Legislazione - Regione Liguria

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 2-05-1990 REGIONE LIGURIA

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 «Norme per la promozione culturale».

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 11 del 23 maggio 1990

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 2)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 sono sostituiti dai seguenti:

«l'attività di promozione culturale disciplinata dalla presente legge viene svolta dalla Regione sulla base del relativo programma pluriennale, o direttamente, per le iniziative di rilevanza regionale, o attraverso il sostegno ai programmi di attività delle istituzioni culturali di interesse regionale di cui all'articolo 4 nonché alle spese di investimento dei soggetti titolari di centri culturali polivalenti di cui all'articolo 10.

Le funzioni di promozione culturale per le iniziative di interesse regionale sono delegate alle Province secondo le norme della presente legge.

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta favorendo la realizzazione di servizi sul territorio e l'organizzazione di circuiti culturali, nonché l'impiego delle nuove tecnologie applicate al settore delle comunicazioni di massa».

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 4)

«1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 sono aggiunti i seguenti:

Articolo 4 bis

(Modalità di svolgimento delle funzioni delegate)

Le funzioni amministrative delegate devono essere esercitate sulla base delle linee programmatiche, degli indirizzi generali e settoriali e nel rispetto delle direttive approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in sede di approvazione del programma pluriennale di promozione culturale.

Le direttive emanate dal Consiglio regionale costituiscono il quadro di riferimento agli effetti della vigilanza da parte della Giunta sull'esercizio delle funzioni delegate.

Articolo 4 ter

(Adempimenti degli enti delegati e finanziamento degli stessi)

I soggetti destinatari della delega devono, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettere alla Giunta regionale una relazione dettagliata sull'esercizio delle funzioni delegate svolte nell'anno precedente, con particolare riferimento alla rispondenza dei contributi concessi agli indirizzi contenuti nel programma regionale.

I fondi previsti annualmente nell'apposito capitolo del bilancio regionale sono trasferiti dalla Giunta regionale agli enti delegati per il 60 per cento in proporzione all'ammontare della popolazione di ciascuna provincia e per il restante 40 per cento in base ai criteri contenuti nel programma pluriennale di promozione culturale, volti a perseguire la piena valorizzazione delle risorse culturali esistenti e un elevato livello di qualità delle iniziative.

I provvedimenti emanati nell'esercizio della delega sono imputati agli enti delegati.

Articolo 4 quater

(Norme in materia di personale utilizzato per le funzioni delegate)

Per l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a disporre il comando di personale regionale presso gli enti delegati nei limiti dei contingenti fissati nell'allegata tabella A. Per il comando presso gli enti delegati si applicano le disposizioni di legge sulle strutture, lo stato giuridico, l'ordinamento delle qualifiche, il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Articolo 4 quinquies

(Provvedimenti autoritativi dell'ente delegante)

In caso di ritardo o omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa intimazione a provvedere e sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione del singolo atto. In caso di persistente inattività o di reiterato contrasto con le linee programmatiche, gli indirizzi e le direttive della Regione, la Giunta regionale provvede, ai sensi articolo 64 dello Statuto, alla revoca della delega».

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è sostituito dal seguente: «

Articolo 5

(Programma regionale di promozione culturale)

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in conformità del Programma pluriennale di promozione culturale. La Giunta regionale propone il Programma pluriennale alla approvazione del Consiglio regionale, sentito il parere della Consulta regionale per le attività culturali. Il programma deve contenere:

a)       l'indicazione delle linee fondamentali di politica culturale, degli obiettivi da perseguire nel corso della sua validità e delle relative scale di priorità;

b)       l'esame dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma precedente e degli eventuali diversi orientamenti da adottare;

c)       i criteri per la localizzazione dei Centri culturali polivalenti, tenuto conto dell'esigenza di superare gli squilibri socio - culturali nel territorio regionale;

d)       gli indirizzi per il perseguimento di una equilibrata ripartizione delle risorse tra i diversi settori della cultura;

e)       le linee di coordinamento delle attività della Regione e degli Enti locali e le modalità del concorso finanziario dei soggetti pubblici o privati nella realizzazione di programmi di rilevanza regionale;

f)        le direttive e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate;

g)       i criteri di valutazione dei progetti presentati e delle relative domande di contributo anche al fine della quantificazione dei fondi che la Giunta regionale assegna annualmente alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate;

h)       l'individuazione delle iniziative pluriennali che, per la loro rilevanza culturale e organizzativa, possono richiedere l'istituzione di appositi Comitati organizzatori a norma dell'articolo 18, quarto comma;

i)         le linee di coordinamento con gli interventi regionali in materia di promozione turistica e di promozione educativa;

l)         le linee di coordinamento con i mezzi di comunicazione di massa operanti sul territorio regionale e, in particolare, con le attività radiotelevisive regionali. Il Programma può essere aggiornato per garantirne la efficacia o la congruità alle condizioni socio - culturali, anche in relazione al Programma regionale di sviluppo.

ARTICOLO 4

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è sostituito dai seguenti:

Articolo 6

(Domande di sovvenzione e di contributo)

Le domande di sovvenzione e di contributo devono essere presentate, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, alla Provincia delegata competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa e contemporaneamente alla Regione.

Le Province esaminano le domande, sulla base delle indicazioni contenute nel Programma pluriennale di promozione culturale, e propongono alla Regione entro e non oltre il 15 febbraio quelle concernenti iniziative di rilevanza regionale, da assumere fra le iniziative promosse direttamente dalla Regione.

Le Province propongono, altresì , l'eventuale localizzazione dei Centri culturali polivalenti.

Entro il termine di cui al primo comma, le Province e i Comuni capoluogo possono altresì proporre alla Regione di assumere fra le iniziative da essa promosse direttamente progetti da loro stessi elaborati.

Articolo 6 bis

(Termini per i procedimenti di attuazione degli interventi)

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta regionale assegna alle Province i fondi per l'esercizio delle funzioni delegate.

Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico, approva le iniziative di rilevanza regionale, determinando la quota delle relative spese da assumere a carico della Regione stessa e le modalità di intervento; approva altresì le sovvenzioni previste dalla presente legge a favore delle istituzioni culturali di interesse regionale e dei Comitati organizzatori.

Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento dei fondi di cui al primo comma, le Province concedono i contributi per le iniziative di interesse non regionale, sentiti i propri Comitati tecnici di promozione culturale previsti dall'articolo 6 ter.

Articolo 6 ter

(Procedure particolari per gli enti delegati)

Le Province delegate costituiscono, per l'esame e l'istruttoria delle domande di contributo e per la predisposizione delle proprie iniziative, appositi Comitati tecnici, composti da:

a)       quattro esperti, designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a due, scelti fra personalità di notoria competenza e professionalità nel campo della ricerca, della produzione e della promozione culturale, per ciascuno dei seguenti settori:

1.        beni culturali;

2.        arti visive;

3.        spettacolo e mezzi di comunicazione di massa;

4.        discipline umanistiche, sociali e scientifiche;

b)       un dirigente dell'Amministrazione provinciale designato dall'Assessore competente. Per il funzionamento dei Comitati tecnici si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 8, quarto e quinto comma.

Articolo 6 quater

(Relazione annuale della Giunta regionale)

La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio una relazione in merito alla attività svolta dalla stessa e dalle Province nel campo della promozione culturale.

Alla relazione della Giunta sono allegate quelle degli enti delegati di cui all'articolo 4 ter, primo comma.

ARTICOLO 5

(Modifiche e integrazioni all'articolo 8)

1.        La lettera q), terzo comma, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è così sostituita:

«q) due dirigenti del Servizio Promozione culturale, sportiva e del tempo libero designati dall'assessore regionale incaricato»;

2.        Al terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è aggiunta la seguente lettera:

«r) un rappresentante delle Comunità montane liguri designato dall'Unione nazionale comunità enti montani( UNCEM) regionale».

3.        Nel quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è aggiunto il seguente periodo:

«Le designazioni dei componenti della Consulta regionale per le attività culturali devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta;

trascorso tale termine, il Presidente della Giunta provvede alla nomina della Consulta e del Comitato tecnico di cui al sesto comma, sulla base delle designazioni pervenute, purché si raggiunga la metà più uno dei componenti, salva la integrazione successiva degli organi con il pervenire delle rimanenti designazioni».

4.        Il quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è così sostituito:

«La Consulta e il Comitato tecnico per le attività culturali esprimono i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno un terzo dei rispettivi componenti. La Consulta può articolarsi in sottocommissioni».

5.        Nel sesto comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è aggiunto il seguente periodo:

«I membri di cui alla lettera p) non possono essere titolari di rapporti di consulenza professionale con la Regione per le materie oggetto della presente legge; essi non possono essere confermati qualora nel corso dell'incarico non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni».

6.        Dopo l'ottavo comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è inserito il seguente nono comma:

«Le funzioni di segretario della Consulta e del Comitato tecnico regionale per le attività culturali sono svolte da un dipendente della Regione di livello non inferiore a quello di funzionario».

ARTICOLO 6

(Modifica all'articolo 9)

1.        Il comma quarto dell'articolo 9 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è abrogato.

2.        Nel comma quinto del predetto articolo 9 il riferimento «a norma del secondo comma dell'articolo 5» è sostituito dal riferimento «a norma del secondo comma dell'articolo 6».

ARTICOLO 7

(Modifica dell'articolo 10)

1.        Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è così sostituito:

«I Centri culturali polivalenti sono realizzati dagli Enti locali preferibilmente associati ovvero da soggetti pubblici o privati che operino in modo coordinato, tramite apposite convenzioni, con gli Enti locali medesimi e che diano adeguate garanzie per un utilizzo socialmente finalizzato delle strutture, dei fondi propri e delle sovvenzioni regionali».

ARTICOLO 8

(Modifica dell'articolo 13)

1.        Il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è così sostituito: «Ai suddetti soggetti possono essere altresì concessi, sulla base di specifici progetti d'uso, contributi per l'acquisizione di attrezzature necessarie allo svolgimento continuativo di attività culturali».

ARTICOLO 9

(Modifiche all'articolo 14)

1.        L'articolo 14, primo e secondo comma, della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, sono così sostituiti:

«La Regione, sulla base del programma regionale di cui all'articolo 5, promuove direttamente, anche attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni, iniziative di ricerca e documentazione, di produzione e promozione nel campo dei beni e delle attività culturali e delle discipline scientifiche e artistiche, quali in particolare:

a)       conferenze, dibattiti, seminari, convegni, congressi, manifestazioni, celebrazioni;

b)       mostre nel campo delle arti visive e altre attività espositive e divulgative, escluse quelle aventi preminente scopo di lucro;

c)       elaborazione e stampa di pubblicazioni e attività editoriali diverse;

d)       concessione di borse di studio e stipulazione di contratti di ricerca;

e)       sperimentazione dell'espressioner artistica e ricerca interdisciplinare, realizzate anche attraverso attività di laboratorio;

f)        attività didattiche e formative non finalizzate al conseguimento di titoli professionali, ma alla comprensione critica delle diverse forme comunicative ed espressive e allo sviluppo della creatività , qualificate per il livello culturale e organizzativo;

g)       iniziative concernenti il patrimonio della cultura orale, etno - musicale e delle tradizioni popolari, realizzate da istituti specializzati.

ARTICOLO 10

(Modifiche all'articolo 18)

1.        All'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La Regione e gli enti delegati concedono, secondo le rispettive competenze, il patrocinio alle iniziative di rilevante interesse regionale o locale assunte nelle materie di cui alla presente legge e preventivamente concordate con gli enti medesimi.

Il patrocinio è concesso prima dello svolgimento delle iniziative dal capo dell'Amministrazione, con provvedimento motivato, sulla base di domanda pervenuta almeno tre mesi prima dello svolgimento stesso.

Tutti gli atti relativi all'organizzazione dell'iniziativa che abbia ricevuto il patrocinio o un contributo devono recare l'indicazione «col patrocinio» o «col contributo» dell'ente che l'ha conferito.

Per la realizzazione di singole iniziative culturali di eccezionale rilevanza per l'intera comunità ligure, la cui preparazione richieda più di un anno di tempo, individuate nel programma pluriennale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale può promuovere l'istituzione, a norma dell'articolo 39 del codice civile, di appositi Comitati organizzatori.

Tali Comitati sono presieduti dall'Assessore regionale competente o, per sua delega, da un dirigente regionale, e sono composti dagli enti che contribuiscono, finanziariamente o operativamente, alla realizzazione dell'iniziativa, attraverso loro rappresentanti, che rispondono agli enti medesimi».

ARTICOLO 11

(Modifica all'articolo 21)

1.        Nel primo comma, articolo 21 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, la frase «La Giunta regionale, avvalendosi del Comitato tecnico di cui all'articolo 8 e sentita la Consulta regionale per le attività culturali» è così sostituita:

«La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico per le attività culturali».

ARTICOLO 12

(Abrogazione di articoli)

1.        Gli articoli 7, 23 e 24 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 sono abrogati.

ARTICOLO 13

(Sostituzione dell'articolo 25)

1.        L'articolo 25 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è così sostituito: «

Articolo 25

(Documentazione per la fruizione dei contributi e delle sovvenzioni)

Le domande di contributo presentate alla Regione e alle Province devono contenere:

a)       la documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalità culturali ed alle caratteristiche organizzative del soggetto richiedente;

b)       una dettagliata relazione illustrativa dei progetti culturali e un preventivo finanziario delle singole iniziative e opere per le quali si richieda l'intervento regionale e provinciale;

c)       un piano di finanziamento delle singole iniziative, da cui risulti la copertura al momento della domanda di almeno la metà della spesa con fondi propri o di altri soggetti diversi dagli Enti locali;

d)       per quanto concerne in particolare le domande degli Enti locali, l'indicazione dell'ammontare delle risorse da essi destinate ad attività culturali nell'ultimo bilancio, distinguendo quelle utilizzate per la realizzazione di iniziative proprie da quelle eventualmente utilizzate per la concessione di contributi a soggetti terzi;

e)       l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole iniziative culturali;

f)        la dichiarazione, nel caso di iniziative che comportino la presenza di spettatori, che nei luoghi di realizzazione non esistono ostacoli tali da impedire la partecipazione dei cittadini portatori di handicap.

Relativamente alle sovvenzioni previste all'articolo 13, primo comma, le domande presentate alla Regione devono contenere un progetto tecnico di massima corredato da un piano di finanziamento con l'indicazione della possibilità di attuare l'opera anche in lotti funzionali e avere in allegato, ove richiesta, copia della convenzione di cui all'articolo 10, secondo comma.

La documentazione di cui ai precedenti commi può essere improrogabilmente integrata entro il 31 dicembre.

ARTICOLO 14

(Modifiche all'articolo 26)

1.        I commi secondo e terzo dell'articolo 26 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 sono così sostituiti:

«I destinatari delle sovvenzioni e dei contributi sono tenuti a presentare alla Regione e alle Province, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un rendiconto dell'attività svolta nel precedente anno con il sostegno ottenuto; i soggetti inadempienti sono esclusi dalle sovvenzioni e dai contributi per l'anno successivo.

Le sovvenzioni regionali previste dall'articolo 13, primo comma, vengono liquidate nella misura del 50 per cento alla presentazione del progetto esecutivo dei lavori debitamente approvato e, per il restante 50 per cento, ad ultimazione dei lavori e su presentazione del rendiconto finale delle spese.

ARTICOLO 15

(Norma finanziaria)

1.        Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si deve provvedere mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990:

a)       riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9250 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»;

b)       istituzione dei capitoli:

3690 «Fondi per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia di promozione culturale» con lo stanziamento di lire 50.000.000;

3695 «Contributi alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai Centri culturali polivalenti per l'acquisto di attrezzature» con lo stanziamento di lire 50.000.000.

ARTICOLO 16

(Norme transitorie)

1.        Sino all'approvazione del Programma pluriennale di promozione culturale, gli interventi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, come modificata dalla presente legge, vengono deliberati dalla Giunta regionale previo parere del Comitato tecnico per le attività culturali e sentita la competente Commissione consiliare.

2.        Le attrezzature acquisite dalla Regione e concesse in comodato ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, sono trasferite in proprietà ai soggetti comodatari; la consistenza delle attrezzature è fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati dalle parti.

ARTICOLO 17

(Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
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