LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 14-12-1993 REGIONE LIGURIA
Promozione e sviluppo
dell'associazionismo
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 1 del
5 gennaio 1994
ARTICOLO 1
(Principi generali)
1.
La regione riconosce il pluralismo associativo quale
fondamentale espressione di libertà, solidarietà e progresso
civile.
2.
La Regione favorisce l'attività delle associazioni senza
scopo di lucro che perseguano statutariamente, in via esclusiva,
finalità culturali, do solidarietà e di promozione morale e
civile, attraverso l'attuazione di iniziative rivolte al settore
scientifico, educativo, ricreativo, turistico - naturale, della
comunicazione sociale, di protezione ambientale e di salvaguardia
del patrimonio storico, culturale, artistico.
3.
La Regione, inoltre, promuove, secondo le modalità previste
dalle norme sulle procedure della programmazione, l'apporto
delle associazioni di cui al comma 2 alla programmazione regionale
nei settori di attività delle associazioni stesse.
ARTICOLO 2
(Registro delle associazioni)
1.
E' istituito presso la Regione il registro delle associazioni
senza scopo di lucro aventi le finalità di cui all'articolo
1 comma 2.
2.
Sono iscritte nel registro le associazioni a carattere
nazionale che svolgano attività nell'ambito della regione da
almeno un biennio. Possono essere iscritte anche le associazioni
che perseguano le finalità suddette da almeno due anni e che
abbiano la sede legale nel territorio regionale.
3.
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente, provvede all'iscrizione dell'associazione nel registro
di cui al comma 1, su richiesta della stessa, corredata dalla
seguente documentazione:
a) atto
conoscitivo o accordo degli aderenti;
b) statuto;
c) elenco
dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
d) elenco
delle eventuali strutture in cui l'associazione si articola
nell'ambito del territorio regionale;
e) bilancio
o, in mancanza, rendiconto;
f)
relazione sulle attività svolte nell'ultimo biennio;
g) dichiarazione
di eventuali contributi ricevuti.
4.
Le associazioni iscritte nel registro trasmettono entro
il 30 giugno di ogni anno al Presidente della Giunta regionale
copia del bilancio, o, in mancanza, del rendiconto, nonché una
relazione sull'attività svolta e le eventuali variazioni intervenute
in merito agli atti di cui al comma 3, lettera a), b), c), d).
5.
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, aggiorna il registro
e dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione delle
associazioni che non abbiano ottemperato alle disposizioni di
cui al comma 4 o che abbiano perduto uno dei requisiti richiesti
per l'iscrizione.
6.
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio
una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
ARTICOLO 3
(Convenzioni)
1.
Per il perseguimento dei compiti istituzionali, relativi
anche ad iniziative dirette ad integrare servizi e finalità
socio - culturali nelle materie delegate, gli enti locali possono
stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni iscritte
da almeno un anno nel registro di cui all'articolo 2.
2.
Gli enti evidenziano in appositi capitoli di bilancio
gli stanziamenti relativi al finanziamento di attività da realizzarsi
tramite convenzione con le associazioni, pubblicizzandoli almeno
nei termini di esecutività del bilancio e comunicandoli all'Osservatorio
regionale di cui all'articolo 5.
3.
Sono requisiti per la stipulazione di dette convenzioni:
a) presentazione
di un progetto all'ente locale da parte dell'associazione;
b) attività
svolta in forma continuativa e regolare nello specifico settore
sul quale è previsto l'intervento;
c) autonomia
funzionale ed organizzativa;
d) idoneità
dei livelli di prestazione e della qualificazione del personale
rispetto al tipo di intervento da realizzare.
4.
Le convenzioni devono comunque prevedere:
a) la
durata del rapporto;
b) la
disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità
di rendicontazione;
c) la
determinazione delle modalità per l'eventuale utilizzazione
di strutture pubbliche;
d) la
previsione di forme di verifica sull'esecuzione degli interventi
e sui risultati finali;
e) il
personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati
nello svolgimento delle attività , con l'indicazione del personale
retribuito;
f)
le modalità di coordinamento tra l'associazione e l'ente;
g) la
copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a
terzi nello svolgimento delle attività , nonché contro infortuni
e malattie connessi all'attività stessa.
ARTICOLO 4
(Progetti di rilievo
regionale)
1.
Per progetti di rilevante interesse regionale nei settori
di attività delle associazioni di cui all'articolo 1, comma
2, la Regione promuove la realizzazione di apposite convenzioni
con le associazioni stesse, con l'eventuale concorso degli enti
locali.
2.
Le convenzioni sono stipulate secondo le modalità e con
l'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 3 commi
2, 3 e 4.
ARTICOLO 5
(Osservatorio regionale)
1.
E' istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio
regionale sull'associazionismo. Esso si avvale delle strutture
individuate dalla Giunta nell'ambito dei provvedimenti di ristrutturazione
dei servizi.
2.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta
il regolamento per la disciplina della composizione e del funzionamento
dell'Osservatorio.
ARTICOLO 6
(Compiti dell'Osservatorio)
1.
L'Osservatorio regionale sull'associazionismo:
a) provvede
alla tenuta del registro di cui all'articolo 2;
b) formula
proposte operative agli organi regionali in materia di associazionismo;
c) cura
i rapporti con i servizi interessati ai settori di attività
delle associazioni di cui all'articolo 1 comma 2;
d) promuove
ed attua, anche in collaborazione con gli enti locali, iniziative
di studio e di ricerca, ai fini dello sviluppo e della promozione
delle associazioni che operano nei campi specificati dalla presente
legge;
e) tiene
copia delle convenzioni stipulate, ai sensi degli articoli 3
e 4;
f)
raccoglie ed aggiorna dati e documenti sull'associazionismo.
ARTICOLO 7
(Commissione consultiva)
1.
E' istituita, nell'ambito dell'Osservatorio regionale
sull'associazionismo, una commissione consultiva, avente il
compito di esprimere pareri sui disegni di legge, sulle proposte
di programma e sugli altri atti regionali che interessino i
campi d'intervento delle associazioni individuate dalla presente
legge.
2.
Il regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma
2, disciplinerà la composizione ed il funzionamento della commissione
consultiva, garantendo la rappresentanza delle associazioni
suddette.
ARTICOLO 8
(Formazione e aggiornamento
professionale)
1.
La Regione e gli enti da essa delegati assumono tra gli
obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale
progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività
delle associazioni ai sensi dei precedenti articoli.
ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri di spesa derivanti nel 1993 dall'articolo
4, si fa fronte con i finanziamenti già previsti in bilancio
nei capitoli relativi alle leggi regionali di settore.
2.
Agli oneri di spesa derivanti nel 1993 per il funzionamento
dell'Osservatorio di cui all'articolo 5, si fa fronte mediante
riduzione di Lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa
del capitolo 9570 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e d'ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l'anno finanziario 1993 ed istituzione nel medesimo stato
di previsione della spesa del capitolo 0313 " Spese per
il funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'associazionismo
culturale e di solidarietà con lo stanziamento di lire 10.000.000
in termini di competenza e di cassa.
3.
Agli oneri per i successivi esercizi si provvederà con
legge di bilancio, utilizzando allo scopo le disponibilità recate
sui capitoli corrispondenti a quelli indicanti nei commi precedenti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.