Legislazione - Regione Liguria

LEGGE REGIONALE LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 17-05-1994 REGIONE LIGURIA

Norme per la valorizzazione del tempo libero.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 13 del 8 giugno 1994

Titolo I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

(Finalità)

Allo scopo di favorire un impiego qualificato del tempo libero, la Regione Liguria, in attuazione delle finalità statutarie e in adempimento di quanto previsto all'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, promuove interventi finalizzato allo sviluppo delle attività culturali, formative e ricreative non aventi carattere professionale con particolare riguardo a quelle realizzate dall'associazionismo operante nel settore senza scopo di lucro

ARTICOLO 2

(Metodi di attuazione)

1.        La Regione riconosce nei Centri culturali polivalenti, costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, uno strumento essenziale anche per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

2.        Al fine di garantire la piena valorizzazione dei centri culturali polivalenti, la Regione interviene secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge regionale n. 7/ 1983 e successive modifiche ed integrazioni.

3.        Le funzioni amministrative, consistenti nella concessione di contributi, relative alle iniziative di interesse non regionale, sono delegate alle province secondo le norme della presente legge.

4.        Gli interventi di cui all'articolo 1, concernenti le iniziative di interesse regionale, vengono attuati direttamente dalla Regione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, sulla base del programma pluriennale previsto dall'articolo 7.

5.        Agli effetti dell'articolo 64 dello Statuto, si provvede attraverso il personale assegnati ai sensi dell'articolo 4 quater della legge regionale n. 7/ 1983 e successive modifiche ed integrazioni.

6.        L'attività di cui ai precedenti commi viene realizzata tenendo conto in particolare delle esigenze di partecipazione dei cittadini disabili

ARTICOLO 3

(Modalità di svolgimento delle funzioni delegate)

1.        Le funzioni amministrative delegate sono esercitate sulla base delle linee programmatiche e nel rispetto delle direttive contenute nel programma pluriennale per la valorizzazione del tempo libero.

2.        Le direttive costituiscono il quadro di riferimento agli effetti della vigilanza da parte della Giunta sull'esercizio delle funzioni delegate.

3.        I provvedimenti emanati nell'esercizio della delega sono imputati alle province.

ARTICOLO 4

(Adempimenti delle province e finanziamento degli stessi)

1.        Le province devono, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettere alla Giunta regionale una relazione dettagliata sull'esercizio delle funzioni delegate svolte nell'anno precedente, con particolare riferimento alla rispondenza dei contributi concessi agli indirizzi contenuti nel programma regionale.

2.        I fondi previsti annualmente nell'apposito capitolo del bilancio regionale sono trasferiti dalla Giunta regionale alle province per il sessanta per cento in proporzione all'ammontare della popolazione di ciascuna provincia e per il restante quaranta per cento in base ai criteri contenuti nel programma pluriennale per la valorizzazione del tempo libero.

ARTICOLO 5

(Provvedimenti della Regione)

1.        In caso di ritardo o omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa intimazione a provvedere e sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce alla provincia nell'emanazione del singolo atto.

2.        In caso di persistente inattività o di reiterato contrasto con le linee programmatiche e le direttive della Regione, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

Titolo II

Interventi

ARTICOLO 6

(Iniziative di competenza delle province)

1.        Le iniziative di competenza delle province a norma dell'articolo 2, comma 3, sono quelle, realizzate da soggetti pubblico o privati nel territorio dei singoli enti, volte a promuovere la creatività ed un rapporto equilibrato con l'ambiente, la possibilità di accesso ai mass - media ed una maggio selettività critica nel consumo e nella utilizzazione dei prodotti culturali.

2.        Le province concedono contributi in particolare per:

a)       attività formative non aventi finalità professionali in quanto non rivolte al conseguimento di un attestato;

b)       iniziative che promuovano e favoriscano l'escursionismo e quelle che coinvolgano i giovani in un concreto e fattivo impegno ecologico per il recupero ambientale del territorio regionale;

c)       manifestazioni pubbliche di rilevante interesse provinciale;

d)       forniture di arredi per locali e di attrezzature destinati allo svolgimento di attività varie di produzione e di promozione culturale;

e)       iniziative che favoriscano l'attività delle bande musicali.

3.        Nell'ambito delle attività indicate alla lettera a) del comma 2, vengono considerate con particolare riguardo:

a)       le iniziative che abbiano lo scopo di diffondere, soprattutto tra i giovani, l'educazione musicale o di promuovere personali attitudini all'esecuzione dei diversi generi musicali;

b)       le attività formative sui linguaggi dei mass - media e quelle finalizzate alla comprensione critica dei modelli culturali e degli stili di vita presenti nella civiltà dei consumi e dell'immagine, realizzate attraverso il diretto coinvolgimento dei partecipanti nella scelta degli argomenti di studio e nella eventuale utilizzazione delle tecnologie informatiche e audiovisive;

c)       le iniziative formative rivolte alla terza età;

d)       le iniziative di divulgazione scientifica, anche in collaborazione con gli istituti scolastici;

e)       le iniziative che favoriscano lo svolgimento decentrato delle attività di cui al presente comma.

Titolo III

Programmazione regionale

ARTICOLO 7

(Programma pluriennale per la valorizzazione del tempo libero)

1.        Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in conformità del programma pluriennale per la valorizzazione del tempo libero.

2.        La Giunta regionale propone il programma pluriennale all'approvazione del Consiglio regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale previsto all'articolo 11.

3.        Il programma, che ha durata quinquennale, deve contenere:

a)       l'indicazione degli obiettivi prioritari da perseguire nel corso della sua validità;

b)       l'esame dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma precedente e degli eventuali diversi orientamenti da adottare;

c)       le direttive e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate;

d)       la riserva di fondi per le iniziative di interesse regionale in misura comunque non superiore al 30 per cento dello stanziamento annuale di bilancio.

ARTICOLO 8

(Domande di contributo)

1.        Le domande di contributo deve essere presentate, entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, alla provincia competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa e per conoscenza alla Regione.

2.        La provincia, esaminate le domande, concede i contributi sulla base delle indicazioni contenute nel programma pluriennale per la valorizzazione del tempo libero e propone alla Regione, entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno, le domande concernenti iniziative di interesse regionale che possano essere promosse direttamente dalla Regione.

3.        Entro il termine di cui al comma 1, le province possono altresì proporre alla Regione di assumere, tra le iniziative di interesse regionale, progetti da esse elaborati anche in collaborazione con i comuni ricadenti nel territorio di competenza.

ARTICOLO 9

Termini per il procedimento di attuazione degli interventi)

1.        Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale assegna alle province i fondi per l'esercizio delle funzioni delegate.

2.        Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento dei fondi di cui al comma 1, le province concedono i contributi per le iniziative di interesse non regionale.

ARTICOLO 10

(Relazione annuale della Giunta regionale)

1.        La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in merito alla attività svolta dalla stessa e dalle province ai sensi della presente legge.

2.        Alla relazione della Giunta sono allegate quelle delle province.

ARTICOLO 11

(Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero)

1.        E' istituito il Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero.

2.        Il Comitato tecnico è organo consultivo della Giunta regionale per la formazione del Programma di cui all'articolo 7. Esso, inoltre, esprime pareri tecnici, su richiesta dell'Assessore delegato, in ordine all'attuazione della presente legge.

3.        Il Comitato è composto:

a)       dai membri del Comitato tecnico regionale per le attività culturali di cui alla legge regionale n. 7/ 1983 e successive modifiche e integrazioni;

b)       da un rappresentante per ciascuna provincia;

c)       da tre esperti scelti dalla Giunta sulla base delle indicazioni pervenute da parte delle associazioni per il tempo libero aventi organizzazione nazionale e presenza in tutte le province della Liguria;

d)       dal dirigente dell'ufficio Attività ricreative e sportive nonché dal responsabile della struttura preposta alle attività di valorizzazione del tempo libero.

4.        Per la costituzione e il funzionamento del Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero di applicano le norme previste all'articolo 8 della legge regionale n. 7/ 1983 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo IV

Patrocinio e concessione contributi

ARTICOLO 12

(Concessione del patrocinio)

1.        La Regione e le province concedono, secondo le rispettive competenze, il patrocinio alle iniziative di rilevante interesse regionale o locale assunte nelle materie di cui alla presente legge.

2.        Il patrocinio è concesso prima dello svolgimento delle iniziative dal capo dell'Amministrazione, con provvedimento motivato, sulla base di domanda pervenuta almeno un mese prima dello svolgimento stesso.

3.        Tutti gli atti relativi all'organizzazione dell'iniziativa che abbia ricevuto il patrocinio o un contributo devono recare l'indicare "con il patrocinio" o "con il contributo" dell'ente che l'ha conferito.

ARTICOLO 13

(Documentazione per la fruizione dei contributi)

1.        Le domande di contributo di cui all'articolo 8 devono contenere:

a)       la documentazione relativa alla natura giuridica e alle caratteristiche organizzative del soggetto collettivo richiedente;

b)       una dettagliata relazione sugli aspetti progettuali e organizzativi delle singole iniziative, accompagnata da un preventivo finanziario delle stesse;

c)       un piano di finanziamento delle singole iniziative da cui risulti la copertura, al momento della domanda, di almeno un terzo della spesa con fondi propri o di altri soggetti diversi dagli Enti locali;

d)       l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole iniziative a la dichiarazione che nei luoghi di realizzazione delle stesse non esistono ostacoli tali da impedire la partecipazione dei cittadini disabili

2.        La documentazione di cui al comma 1 può essere integrata improrogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 14

(Obblighi dei beneficiari dei contributi)

1.        La concessione dei contributi di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate, pena la revoca dei contributi.

2.        I destinatari dei contributi sono tenuti a presentare alle province e alla Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un rendiconto dell'attività svolta nel precedente anno con il contributo ottenuto; i soggetti inadempienti sono esclusi dai benefici per l'anno successivo.

Titolo V

Norme finali

ARTICOLO 15

(Norma finanziaria)

1.        Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

a)       utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 nº 42, di quota pari a lire 300.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993;

b)       istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994, dei seguenti capitoli:

-          3760 " Trasferimento di fondi alle province per gli interventi delegati in materia di valorizzazione del tempo libero", per memoria, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3;

-          3765 " Spese per iniziative della Regione in materia di valorizzazione del tempo libero" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4;

-          3770 " Trasferimento di fondi alle province per la concessione di contributi ad associazioni per l'acquisto di arredi ed attrezzature", per memoria, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d);

c)       dotazione di lire 100.000.000 in termini d competenza del capitolo 3695 " Contributi alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti per l'acquisto di attrezzature" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2;

2.        Agli oneri derivanti dall'articolo 11 si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 0495 " Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3.        Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 16

(Norma transitoria)

1.        Il programma regionale per la valorizzazione del tempo libero inizierà ad avere effetto con riferimento agli interventi da attuare nell'anno 1995.

2.        Per l'anno 1994 le iniziative di cui alla presente legge vengono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 11 e ferma restando la riserva prevista dall'articolo 7, comma 3, lettera d).

Sono considerate prioritarie ai fini della concessione dei contributi, le iniziative proposte alla Regione dalle province, elaborate anche il collaborazione con i comuni ricadenti nel territorio di competenza.

Le domande devono essere presentate alla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 




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