LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 29-12-1973 REGIONE LIGURIA
Norme per la concessione di contributi per attivitą
culturali di interesse regionale per l'esercizio finanziario
1973.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 47 del 30 dicembre 1973
ARTICOLO 1
La Regione Liguria, allo scopo di favorire l'elevazione
sociale e culturale della popolazione secondo gli obiettivi
indicati nell'articolo 4 dello Statuto, eroga, per l'anno 1973,
contributi per iniziative di carattere culturale e artistico
di rilevante interesse.
I contributi sono concessi a comuni e altri enti
pubblici, istituti e associazioni che svolgono o promuovono
le suddette iniziative per favorirne la diffusione su scala
regionale.
ARTICOLO 2
Per la erogazione dei contributi di cui al precedente
articolo č stanziata la somma di lire 100 milioni suddivisa
come segue:
-
per iniziative
teatrali lire 50.000.000;
-
per iniziative
musicali nei vari campi lire 30 milioni;
-
per iniziative
culturali di rilevante interesse lire 20 milioni.
ARTICOLO 3
La Giunta regionale procede alla erogazione dei
contributi dopo aver accertato che le iniziative svolte o promosse,
successivamente alla entrata in vigore della presente legge,
corrispondano agli obiettivi di cui all'articolo 1.
Dovranno essere tenute in particolare considerazione
le iniziative programmate in favore dei giovani, di tutti i
lavoratori e per le localitą meno servite.
ARTICOLO 4
Le somme non erogate nell'esercizio 1973 possono essere impegnate nell'esercizio
successivo.
ARTICOLO 5
All'onere di spesa di lire 100.000.000 derivante
dalla applicazione della presente legge, si fa fronte mediante
l'istituzione di un apposito stanziamento nel bilancio per l'esercizio
1973:
Capitolo 142, titolo I, sezione II, rubrica I, categoria
IV «Concessione di contributi per iniziative culturali di interesse
regionale»
articolo 1 «Per iniziative teatrali» lire 50 milioni;
articolo 2 «Per iniziative musicali» lire 30 milioni;
articolo 3 «Per iniziative culturali di rilevante
interesse» lire 20 milioni.
Il capitolo di cui al comma precedente viene finanziato
mediante prelievo dal capitolo 380 «Fondo per far fronte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» del
bilancio medesimo.
ARTICOLO 6
La presente legge regionale č dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Liguria.