Legislazione - Regione Liguria

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 17-03-1983 REGIONE LIGURIA

Norme per la promozione culturale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 13 del 30 marzo 1983

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità

La Regione Liguria, in attuazione delle finalità statutarie e in adempimento di quanto previsto dall'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, al fine di realizzare la crescita della vita culturale e il superamento degli squilibri socio - culturali nel territorio regionale, promuove, coordina e favorisce le attività significative per la memoria storica della società ligure e per lo sviluppo della produzione, della diffusione e della ricerca culturale e artistica.

ARTICOLO 2

Metodi di attuazione

L'attività di promozione culturale disciplinata dalla presente legge viene svolta dalla Regione, sulla base del Programma regionale di settore, o direttamente o attraverso il sostegno alle iniziative degli Enti locali, singoli o associati, e di soggetti pubblici e privati, favorendo la realizzazione di servizi sul territorio e l'organizzazione di circuiti culturali nonché l'impiego delle nuove tecnologie applicate al settore delle comunicazioni di massa.

L'attività di promozione culturale di cui al primo comma è attuata adottando la politica di piano in concorso con gli Enti locali.

Le iniziative e i servizi disciplinati dalla presente legge sono realizzati tenendo conto delle esigenze di partecipazione alla vita culturale dei cittadini portatori di handicaps.

La normativa riguardante la promozione delle attività teatrali, musicali e di danza, cinematografiche ed audiovisive sarà adeguata alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dal predetto articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

ARTICOLO 3

Partecipazione e collaborazione

La Regione, nel perseguire il più ampio decentramento culturale e il riequilibrio territoriale, promuove la partecipazione degli Enti locali, singoli o associati, delle forze sociali e culturali e dei singoli cittadini alla definizione del Programma regionale di cui all'articolo 5.

Promuove altresì , nel rispetto del pluralismo delle scelte culturali, le opportune forme di collaborazione tra le diverse realtà istituzionali, culturali, imprenditoriali e professionali.

Agevola in particolare lo stabilirsi di rapporti collaborativi con le scuole di ogni ordine e grado, con l'Università , gli istituti di ricerca e le emittenti radiotelevisive e promuove la cooperazione culturale con le istituzioni statali, con le altre Regioni e, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con le istituzioni estere.

ARTICOLO 4

Requisiti delle istituzioni culturali

La Regione sostiene, anche in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, le istituzioni culturali liguri in possesso di uno statuto che garantisca professionalità e responsabilità della direzione scientifica o artistica, trasparenza del metodo di formazione dei programmi di attività e delle fonti di finanziamento, gestione ispirata a criteri di sana amministrazione desumibili dai bilanci.

Dette istituzioni devono essere altresì dotate di strutture stabili e di organizzazione adeguate ad una presenza continuativa e particolarmente qualificata in uno dei seguenti campi:

-         ricerca e documentazione, conservazione e valorizzazione nel settore dei beni culturali;

-         ricerca e documentazione, produzione e divulgazione della cultura umanistica, scientifica e artistica;

-         ricerca e documentazione, produzione e diffusione nel settore dello spettacolo.

Esse sono tenute, inoltre, a sviluppare le loro attività sul territorio della Regione a beneficio della intera comunità regionale, con elevato grado di qualificazione del prodotto culturale offerto, e possedere organizzazione e attrezzature idonee allo scopo.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 5

Procedure

Gli interventi di cui al Titolo I sono attuati in conformità del Programma regionale di promozione culturale. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

A tal fine entro il 30 giugno, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2 diversi dagli Enti locali presentano alla Regione le proposte per la definizione del Programma regionale e le relative domande di sovvenzione o di contributo, inviandone contemporaneamente copia al Comune e alla Provincia competenti per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa.

I Comuni, esaminate le proposte di competenza, esprimono al riguardo i propri pareri motivati con riferimento alla rispondenza del soggetto richiedente e dell'iniziativa proposta ai requisiti fissati dalla presente legge e, al fine di garantire il più armonico sviluppo delle attività culturali ed il necessario riequilibrio territoriale, li inoltrano alla Regione entro il 30 settembre successivo, insieme con eventuali progetti di propria iniziativa.

Entro il medesimo termine le Province, tenuto conto delle proposte loro pervenute per conoscenza, e le Comunità montane formulano eventuali progetti di propria iniziativa che trasmettono direttamente alla Regione.

La Giunta regionale, sulla base delle proposte e dei progetti pervenuti e dei pareri espressi dai Comuni, predispone, avvalendosi del Comitato tecnico di cui all'articolo 8, uno schema di Programma che sottopone, dopo aver acquisito il parere della Consulta regionale per le attività culturali, all'approvazione del Consiglio regionale.

ARTICOLO 6

Contenuti Il Programma regionale di promozione culturale deve contenere tra l'altro:

a)       gli obiettivi e le finalità culturali ed operative del Programma medesimo;

b)       l'esame dello stato di attuazione del Programma precedente;

c)       il riparto delle risorse finanziarie fra le diverse iniziative e i diversi soggetti;

d)       l'indicazione delle iniziative promosse direttamente dalla Regione;

e)       la definizione dei progetti significativi delle istituzioni culturali d'interesse regionale, di cui all'articolo 9, terzo comma;

f)        l'individuazione delle iniziative per le quali è prevista una realizzazione pluriennale;

g)       l'individuazione delle iniziative che richiedono la stipulazione di accordi o di convenzioni fra più soggetti pubblici e privati;

h)       l'individuazione delle iniziative che, per la loro rilevanza culturale e organizzativa, possono richiedere l'istituzione di appositi Comitati organizzatori;

i)         l'individuazione delle iniziative di coordinamento delle attività della Regione, degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di circuiti culturali;

l)         l'indicazione delle eventuali iniziative che realizzino la cooperazione culturale di cui all'articolo 3;

m)      la localizzazione sul territorio regionale dei centri culturali polivalenti, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento al superamento degli squilibri socio - culturali, e la definizione delle modalità degli eventuali contratti di assistenza iniziale di cui all'articolo 14, terzo comma;

n)       gli opportuni collegamenti con gli indirizzi regionali in materia di promozione turistica;

o)       l'individuazione delle iniziative che realizzino il massimo coordinamento con i mezzi di comunicazione di massa operanti sul territorio regionale e in particolare, attraverso il CORERAT, con le attività radiotelevisive regionali.

In relazione alle disponibilità del bilancio regionale e sulla base delle proposte formulate per le iniziative di cui al Titolo IV e dei relativi pareri espressi dai Comuni, nonché dei progetti degli Enti locali, trasmessi eventualmente alla Regione, con la medesima procedura prevista ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5, dopo l'approvazione del Programma di promozione culturale e comunque rispettivamente non oltre il 31 gennaio e il 31 marzo, la Giunta regionale, avvalendosi del Comitato tecnico di cui all'articolo 8 e dopo avere acquisito il parere della Consulta regionale per le attività culturali, può predisporre uno schema di Programma integrativo da sottoporre al Consiglio regionale, per l'approvazione entro il 30 giugno successivo.

ARTICOLO 7

Conferenza annuale

Al fine di garantire la più ampia partecipazione e coinvolgimento nella formazione e nella attuazione del Programma di promozione culturale, la Giunta regionale, d'intesa con le associazioni rappresentative degli Enti locali, organizza entro il 31 maggio di ogni anno una pubblica Conferenza sullo stato delle attività culturali nella Regione e sulle relative prospettive di sviluppo. A tale conferenza sono invitati tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione della presente legge.

ARTICOLO 8

Consulta regionale e Comitato tecnico per le attività culturali

E' istituita la Consulta regionale per le attività culturali.

La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale per la formazione del Programma di cui all'articolo 5 e contribuisce a realizzare le forme di collaborazione e partecipazione indicate all'articolo 3. Essa, inoltre, esprime pareri nei casi previsti dalla presente legge e, ove richiesta dal Presidente, su ogni affare o problema attinente alla materia.

La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale incaricato o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato, ed è composta da:

a)       i Presidenti delle Amministrazioni provinciali della Liguria, o loro delegati.

b)       i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;

c)       otto Sindaci, o loro delegati, di Comuni non capoluogo di provincia, designati dall'ANCI regionale;

d)       il Presidente del Comitato regionale per i beni culturali o un membro del Comitato da lui delegato;

e)       un docente in materia attinente alla presente legge, designato dal rettore dell'Università degli studi di Genova;

f)        un rappresentante per ciascuna delle istituzioni culturali di interesse regionale, designato dai rispettivi organi di amministrazione;

g)       il Presidente dell'IRRSAE o suo delegato;

h)       il Presidente del CORERAT o suo delegato;

i)         il Direttore della sede regionale della RAITV o suo delegato;

l)         un rappresentante dell'Ordine regionale dei giornalisti, designato avendo riguardo alla specializzazione in materia attinente alla presente legge;

m)      il Presidente dell'AGIS regionale o suo delegato;

n)       i Segretari regionali delle tre Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, o loro delegati;

o)       un rappresentante per ciascuna delle associazioni del tempo libero aventi organizzazione nazionale e presenza in tutte le province della Liguria;

p)       cinque membri scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei diversi settori della produzione e della promozione culturale, di cui tre designati dalla Giunta regionale e due designati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;

q)       due dirigenti del Settore beni e attività culturali designati dall'Assessore regionale incaricato.

Alla nomina provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto; la Consulta dura in carica tre anni.

La Consulta esprime i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Essa può articolarsi in sottocommissioni.

E' istituito, all'interno della Consulta, il Comitato tecnico per le attività culturali, composto dai membri di cui alle lettere p) e q), per l'adempimento delle funzioni ad esso demandate dalla presente legge.

Ai membri della Consulta viene corrisposto, a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di missione e di trasferimento previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1.

Oltre al predetto trattamento ai membri del Comitato tecnico per le attività culturali viene corrisposto, per ogni giornata di presenza alle riunioni del Comitato medesimo, un gettone di lire 30.000. Per i dipendenti regionali si applicano le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività .

Titolo III

ISTITUZIONI E CENTRI CULTURALI

ARTICOLO 9

Riconoscimento e sostegno delle istituzioni culturali

Ai fini della presente legge sono riconosciute istituzioni culturali di interesse regionale, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, le istituzioni, aventi sede in Liguria, riconosciute dalla legge 14 agosto 1967 n. 800 nonché le istituzioni culturali, aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che svolgano da almeno cinque anni consecutivi la loro attività.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è revocato per il venir meno di uno dei requisiti previsti dalla presente legge.

A favore delle istituzioni culturali di interesse regionale possono essere concesse sovvenzioni annuali per i rispettivi programmi di attività, con particolare riguardo a progetti significativi:

-         nel campo della ricerca e della sperimentazione;

-         nel campo dell'integrazione tra la ricerca e la formazione e riqualificazione professionale degli operatori di settore;

-         per un armonico e articolato sviluppo dei momenti produttivi su tutto il territorio regionale, da realizzare attraverso rapporti di collaborazione tra le istituzioni medesime e con gli Enti locali;

-         per l'estensione e qualificazione dei rapporti collaborativi con le istituzioni scolastiche.

A tali progetti viene riservato non meno del cinquanta per cento della sovvenzione complessiva concessa alle istituzioni culturali di interesse regionale a norma della presente legge.

Qualora gli stanziamenti di cui alla presente legge risultino insufficienti, le sovvenzioni di cui al comma precedente possono concorrere con i finanziamenti previsti da altre leggi regionali con le quali la specifica richiesta fosse compatibile, comunque entro i limiti dell'ammontare globale indicato nella domanda presentata a norma del secondo comma dell'articolo 5.

ARTICOLO 10

Centri culturali polivalenti

La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, con particolare riguardo al superamento degli squilibri socio - culturali nel territorio regionale, promuove e sostiene in via sperimentale la realizzazione di centri culturali polivalenti, aperti al contributo delle varie discipline artistiche e scientifiche ed alla collaborazione con il mondo della scuola, con gli istituti di ricerca e con l'associazionismo culturale.

I centri culturali polivalenti sono realizzati, sulla base della localizzazione prevista nel programma regionale di promozione culturale, dagli Enti locali preferibilmente associati ovvero da soggetti pubblici o privati che operino in modo coordinato, tramite apposite convenzioni, con gli Enti locali medesimi e che diano adeguate garanzie per un utilizzo socialmente finalizzato delle strutture, dei fondi propri e delle sovvenzioni regionali.

I soggetti promotori dei centri culturali polivalenti possono avvalersi, per la realizzazione degli stessi, delle convenzioni o dei contratti di assistenza iniziale di cui all'articolo 14, terzo comma.

ARTICOLO 11

Struttura dei centri culturali polivalenti

I centri culturali polivalenti sono concepiti e realizzati come strutture unitarie ovvero come sistemi integrati di spazi e servizi esistenti in una circoscritta comunità territoriale.

Ogni centro polivalente è dotato di almeno una sala di spettacolo e di una sala di documentazione e lettura, di locali per riunioni e per attività di formazione di operatori culturali, di spazi per attività espositive, creative e audiovisive nonché dei necessari servizi.

Nell'ambito dei centri sono altresì previsti i necessari supporti materiali e organizzativi per la piena partecipazione dei cittadini portatori di handicaps alle attività didattiche e creative ivi realizzate.

I centri polivalenti adeguano e articolano le proprie strutture in base alle identità , alle esigenze e alle indicazioni culturali espresse dalla comunità territoriale in cui si trovano ad operare.

ARTICOLO 12

Gestione e coordinamento dei centri culturali polivalenti

I centri culturali polivalenti devono adottare norme regolamentari che garantiscano un uso democratico degli spazi ed una gestione professionalmente qualificata dei servizi.

Al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di sviluppo equilibrato nella regione, gli Enti locali ed i soggetti pubblici o privati promotori dei centri polivalenti provvedono, nel rispetto della propria autonomia, al coordinamento dei centri culturali medesimi, attraverso le opportune forme collaborative con le Province competenti per territorio.

I centri culturali previsti dalla presente legge operano in modo coordinato con la corrispondente organizzazione delle biblioteche e dei musei di Enti locali o di interesse locale, di cui alle relative leggi regionali.

ARTICOLO 13

Interventi per spese di gestione e di investimento

Alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti possono essere concesse dalla Regione sovvenzioni annuali per spese di locazione e per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a locali adibiti ad attività culturali.

La Regione può curare altresì l'acquisizione di attrezzature necessarie allo svolgimento continuativo di attività culturali, da concedere in comodato ai suddetti soggetti sulla base di specifici progetti d'uso.

Al fine di agevolare la costruzione e l'ammodernamento, la ristrutturazione, il restauro e il risanamento conservativo di edifici destinati ad attività culturali, la Regione interviene ai sensi della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 e successive integrazioni e modificazioni, avendo cura che i progetti prestino particolare attenzione alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Titolo IV

PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI

ARTICOLO 14

Attività culturali diverse

La Regione, sulla base del Programma regionale di cui all'articolo 5, promuove direttamente, anche d'intesa con Amministrazioni dello Stato e con altre Regioni, o indirettamente, attraverso la concessione di contributi agli Enti locali ed a soggetti pubblici e privati, iniziative di studio, di ricerca e documentazione, di valorizzazione e divulgazione nel campo dei beni e delle attività culturali e delle discipline umanistiche, scientifiche e artistiche, quali in particolare:

a)       conferenze, dibattiti, seminari, convegni, congressi, manifestazioni, celebrazioni;

b)       mostre nel campo delle arti visive e altre attività espositive e divulgative escluse quelle aventi preminente scopo di lucro;

c)       elaborazione e stampa di pubblicazioni e attività editoriali diverse;

d)       concessione di borse di studio e stipulazione di contratti di ricerca.

La Regione inoltre promuove mediante convenzione o sostiene mediante contributi:

a)       la sperimentazione dell'espressione artistica e la ricerca interdisciplinare, realizzate anche attraverso attività di laboratorio;

b)       le attività didattiche e formative non finalizzate al conseguimento di titoli professionali ma alla comprensione critica delle diverse forme comunicative ed espressive e allo sviluppo della creatività , qualificate per il livello culturale e organizzativo;

c)       le iniziative concernenti il patrimonio della cultura orale, etnomusicale e delle tradizioni popolari, realizzate da istituti specializzati.

Per gli scopi di cui alla presente legge, la Regione promuove infine gli opportuni contatti con l'Università degli Studi di Genova, al fine di ottenere la più ampia collaborazione e il suo diretto coinvolgimento, anche attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni e, in particolare, di contratti di assistenza iniziale relativi alla ricognizione dei bisogni socio - culturali nel territorio e alla definizione delle tecniche più appropriate per farvi fronte.

ARTICOLO 15

Iniziative di diffusione nel settore dello spettacolo

Nel settore dello spettacolo la Regione promuove, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, le attività aventi il fine di realizzare una diffusa e qualificata fruizione della cultura teatrale, musicale e di danza, cinematografica e audiovisiva e, tra di esse, con carattere di priorità :

a)       le iniziative di distribuzione che interessano il territorio di due o più province e le zone abitualmente non inserite nei circuiti tradizionali;

b)       le manifestazioni offerte a prezzi accessibili a un vasto pubblico, accompagnate da attività collaterali di informazione e documentazione critica;

c)       le rassegne dotate di contribuità e qualificate per il livello culturale dei programmi.

ARTICOLO 16

Iniziative di diffusione nel settore cinematografico e audiovisivo

Per le finalità di cui all'articolo 15, in campo cinematografico e audiovisivo la Regione sostiene in particolare le iniziative:

a)       delle cineteche pubbliche e private che operino per la diffusione del loro patrimonio sul territorio regionale e che partecipino al catalogo unico di cui all'articolo 21, primo comma, lettera c);

b)       dei circoli di cultura cinematografica che realizzino, accanto alle proiezioni, qualificate attività formative;

c)       delle sale cinematografiche che svolgano prevalentemente una programmazione, fornita di adeguati supporti informativi e critici, volta ad ampliare la conoscenza delle opere culturalmente significative e difficilmente reperibili nel circuito commerciale.

ARTICOLO 17

Iniziative di produzione nel settore dello spettacolo

La Regione concede contributi per specifiche iniziative di produzione nel campo teatrale, musicale e della danza, cinematografico e audiovisivo, allestite e realizzate sul territorio ligure da soggetti, diversi dalle istituzioni culturali di interesse regionale, dotati di adeguate strutture organizzative. I contributi per le iniziative nel settore cinematografico e audiovisivo sono erogati sotto forma di premi alla produzione.

L'ammontare dei contributi viene determinato in relazione al rilievo delle iniziative secondo le finalità di cui all'articolo 1, al livello professionale degli operatori culturali, nonché alle caratteristiche delle strutture organizzative e ai maggiori costi derivanti dal decentramento della produzione.

Fra le iniziative di produzione è data la preferenza a quelle allestite e realizzate da soggetti aventi sede o residenti sul territorio ligure.

Titolo V

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI III E IV

ARTICOLO 18

Patrocinio regionale e Comitati organizzatori di iniziative culturali

La Regione concede il patrocinio e sostiene finanziariamente le iniziative, promosse in particolare dagli Enti locali e dalle istituzioni culturali di interesse regionale, preventivamente concordate con la Regione medesima.

Per la realizzazione di iniziative culturali di particolare rilevanza per l'intera comunità ligure, individuate nel Programma regionale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale può promuovere l'istituzione, a norma dell'articolo 39 del codice civile, di appositi Comitati organizzatori.

Tali Comitati possono essere formati da rappresentanti della Regione, di Enti locali e di soggetti pubblici e privati e sono presieduti dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore regionale incaricato.

Essi sono tenuti a presentare ai soggetti promotori, entro il 31 gennaio, una relazione sulle attività svolte accompagnata dal rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente.

Ai Comitati predetti si applicano le norme di cui al libro primo, titolo II, capo III del codice civile.

ARTICOLO 19

Modalità di utilizzazione delle produzioni realizzate nel settore dello spettacolo con il sostegno regionale

I destinatari delle sovvenzioni o dei contributi regionali per iniziative di produzione nel settore dello spettacolo sono tenuti a depositare presso la Regione, a richiesta della stessa, entro sei mesi dalla liquidazione della sovvenzione o del contributo, una registrazione fotografica, cinematografica, televisiva o fonica delle produzioni sovvenzionate, che la Regione si riserva di utilizzare, per scopi culturali ed educativi, secondo le modalità determinate di intesa con i produttori.

Le produzioni teatrali, musicali e di danza, realizzate con la sovvenzione o con il contributo regionale, devono essere disponibili per essere diffuse in Liguria salvo che, per la singolarità del luogo scenico, sia impossibile realizzare repliche in luoghi diversi da quello di allestimento. In tal caso la sovvenzione o il contributo regionale possono essere condizionati ad un periodo minimo di rappresentazione, per consentire l'organizzazione di una adeguata affluenza del pubblico.

ARTICOLO 20

Attività di formazione professionale

La Regione promuove ed organizza, nell'ambito della normativa vigente, corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale di operatori nei settori di cui alla presente legge.

La frequenza con profitto a tali corsi costituisce titolo valutabile, in relazione al programma e alla durata dei corsi stessi, nei concorsi degli Enti locali per operatori culturali.

Titolo VI

INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE

ARTICOLO 21

Cineteca regionale

La Giunta regionale, avvalendosi del Comitato tecnico di cui all'articolo 8 e sentita la Consulta regionale per le attività culturali:

a)       cura l'acquisizione e la conservazione, ai fini della diffusione, del patrimonio cinematografico, audiovisivo, fotografico e grafico di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente alla Liguria, alla sua storia e alla sua vita culturale, realizzando la Cineteca regionale - Museo del cinema, e favorisce il consolidamento patrimoniale e cinematografico dei soggetti pubblici e privati aventi sede nel territorio regionale, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;

b)       promuove rapporti di scambio di tale patrimonio con quello di cineteche ed istituti nazionali e stranieri, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3;

c)       provvede alla formazione ed all'aggiornamento del catalogo unico regionale dei materiali cinematografici, audiovisivi, fotografici e grafici conservati presso soggetti pubblici e privati aventi sede in Liguria, con riferimento all'attività di inventariazione e catalogazione dei beni culturali, disciplinata dalla legge regionale 22 aprile 1980 n. 21.

La Giunta regionale stabilisce, anche ai fini delle attività di formazione professionale, le condizioni di uso dei materiali e delle attrezzature appartenenti alla Regione.

La Regione opera, per l'acquisizione del patrimonio della Cineteca regionale - Museo del cinema, in collaborazione con la Cineteca nazionale, con la RAITV e con le cineteche pubbliche e private aventi sede in Liguria e può avvalersi, previe intese, per l'attività di diffusione sul territorio regionale del proprio patrimonio, dei servizi esistenti presso gli Enti locali.

In relazione alle identità , alle esigenze e alle indicazioni culturali espresse dalle comunità territoriali in cui si trovano ad operare i centri culturali polivalenti, la Regione favorisce l'istituzione, nell'ambito degli stessi e in collegamento con la Cineteca regionale - Museo del cinema, di sezioni specializzate in campo cinematografico, audiovisivo, fotografico e grafico.

ARTICOLO 22

Istituzione di premi

La Giunta regionale può istituire premi da attribuire mediante concorso a favore dei soggetti che operino nel campo della ricerca, della produzione e della diffusione artistica e culturale.

In particolare possono essere istituiti premi per lavori di saggistica nel settore dell'informazione e dello spettacolo.

I bandi di concorso determinano le modalità e la composizione delle commissioni giudicatrici che devono essere composte da esperti del settore o dei settori interessati.

Titolo VII

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI REGIONALI

ARTICOLO 23

Atti di concessione delle sovvenzioni e dei contributi regionali

Le sovvenzioni e i contributi di cui alla presente legge sono concessi dalla Giunta regionale in esecuzione del programma regionale di promozione culturale e dell'eventuale programma integrativo.

ARTICOLO 24

Modalità per la concessione del patrocinio regionale

Entro i medesimi termini di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 e al comma secondo dell'articolo 6 i soggetti interessati presentano le domande per le iniziative di cui all'articolo 18 primo comma.

Tutti gli atti relativi all'organizzazione dell'iniziativa che abbia ricevuto il sostegno della Regione devono recare, in caso di patrocinio, l'indicazione «Con il patrocinio della Regione Liguria» e, in caso di partecipazione finanziaria, l'indicazione della Regione e del soggetto interessato quali entri promotori.

ARTICOLO 25

Documentazione per la fruizione delle sovvenzioni e dei contributi regionali

Le proposte e i progetti per la realizzazione del Programma regionale di promozione culturale e le relative domande di sovvenzione o di contributo devono contenere:

a)       la documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalità culturali ed alle caratteristiche organizzative del soggetto proponente;

b)       una dettagliata relazione illustrativa dei programmi di attività e un preventivo finanziario delle singole iniziative e opere per le quali si richieda l'intervento regionale;

c)       l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole iniziative culturali;

d)       l'indicazione degli altri eventuali contributi concessi da soggetti pubblici e privati;

e)       per quanto riguarda in particolare le sovvenzioni previste all'articolo 13, un dettagliato progetto tecnico accompagnato dalla specificazione delle spese e della percentuale di incidenza delle medesime sulla globalità del bilancio di gestione del soggetto richiedente e, ove richiesta, copia della convenzione di cui all'articolo 10 secondo comma.

ARTICOLO 26

Obblighi dei beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi regionali

La concessione delle sovvenzioni e dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative o le opere sovvenzionate.

I destinatari delle sovvenzioni e dei contributi sono tenuti a presentare alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un rendiconto dell'attività svolta nel precedente anno con il sostegno regionale.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative o delle opere sovvenzionate la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, dispone la revoca della sovvenzione o del contributo e il recupero totale o nella misura corrispondente alla parte non realizzata. Con il medesimo provvedimento il soggetto inadempiente può essere escluso dalle sovvenzioni o dai contributi regionali relativi all'anno successivo.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 27

Norme transitorie

Per l'anno 1983 i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2 diversi dagli Enti locali presentano le proprie proposte alla Regione e le relative domande di sovvenzione o di contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inviandone contemporaneamente copia al Comune e alla Provincia competenti per territorio.

I Comuni inoltrano alla Regione i pareri espressi a norma dell'articolo 5 terzo comma, insieme con eventuali progetti di propria iniziativa, entro i successivi sessanta giorni.

Entro il medesimo termine, le Province e le Comunità montane trasmettono alla Regione, a norma dell'articolo 5 quarto comma, eventuali progetti di propria iniziativa.

La Giunta regionale, sulla base delle proposte e dei progetti pervenuti e dei pareri espressi dai Comuni, predispone, avvalendosi del Comitato tecnico di cui all'articolo 8, uno schema di Programma che sottopone, dopo aver acquisito il parere della Consulta regionale per le attività culturali, all'approvazione del Consiglio regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima attuazione la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, concede contributi per le iniziative di cui al Titolo IV della presente legge sulla base delle domande presentate entro il 30 settembre 1982, ai sensi delle leggi regionali 1º agosto 1978 n. 45 e 15 dicembre 1981 n. 32. A tale scopo, in attesa del riconoscimento di istituzioni culturali di interesse regionale a norma dell'articolo 9, i fondi del bilancio regionale, concernenti sovvenzioni per programmi di attività delle istituzioni medesime, possono essere utilizzati per la concessione di contributi a favore delle citate iniziative di cui al Titolo IV.

ARTICOLO 28

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo di quota pari a lire 1.850.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, dei seguenti capitoli:

- 3650 «Sovvenzioni alle istituzioni culturali di interesse regionale per programmi di attività», con lo stanziamento di lire 1.250.000.000 in termini di competenza;

- 3655 «Sovvenzioni alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti per spese di locazione di locali adibiti ad attività culturali e per interventi di manutenzione ordinaria», per memoria;

- 3660 «Contributi per attività di promozione culturale e sovvenzioni ai Comitati organizzatori per la realizzazione di iniziative culturali di particolare rilevanza», con lo stanziamento di lire 600.000.000 in termini di competenza;

- 3665 «Spese per iniziative di promozione culturale della Regione», per memoria;

b) utilizzo di quota pari a lire 700.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali» iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, dei seguenti capitoli:

- 3670 «Sovvenzioni alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti per interventi di manutenzione straordinaria relativi a locali adibiti ad attività culturali», con lo stanziamento di lire 600.000.000 in termini di competenza;

- 3675 «Spese per acquisizione di attrezzature da concedere in comodato alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti», con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza;

- 3680 «Spese per acquisizione, conservazione e catalogazione del patrimonio cinematografico, audiovisivo, fotografico e grafico», per memoria.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 29

Abrogazione leggi

Sono abrogate le leggi regionali 1º agosto 1978 n. 45 e 15 dicembre 1981 n. 32.

ARTICOLO 30

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
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