LEGGE REGIONALE LEGGE REGIONALE
N. 25 DEL 17-05-1994 REGIONE LIGURIA
Norme per la valorizzazione
del tempo libero.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 13 del
8 giugno 1994
Titolo I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
(Finalità)
Allo scopo di favorire un impiego
qualificato del tempo libero, la Regione Liguria, in attuazione
delle finalità statutarie e in adempimento di quanto previsto
all'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, promuove interventi
finalizzato allo sviluppo delle attività culturali, formative
e ricreative non aventi carattere professionale con particolare
riguardo a quelle realizzate dall'associazionismo operante nel
settore senza scopo di lucro
ARTICOLO 2
(Metodi di attuazione)
1.
La Regione riconosce nei Centri culturali polivalenti,
costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7
e successive modifiche e integrazioni, uno strumento essenziale
anche per il perseguimento delle finalità di cui alla presente
legge.
2.
Al fine di garantire la piena valorizzazione dei centri
culturali polivalenti, la Regione interviene secondo le modalità
previste dall'articolo 13 della legge regionale n. 7/ 1983 e
successive modifiche ed integrazioni.
3.
Le funzioni amministrative, consistenti nella concessione
di contributi, relative alle iniziative di interesse non regionale,
sono delegate alle province secondo le norme della presente
legge.
4.
Gli interventi di cui all'articolo 1, concernenti le
iniziative di interesse regionale, vengono attuati direttamente
dalla Regione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni,
sulla base del programma pluriennale previsto dall'articolo
7.
5.
Agli effetti dell'articolo 64 dello Statuto, si provvede
attraverso il personale assegnati ai sensi dell'articolo 4 quater
della legge regionale n. 7/ 1983 e successive modifiche ed integrazioni.
6.
L'attività di cui ai precedenti commi viene realizzata
tenendo conto in particolare delle esigenze di partecipazione
dei cittadini disabili
ARTICOLO 3
(Modalità di svolgimento
delle funzioni delegate)
1.
Le funzioni amministrative delegate sono esercitate sulla
base delle linee programmatiche e nel rispetto delle direttive
contenute nel programma pluriennale per la valorizzazione del
tempo libero.
2.
Le direttive costituiscono il quadro di riferimento agli
effetti della vigilanza da parte della Giunta sull'esercizio
delle funzioni delegate.
3.
I provvedimenti emanati nell'esercizio della delega sono
imputati alle province.
ARTICOLO 4
(Adempimenti delle province
e finanziamento degli stessi)
1.
Le province devono, entro il 31 gennaio di ogni anno,
trasmettere alla Giunta regionale una relazione dettagliata
sull'esercizio delle funzioni delegate svolte nell'anno precedente,
con particolare riferimento alla rispondenza dei contributi
concessi agli indirizzi contenuti nel programma regionale.
2.
I fondi previsti annualmente nell'apposito capitolo del
bilancio regionale sono trasferiti dalla Giunta regionale alle
province per il sessanta per cento in proporzione all'ammontare
della popolazione di ciascuna provincia e per il restante quaranta
per cento in base ai criteri contenuti nel programma pluriennale
per la valorizzazione del tempo libero.
ARTICOLO 5
(Provvedimenti della
Regione)
1.
In caso di ritardo o omissione nell'emanazione dei singoli
atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta
regionale, previa intimazione a provvedere e sentite le amministrazioni
interessate, si sostituisce alla provincia nell'emanazione del
singolo atto.
2.
In caso di persistente inattività o di reiterato contrasto
con le linee programmatiche e le direttive della Regione, la
Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto,
la revoca della delega.
Titolo II
Interventi
ARTICOLO 6
(Iniziative di competenza
delle province)
1.
Le iniziative di competenza delle province a norma dell'articolo
2, comma 3, sono quelle, realizzate da soggetti pubblico o privati
nel territorio dei singoli enti, volte a promuovere la creatività
ed un rapporto equilibrato con l'ambiente, la possibilità di
accesso ai mass - media ed una maggio selettività critica nel
consumo e nella utilizzazione dei prodotti culturali.
2.
Le province concedono contributi in particolare per:
a) attività
formative non aventi finalità professionali in quanto non rivolte
al conseguimento di un attestato;
b) iniziative
che promuovano e favoriscano l'escursionismo e quelle che coinvolgano
i giovani in un concreto e fattivo impegno ecologico per il
recupero ambientale del territorio regionale;
c) manifestazioni
pubbliche di rilevante interesse provinciale;
d) forniture
di arredi per locali e di attrezzature destinati allo svolgimento
di attività varie di produzione e di promozione culturale;
e) iniziative
che favoriscano l'attività delle bande musicali.
3.
Nell'ambito delle attività indicate alla lettera a) del
comma 2, vengono considerate con particolare riguardo:
a) le
iniziative che abbiano lo scopo di diffondere, soprattutto tra
i giovani, l'educazione musicale o di promuovere personali attitudini
all'esecuzione dei diversi generi musicali;
b) le
attività formative sui linguaggi dei mass - media e quelle finalizzate
alla comprensione critica dei modelli culturali e degli stili
di vita presenti nella civiltà dei consumi e dell'immagine,
realizzate attraverso il diretto coinvolgimento dei partecipanti
nella scelta degli argomenti di studio e nella eventuale utilizzazione
delle tecnologie informatiche e audiovisive;
c) le
iniziative formative rivolte alla terza età;
d) le
iniziative di divulgazione scientifica, anche in collaborazione
con gli istituti scolastici;
e) le
iniziative che favoriscano lo svolgimento decentrato delle attività
di cui al presente comma.
Titolo III
Programmazione regionale
ARTICOLO 7
(Programma pluriennale
per la valorizzazione del tempo libero)
1.
Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati
in conformità del programma pluriennale per la valorizzazione
del tempo libero.
2.
La Giunta regionale propone il programma pluriennale
all'approvazione del Consiglio regionale, sentito il parere
del Comitato tecnico regionale previsto all'articolo 11.
3.
Il programma, che ha durata quinquennale, deve contenere:
a)
l'indicazione degli obiettivi prioritari da perseguire
nel corso della sua validità;
b)
l'esame dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma
precedente e degli eventuali diversi orientamenti da adottare;
c)
le direttive e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni
delegate;
d)
la riserva di fondi per le iniziative di interesse regionale
in misura comunque non superiore al 30 per cento dello stanziamento
annuale di bilancio.
ARTICOLO 8
(Domande di contributo)
1.
Le domande di contributo deve essere presentate, entro
il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, alla provincia
competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione
della singola iniziativa e per conoscenza alla Regione.
2.
La provincia, esaminate le domande, concede i contributi
sulla base delle indicazioni contenute nel programma pluriennale
per la valorizzazione del tempo libero e propone alla Regione,
entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno, le domande concernenti
iniziative di interesse regionale che possano essere promosse
direttamente dalla Regione.
3.
Entro il termine di cui al comma 1, le province possono
altresì proporre alla Regione di assumere, tra le iniziative
di interesse regionale, progetti da esse elaborati anche in
collaborazione con i comuni ricadenti nel territorio di competenza.
ARTICOLO 9
Termini per il procedimento
di attuazione degli interventi)
1.
Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione,
la Giunta regionale assegna alle province i fondi per l'esercizio
delle funzioni delegate.
2.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto
trasferimento dei fondi di cui al comma 1, le province concedono
i contributi per le iniziative di interesse non regionale.
ARTICOLO 10
(Relazione annuale della
Giunta regionale)
1.
La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31
marzo di ogni anno, una relazione in merito alla attività svolta
dalla stessa e dalle province ai sensi della presente legge.
2.
Alla relazione della Giunta sono allegate quelle delle
province.
ARTICOLO 11
(Comitato tecnico regionale
per la valorizzazione del tempo libero)
1.
E' istituito il Comitato tecnico regionale per la valorizzazione
del tempo libero.
2.
Il Comitato tecnico è organo consultivo della Giunta
regionale per la formazione del Programma di cui all'articolo
7. Esso, inoltre, esprime pareri tecnici, su richiesta dell'Assessore
delegato, in ordine all'attuazione della presente legge.
3.
Il Comitato è composto:
a) dai
membri del Comitato tecnico regionale per le attività culturali
di cui alla legge regionale n. 7/ 1983 e successive modifiche
e integrazioni;
b) da
un rappresentante per ciascuna provincia;
c) da
tre esperti scelti dalla Giunta sulla base delle indicazioni
pervenute da parte delle associazioni per il tempo libero aventi
organizzazione nazionale e presenza in tutte le province della
Liguria;
d) dal
dirigente dell'ufficio Attività ricreative e sportive nonché
dal responsabile della struttura preposta alle attività di valorizzazione
del tempo libero.
4.
Per la costituzione e il funzionamento del Comitato tecnico
regionale per la valorizzazione del tempo libero di applicano
le norme previste all'articolo 8 della legge regionale n. 7/
1983 e successive modifiche e integrazioni.
Titolo IV
Patrocinio e concessione
contributi
ARTICOLO 12
(Concessione del patrocinio)
1.
La Regione e le province concedono, secondo le rispettive
competenze, il patrocinio alle iniziative di rilevante interesse
regionale o locale assunte nelle materie di cui alla presente
legge.
2.
Il patrocinio è concesso prima dello svolgimento delle
iniziative dal capo dell'Amministrazione, con provvedimento
motivato, sulla base di domanda pervenuta almeno un mese prima
dello svolgimento stesso.
3.
Tutti gli atti relativi all'organizzazione dell'iniziativa
che abbia ricevuto il patrocinio o un contributo devono recare
l'indicare "con il patrocinio" o "con il contributo"
dell'ente che l'ha conferito.
ARTICOLO 13
(Documentazione per
la fruizione dei contributi)
1.
Le domande di contributo di cui all'articolo 8 devono
contenere:
a)
la documentazione relativa alla natura giuridica e alle
caratteristiche organizzative del soggetto collettivo richiedente;
b)
una dettagliata relazione sugli aspetti progettuali e
organizzativi delle singole iniziative, accompagnata da un preventivo
finanziario delle stesse;
c)
un piano di finanziamento delle singole iniziative da
cui risulti la copertura, al momento della domanda, di almeno
un terzo della spesa con fondi propri o di altri soggetti diversi
dagli Enti locali;
d)
l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole
iniziative a la dichiarazione che nei luoghi di realizzazione
delle stesse non esistono ostacoli tali da impedire la partecipazione
dei cittadini disabili
2.
La documentazione di cui al comma 1 può essere integrata
improrogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
ARTICOLO 14
(Obblighi dei beneficiari
dei contributi)
1.
La concessione dei contributi di cui alla presente legge
comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative
sovvenzionate, pena la revoca dei contributi.
2.
I destinatari dei contributi sono tenuti a presentare
alle province e alla Regione, entro il mese di febbraio di ciascun
anno, un rendiconto dell'attività svolta nel precedente anno
con il contributo ottenuto; i soggetti inadempienti sono esclusi
dai benefici per l'anno successivo.
Titolo V
Norme finali
ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede
mediante:
a) utilizzazione,
ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977
nº 42, di quota pari a lire 300.000.000 in termini di competenza
del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti
da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto
capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo"
iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno finanziario 1993;
b) istituzione,
nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario 1994, dei seguenti capitoli:
-
3760 " Trasferimento di fondi alle province per
gli interventi delegati in materia di valorizzazione del tempo
libero", per memoria, per gli interventi di cui all'articolo
2, comma 3;
-
3765 " Spese per iniziative della Regione in materia
di valorizzazione del tempo libero" con lo stanziamento
di lire 200.000.000 in termini di competenza per gli interventi
di cui all'articolo 2, comma 4;
-
3770 " Trasferimento di fondi alle province per
la concessione di contributi ad associazioni per l'acquisto
di arredi ed attrezzature", per memoria, per gli interventi
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d);
c)
dotazione di lire 100.000.000 in termini d competenza
del capitolo 3695 " Contributi alle istituzioni culturali
di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti per
l'acquisto di attrezzature" dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 per gli interventi
di cui all'articolo 2, comma 2;
2.
Agli oneri derivanti dall'articolo 11 si provvede con
gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa
al capitolo 0495 " Spese per compensi, gettoni di presenza,
rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi
previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale.
3.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con
legge di bilancio.
ARTICOLO 16
(Norma transitoria)
1.
Il programma regionale per la valorizzazione del tempo
libero inizierà ad avere effetto con riferimento agli interventi
da attuare nell'anno 1995.
2.
Per l'anno 1994 le iniziative di cui alla presente legge
vengono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato
tecnico di cui all'articolo 11 e ferma restando la riserva prevista
dall'articolo 7, comma 3, lettera d).
Sono considerate prioritarie ai
fini della concessione dei contributi, le iniziative proposte
alla Regione dalle province, elaborate anche il collaborazione
con i comuni ricadenti nel territorio di competenza.
Le domande devono essere presentate
alla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.