LEGGE REGIONALE N. 68 DEL 8-09-1981 REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA
Interventi regionali
per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 91 del 8 settembre 1981
TITOLO I
Oggetto e finalità
della legge
ARTICOLO 1
(Principi generali)
La Regione riconosce nella cultura
un valore essenziale e un insostituibile strumento di libertà
e di civiltà.
A tal fine: favorisce lo sviluppo
e la diffusione delle attività culturali riconoscendone la funzione
di momenti essenziali e autonomi della formazione ed esplicazione
della persona umana; promuove e coordina, nel rispetto dei principi
fondamentali del pluralismo, ogni iniziativa atta ad elevare
il livello culturale.
ARTICOLO 2
(Settori di intervento)
Per il raggiungimento delle finalità
enunciate all'articolo precedente l'Amministrazione regionale
promuove direttamente e sostiene mediante l'erogazione di contributi
e finanziamenti le seguenti attività:
a) le
attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive;
b) le
attività di promozione culturale - produzione, documentazione
e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche
e delle scienze sociali;
c) le
attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive
di particolare rilevanza e significato a livello regionale,
nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni
del Friuli - Venezia Giulia fuori del territorio regionale;
d) le
attività intese allo sviluppo degli scambi culturali e le attività
giovanili internazionali di natura culturale;
e) le
attività volte alla tutela e alla valorizzazione della lingua
e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali.
ARTICOLO 3
(Criteri di priorità
)
I contributi sono assegnati con
priorità per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire
uno dei seguenti obiettivi:
-
promuovere la diffusione della cultura nel mondo
della scuola e del lavoro;
-
favorire, oltreché una autonoma capacità di produzione
culturale, la diffusione delle attività culturali più qualificate
e dei normali circuiti culturali anche presso le comunità residenti
in aree geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;
-
favorire il pieno inserimento della regione in
una più vasta rete di scambi culturali e scientifici con le
regioni circostanti e, in genere, con i paesi europei;
-
incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell'arte,
le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonché le
iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate
a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.
L'Amministrazione regionale promuove,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in
relazione al piano regionale di sviluppo, uno specifico piano
degli interventi a favore delle attività culturali, con aggiornamento
annuale.
Detto piano è basato sulla ricognizione
annuale delle istituzioni culturali esistenti nella regione
e delle loro attività . Tali risultanze, riordinate in una specifica
anagrafe culturale regionale, sono dalla Giunta regionale messe
a disposizione delle Province e dei Comuni, in quanto rilevante
strumentazione operativa per la determinazione dei propri interventi.
Il piano è elaborato sentita la
Commissione regionale per la cultura.
ARTICOLO 4
(Qualificazione operatori
culturali)
La Regione promuove la qualificazione
e l'aggiornamento degli operatori culturali avvalendosi degli
strumenti di formazione professionale previsti dalla vigente
normativa, nonché della collaborazione delle Università della
regione.
ARTICOLO 5
(Commissione regionale
per la cultura)
E' istituita, presso la Direzione
regionale dell'istruzione, della formazione professionale e
delle attività culturali, la Commissione regionale per la cultura.
La Commissione svolge funzioni consuntive
e propositive.
In particolare la Commissione:
-
fornisce indicazioni sugli indirizzi generali
per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali e sul
piano previsto all'articolo 3;
-
predispone criteri per la selezione delle domande
di contributo presentate da Enti locali, istituzioni e associazioni;
-
formula pareri sull'ammissibilità delle iniziative
e manifestazioni alle provvidenze della presente legge sulla
base dei programmi proposti dai singoli richiedenti;
-
esprime pareri sulle iniziative culturali promosse
direttamente dall'Amministrazione regionale;
-
formula proposte per l'esercizio delle funzioni
spettanti alle Amministrazioni provinciali di cui al successivo
Titolo VIII;
-
formula proposte e giudizi sui problemi generali
e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi
della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga
di dover richiamare l'attenzione.
ARTICOLO 6
(Commissione regionale
per la cultura: composizione)
La Commissione regionale per la
cultura è composta:
a) dall'Assessore
regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle
attività culturali che la presiede;
b) dai
Presidenti delle Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine
o dagli Assessori alle attività o alle istituzioni culturali;
c) da
cinque membri designati dall'ANCI regionale;
d) dai
Rettori delle Università della regione o loro delegati;
e) dal
Sovrintendente scolastico regionale del Friuli - Venezia Giulia
o suo delegato;
f)
dal Soprintendente ai beni archeologici, ambientali,
architettonici, artistici e storici del Friuli - Venezia Giulia;
g) da
tre rappresentanti della Federazione regionale sindacale unitaria
di cui uno appartenente alla categoria dei lavoratori dello
spettacolo;
h) da
un rappresentante dell'AGIS;
i)
da otto rappresentanti di istituzioni ed associazioni
culturali, tra le più significative del Friuli - Venezia Giulia,
di cui almeno due appartenenti alla minoranza slovena, designati
dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale
all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività
culturali;
l)
dal Direttore regionale dell'istruzione, della formazione
professionale e delle attività culturali;
m) dal
Direttore del Servizio delle attività culturali;
n) dal
Capo Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della
Giunta regionale;
o) dal
Direttore del servizio del Turismo;
p) dal
Direttore del servizio delle attività ricreative e sportive;
q) da
un dirigente della Segreteria Generale della Giunta regionale.
Le funzioni di segretario della
Commissione sono svolte da un funzionario della Direzione regionale
dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività
culturali.
La Commissione regionale per la
cultura dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono
essere riconfermati. Essa si può articolare in gruppi di lavoro,
a carattere permanente o temporaneo, per la disamina di problemi
specifici o di singoli progetti.
Ogni volta sia ritenuto utile, il
Presidente potrà far partecipare ai lavori della Commissione
rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati
agli argomenti in esame, senza diritto di voto.
La mancata o ritardata designazione
di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività
della Commissione.
I componenti la Commissione regionale
per la cultura che, per qualsiasi causa vengano a mancare nel
corso del quinquennio in cui è in carica l'organismo consultivo,
sono sostituiti, su indicazione degli enti che li avevano designati,
secondo la procedura prevista per la nomina e durano in carica
per il restante periodo.
TITOLO II
Attività musicali,
teatrali, cinematografiche ed audiovisive
ARTICOLO 7
(Attività musicali)
La Regione tutela la musica e la
danza quali strumenti di formazione culturale e sociale della
comunità e ne promuove la più ampia diffusione.
A tal fine la Regione provvede al
sostegno delle iniziative tendenti allo sviluppo della musica
e della danza, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio
musicale e alla ricerca sperimentale
ARTICOLO 8
(Soggetti)
Possono beneficiare delle provvidenze
regionali:
a) gli
enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri
o di altri soggetti, realizzano iniziative di musica e di danza;
b) gli
istituti di formazione musicale, di studio, di ricerca, di sperimentazione
e di documentazione nel campo della musica e della danza;
c) le
istituzioni lirico - concertistiche, gli enti, le associazioni
e le cooperative non aventi fini di lucro promotori di spettacoli
di musica e/ o di danza, strumentali e polifonici, stagioni
concertistiche, rassegne, festivals, concorsi e seminari.
La Regione riconosce quale organismo
regionale primario di produzione musicale l'Ente Autonomo del
Teatro Comunale «Giuseppe Verdi» di Trieste, ne sostiene l'attività
e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli
enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento
annuale del Teatro Comunale «Giuseppe Verdi» di Trieste è preventivamente
concordato con l'Amministrazione regionale, sentita la commissione
regionale per la cultura.
ARTICOLO 9
(Criteri di priorità)
Per la formulazione del parere sulle
domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura
terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire
uno dei seguenti obiettivi:
a) diffusione
delle attività di musica e di danza nel territorio regionale
ed in particolare nei comuni che non siano abitualmente sedi
di tali attività;
b) promozione
delle iniziative tese alla diffusione della cultura nel campo
della musica e della danza nel mondo della scuola e del lavoro;
c) recupero
e promozione della cultura musicale regionale;
d) valorizzazione
di giovani artisti del Friuli - Venezia Giulia, particolarmente
segnalatisi per impegno e preparazione professionale.
ARTICOLO 10
(Attività teatrali di
prosa)
La Regione riconosce nel teatro
un fattore rilevante nei processi di produzione e di diffusione
della cultura presso la comunità regionale.
A tal fine la Regione provvede al
sostegno delle iniziative volte allo sviluppo del teatro di
prosa e sostiene le attività di produzione, promozione e distribuzione.
ARTICOLO 11
(Soggetti)
Possono beneficiare delle provvidenze
regionali:
a) gli
enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri
o di altri soggetti, realizzino iniziative teatrali;
b) gli
enti, le associazioni, le cooperative e le compagnie private
che, senza fini di lucro, promuovano attività teatrali;
c) gli
istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione
teatrale.
La Regione riconosce quale organismo
regionale primario di produzione teatrale l'Ente Autonomo del
Teatro Stabile di Prosa del Friuli - Venezia Giulia di Trieste,
ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione
dei programmi degli enti territoriali, d'intesa con l'Ente regionale
Teatrale del Friuli - Venezia Giulia.
Condizione indispensabile per tale
riconoscimento è l'adeguamento, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, della organizzazione dell'Ente,
nei settori della programmazione e della gestione della sua
attività , alla funzione pubblica riconosciutagli attraverso
l'inserimento, nei propri organi istituzionali, di una proporzionata
rappresentanza di enti territoriali locali della regione e di
altri Enti pubblici.
Il programma annuale di decentramento
del suddetto organismo teatrale è preventivamente concordato
con l'Amministrazione regionale, sentita la Commissione regionale
per la cultura.
La Regione riconosce altresì quale
organismo regionale primario di produzione teatrale e di diffusione
della cultura della minoranza slovena il Teatro Stabile Sloveno
di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza
nell'attuazione dei programmi degli Enti territoriali.
Condizioni per il riconoscimento
sono le stesse di cui ai precedenti commi terzo e quarto.
ARTICOLO 12
(Criteri di priorità)
Per la formulazione del parere sulle
domande di contributo, la commissione regionale per la cultura,
terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire
uno dei seguenti obiettivi:
a) diffusione
dell'attività teatrale nel territorio regionale;
b) promozione
delle iniziative tese alla diffusione della cultura teatrale
nel mondo della scuola e del lavoro;
c) promozione
e sviluppo del teatro per ragazzi, nonché dell'attività marionettistica;
d) diffusione
del teatro nei comuni che abitualmente non siano sedi di attività
teatrali;
e) recupero
e promozione della cultura teatrale regionale.
ARTICOLO 13
(Ente regionale teatrale
del Friuli - Venezia Giulia)
La Regione riconosce quale organismo
regionale primario di diffusione teatrale l'Ente regionale Teatrale
del Friuli - Venezia Giulia con sede in Udine.
A tal fine la Regione dispone, a
favore dell'Ente suddetto, un finanziamento annuo a fronte di
particolari piani di intervento nel settore dello spettacolo,
rivolti a promuovere la creazione di nuovi circuiti teatrali
e la diffusione degli spettacoli teatrali e musicali in tutto
il territorio del Friuli - Venezia Giulia, anche attraverso
il ripristino e l'attrezzatura di idonei locali, secondo una
programmazione preventivamente concordata con l'Amministrazione
regionale.
L'Ente regionale teatrale del Friuli
- Venezia Giulia adeguerà , entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, la propria organizzazione alla funzione
pubblica riconosciutagli, chiamando a partecipare alla programmazione
e alla gestione della propria attività i rappresentanti degli
enti territoriali locali della regione.
Inoltre l'Ente suddetto sarà tenuto
a pubblicare annualmente, per conto della Regione, il calendario
delle principali manifestazioni teatrali e musicali.
ARTICOLO 14
(Attività cinematografiche
ed audiovisive)
La Regione considera l'attività
cinematografica ed audiovisiva strumento qualificato di espressione
artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
A tal fine la Regione provvede al
sostegno delle iniziative atte a favorire lo sviluppo del cinema
e degli strumenti audiovisivi nel rispetto della libertà di
espressione, di creazione e di circolazione, istituendo in eventuale
collaborazione con altre Regioni, un servizio di cineteca regionale
che persegua anche l'obiettivo di integrare la realtà di cineteche
esistenti nella regione.
ARTICOLO 15
(Soggetti)
Possono beneficiare delle provvidenze
regionali:
a) gli
enti locali singoli o associati che, avvalendosi di strutture
proprie o di altri soggetti, promuovano iniziative di cultura
cinematografica ed audiovisiva;
b) le
associazioni che promuovano o diffondano iniziative nel settore
cinematografico ed audiovisivo, le associazioni dei cinema d'essai
e i cineclub che favoriscano la presenza del cinema come momento
di promozione culturale;
c) gli
istituti di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione
cinematografica ed audiovisiva di interesse regionale.
ARTICOLO 16
(Criteri di priorità)
Per la formulazione del parere sulle
domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura
terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire
uno dei seguenti obiettivi:
a) promuovere
la diffusione di produzioni cinematografiche ed audiovisive
di qualità;
b) favorire
la diffusione di sussidi cinematografici ed audiovisivi diretti
ad illustrare la realtà regionale, la sua storia e le sue tradizioni,
nonché la conoscenza delle regioni contermini italiane e straniere;
c) attuare,
in forma continuativa, una programmazione cinematografica di
carattere educativo rivolta al pubblico giovanile e intesa a
diffondere la cultura cinematografica nel mondo della scuola
e del lavoro.
ARTICOLO 17
L'eventuale attribuzione del riconoscimento
di speciale funzione di servizio culturale ad altre istituzioni
operanti nel settore dello spettacolo sarà disposta dalla Giunta
regionale con le modalità di cui all'articolo 19.
TITOLO III
Attività umanistiche,
scientifiche, artistiche e delle scienze sociali
ARTICOLO 18
(Soggetti e iniziative)
La Regione sostiene, mediante l'erogazione
di contributi, le attività e le iniziative di promozione educative
e culturali svolte, senza fini di lucro, da enti locali singoli
o associati, da altri enti pubblici e privati, da istituzioni,
fondazioni, associazioni e comitati.
Le iniziative e manifestazioni culturali
sostenibili riguardano il campo della produzione, della documentazione
e della diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche,
artistiche e inerenti il settore delle scienze sociali.
ARTICOLO 19
(Enti ed istituzioni
cui è riconosciuta una speciale funzione di servizio culturale)
La Regione sostiene, con appositi
finanziamenti, enti ed istituzioni che svolgano un'attività
qualificata e continuativa a livello regionale o provinciale
e che dispongano di un'organizzazione adeguata.
Per poter accedere alle sovvenzioni,
gli enti e le istituzioni di cui sopra devono ottenere il riconoscimento
della speciale funzione di servizio culturale a livello regionale
o provinciale.
Il riconoscimento è disposto dalla
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione,
alla formazione professionale e alle attività culturali, sentita
la Commissione regionale per la cultura ed ha validità triennale
in coerenza con le scelte temporali operate dalla legge regionale
24 gennaio 1981, n. 7.
Alle istituzioni culturali suddette
sono parificate le iniziative, particolarmente qualificate,
promosse dai Comuni capoluogo.
Hanno titolo di preferenza per l'attribuzione
della funzione speciale di servizio culturale a livello regionale
o provinciale gli enti pubblici, gli enti ed associazioni privati
che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
ARTICOLO 20
(Attività culturali
di enti e istituzioni cui non è riconosciuta la speciale funzione)
Salvo quanto disposto dall'articolo
precedente, spetta alle Province di promuovere direttamente
e di sostenere con appositi contributi, le attività culturali
di livello provinciale o locale nei settori di cui all'articolo
18, svolte da enti pubblici locali singoli o associati nonché
da enti e istituzioni privati aventi finalità prevalentemente
culturali e operanti senza scopo di lucro, non compresi tra
gli organismi riconosciuti quali centri aventi funzione di servizio
culturale a livello regionale o provinciale.
Particolare attenzione e considerazione
sarà riservata all'attività programmata da enti ed associazioni
appartenenti alla minoranza slovena.
Sono escluse dalle sovvenzioni le
iniziative e manifestazioni:
a) che
non abbiano valide motivazioni culturali;
b) che
rivestano carattere prevalentemente ricreativo;
c) che
tendano al soddisfacimento di interessi esclusivamente particolari.
TITOLO IV
Attività celebrative
di carattere straordinario, manifestazioni di particolare rilevanza,
attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli
- Venezia Giulia fuori del territorio regionale
ARTICOLO 21
(Soggetti e iniziative)
La Regione promuove direttamente
e sostiene mediante appositi finanziamenti ad enti locali singoli
o associati, enti, associazioni, organizzazioni senza fini di
lucro le seguenti iniziative e manifestazioni:
a) manifestazioni
culturali celebrative di particolari avvenimenti;
b) manifestazioni
espositive di interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione
del patrimonio archeologico, artistico, storico ed etnico del
Friuli - Venezia Giulia;
c) iniziative
intese alla conoscenza e alla divulgazione della cultura e delle
tradizioni del Friuli - Venezia Giulia presso le comunità di
corregionali emigrati.
Per l'organizzazione e l'allestimento
delle manifestazioni di cui alla lettera b) la Regione potrà
avvalersi della collaborazione di enti ed istituzioni particolarmente
qualificati nel settore.
I contributi di cui al punto c)
del primo comma del presente articolo non sono cumulabili con
quelli disposti dalla legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51
per le medesime iniziative.
ARTICOLO 22
(Criteri di priorità)
Per la formulazione del parere sulle
domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura,
terrà conto, in via prioritaria - nei settori di cui alle lettere
a) e b) del precedente articolo - delle iniziative poste in
essere dagli enti locali singoli o associati, che avranno concordato
preventivamente il relativo programma con l'Amministrazione
regionale.
La Regione riconoscerà una speciale
e primaria funzione nei rapporti con le comunità degli emigrati
all'estero agli enti e associazioni che, per tradizione, organizzazione
e realtà di rapporti, svolgano anche sul piano culturale azione
di collegamento all'estero con gli emigrati stessi.
Il riconoscimento è disposto dalla
Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 19.
Il programma annuale delle manifestazioni
deve essere sottoposto ed approvato dalla Giunta regionale.
La deliberazione di approvazione
di cui al comma precedente è predisposta dall'Assessore all'istruzione,
alla formazione professionale e alle attività culturali.
TITOLO V
Attività volte allo
sviluppo degli scambi culturali e attività giovanili internazionali
a carattere culturale
ARTICOLO 23
(Soggetti e iniziative)
La Regione promuove direttamente
e sostiene mediante l'erogazione di contributi:
a) iniziative
e manifestazioni volte allo sviluppo degli scambi culturali;
b) attività
giovanili internazionali a carattere culturale.
Possono beneficiare di contributi
gli enti pubblici locali singoli o associati, gli enti e istituzioni
privati senza fini di lucro, aventi finalità prevalentemente
culturali.
ARTICOLO 24
(Criteri di priorità)
Per la formulazione del parere sulle
domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura,
terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative scambio con
le regioni contermini italiane e straniere. Sono escluse dai
contributi le iniziative che non abbiano valide motivazioni
culturali.
TITOLO VI
Attività intese alla tutela e
alla valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle
altre lingue e culture locali
ARTICOLO 25
(Soggetti e iniziative)
La Regione nel rispetto delle competenze
statali in materia sostiene, mediante appositi finanziamenti,
le attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione della
lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali
di origine slovena, tedesca e veneta, promosse da enti locali
singoli o associati, enti pubblici, organi collegiali scolastici,
enti ed associazioni culturali qualificati, non aventi fini
di lucro.
Le attività comprendono i seguenti
settori:
a) settore
degli studi e delle ricerche: indagini sulle condizioni linguistiche
dei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta,
catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici,
archivistici, etnologici, folcloristici; allestimento di mostre
delle testimonianze e dei materiali culturali del territorio;
raccolta e compilazione di repertori linguistici locali; redazione
e pubblicazione di atlanti, carte e altri documenti delle zone
storiche, culturali e linguistiche della regione; organizzazione
di seminari, convegni e incontri scientifici e culturali;
b) settore
della stampa, dell'editoria e dei mezzi di comunicazione sociale:
stampa di giornali e periodici nelle lingue locali intesi a
sviluppare e a diffondere la conoscenza della storia, della
lingua e della cultura e delle tradizioni locali; pubblicazione
di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura
e le lingue locali, le attività informative e promozionali attraverso
i mezzi di comunicazione sociale;
c) settore
della scuola: corsi di informazione e aggiornamento, studi e
ricerche in ambito scolastico circa la realtà storica, culturale,
linguistica e delle tradizioni locali anche mediante sussidi
didattici, forniti dalle Amministrazioni provinciali, conformemente
alle norme e ai principi contenuti nel DPR 14 giugno 1955, n.
503 e nel DPR 31 maggio 1974, n. 416; concorsi tra gli alunni
e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della
storia, della cultura e della lingua e delle tradizioni locali;
d) settore
dello spettacolo: reperimento e traduzione di testi teatrali
nelle lingue locali; compilazione e pubblicazione di monografie,
saggi, quaderni, dispense relativi alle espressioni teatrali
in lingua locale e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione
e pubblicazione di testi musicali popolari; allestimento e organizzazione
di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi
folcloristici, complessi corali operanti per la conoscenza e
la diffusione del patrimonio teatrale e musicale della regione;
e) settore
della toponomastica: raccolta e studio dei toponimi in lingua
locale e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine
della evidenziazione, attraverso apposite indicazioni, della
toponomastica originaria.
La concessione di contributi per
attività scolastiche e parascolastiche è in ogni caso subordinata
all'approvazione delle iniziative proposte da parte del competente
organo collegiale.
ARTICOLO 26
(Riconoscimento di organismi
culturali primari)
La Regione riconosce una speciale
funzione di servizio culturale ad Enti ed Istituzioni che svolgano
un'attività qualificata e continuativa a livello regionale e
che dispongano di un'organizzazione adeguata.
Il riconoscimento è disposto dalla
Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 19.
La Regione riconosce e sostiene,
quale organismo regionale primario per la tutela e la valorizzazione
della lingua e della cultura friulana la Società Filologica
Friulana «GI Ascoli» con sede in Udine.
Il programma annuale del predetto
Ente sarà sottoposto dall'Amministrazione regionale al parere
della Commissione regionale per la cultura.
ARTICOLO 27
(Competenze delle province)
Salvo quanto disposto dall'articolo
precedente, spetta alle Province il sostegno delle attività
previste dal presente Titolo, mediante assegnazione ed erogazione
di contributi ai soggetti di cui all'articolo 25, primo comma.
TITOLO VII
Modalità per la concessione
dei contributi
ARTICOLO 28
(Modalità e termini
per la presentazione delle domande)
Le domande per la concessione delle
sovvenzioni previste dagli articoli 7, 10, 14, 19, 21, 23 e
26 devono pervenire alla Direzione regionale dell'istruzione,
della formazione professionale e delle attività culturali, per
l'esercizio 1981, entro un mese dall'entrata in vigore della
presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese
di gennaio.
Le domande devono essere corredate
- pena la loro inammissibilità - dalla seguente documentazione:
a) relazione
riassuntiva dell'attività svolta nell'esercizio precedente a
quello di riferimento e conto consuntivo;
b) programma
e calendario di attività per l'anno per il quale si richiede
la contribuzione regionale e relativo bilancio preventivo;
c) composizione
degli organi sociali per i soggetti privati.
Alla prima istanza, prodotta da
soggetti privati, va unita la documentazione sulla configurazione
giuridica dell'ente o associazione che non abbia già depositato
il proprio statuto presso l'Amministrazione regionale.
ARTICOLO 29
(Commisurazione e utilizzo
dei contributi)
I contributi previsti dalla presente
legge saranno concessi ai richiedenti in misura non superiore
al 75% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
In casi del tutto eccezionali, tenuto
conto del livello culturale e della qualificazione delle iniziative,
il limite del 75% potrà essere superato su proposta dell'Assessore
all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività
culturali, sentita la Commissione regionale per la cultura,
avuto riguardo alla specificità e dell'iniziativa e della manifestazione.
I contributi possono essere utilizzati
dai soggetti beneficiari anche per l'acquisto di strumenti e
attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento dei propri
programmi di attività culturale, fino al limite massimo del
25% del contributo assegnato.
I soggetti beneficiari devono entro
un mese dal ricevimento della comunicazione di concessione del
contributo, dichiararne l'accettazione predisponendo un preventivo
per l'impiego del contributo medesimo pari all'importo dello
stesso.
I beneficiari dei contributi sono
tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell'anno successivo,
la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo
la destinazione indicata nel provvedimento di concessione e
nei limiti dell'importo del contributo effettivamente liquidato,
ivi compreso l'onere che il soggetto deve assumersi, a titolo
di rivalsa, in dipendenza dell'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto.
Eventuali modifiche non sostanziali
apportate, per giustificato motivo, ai programmi e ai preventivi
di spesa originari potranno essere approvate, in via di sanatoria,
dal direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale
e delle attività culturali.
La mancata rendicontazione delle
spese ammesse comporta la revoca automatica della sovvenzione
concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della
medesima, oltre a costituire motivo di inammissibilità ad ulteriori
sovvenzioni, anche in esercizi successivi.
ARTICOLO 30
(Anticipazioni)
La Giunta regionale, quando trattasi
di sovvenzioni agli enti e associazioni teatrali, riconosciuti
quali organismi primari regionali, ed agli enti ed istituzioni
che svolgano un'attività qualificata e continuativa riconosciuta
ai sensi degli articoli 19 e 26, può , su richiesta dei soggetti
interessati e previo parere della Commissione regionale per
la cultura, deliberare l'erogazione, a titolo di acconto, di
una anticipazione del contributo fino ad un massimo del 50%
del finanziamento assegnato nell'esercizio precedente a quello
di riferimento.
ARTICOLO 31
(Pubblicazione dell'elenco
dei contributi concessi)
La Giunta regionale provvede annualmente
a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l'elenco
- e le somme relative - degli enti e associazioni che beneficiano
dei contributi regionali previsti dalla presente legge, nonché
una relazione illustrativa dei criteri adottati per l'elaborazione
del piano di riparto di cui sopra.
TITOLO VIII
Interventi di competenza
delle Amministrazioni provinciali
ARTICOLO 32
(Adempimenti delle Amministrazioni
provinciali)
Nell'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge le Amministrazioni provinciali approvano
piani annuali di intervento, sentita una apposita commissione
consultiva costituita dal Consiglio provinciale con criteri
di massima rappresentatività.
Per la presentazione delle domande
e per la commisurazione ed utilizzo dei contributi si applicano
i precedenti articoli 28 e 29.
I piani annuali di intervento sono
resi pubblici mediante deposito presso il Consiglio provinciale,
nelle forme atte a consentire ai cittadini di prenderne visione
e sono comunicati unitamente alla relazione generale della Direzione
regionale dell'istruzione, della formazione professionale e
delle attività culturali.
ARTICOLO 33
(Finanziamento degli
interventi di spettanza delle Amministrazioni provinciali)
Per lo svolgimento delle attività
di competenza delle Province, l'Amministrazione regionale assegna
alle stesse finanziamenti annuali.
La misura dei finanziamenti è destinata,
sentita la Commissione regionale per la cultura, sulla base
sia della popolazione sia del numero e della qualificazione
dell'attività degli enti e delle istituzioni culturali presenti,
sia degli ulteriori elementi desumibili da una relazione annuale
elaborata da ciascuna Provincia.
Alla concessione dei finanziamenti
si provvede in unica soluzione.
TITOLO IX
Norme transitorie
e finali
ARTICOLO 34
Per l'esercizio finanziario 1981
le funzioni dell'Organo tecnico - consultivo, di cui all'articolo
5 della presente legge, sono svolte da un gruppo di lavoro composto
dai funzionari regionali di cui alle lettere l), m), n), o),
p), q) del medesimo articolo 5 presieduto dall'Assessore all'istruzione,
alla formazione professionale e alle attività culturali.
Ferme restando tutte le altre disposizioni
di cui agli articoli 32 e 33, le assegnazioni a favore delle
Amministrazioni provinciali sono disposte, per l'esercizio finanziario
1981, a prescindere dalla costituzione delle Commissioni consultive
nominate dai Consigli provinciali con criteri di massima rappresentatività
.
ARTICOLO 35
La Direzione regionale dell'istruzione,
della formazione professionale e delle attività culturali può
disporre in qualsiasi momento ispezioni intese ad accertare
l'osservanza delle norme che condizionano la concessione delle
provvidenze a favore delle iniziative e manifestazioni culturali.
ARTICOLO 36
Alla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
§
legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1 e successive
modifiche ed integrazioni;
§
legge regionale 30 marzo 1973, n. 23;
§
legge regionale 17 marzo 1978, n. 18;
§
legge regionale 27 agosto 1979, n. 52;
§
legge regionale 18 agosto 1980, n. 41;
§
articoli 50 bis e 50 ter della legge regionale
18 novembre 1976, n. 60, introdotti sub articolo 15 della legge
regionale 1 settembre 1979, n. 57;
§
ogni altra norma incompatibile con la presente
legge.
ARTICOLO 37
OMISSIS
ARTICOLO 38
La presente legge entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.