Legislazione - Regione Liguria

LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 29-12-1973 REGIONE LIGURIA

Norme per la concessione di contributi per attivitą culturali di interesse regionale per l'esercizio finanziario 1973.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 47 del 30 dicembre 1973

ARTICOLO 1

La Regione Liguria, allo scopo di favorire l'elevazione sociale e culturale della popolazione secondo gli obiettivi indicati nell'articolo 4 dello Statuto, eroga, per l'anno 1973, contributi per iniziative di carattere culturale e artistico di rilevante interesse.

I contributi sono concessi a comuni e altri enti pubblici, istituti e associazioni che svolgono o promuovono le suddette iniziative per favorirne la diffusione su scala regionale.

ARTICOLO 2

Per la erogazione dei contributi di cui al precedente articolo č stanziata la somma di lire 100 milioni suddivisa come segue:

-         per iniziative teatrali lire 50.000.000;

-         per iniziative musicali nei vari campi lire 30 milioni;

-         per iniziative culturali di rilevante interesse lire 20 milioni.

ARTICOLO 3

La Giunta regionale procede alla erogazione dei contributi dopo aver accertato che le iniziative svolte o promosse, successivamente alla entrata in vigore della presente legge, corrispondano agli obiettivi di cui all'articolo 1.

Dovranno essere tenute in particolare considerazione le iniziative programmate in favore dei giovani, di tutti i lavoratori e per le localitą meno servite.

ARTICOLO 4

Le somme non erogate nell'esercizio 1973 possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

ARTICOLO 5

All'onere di spesa di lire 100.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito stanziamento nel bilancio per l'esercizio 1973:

Capitolo 142, titolo I, sezione II, rubrica I, categoria IV «Concessione di contributi per iniziative culturali di interesse regionale»

articolo 1 «Per iniziative teatrali» lire 50 milioni;

articolo 2 «Per iniziative musicali» lire 30 milioni;

articolo 3 «Per iniziative culturali di rilevante interesse» lire 20 milioni.

Il capitolo di cui al comma precedente viene finanziato mediante prelievo dal capitolo 380 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio medesimo.

ARTICOLO 6

La presente legge regionale č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.




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