LEGGE
REGIONALE N. 16 DEL 11-06-1999 REGIONE LIGURIA
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1983 N. 7 (NORME PER LA PROMOZIONE
CULTURALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 9 del 23 giugno 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO
ARTICOLO
1
(Inserimento di titolo)
1. Dopo il titolo VI della legge regionale 17 marzo
1983 n. 7 (norme per la promozione culturale) e successive modifiche
è inserito il seguente:
TITOLO
VI BIS
ADESIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO CARLO
FELICE
Articolo 22 bis
(Adesione regionale)
1.
La Regione,
nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 29
giugno 1996 n. 367 (disposizioni per la trasformazione degli
enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto
privato) e dal decreto legislativo 23 aprile 1998 n. 134 (trasformazione
degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate,
a norma dellarticolo 11, comma 1, lettera b) della l.
15 marzo 1997 n. 59) promuove la costituzione della Fondazione
Teatro Carlo Felice unitamente al Comune di Genova, in qualità
di enti pubblici fondatori, e ad altri eventuali soggetti pubblici
e privati.
2.
Il Presidente
della Giunta regionale e la Giunta regionale sono autorizzati
allo svolgimento degli atti necessari alla costituzione della
Fondazione Teatro Carlo Felice.
Articolo 22 ter
(Relazione annuale)
1.
La Giunta
regionale acquisisce annualmente dalla Fondazione una relazione
sullattività svolta e la trasmette al Consiglio regionale
corredata dalle proprie valutazioni.
Articolo 22 quater
(Partecipazione finanziaria regionale)
1.
La Regione
contribuisce alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione
anche attraverso il conferimento di immobili.
2.
La Regione
attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo
per la gestione ordinaria e per la diffusione su tutto il territorio
regionale dellattività del Teatro.
ARTICOLO
2
(Abrogazione di norme)
1.
Sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a)
legge regionale
15 luglio 1993 n. 32 (interventi a sostegno del Teatro Comunale
dellOpera quale istituzione culturale di interesse regionale);
b)
legge regionale
14 settembre 1994 n. 54 (ulteriori interventi a sostegno del
Teatro Comunale dellOpera quale istituzione culturale
di interesse regionale).
ARTICOLO
3
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri
derivanti dallattuazione della presente legge si provvede
mediante:
-
prelevamento
di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal
capitolo 9530 Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti
spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi
di sviluppo dello stato di previsione della spesa del
bilancio per lanno finanziario 1999;
-
istituzione
nel medesimo stato di previsione del capitolo 3649 Apporto
della Regione Liguria al patrimonio della Fondazione Teatro
Carlo Felice con lo stanziamento di lire 2.000.000.000
in termini di competenza e di cassa;
-
utilizzazione
dello stanziamento iscritto al capitolo 3648 che assume la seguente
denominazione Contributo ordinario alla Fondazione Teatro
Carlo Felice per la gestione del teatro.
2.
Per gli esercizi
successivi, agli oneri del contributo ordinario di cui al capitolo
3648, si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Liguria.