LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 2-05-1990
REGIONE LIGURIA
Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 «Norme per la promozione
culturale».
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 11 del
23 maggio 1990
ARTICOLO 1
(Modifiche all'articolo
2)
1. Il primo e secondo comma
dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 sono
sostituiti dai seguenti:
«l'attività di promozione culturale
disciplinata dalla presente legge viene svolta dalla Regione
sulla base del relativo programma pluriennale, o direttamente,
per le iniziative di rilevanza regionale, o attraverso il sostegno
ai programmi di attività delle istituzioni culturali di interesse
regionale di cui all'articolo 4 nonché alle spese di investimento
dei soggetti titolari di centri culturali polivalenti di cui
all'articolo 10.
Le funzioni di promozione culturale
per le iniziative di interesse regionale sono delegate alle
Province secondo le norme della presente legge.
L'attività di cui ai commi precedenti
è svolta favorendo la realizzazione di servizi sul territorio
e l'organizzazione di circuiti culturali, nonché l'impiego delle
nuove tecnologie applicate al settore delle comunicazioni di
massa».
ARTICOLO 2
(Modifiche all'articolo
4)
«1. Dopo l'articolo 4 della
legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 sono aggiunti i seguenti:
Articolo 4 bis
(Modalità di svolgimento
delle funzioni delegate)
Le funzioni amministrative delegate
devono essere esercitate sulla base delle linee programmatiche,
degli indirizzi generali e settoriali e nel rispetto delle direttive
approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
in sede di approvazione del programma pluriennale di promozione
culturale.
Le direttive emanate dal Consiglio
regionale costituiscono il quadro di riferimento agli effetti
della vigilanza da parte della Giunta sull'esercizio delle funzioni
delegate.
Articolo 4 ter
(Adempimenti degli enti
delegati e finanziamento degli stessi)
I soggetti destinatari della delega
devono, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettere alla Giunta
regionale una relazione dettagliata sull'esercizio delle funzioni
delegate svolte nell'anno precedente, con particolare riferimento
alla rispondenza dei contributi concessi agli indirizzi contenuti
nel programma regionale.
I fondi previsti annualmente nell'apposito
capitolo del bilancio regionale sono trasferiti dalla Giunta
regionale agli enti delegati per il 60 per cento in proporzione
all'ammontare della popolazione di ciascuna provincia e per
il restante 40 per cento in base ai criteri contenuti nel programma
pluriennale di promozione culturale, volti a perseguire la piena
valorizzazione delle risorse culturali esistenti e un elevato
livello di qualità delle iniziative.
I provvedimenti emanati nell'esercizio
della delega sono imputati agli enti delegati.
Articolo 4 quater
(Norme in materia di
personale utilizzato per le funzioni delegate)
Per l'esercizio delle deleghe previste
dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a disporre
il comando di personale regionale presso gli enti delegati nei
limiti dei contingenti fissati nell'allegata tabella A. Per
il comando presso gli enti delegati si applicano le disposizioni
di legge sulle strutture, lo stato giuridico, l'ordinamento
delle qualifiche, il trattamento economico dei dipendenti regionali.
Articolo 4 quinquies
(Provvedimenti autoritativi
dell'ente delegante)
In caso di ritardo o omissione nell'emanazione
dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate,
la Giunta regionale, previa intimazione a provvedere e sentite
le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente delegato
nell'emanazione del singolo atto. In caso di persistente inattività
o di reiterato contrasto con le linee programmatiche, gli indirizzi
e le direttive della Regione, la Giunta regionale provvede,
ai sensi articolo 64 dello Statuto, alla revoca della delega».
ARTICOLO 3
(Sostituzione dell'articolo
5)
1. L'articolo 5 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è
sostituito dal seguente: «
Articolo 5
(Programma regionale
di promozione culturale)
Gli interventi previsti dalla presente
legge sono attuati in conformità del Programma pluriennale di
promozione culturale. La Giunta regionale propone il Programma
pluriennale alla approvazione del Consiglio regionale, sentito
il parere della Consulta regionale per le attività culturali.
Il programma deve contenere:
a) l'indicazione
delle linee fondamentali di politica culturale, degli obiettivi
da perseguire nel corso della sua validità e delle relative
scale di priorità;
b) l'esame
dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma precedente
e degli eventuali diversi orientamenti da adottare;
c) i
criteri per la localizzazione dei Centri culturali polivalenti,
tenuto conto dell'esigenza di superare gli squilibri socio -
culturali nel territorio regionale;
d) gli
indirizzi per il perseguimento di una equilibrata ripartizione
delle risorse tra i diversi settori della cultura;
e) le
linee di coordinamento delle attività della Regione e degli
Enti locali e le modalità del concorso finanziario dei soggetti
pubblici o privati nella realizzazione di programmi di rilevanza
regionale;
f)
le direttive e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni
delegate;
g) i
criteri di valutazione dei progetti presentati e delle relative
domande di contributo anche al fine della quantificazione dei
fondi che la Giunta regionale assegna annualmente alle Province
per l'esercizio delle funzioni delegate;
h) l'individuazione
delle iniziative pluriennali che, per la loro rilevanza culturale
e organizzativa, possono richiedere l'istituzione di appositi
Comitati organizzatori a norma dell'articolo 18, quarto comma;
i)
le linee di coordinamento con gli interventi regionali
in materia di promozione turistica e di promozione educativa;
l)
le linee di coordinamento con i mezzi di comunicazione
di massa operanti sul territorio regionale e, in particolare,
con le attività radiotelevisive regionali. Il Programma può
essere aggiornato per garantirne la efficacia o la congruità
alle condizioni socio - culturali, anche in relazione al Programma
regionale di sviluppo.
ARTICOLO 4
(Sostituzione dell'articolo
6)
1. L'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 è
sostituito dai seguenti:
Articolo 6
(Domande di sovvenzione
e di contributo)
Le domande di sovvenzione e di contributo
devono essere presentate, entro il 30 novembre di ogni anno
per l'anno successivo, alla Provincia delegata competente per
territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola
iniziativa e contemporaneamente alla Regione.
Le Province esaminano le domande,
sulla base delle indicazioni contenute nel Programma pluriennale
di promozione culturale, e propongono alla Regione entro e non
oltre il 15 febbraio quelle concernenti iniziative di rilevanza
regionale, da assumere fra le iniziative promosse direttamente
dalla Regione.
Le Province propongono, altresì
, l'eventuale localizzazione dei Centri culturali polivalenti.
Entro il termine di cui al primo
comma, le Province e i Comuni capoluogo possono altresì proporre
alla Regione di assumere fra le iniziative da essa promosse
direttamente progetti da loro stessi elaborati.
Articolo 6 bis
(Termini per i procedimenti
di attuazione degli interventi)
Entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
bilancio annuale di previsione la Giunta regionale assegna alle
Province i fondi per l'esercizio delle funzioni delegate.
Entro il 30 giugno di ogni anno
la Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico,
approva le iniziative di rilevanza regionale, determinando la
quota delle relative spese da assumere a carico della Regione
stessa e le modalità di intervento; approva altresì le sovvenzioni
previste dalla presente legge a favore delle istituzioni culturali
di interesse regionale e dei Comitati organizzatori.
Entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'avvenuto trasferimento dei fondi di cui al primo comma,
le Province concedono i contributi per le iniziative di interesse
non regionale, sentiti i propri Comitati tecnici di promozione
culturale previsti dall'articolo 6 ter.
Articolo 6 ter
(Procedure particolari
per gli enti delegati)
Le Province delegate costituiscono,
per l'esame e l'istruttoria delle domande di contributo e per
la predisposizione delle proprie iniziative, appositi Comitati
tecnici, composti da:
a) quattro
esperti, designati dal Consiglio provinciale con voto limitato
a due, scelti fra personalità di notoria competenza e professionalità
nel campo della ricerca, della produzione e della promozione
culturale, per ciascuno dei seguenti settori:
1.
beni culturali;
2.
arti visive;
3.
spettacolo e mezzi di comunicazione di massa;
4.
discipline umanistiche, sociali e scientifiche;
b) un
dirigente dell'Amministrazione provinciale designato dall'Assessore
competente. Per il funzionamento dei Comitati tecnici si osservano,
in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 8, quarto
e quinto comma.
Articolo 6 quater
(Relazione annuale della
Giunta regionale)
La Giunta regionale entro il 31
marzo di ogni anno presenta al Consiglio una relazione in merito
alla attività svolta dalla stessa e dalle Province nel campo
della promozione culturale.
Alla relazione della Giunta sono
allegate quelle degli enti delegati di cui all'articolo 4 ter,
primo comma.
ARTICOLO 5
(Modifiche e integrazioni
all'articolo 8)
1.
La lettera q), terzo comma, dell'articolo 8 della legge
regionale 17 marzo 1983 n. 7 è così sostituita:
«q) due dirigenti del Servizio Promozione
culturale, sportiva e del tempo libero designati dall'assessore
regionale incaricato»;
2.
Al terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale
17 marzo 1983 n. 7 è aggiunta la seguente lettera:
«r) un rappresentante delle Comunità
montane liguri designato dall'Unione nazionale comunità enti
montani( UNCEM) regionale».
3.
Nel quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale
17 marzo 1983 n. 7 è aggiunto il seguente periodo:
«Le designazioni dei componenti
della Consulta regionale per le attività culturali devono pervenire
al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla
richiesta;
trascorso tale termine, il Presidente
della Giunta provvede alla nomina della Consulta e del Comitato
tecnico di cui al sesto comma, sulla base delle designazioni
pervenute, purché si raggiunga la metà più uno dei componenti,
salva la integrazione successiva degli organi con il pervenire
delle rimanenti designazioni».
4.
Il quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale
17 marzo 1983 n. 7 è così sostituito:
«La Consulta e il Comitato tecnico
per le attività culturali esprimono i propri pareri a maggioranza
semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno un terzo
dei rispettivi componenti. La Consulta può articolarsi in sottocommissioni».
5.
Nel sesto comma dell'articolo 8 della legge regionale
17 marzo 1983 n. 7 è aggiunto il seguente periodo:
«I membri di cui alla lettera p)
non possono essere titolari di rapporti di consulenza professionale
con la Regione per le materie oggetto della presente legge;
essi non possono essere confermati qualora nel corso dell'incarico
non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni».
6.
Dopo l'ottavo comma dell'articolo 8 della legge regionale
17 marzo 1983 n. 7 è inserito il seguente nono comma:
«Le funzioni di segretario della
Consulta e del Comitato tecnico regionale per le attività culturali
sono svolte da un dipendente della Regione di livello non inferiore
a quello di funzionario».
ARTICOLO 6
(Modifica all'articolo
9)
1.
Il comma quarto dell'articolo 9 della legge regionale
17 marzo 1983 n. 7 è abrogato.
2.
Nel comma quinto del predetto articolo 9 il riferimento
«a norma del secondo comma dell'articolo 5» è sostituito dal
riferimento «a norma del secondo comma dell'articolo 6».
ARTICOLO 7
(Modifica dell'articolo
10)
1.
Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale
17 marzo 1983 n. 7 è così sostituito:
«I Centri culturali polivalenti
sono realizzati dagli Enti locali preferibilmente associati
ovvero da soggetti pubblici o privati che operino in modo coordinato,
tramite apposite convenzioni, con gli Enti locali medesimi e
che diano adeguate garanzie per un utilizzo socialmente finalizzato
delle strutture, dei fondi propri e delle sovvenzioni regionali».
ARTICOLO 8
(Modifica dell'articolo
13)
1.
Il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale
17 marzo 1983 n. 7 è così sostituito: «Ai suddetti soggetti
possono essere altresì concessi, sulla base di specifici progetti
d'uso, contributi per l'acquisizione di attrezzature necessarie
allo svolgimento continuativo di attività culturali».
ARTICOLO 9
(Modifiche all'articolo
14)
1.
L'articolo 14, primo e secondo comma, della legge regionale
17 marzo 1983 n. 7, sono così sostituiti:
«La Regione, sulla base del programma
regionale di cui all'articolo 5, promuove direttamente, anche
attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni, iniziative
di ricerca e documentazione, di produzione e promozione nel
campo dei beni e delle attività culturali e delle discipline
scientifiche e artistiche, quali in particolare:
a) conferenze,
dibattiti, seminari, convegni, congressi, manifestazioni, celebrazioni;
b) mostre
nel campo delle arti visive e altre attività espositive e divulgative,
escluse quelle aventi preminente scopo di lucro;
c) elaborazione
e stampa di pubblicazioni e attività editoriali diverse;
d) concessione
di borse di studio e stipulazione di contratti di ricerca;
e) sperimentazione
dell'espressioner artistica e ricerca interdisciplinare, realizzate
anche attraverso attività di laboratorio;
f)
attività didattiche e formative non finalizzate al conseguimento
di titoli professionali, ma alla comprensione critica delle
diverse forme comunicative ed espressive e allo sviluppo della
creatività , qualificate per il livello culturale e organizzativo;
g) iniziative
concernenti il patrimonio della cultura orale, etno - musicale
e delle tradizioni popolari, realizzate da istituti specializzati.
ARTICOLO 10
(Modifiche all'articolo
18)
1.
All'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 1983 n.
7, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
«La Regione e gli enti delegati
concedono, secondo le rispettive competenze, il patrocinio alle
iniziative di rilevante interesse regionale o locale assunte
nelle materie di cui alla presente legge e preventivamente concordate
con gli enti medesimi.
Il patrocinio è concesso prima dello
svolgimento delle iniziative dal capo dell'Amministrazione,
con provvedimento motivato, sulla base di domanda pervenuta
almeno tre mesi prima dello svolgimento stesso.
Tutti gli atti relativi all'organizzazione
dell'iniziativa che abbia ricevuto il patrocinio o un contributo
devono recare l'indicazione «col patrocinio» o «col contributo»
dell'ente che l'ha conferito.
Per la realizzazione di singole
iniziative culturali di eccezionale rilevanza per l'intera comunità
ligure, la cui preparazione richieda più di un anno di tempo,
individuate nel programma pluriennale di cui all'articolo 5,
la Giunta regionale può promuovere l'istituzione, a norma dell'articolo
39 del codice civile, di appositi Comitati organizzatori.
Tali Comitati sono presieduti dall'Assessore
regionale competente o, per sua delega, da un dirigente regionale,
e sono composti dagli enti che contribuiscono, finanziariamente
o operativamente, alla realizzazione dell'iniziativa, attraverso
loro rappresentanti, che rispondono agli enti medesimi».
ARTICOLO 11
(Modifica all'articolo
21)
1.
Nel primo comma, articolo 21 della legge regionale 17
marzo 1983 n. 7, la frase «La Giunta regionale, avvalendosi
del Comitato tecnico di cui all'articolo 8 e sentita la Consulta
regionale per le attività culturali» è così sostituita:
«La Giunta regionale, sentito il
parere del Comitato tecnico per le attività culturali».
ARTICOLO 12
(Abrogazione di articoli)
1.
Gli articoli 7, 23 e 24 della legge regionale 17 marzo
1983 n. 7 sono abrogati.
ARTICOLO 13
(Sostituzione dell'articolo
25)
1.
L'articolo 25 della legge regionale 17 marzo 1983 n.
7 è così sostituito: «
Articolo 25
(Documentazione per
la fruizione dei contributi e delle sovvenzioni)
Le domande di contributo presentate
alla Regione e alle Province devono contenere:
a) la
documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalità
culturali ed alle caratteristiche organizzative del soggetto
richiedente;
b) una
dettagliata relazione illustrativa dei progetti culturali e
un preventivo finanziario delle singole iniziative e opere per
le quali si richieda l'intervento regionale e provinciale;
c) un
piano di finanziamento delle singole iniziative, da cui risulti
la copertura al momento della domanda di almeno la metà della
spesa con fondi propri o di altri soggetti diversi dagli Enti
locali;
d) per
quanto concerne in particolare le domande degli Enti locali,
l'indicazione dell'ammontare delle risorse da essi destinate
ad attività culturali nell'ultimo bilancio, distinguendo quelle
utilizzate per la realizzazione di iniziative proprie da quelle
eventualmente utilizzate per la concessione di contributi a
soggetti terzi;
e) l'indicazione
del periodo di svolgimento delle singole iniziative culturali;
f)
la dichiarazione, nel caso di iniziative che comportino
la presenza di spettatori, che nei luoghi di realizzazione non
esistono ostacoli tali da impedire la partecipazione dei cittadini
portatori di handicap.
Relativamente alle sovvenzioni previste
all'articolo 13, primo comma, le domande presentate alla Regione
devono contenere un progetto tecnico di massima corredato da
un piano di finanziamento con l'indicazione della possibilità
di attuare l'opera anche in lotti funzionali e avere in allegato,
ove richiesta, copia della convenzione di cui all'articolo 10,
secondo comma.
La documentazione di cui ai precedenti
commi può essere improrogabilmente integrata entro il 31 dicembre.
ARTICOLO 14
(Modifiche all'articolo
26)
1.
I commi secondo e terzo dell'articolo 26 della legge
regionale 17 marzo 1983 n. 7 sono così sostituiti:
«I destinatari delle sovvenzioni
e dei contributi sono tenuti a presentare alla Regione e alle
Province, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un rendiconto
dell'attività svolta nel precedente anno con il sostegno ottenuto;
i soggetti inadempienti sono esclusi dalle sovvenzioni e dai
contributi per l'anno successivo.
Le sovvenzioni regionali previste
dall'articolo 13, primo comma, vengono liquidate nella misura
del 50 per cento alla presentazione del progetto esecutivo dei
lavori debitamente approvato e, per il restante 50 per cento,
ad ultimazione dei lavori e su presentazione del rendiconto
finale delle spese.
ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
si deve provvedere mediante le seguenti variazioni da apportare
allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
1990:
a) riduzione
di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal
capitolo 9250 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine»;
b) istituzione
dei capitoli:
3690 «Fondi per l'esercizio delle
funzioni delegate alle Province in materia di promozione culturale»
con lo stanziamento di lire 50.000.000;
3695 «Contributi alle istituzioni
culturali di interesse regionale e ai Centri culturali polivalenti
per l'acquisto di attrezzature» con lo stanziamento di lire
50.000.000.
ARTICOLO 16
(Norme transitorie)
1.
Sino all'approvazione del Programma pluriennale di promozione
culturale, gli interventi di cui alla legge regionale 17 marzo
1983 n. 7, come modificata dalla presente legge, vengono deliberati
dalla Giunta regionale previo parere del Comitato tecnico per
le attività culturali e sentita la competente Commissione consiliare.
2.
Le attrezzature acquisite dalla Regione e concesse in
comodato ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge
regionale 17 marzo 1983 n. 7, sono trasferite in proprietà ai
soggetti comodatari; la consistenza delle attrezzature è fatta
constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari
a ciò delegati dalle parti.
ARTICOLO 17
(Urgenza)
1. La presente legge regionale è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.