Legislazione - Regione Liguria

 

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 27-03-2000 REGIONE LIGURIA

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1983 N. 7 (NORME PER LA PROMOZIONE CULTURALE)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 8 del 19 aprile 2000

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni)

1.        Al primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (norme per la promozione culturale) e successive modifiche ed integrazioni le parole “istituzioni culturali liguri” sono sostituite dalle parole “istituzioni culturali operanti in Liguria,”.

ARTICOLO 2

(Modifica all’articolo 4 ter della L.R. 7/1983)

1.        Al primo comma  dell’articolo 4 ter della L.R. 7/1983 le parole “entro il 31 gennaio” sono sostituite dalle parole “entro il 31 marzo”.

ARTICOLO 3

(Modifica all’articolo 5 della L.R. 7/1983)

1.        Dopo il secondo comma dell’articolo 5 della L.R. 7/1983 è inserito il seguente comma:

“Al Programma si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n.18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modifiche.”.

ARTICOLO 4

(Sostituzione dell’articolo 6 della L.R. 7/1983)

1.        L’articolo 6 della della L.R. 7/1983 é sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Domande di sovvenzione e di contributo)

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno per l’anno successivo alla Provincia delegata competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa e contemporaneamente alla Regione. Entro il termine di cui al primo comma le Istituzioni culturali di interesse regionale, i Comitati organizzatori e i Centri Culturali Polivalenti presentano domanda di sovvenzione alla Regione.

Entro il termine di cui al primo comma, le Province possono proporre alla Regione di assumere direttamente progetti da loro stesse elaborati; le Province propongono, altresì, l’eventuale localizzazione dei Centri culturali polivalenti.”.

ARTICOLO 5

(Modifiche all’articolo 6 bis della L.R. 7/1983)

1.        Il secondo e terzo comma dell’articolo 6 bis della L.R. 7/1983 sono sostituiti dai seguenti:

“La Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa determinazione della quota delle relative spese da assumere a carico della Regione stessa e le modalità di intervento, approva:

a)       le iniziative di interesse regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico per le attività culturali, trasmettendone l’elenco alle Province;

b)       le sovvenzioni previste dalla presente legge a favore delle Istituzioni culturali di interesse regionale, dei Comitati organizzatori e dei Centri Culturali Polivalenti.

Entro il 30 giugno le Province concedono i contributi per le iniziative di competenza, sentiti i propri Comitati tecnici di promozione culturale previsti dall’articolo 6 ter.”.

ARTICOLO 6

(Modifica all’articolo 6 quater della L.R. 7/1983)

1.        Al primo comma dell’articolo 6 quater della L.R. 7/1983 le parole “entro il 31 marzo”  sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno”.

ARTICOLO 7

(Modifica all’articolo 8 della L.R. 7/1983)

1.        L’ottavo comma dell’articolo 8 della L.R. 7/1983 è sostituito dal seguente:

“Oltre il predetto trattamento, ai membri del Comitato tecnico si applica la legge regionale  4 giugno 1996 n.25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) e sono corrisposte le indennità di cui alla tabella A della stessa .

ARTICOLO 8

(Modifica all’articolo 9 della L.R. 7/1983)

1.        Il primo comma dell’articolo 9 della L.R. 7/1983 è sostituito dal seguente:

“Ai fini della presente legge sono riconosciute Istituzioni di interesse regionale, con deliberazione della Giunta regionale, le istituzioni culturali, aventi sede o sezione autonoma in Liguria e i requisiti di cui all’articolo 4, che svolgono da almeno cinque anni consecutivi la loro attività.”.

ARTICOLO 9

(Modifica all’articolo 25 della L.R. 7/1983)

1.        Al primo comma dell’articolo 25 della L.R. 7/1983 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "

b)       una dettagliata relazione illustrativa dei progetti culturali per i quali si richiede l’intervento regionale e provinciale;

c)       un preventivo finanziario ed un piano di finanziamento delle singole iniziative da cui risulti la copertura al momento della domanda di metà della spesa con fondi di soggetti pubblici e privati;”.

ARTICOLO 10

(Ulteriore contributo della Regione alla dotazione del patrimonio della Fondazione Teatro Carlo Felice)

1.        La Regione Liguria contribuisce ulteriormente alla dotazione del patrimonio della Fondazione Teatro Carlo Felice con un apporto di lire 1.000.000.000.

ARTICOLO 11

(Norma finanziaria)

1.        Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 e finanziamento del capitolo 3649 “Apporto della Regione Liguria al patrimonio della Fondazione Teatro Carlo Felice” con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

ARTICOLO 12

(Abrogazione di norme)

1.        E’ abrogata la L.R. 7/1983 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente alle lettere e) e f) del primo comma dell’articolo 14 e al terzo comma dell’articolo 25.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.




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