LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2001
REGIONE LIGURIA
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL
TEMPO LIBERO E DELL’EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE LIGURIA N. 7 dell’1 agosto 2001
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalità)
1.
La Regione, in attuazione dell’articolo 4 dello Statuto,
promuove la valorizzazione del tempo libero dei cittadini, in
particolare degli anziani, dei giovani e di tutte le categorie
sociali che dispongono di “tempo non lavorato”, allo scopo di
favorirne un impiego qualificato.
2.
La Regione promuove le attività per favorire la formazione
permanente degli adulti e l’integrazione degli anziani nella
realtà socio-culturale delle comunità di appartenenza e la promozione
della cultura, quale elemento volto alla formazione della piena
e libera personalità dei cittadini.
3.
La Regione riconosce e promuove le iniziative e le attività
atte alla crescita e all’inserimento nella realtà sociale dei
giovani e degli adolescenti.
ARTICOLO 2
(Iniziative di interesse
regionale)
1.
Al primo comma dell’articolo 4 ter della L.R. 7/1983
le parole “entro il 31 gennaio” sono sostituite dalle parole
Sono di interesse regionale le iniziative che rivestono una
rilevante valenza promozionale o che interessano ambiti territoriali
di più Province.
2.
Tutti gli atti relativi alle iniziative di interesse
regionale contengono l’indicazione della Regione quale soggetto
promotore ovvero partecipante all’organizzazione.
ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione promuove interventi finalizzati allo sviluppo
delle attività culturali, formative e ricreative non aventi
carattere professionale, con particolare riguardo a quelle realizzate
da soggetti operanti senza scopo di lucro.
2.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo
1, la Regione sostiene direttamente le iniziative di rilievo
regionale.
ARTICOLO 4
(Funzioni delegate alle
province)
1.
Sono delegate alle Province le funzioni amministrative
relative alla concessione di contributi per iniziative di interesse
non regionale
ARTICOLO 5
(Programma regionale
per la valorizzazione del tempo libero)
1.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva
il Programma regionale per la valorizzazione del tempo libero.
2.
Il Programma ha durata triennale e ad esso si applicano
le disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n.
18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.
3.
Il Programma triennale per la valorizzazione del tempo
libero contiene, in particolare:
a) le strategie, gli obiettivi e le azioni prioritarie;
b)
la individuazione del ruolo delle Istituzioni, delle
Università della Terza Età, delle Associazioni e dei soggetti
operanti nei settori disciplinati dalla presente legge;
c)
le modalità per sviluppare un sistema informativo sul
tempo libero;
d)
le linee generali per il coordinamento dell’educazione
non formale degli adulti svolta nel tempo libero con l’educazione
degli adulti nel sistema scolastico e nel sistema della formazione
professionale;
e)
l’individuazione delle priorità per le azioni rivolte
ai giovani e agli adolescenti;
f) i criteri di riparto dei fondi stanziati per
le iniziative di cui alla presente legge.
ARTICOLO 6
(Comitato tecnico regionale
per la valorizzazione del tempo libero)
1.
E’ istituito il Comitato tecnico regionale per la valorizzazione
del tempo libero.
2.
Il Comitato tecnico è Organo consultivo della Regione
per la formazione del programma di cui all’articolo 5. Esso,
inoltre, esprime pareri in ordine all’attuazione della presente
legge.
3.
Il Comitato è composto:
a) dall’Assessore
competente in materia di valorizzazione del tempo libero, che
lo presiede;
b) da un rappresentante
per ciascuna Provincia;
c)
da tre esperti scelti dalla Giunta regionale sulla base
delle indicazioni pervenute da parte delle Associazioni per
il tempo libero aventi organizzazione nazionale e presenza in
tutte le province della Liguria;
d)
dal Dirigente dell’Ufficio preposto alle attività di
valorizzazione del tempo libero.
4.
Alla nomina provvede il Presidente della Giunta regionale
con proprio decreto, che ne disciplina anche il funzionamento.
Il Comitato dura in carica l’intera legislatura.
5.
Ai membri del Comitato viene corrisposto, a titolo di
rimborso spese, il trattamento economico di missione e di trasferimento
previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso
spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della
Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della
stessa). Oltre al predetto trattamento, ai membri del Comitato
si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina
dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati
operanti presso la Regione) e sono corrisposte le indennità
di cui alla tabella A della stessa.
TITOLO II
INTERVENTI IN MATERIA
DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE NON FORMALE
ARTICOLO 7
(Attività di formazione
permanente)
1.
La formazione e l’educazione permanente si realizza
anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture culturali,
la crescita delle associazioni e in genere dei soggetti che
offrono attività di educazione non formale per le seguenti finalità:
a)
la più ampia diffusione della cultura, per il pieno
sviluppo della personalità dei cittadini;
b)
l’inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale
della comunità in cui risiedono;
c)
l’accesso ad opportunità educative e formative lungo
l’intero arco della vita;
d)
lo sviluppo e la formazione dell’autonomia progettuale
ed intellettuale delle persone, con particolare riguardo agli
anziani, per favorire una politica di solidarietà.
2.
In particolare rientrano tra le attività di cui al comma
1 la formazione e l’educazione permanente degli adulti attraverso
l’istituzione e l’attività delle Università della Terza Età,
comunque denominate.
3.
Sono altresì favorite tutte le attività ricreative atte
a valorizzare il tempo libero dei giovani e degli adolescenti.
ARTICOLO 8
(Università della terza
età)
1.
Le Università della Terza Età sono associazioni od enti
senza fini di lucro, aventi finalità culturali, che si danno
ordinamento autonomo mediante propri Statuti e regolamenti.
2.
Le Università della Terza Età sono organizzazioni a
carattere volontaristico con autonomia gestionale, organizzativa
e didattica. La frequenza dei corsi è gratuita.
ARTICOLO 9
(Iniziative in materia
di tempo libero)
1.
La Regione sostiene le associazioni e organizzazioni
non a scopo di lucro che promuovono iniziative aperte a tutti
e gratuite, quali:
a)
le iniziative che abbiano lo scopo di diffondere, soprattutto
tra i giovani, l’educazione musicale o di promuovere personali
attitudini all’esecuzione dei diversi generi musicali;
b)
le attività formative sui linguaggi dei mass-media,
realizzate attraverso il diretto coinvolgimento dei partecipanti
nella scelta degli argomenti di studio e nella eventuale utilizzazione
delle tecnologie informatiche ed audiovisive;
c)
le iniziative di formazione e divulgazione culturale,
anche in collaborazione con gli Istituti scolastici;
d)
la promozione e il sostegno di studi, ricerche, convegni
e seminari ed altre iniziative culturali per lo sviluppo dell’educazione
permanente e per il confronto tra culture generazionali diverse;
e)
le attività formative e di educazione permanente degli
adulti non aventi finalità professionali in quanto non rivolte
al conseguimento di un attestato con valore legale;
f)
le iniziative che promuovano e favoriscano l’escursionismo
o un concreto e fattivo impegno ecologico per il recupero ambientale
del territorio regionale;
g)
le iniziative che favoriscano l’attività delle corali
e delle bande musicali;
h)
le iniziative volte a favorire una sempre maggiore integrazione
sociale degli anziani e il dialogo intergenerazionale.
ARTICOLO 10
(Formazione ed educazione
permanente degli adulti)
1.
La Regione persegue, anche attraverso il finanziamento
di progetti mirati, la realizzazione di un sistema integrato
tra scuola, formazione professionale ed educazione non formale
che sviluppi un’offerta di formazione ed educazione permanente
degli adulti, in grado di sostenere il pieno sviluppo della
personalità dei cittadini e l’inserimento delle persone nella
vita sociale e culturale della comunità in cui risiedono.
TITOLO III
MODALITA’ DI CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI
ARTICOLO 11
(Beneficiari dei contributi)
1.
I contributi sono concessi a soggetti pubblici e privati
con finalità non a scopo di lucro che realizzano le iniziative
di cui alla presente legge nel territorio ligure.
2.
Per accedere ai contributi i soggetti privati interessati
devono:
a)
avere sede e svolgere l’attività nel territorio regionale;
b)
possedere l’atto costitutivo o lo Statuto;
c)
svolgere l’attività da almeno due anni.
3.
Per accedere ai contributi le Università della Terza
Età, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 2:
a)
devono riservare parte dell’attività allo studio delle
realtà culturali socio economiche e artistiche della Liguria;
b)
il personale docente deve possedere il diploma di laurea
o una esperienza specialistica nelle discipline attinenti agli
argomenti del corso.
ARTICOLO 12
(Procedure)
1.
Sulla base dei criteri definiti dal Programma triennale
di cui all’articolo 5, la Giunta regionale e l’Amministrazione
provinciale, per quanto di rispettiva competenza, definiscono
le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale
e provinciale e quelle di erogazione dei contributi stessi.
ARTICOLO 13
(Obblighi dei beneficiari
dei contributi)
1.
La concessione dei contributi di cui alla presente legge
comporta per i beneficiari l’obbligo di realizzare le iniziative
sovvenzionate, pena la revoca dei contributi.
2.
I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione
o alle Province, a seconda di quale sia l’ente erogatore del
contributo, una relazione finale sull’utilizzazione dei contributi
medesimi, corredata da idonei documenti di spesa. Tale relazione
è trasmessa nei termini stabiliti dalla Giunta regionale ovvero
dalla Provincia, secondo le rispettive competenze.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI,
TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 14
(Disposizioni per l’esercizio
delle deleghe)
1.
I provvedimenti emanati nell’esercizio delle funzioni
delegate sono imputati agli enti delegati.
2.
Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:
a)
trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull’andamento
delle funzioni delegate;
b)
fornire alla Regione informazioni e dati statistici
relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
3.
In caso di ritardo o di omissione nell’emanazione dei
singoli atti necessari per l’esercizio delle funzioni delegate
o di inosservanza di direttive regionali, la Giunta regionale,
previo invito a provvedere e sentita l’Amministrazione interessata,
si sostituisce all’ente nell’emissione del singolo atto, anche
mediante la nomina di Commissari ad acta.
ARTICOLO 15
(Rapporti finanziari
delle deleghe)
1.
Per l’esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale,
in base ai criteri contenuti nel Programma regionale di valorizzazione
del tempo libero, trasferisce alle Province, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bilancio, fondi così
stabiliti:
a)
per il 50 per cento in proporzione all’ammontare della
popolazione di ciascuna Provincia;
b)
per il restante 50 per cento in base a specifici progetti
contenuti nel Programma di cui all’articolo 5.
ARTICOLO 16
(Relazione annuale)
1.
La Giunta regionale presenta annualmente alla competente
Commissione consiliare una relazione sull’attività svolta, comprensiva
anche dell’andamento delle funzioni delegate.
ARTICOLO 17
(Norme transitorie)
1.
In sede di prima applicazione della presente legge il
Programma di cui all’articolo 5 è approvato entro quattro mesi
dall’entrata in vigore della stessa.
2.
Le procedure pendenti all’entrata in vigore della presente
legge sono concluse ai sensi della legislazione previgente e
si applica il Programma pluriennale per la valorizzazione del
tempo libero approvato con deliberazione del Consiglio regionale
5 dicembre 1995 n. 75.
3.
I modelli per le domande di contributo di cui alla presente
legge sono pubblicati nel B.U.R.L. contestualmente alla pubblicazione
della presente legge nel Bollettino medesimo.
4.
Per l’anno 2001 sono ritenute valide le domande presentate
ai sensi della L.R. 25/1994; in fase di prima applicazione della
presente legge, e comunque limitatamente all’anno 2001, le iniziative
per le quali è stata presentata domanda di contributo anteriormente
alla data di approvazione del Programma di cui all’articolo
5, anche se già concluse, sono oggetto di esame ai sensi delle
procedure stabilite dalla presente legge.
ARTICOLO 18
(Abrogazione di norme)
1.
E’ abrogata la legge regionale 17 maggio 1994 n. 25
(norme per la valorizzazione del tempo libero).
ARTICOLO 19
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge si provvede mediante:
a)
utilizzo, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale
4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 450.000.000 in termini
di competenza del “Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti
spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo” iscritta
al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per l’anno finanziario 2000;
b)
riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza
e di cassa del capitolo 5673 “Contributi per l’organizzazione
di attività di orientamento musicale” dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale per l’anno 2001;
c)
aumento di lire 250.000.000 in termini di competenza
del capitolo 3760 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale per l’anno finanziario 2001 “Trasferimento
di fondi alle Province per gli interventi delegati in materia
di valorizzazione del tempo libero”;
d)
dotazione di lire 250.000.000 in termini di competenza
e di lire 50.000.000 in termini di cassa del capitolo 3765 dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno
finanziario 2001 “Spese per iniziative della Regione in materia
di valorizzazione del tempo libero”.
2. Agli oneri per gli
esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti
dall’articolo 6 si provvede con gli stanziamenti iscritti in
termini di competenza e di cassa al capitolo 495 “Spese per
compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni,
comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali”
dello stato di previsione della spesa del bilancio.
4. Agli oneri per gli
esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
5. Sono soppressi i
seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:
- 3695 “Contributi alle istituzioni
culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti
per l’acquisto di attrezzature”;
- 3770 “Trasferimento di fondi alle
Province per la concessione di contributi ad associazioni per
l’acquisto di arredi e attrezzature”;
- 5673 “Contributi per l’organizzazione
di attività di orientamento musicale”;
- 5674 “Contributi per le attività
di educazione permanente degli adulti”.
6. I capitoli di cui
al comma 5 vengono mantenuti in bilancio fino all’esaurimento
dei residui.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.