale degli operatori
di settore;
-
per un armonico e articolato sviluppo dei momenti
produttivi su tutto il territorio regionale, da realizzare attraverso
rapporti di collaborazione tra le istituzioni medesime e con
gli Enti locali;
-
per l'estensione e qualificazione dei rapporti
collaborativi con le istituzioni scolastiche.
A tali progetti viene riservato
non meno del cinquanta per cento della sovvenzione complessiva
concessa alle istituzioni culturali di interesse regionale a
norma della presente legge.
Qualora gli stanziamenti di cui
alla presente legge risultino insufficienti, le sovvenzioni
di cui al comma precedente possono concorrere con i finanziamenti
previsti da altre leggi regionali con le quali la specifica
richiesta fosse compatibile, comunque entro i limiti dell'ammontare
globale indicato nella domanda presentata a norma del secondo
comma dell'articolo 5.
ARTICOLO 10
Centri culturali polivalenti
La Regione, in attuazione delle
finalità di cui all'articolo 1, con particolare riguardo al
superamento degli squilibri socio - culturali nel territorio
regionale, promuove e sostiene in via sperimentale la realizzazione
di centri culturali polivalenti, aperti al contributo delle
varie discipline artistiche e scientifiche ed alla collaborazione
con il mondo della scuola, con gli istituti di ricerca e con
l'associazionismo culturale.
I centri culturali polivalenti sono
realizzati, sulla base della localizzazione prevista nel programma
regionale di promozione culturale, dagli Enti locali preferibilmente
associati ovvero da soggetti pubblici o privati che operino
in modo coordinato, tramite apposite convenzioni, con gli Enti
locali medesimi e che diano adeguate garanzie per un utilizzo
socialmente finalizzato delle strutture, dei fondi propri e
delle sovvenzioni regionali.
I soggetti promotori dei centri
culturali polivalenti possono avvalersi, per la realizzazione
degli stessi, delle convenzioni o dei contratti di assistenza
iniziale di cui all'articolo 14, terzo comma.
ARTICOLO 11
Struttura dei centri
culturali polivalenti
I centri culturali polivalenti sono
concepiti e realizzati come strutture unitarie ovvero come sistemi
integrati di spazi e servizi esistenti in una circoscritta comunità
territoriale.
Ogni centro polivalente è dotato
di almeno una sala di spettacolo e di una sala di documentazione
e lettura, di locali per riunioni e per attività di formazione
di operatori culturali, di spazi per attività espositive, creative
e audiovisive nonché dei necessari servizi.
Nell'ambito dei centri sono altresì
previsti i necessari supporti materiali e organizzativi per
la piena partecipazione dei cittadini portatori di handicaps
alle attività didattiche e creative ivi realizzate.
I centri polivalenti adeguano e
articolano le proprie strutture in base alle identità , alle
esigenze e alle indicazioni culturali espresse dalla comunità
territoriale in cui si trovano ad operare.
ARTICOLO 12
Gestione e coordinamento
dei centri culturali polivalenti
I centri culturali polivalenti devono
adottare norme regolamentari che garantiscano un uso democratico
degli spazi ed una gestione professionalmente qualificata dei
servizi.
Al fine di consentire il soddisfacimento
delle esigenze di sviluppo equilibrato nella regione, gli Enti
locali ed i soggetti pubblici o privati promotori dei centri
polivalenti provvedono, nel rispetto della propria autonomia,
al coordinamento dei centri culturali medesimi, attraverso le
opportune forme collaborative con le Province competenti per
territorio.
I centri culturali previsti dalla
presente legge operano in modo coordinato con la corrispondente
organizzazione delle biblioteche e dei musei di Enti locali
o di interesse locale, di cui alle relative leggi regionali.
ARTICOLO 13
Interventi per spese
di gestione e di investimento
Alle istituzioni culturali di interesse
regionale e ai centri culturali polivalenti possono essere concesse
dalla Regione sovvenzioni annuali per spese di locazione e per
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi
a locali adibiti ad attività culturali.
La Regione può curare altresì l'acquisizione
di attrezzature necessarie allo svolgimento continuativo di
attività culturali, da concedere in comodato ai suddetti soggetti
sulla base di specifici progetti d'uso.
Al fine di agevolare la costruzione
e l'ammodernamento, la ristrutturazione, il restauro e il risanamento
conservativo di edifici destinati ad attività culturali, la
Regione interviene ai sensi della legge regionale 9 settembre
1974 n. 37 e successive integrazioni e modificazioni, avendo
cura che i progetti prestino particolare attenzione alla normativa
vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Titolo IV
PROMOZIONE DI ATTIVITA'
CULTURALI
ARTICOLO 14
Attività culturali diverse
La Regione, sulla base del Programma
regionale di cui all'articolo 5, promuove direttamente, anche
d'intesa con Amministrazioni dello Stato e con altre Regioni,
o indirettamente, attraverso la concessione di contributi agli
Enti locali ed a soggetti pubblici e privati, iniziative di
studio, di ricerca e documentazione, di valorizzazione e divulgazione
nel campo dei beni e delle attività culturali e delle discipline
umanistiche, scientifiche e artistiche, quali in particolare:
a) conferenze,
dibattiti, seminari, convegni, congressi, manifestazioni, celebrazioni;
b) mostre
nel campo delle arti visive e altre attività espositive e divulgative
escluse quelle aventi preminente scopo di lucro;
c) elaborazione
e stampa di pubblicazioni e attività editoriali diverse;
d) concessione
di borse di studio e stipulazione di contratti di ricerca.
La Regione inoltre promuove mediante
convenzione o sostiene mediante contributi:
a) la
sperimentazione dell'espressione artistica e la ricerca interdisciplinare,
realizzate anche attraverso attività di laboratorio;
b) le
attività didattiche e formative non finalizzate al conseguimento
di titoli professionali ma alla comprensione critica delle diverse
forme comunicative ed espressive e allo sviluppo della creatività
, qualificate per il livello culturale e organizzativo;
c) le
iniziative concernenti il patrimonio della cultura orale, etnomusicale
e delle tradizioni popolari, realizzate da istituti specializzati.
Per gli scopi di cui alla presente
legge, la Regione promuove infine gli opportuni contatti con
l'Università degli Studi di Genova, al fine di ottenere la più
ampia collaborazione e il suo diretto coinvolgimento, anche
attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni e, in particolare,
di contratti di assistenza iniziale relativi alla ricognizione
dei bisogni socio - culturali nel territorio e alla definizione
delle tecniche più appropriate per farvi fronte.
ARTICOLO 15
Iniziative di diffusione
nel settore dello spettacolo
Nel settore dello spettacolo la
Regione promuove, oltre a quanto previsto dall'articolo 14,
le attività aventi il fine di realizzare una diffusa e qualificata
fruizione della cultura teatrale, musicale e di danza, cinematografica
e audiovisiva e, tra di esse, con carattere di priorità :
a) le
iniziative di distribuzione che interessano il territorio di
due o più province e le zone abitualmente non inserite nei circuiti
tradizionali;
b) le
manifestazioni offerte a prezzi accessibili a un vasto pubblico,
accompagnate da attività collaterali di informazione e documentazione
critica;
c) le
rassegne dotate di contribuità e qualificate per il livello
culturale dei programmi.
ARTICOLO 16
Iniziative di diffusione
nel settore cinematografico e audiovisivo
Per le finalità di cui all'articolo
15, in campo cinematografico e audiovisivo la Regione sostiene
in particolare le iniziative:
a) delle
cineteche pubbliche e private che operino per la diffusione
del loro patrimonio sul territorio regionale e che partecipino
al catalogo unico di cui all'articolo 21, primo comma, lettera
c);
b) dei
circoli di cultura cinematografica che realizzino, accanto alle
proiezioni, qualificate attività formative;
c) delle
sale cinematografiche che svolgano prevalentemente una programmazione,
fornita di adeguati supporti informativi e critici, volta ad
ampliare la conoscenza delle opere culturalmente significative
e difficilmente reperibili nel circuito commerciale.
ARTICOLO 17
Iniziative di produzione
nel settore dello spettacolo
La Regione concede contributi per
specifiche iniziative di produzione nel campo teatrale, musicale
e della danza, cinematografico e audiovisivo, allestite e realizzate
sul territorio ligure da soggetti, diversi dalle istituzioni
culturali di interesse regionale, dotati di adeguate strutture
organizzative. I contributi per le iniziative nel settore cinematografico
e audiovisivo sono erogati sotto forma di premi alla produzione.
L'ammontare dei contributi viene
determinato in relazione al rilievo delle iniziative secondo
le finalità di cui all'articolo 1, al livello professionale
degli operatori culturali, nonché alle caratteristiche delle
strutture organizzative e ai maggiori costi derivanti dal decentramento
della produzione.
Fra le iniziative di produzione
è data la preferenza a quelle allestite e realizzate da soggetti
aventi sede o residenti sul territorio ligure.
Titolo V
DISPOSIZIONI COMUNI
AI TITOLI III E IV
ARTICOLO 18
Patrocinio regionale
e Comitati organizzatori di iniziative culturali
La Regione concede il patrocinio
e sostiene finanziariamente le iniziative, promosse in particolare
dagli Enti locali e dalle istituzioni culturali di interesse
regionale, preventivamente concordate con la Regione medesima.
Per la realizzazione di iniziative
culturali di particolare rilevanza per l'intera comunità ligure,
individuate nel Programma regionale di cui all'articolo 5, la
Giunta regionale può promuovere l'istituzione, a norma dell'articolo
39 del codice civile, di appositi Comitati organizzatori.
Tali Comitati possono essere formati
da rappresentanti della Regione, di Enti locali e di soggetti
pubblici e privati e sono presieduti dal Presidente della Giunta
regionale o, per sua delega, dall'Assessore regionale incaricato.
Essi sono tenuti a presentare ai
soggetti promotori, entro il 31 gennaio, una relazione sulle
attività svolte accompagnata dal rendiconto delle spese effettuate
nell'anno precedente.
Ai Comitati predetti si applicano
le norme di cui al libro primo, titolo II, capo III del codice
civile.
ARTICOLO 19
Modalità di utilizzazione
delle produzioni realizzate nel settore dello spettacolo con
il sostegno regionale
I destinatari delle sovvenzioni
o dei contributi regionali per iniziative di produzione nel
settore dello spettacolo sono tenuti a depositare presso la
Regione, a richiesta della stessa, entro sei mesi dalla liquidazione
della sovvenzione o del contributo, una registrazione fotografica,
cinematografica, televisiva o fonica delle produzioni sovvenzionate,
che la Regione si riserva di utilizzare, per scopi culturali
ed educativi, secondo le modalità determinate di intesa con
i produttori.
Le produzioni teatrali, musicali
e di danza, realizzate con la sovvenzione o con il contributo
regionale, devono essere disponibili per essere diffuse in Liguria
salvo che, per la singolarità del luogo scenico, sia impossibile
realizzare repliche in luoghi diversi da quello di allestimento.
In tal caso la sovvenzione o il contributo regionale possono
essere condizionati ad un periodo minimo di rappresentazione,
per consentire l'organizzazione di una adeguata affluenza del
pubblico.
ARTICOLO 20
Attività di formazione
professionale
La Regione promuove ed organizza,
nell'ambito della normativa vigente, corsi per la formazione
e l'aggiornamento professionale di operatori nei settori di
cui alla presente legge.
La frequenza con profitto a tali
corsi costituisce titolo valutabile, in relazione al programma
e alla durata dei corsi stessi, nei concorsi degli Enti locali
per operatori culturali.
Titolo VI
INTERVENTI DIRETTI
DELLA REGIONE
ARTICOLO 21
Cineteca regionale
La Giunta regionale, avvalendosi
del Comitato tecnico di cui all'articolo 8 e sentita la Consulta
regionale per le attività culturali:
a) cura
l'acquisizione e la conservazione, ai fini della diffusione,
del patrimonio cinematografico, audiovisivo, fotografico e grafico
di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare
riguardo a quello attinente alla Liguria, alla sua storia e
alla sua vita culturale, realizzando la Cineteca regionale -
Museo del cinema, e favorisce il consolidamento patrimoniale
e cinematografico dei soggetti pubblici e privati aventi sede
nel territorio regionale, mediante la stipulazione di apposite
convenzioni;
b) promuove
rapporti di scambio di tale patrimonio con quello di cineteche
ed istituti nazionali e stranieri, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 3;
c) provvede
alla formazione ed all'aggiornamento del catalogo unico regionale
dei materiali cinematografici, audiovisivi, fotografici e grafici
conservati presso soggetti pubblici e privati aventi sede in
Liguria, con riferimento all'attività di inventariazione e catalogazione
dei beni culturali, disciplinata dalla legge regionale 22 aprile
1980 n. 21.
La Giunta regionale stabilisce,
anche ai fini delle attività di formazione professionale, le
condizioni di uso dei materiali e delle attrezzature appartenenti
alla Regione.
La Regione opera, per l'acquisizione
del patrimonio della Cineteca regionale - Museo del cinema,
in collaborazione con la Cineteca nazionale, con la RAITV e
con le cineteche pubbliche e private aventi sede in Liguria
e può avvalersi, previe intese, per l'attività di diffusione
sul territorio regionale del proprio patrimonio, dei servizi
esistenti presso gli Enti locali.
In relazione alle identità , alle
esigenze e alle indicazioni culturali espresse dalle comunità
territoriali in cui si trovano ad operare i centri culturali
polivalenti, la Regione favorisce l'istituzione, nell'ambito
degli stessi e in collegamento con la Cineteca regionale - Museo
del cinema, di sezioni specializzate in campo cinematografico,
audiovisivo, fotografico e grafico.
ARTICOLO 22
Istituzione di premi
La Giunta regionale può istituire
premi da attribuire mediante concorso a favore dei soggetti
che operino nel campo della ricerca, della produzione e della
diffusione artistica e culturale.
In particolare possono essere istituiti
premi per lavori di saggistica nel settore dell'informazione
e dello spettacolo.
I bandi di concorso determinano
le modalità e la composizione delle commissioni giudicatrici
che devono essere composte da esperti del settore o dei settori
interessati.
Titolo VII
CONCESSIONE DELLE
SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI REGIONALI
ARTICOLO 23
Atti di concessione
delle sovvenzioni e dei contributi regionali
Le sovvenzioni e i contributi di
cui alla presente legge sono concessi dalla Giunta regionale
in esecuzione del programma regionale di promozione culturale
e dell'eventuale programma integrativo.
ARTICOLO 24
Modalità per la concessione
del patrocinio regionale
Entro i medesimi termini di cui
ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 e al comma
secondo dell'articolo 6 i soggetti interessati presentano le
domande per le iniziative di cui all'articolo 18 primo comma.
Tutti gli atti relativi all'organizzazione
dell'iniziativa che abbia ricevuto il sostegno della Regione
devono recare, in caso di patrocinio, l'indicazione «Con il
patrocinio della Regione Liguria» e, in caso di partecipazione
finanziaria, l'indicazione della Regione e del soggetto interessato
quali entri promotori.
ARTICOLO 25
Documentazione per la
fruizione delle sovvenzioni e dei contributi regionali
Le proposte e i progetti per la
realizzazione del Programma regionale di promozione culturale
e le relative domande di sovvenzione o di contributo devono
contenere:
a) la
documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalità
culturali ed alle caratteristiche organizzative del soggetto
proponente;
b) una
dettagliata relazione illustrativa dei programmi di attività
e un preventivo finanziario delle singole iniziative e opere
per le quali si richieda l'intervento regionale;
c) l'indicazione
del periodo di svolgimento delle singole iniziative culturali;
d) l'indicazione
degli altri eventuali contributi concessi da soggetti pubblici
e privati;
e) per
quanto riguarda in particolare le sovvenzioni previste all'articolo
13, un dettagliato progetto tecnico accompagnato dalla specificazione
delle spese e della percentuale di incidenza delle medesime
sulla globalità del bilancio di gestione del soggetto richiedente
e, ove richiesta, copia della convenzione di cui all'articolo
10 secondo comma.
ARTICOLO 26
Obblighi dei beneficiari
delle sovvenzioni e dei contributi regionali
La concessione delle sovvenzioni
e dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta
per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative o le
opere sovvenzionate.
I destinatari delle sovvenzioni
e dei contributi sono tenuti a presentare alla Regione, entro
il 31 gennaio di ciascun anno, un rendiconto dell'attività svolta
nel precedente anno con il sostegno regionale.
In caso di mancata o parziale realizzazione
delle iniziative o delle opere sovvenzionate la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, dispone la revoca
della sovvenzione o del contributo e il recupero totale o nella
misura corrispondente alla parte non realizzata. Con il medesimo
provvedimento il soggetto inadempiente può essere escluso dalle
sovvenzioni o dai contributi regionali relativi all'anno successivo.
Titolo VIII
NORME TRANSITORIE
E FINALI
ARTICOLO 27
Norme transitorie
Per l'anno 1983 i soggetti di cui
al primo comma dell'articolo 2 diversi dagli Enti locali presentano
le proprie proposte alla Regione e le relative domande di sovvenzione
o di contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, inviandone contemporaneamente copia al
Comune e alla Provincia competenti per territorio.
I Comuni inoltrano alla Regione
i pareri espressi a norma dell'articolo 5 terzo comma, insieme
con eventuali progetti di propria iniziativa, entro i successivi
sessanta giorni.
Entro il medesimo termine, le Province
e le Comunità montane trasmettono alla Regione, a norma dell'articolo
5 quarto comma, eventuali progetti di propria iniziativa.
La Giunta regionale, sulla base
delle proposte e dei progetti pervenuti e dei pareri espressi
dai Comuni, predispone, avvalendosi del Comitato tecnico di
cui all'articolo 8, uno schema di Programma che sottopone, dopo
aver acquisito il parere della Consulta regionale per le attività
culturali, all'approvazione del Consiglio regionale entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
In sede di prima attuazione la Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, concede
contributi per le iniziative di cui al Titolo IV della presente
legge sulla base delle domande presentate entro il 30 settembre
1982, ai sensi delle leggi regionali 1º agosto 1978 n. 45 e
15 dicembre 1981 n. 32. A tale scopo, in attesa del riconoscimento
di istituzioni culturali di interesse regionale a norma dell'articolo
9, i fondi del bilancio regionale, concernenti sovvenzioni per
programmi di attività delle istituzioni medesime, possono essere
utilizzati per la concessione di contributi a favore delle citate
iniziative di cui al Titolo IV.
ARTICOLO 28
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge si provvede mediante:
a) utilizzo di quota pari a lire
1.850.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente
per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» iscritto
al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l'anno finanziario 1982 ed istituzione, ai sensi dell'articolo
31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato
di previsione della spesa del bilancio 1983, dei seguenti capitoli:
- 3650 «Sovvenzioni alle istituzioni
culturali di interesse regionale per programmi di attività»,
con lo stanziamento di lire 1.250.000.000 in termini di competenza;
- 3655 «Sovvenzioni alle istituzioni
culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti
per spese di locazione di locali adibiti ad attività culturali
e per interventi di manutenzione ordinaria», per memoria;
- 3660 «Contributi per attività
di promozione culturale e sovvenzioni ai Comitati organizzatori
per la realizzazione di iniziative culturali di particolare
rilevanza», con lo stanziamento di lire 600.000.000 in termini
di competenza;
- 3665 «Spese per iniziative di
promozione culturale della Regione», per memoria;
b) utilizzo di quota pari a lire
700.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per
far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento
per funzioni normali» iscritto al capitolo 9010 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
1982 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale
4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa
del bilancio 1983, dei seguenti capitoli:
- 3670 «Sovvenzioni alle istituzioni
culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti
per interventi di manutenzione straordinaria relativi a locali
adibiti ad attività culturali», con lo stanziamento di lire
600.000.000 in termini di competenza;
- 3675 «Spese per acquisizione di
attrezzature da concedere in comodato alle istituzioni culturali
di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti», con
lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza;
- 3680 «Spese per acquisizione,
conservazione e catalogazione del patrimonio cinematografico,
audiovisivo, fotografico e grafico», per memoria.
Agli oneri per gli esercizi successivi
si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 29
Abrogazione leggi
Sono abrogate le leggi regionali 1º agosto 1978 n. 45 e 15
dicembre 1981 n. 32.
ARTICOLO 30
Urgenza
La presente legge regionale è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.