Legislazione - Regione Liguria

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 11-06-1999 REGIONE LIGURIA

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1983 N. 7 (NORME PER LA PROMOZIONE CULTURALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 9 del 23 giugno 1999 SUPPLEMENTO ORDINARIO

ARTICOLO 1

(Inserimento di titolo)

1. Dopo il titolo VI della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (norme per la promozione culturale) e successive modifiche è inserito il seguente:

“TITOLO VI BIS

ADESIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

Articolo 22 bis

(Adesione regionale)

1.         La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 (disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) e dal decreto legislativo 23 aprile 1998 n. 134 (trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della l. 15 marzo 1997 n. 59) promuove la costituzione della Fondazione Teatro Carlo Felice unitamente al Comune di Genova, in qualità di enti pubblici fondatori, e ad altri eventuali soggetti pubblici e privati.

2.         Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale sono autorizzati allo svolgimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione Teatro Carlo Felice.

Articolo 22 ter

(Relazione annuale)

1.         La Giunta regionale acquisisce annualmente dalla Fondazione una relazione sull’attività svolta e la trasmette al Consiglio regionale corredata dalle proprie valutazioni.

Articolo 22 quater

(Partecipazione finanziaria regionale)

1.         La Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione anche attraverso il conferimento di immobili.

2.         La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria e per la diffusione su tutto il territorio regionale dell’attività del Teatro.”

ARTICOLO 2

(Abrogazione di norme)

1.         Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)          legge regionale 15 luglio 1993 n. 32 (interventi a sostegno del Teatro Comunale dell’Opera quale istituzione culturale di interesse regionale);

b)         legge regionale 14 settembre 1994 n. 54 (ulteriori interventi a sostegno del Teatro Comunale dell’Opera quale istituzione culturale di interesse regionale).

ARTICOLO 3

(Norma finanziaria)

1.         Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:

-           prelevamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1999;

-           istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 3649 “Apporto della Regione Liguria al patrimonio della Fondazione Teatro Carlo Felice” con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa;

-           utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 3648 che assume la seguente denominazione “Contributo ordinario alla Fondazione Teatro Carlo Felice per la gestione del teatro”.

2.         Per gli esercizi successivi, agli oneri del contributo ordinario di cui al capitolo 3648, si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.