LEGGE REGIONALE N. 60 DEL 27-08-1975 REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA
Interventi regionali
per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 58 del 4 settembre 1975
Capo I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
La Regione Friuli - Venezia Giulia
riconosce la funzione sociale dello sport e della ricreazione
e promuove le iniziative atte a garantire l'accesso di tutti
i cittadini al servizio sportivo e ricreativo.
Al fine di coordinare, in un quarto
di programmazione, gli interventi regionali nel settore, la
Giunta regionale, su proposta del suo Presidente o dell'Assessore
delegato, sentita la Commissione consiliare competente e la
Commissione regionale per lo sport:
a) approva
un programma pluriennale di intervento per la realizzazione
di impianti sportivi nel territorio della Regione Friuli - Venezia
Giulia;
b) determina
le tipologie edilizie e tecniche improntate a criteri di funzionalità
ed economicità per le diverse categorie di impianti sportivi,
da mettere a disposizione dei soggetti interessati agli interventi
di cui alla precedente lettera a).
ARTICOLO 2
Presso il Servizio regionale delle
attività ricreative e sportive sono istituite la Commissione
regionale per lo sport e la Commissione regionale per le attività
ricreative, organi tecnico - consultivi della Regione per i
problemi connessi agli interventi nel settore.
Le Commissioni consultive suindicate
sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta stessa. La Commissione regionale
per lo sport è composta:
a) dall'Assessore
delegato alle attività ricreative e sportive, in veste di Presidente;
b) dal
delegato regionale del CONI;
c) dai
delegati provinciali del CONI;
d) dai
Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
e) da
un rappresentante per ciascuno degli enti di promozione sportiva
maggiormente rappresentativi;
f)
da un esperto appartenente ad una organizzazione sportiva
della minoranza di lingua slovena.
La Commissione regionale per le
attività ricreative è composta:
a) dall'Assessore
delegato alle attività ricreative e sportive, in veste di Presidente;
b) dai
Direttori provinciali dell'ENAL;
c) dai
rappresentanti regionali dell'USCI, della FIATRE e dell'ANBIMA;
d) dagli
amministratori delegati dai Presidenti delle Amministrazioni
provinciali;
e) da
un esperto appartenente ad una organizzazione ricreativa della
minoranza di lingua slovena.
Svolge le funzioni di segretario
delle Commissioni un funzionario addetto al Servizio delle attività
ricreative e sportive.
CAPO II
Provvidenze per la
costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'acquisizione
di impianti sportivi
ARTICOLO 3
Nell'ambito del programma di interventi
di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore
di Province, Comuni e Consorzi fra enti locali per la costruzione,
l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi
comprese le opere accessorie, nonché per l'acquisizione in proprietà
di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione
originaria:
-
contributi annui costanti ventennali sulla spesa
riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7%
del capitale mutuato;
-
contributi in conto capitale, in misura non superiore
all'80% della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non
oltre il limite di lire 25.000.000.
In caso di cumulo dei contributi,
il contributo di annualità costanti potrà essere concesso limitatamente
al capitale che si intende mutuare per coprire la differenza
fra la spesa riconosciuta ammissibile e l'ammontare del contributo
in conto capitale.
I contributi in conto capitale possono
essere concessi per le finalità di cui al primo comma del presente
articolo limitatamente ad impianti destinati alle attività dilettantistiche
- esclusa l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati
o distratti - anche ad istituzioni, associazioni sportive e
gruppi sportivi aziendali, seppur privi di personalità giuridica,
regolarmente costituiti.
ARTICOLO 4
Nella spesa ammissibile per la costruzione,
l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi sono
compresi:
a) il
costo dell'opera;
b) la
quota per spese generali e di collaudo, non superiore al 7%
del costo dell'opera;
c) il
prezzo d'acquisto dell'area necessaria, entro il limite del
20% dei costi di cui sopra.
Ai fini della determinazione della
spesa predetta, il costo dell'opera potrà essere stabilito anche
con riferimento alle tipologie edilizie e tecniche, determinate
ai sensi del precedente articolo 1, secondo comma, lettera b).
ARTICOLO 5
Nella spesa ammissibile per l'acquisizione
in proprietà di impianti sportivi inutilizzati o distratti dalla
loro destinazione originaria possono essere compresi - previo
accertamento di congruità da parte dell'ufficio tecnico consultivo
della direzione regionale dei lavori pubblici - oltre al prezzo
di acquisto degli immobili e delle pertinenze:
a) il
prezzo delle attrezzature fisse e mobili;
b) il
prezzo degli arredi.
ARTICOLO 6
Le domande di concessione dei contributi
di cui al presente Capo II - corredate da una relazione sull'utilità
, costo e caratteristiche tecniche dell'iniziativa e dal progetto
di massima, nonché, nel caso di richiesta di contributo annuo
costante, dalla deliberazione esecutiva con la quale l'ente
interessato decide di far ricorso all'operazione di mutuo -
devono pervenire al servizio regionale delle attività ricreative
e sportive entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge e, per gli anni successivi, entro il mese di gennaio.
I beneficiari dei contributi previsti
all'ultimo comma dell'articolo 3 inoltreranno le relative domande
tramite le Amministrazioni comunali di appartenenza che esprimeranno
sulle stesse parere motivato.
E', altresì, consentita la presentazione,
non oltre l'anno dell'avvenuto collaudo, di domande per la concessione
di contributi integrativi per maggiori oneri conseguenti alla
eventuale revisione dei prezzi contrattuali limitatamente alla
differenza fra la spesa sostenuta e quella ammessa a contributo.
ARTICOLO 7
Nel quadro del programma degli interventi,
di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), la Giunta
regionale, in base alle domande pervenute, su proposta del Presidente
della Giunta stessa o dell'Assessore delegato, sentita la Commissione
consultiva per lo sport, approva il piano annuale di ripartizione
dei fondi disponibili.
ARTICOLO 8
I contributi previsti dal presente
Capo II sono concessi con decreto del Presidente della Giunta
regionale o dall'Assessore delegato.
La concessione ha luogo:
a) per
i contributi annui costanti:
1.
in via provvisoria, sulla base dei progetti esecutivi
e - qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti
sportivi - di elaborati tecnici, da cui risultino l'ubicazione
e lo stato di consistenza e di agibilità dell'immobile;
2.
in via definitiva, a seguito dell'acquisizione di copia
autentica del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;
b) per
i contributi in conto capitale: - in via definitiva, sulla base
dei documenti di cui al precedente n. 1), nonché, qualora si
tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi, di
copia autentica del relativo contratto di compravendita;
c) per
i contributi integrativi, di cui all'articolo 6, secondo comma,
una volta divenuta definitiva l'approvazione del compenso revisionale
ed anche al di fuori del piano annuale di ripartizione dei fondi
di cui al precedente art. 7.
I documenti richiesti per la concessione
dei benefici suindicati devono essere muniti dei prescritti
pareri tecnici, ivi compreso il parere del competente organo
tecnico del CONI, e pervenire al servizio regionale delle attività
ricreative e sportive entro il termine perentorio che a tal
fine verrà fissato.
ARTICOLO 9
All'erogazione si provvede:
-
per i contributi annui costanti, direttamente
a favore dell'istituto mutuante, per il periodo di durata del
mutuo, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione;
- per i contributi in conto capitale, in base agli stati di
avanzamento dei lavori, allo stato finale ed al certificato
di collaudo regolarmente approvato;
-
per i contributi in conto capitale per l'acquisizione
in proprietà di impianti sportivi, in un'unica soluzione, una
volta adempiuta la formalità di cui all'articolo precedente.
A favore dei beneficiari dei contributi
una tantum può essere disposta un'anticipazione non superiore
al 50% della somma da erogare, da computarsi in sede di liquidazione
finale.
ARTICOLO 10
L'utilizzazione degli impianti ammessi
ai benefici di cui al presente Capo II dovrà essere garantita
a tutte le associazioni ricreative e sportive, nonché ai gruppi
scolastici e aziendali operanti nell'ambito del territorio comunale
ove gli impianti hanno sede ovvero nella maggior zona di influenza
degli stessi.
A tal fine l'ente beneficiario adotterà
apposito regolamento da sottoporre all'approvazione del servizio
regionale delle attività ricreative e sportive.
E' fatto divieto, senza autorizzazione
del Sindaco del Comune in cui è ubicato l'impianto, di alienare,
dare in locazione o utilizzare per finalità diverse da quelle
sportive e ricreative gli impianti ammessi ai contributi previsti
dall'articolo 3, ultimo comma, della presente legge.
La violazione delle disposizioni
del presente articolo comporta la revoca dei benefici concessi,
con conseguente obbligo di rimborso delle somme erogate.
ARTICOLO 11
L'Amministrazione regionale è autorizzata
a prestare garanzia fidejussoria per i mutui da contrarre da
parte di Province, Comuni e Consorzi fra enti locali per il
perseguimento delle finalità enunciate al precedente articolo
3, anche indipendentemente dalla concessione dei contributi
ivi previsti, purché gli enti interessati dimostrino di non
disporre di adeguati cespiti delegabili.
A tal fine, nonché per agevolare
l'accesso al credito, l'Amministrazione regionale è autorizzata
a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito
e, in particolare, con l'Istituto per il credito sportivo.
La domanda per la concessione della
garanzia fidejussoria dovrà pervenire al servizio regionale
delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione
esecutiva con cui l'ente dispone l'assunzione del mutuo e dà
dimostrazione della situazione dei cespiti delegabili, nonché
dell'adesione dell'istituto mutuante.
La garanzia è disposta dalla Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore delegato alle attività
ricreative e sportive, di concerto con l'Assessore alle finanze.
CAPO III
Contributi per il
potenziamento delle attrezzature sportive e ricreative
ARTICOLO 12
L'Amministrazione regionale è autorizzata
a concedere, a favore degli enti ed associazioni indicati al
precedente articolo 3, nonché ad associazioni a carattere ricreativo
seppur prive di personalità giuridica ma regolarmente costituite,
contributi una volta tanto, in misura non superiore all'80%
della spesa ritenuta ammissibile:
a) per
l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature
sportive fisse e mobili;
b) per
l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature
ricreative fisse e mobili.
I contributi suindicati non possono
superare ciascuno il limite di lire 5.000.000.
Nella spesa ammissibile a contributo
viene compreso l'onere che il beneficiario si assume, a titolo
di rivalsa, in dipendenza dell'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto.
ARTICOLO 13
Le domande di concessione dei contributi
di cui al presente Capo - corredate da una relazione illustrativa
delle caratteristiche delle attrezzature e della destinazione
che alle stesse s'intende dare, nonché dal preventivo della
spesa occorrente devono pervenire al Servizio regionale delle
attività sportive e ricreative entro il termine stabilito al
precedente articolo 6.
Alla ripartizione annuale dei fondi
disponibili - sentita la competente Commissione consultiva -
provvede la Giunta regionale, in base alle domande pervenute,
su proposta del Presidente o dell'Assessore delegato.
ARTICOLO 14
Alla concessione ed erogazione dei
contributi si provvede sulla base di fatture regolarmente quietanzate.
CAPO IV
Sovvenzioni e sussidi
a favore di enti, istituzioni, associazioni, gruppi sportivi
e ricreativi aziendali e comitati
ARTICOLO 15
L'Amministrazione regionale è autorizzata
a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di Comuni, enti,
istituzioni, nonché associazioni non riconosciute, gruppi sportivi
e ricreativi aziendali e comitati, per lo svolgimento di:
a) attività
sportive, a carattere dilettantistico, anche mediante l'organizzazione
di manifestazioni o di convegni e corsi per la formazione e
l'aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;
b) attività
ricreative, anche mediante l'organizzazione di spettacoli bandistici,
corali, folcloristici o di altre analoghe manifestazioni.
Sono ammesse ai benefici suindicati
anche le spese inerenti al normale esercizio dell'attività sociale
per l'acquisto di equipaggiamento e di altro materiale ricreativo
e sportivo.
ARTICOLO 16
Le domande di concessione delle
sovvenzioni e sussidi - corredate da una relazione illustrativa
dei programmi che s'intendono attuare, del costo degli stessi
e da ogni altra notizia utile ai fini della determinazione dell'intervento
regionale devono pervenire al servizio regionale competente
nel termine stabilito all'articolo 6.
Alla ripartizione annuale dei fondi
disponibili - sentita la competente Commissione consultiva -
si provvede ai sensi dell'articolo 13.
In tale sede, la Giunta regionale
è autorizzata a destinare una quota dei fondi per lo svolgimento
di manifestazioni sportive o ricreative d'interesse nazionale
o internazionale che non sia stato possibile programmare nel
termine suindicato.
I beneficiari di cui al presente
articolo dovranno presentare, non oltre tre mesi successivi
alla chiusura dell'esercizio finanziario, una dettagliata relazione
sull'attività svolta in riferimento al programma e al preventivo
precedentemente presentati, nonché una dichiarazione dalla quale
risulti la specifica destinazione data alla sovvenzione.
La mancata presentazione della relazione
e della dichiarazione nei termini prescritti o l'irregolarità
delle stesse potranno comportare anche la revoca da parte dell'Amministrazione
regionale della sovvenzione concessa.
CAPO V
Disposizioni transitorie
e finali
ARTICOLO 17
Le domande già ammesse ai contributi
previsti dalla legge regionale 10 agosto 1966, n. 20, e dalla
legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, e per le quali non sia
stata ancora disposta a favore degli enti beneficiari l'erogazione
relativa, sono considerate valide agli effetti della presente
legge.
Ai medesimi effetti sono del pari
riconosciute valide le domande presentate prima dell'entrata
in vigore della presente legge e dirette ad ottenere la concessione
dei benefici, di cui agli articoli 1, 7 e 10 della suindicata
legge regionale 6 agosto 1969, n. 26.
ARTICOLO 18
L'Amministrazione regionale è autorizzata
altresì a concedere i contributi integrativi previsti all'articolo
6, secondo comma, a favore delle iniziative che già abbiano
ottenuto la concessione e l'erogazione dei benefici di cui alle
suindicate leggi regionali 10 agosto 1966, n. 20, e 6 agosto
1969, n. 26.
ARTICOLO 19
Fino all'approvazione del programma
pluriennale di intervento di cui all'articolo 1, lett. a), e
della determinazione delle tipologie di cui all'articolo 1,
lett. b), la ripartizione dei fondi per l'assegnazione dei contributi
previsti al Capo II della presente legge viene effettuata nel
rispetto della politica generale di programmazione degli interventi
regionali nel settore sportivo.
CAPO VI
Disposizioni finanziarie
ARTICOLO 20
Per la concessione dei contributi
annui costanti previsti dall'articolo 3 della presente legge
è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1975, il limite di
impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari
dal 1975 al 1994.
Nello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975
è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza
della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Categoria XI,
il capitolo 5457 con la seguente denominazione: «Contributi
annui costanti ventennali a favore di Province, Comuni e Consorzi
fra enti locali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la
costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi,
ivi comprese le opere accessorie nonché per l'acquisizione in
proprietà di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla loro
destinazione originaria» e con lo stanziamento di lire 100 milioni
cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito
fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario
1975 (Rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
L'onere di lire 100 milioni relativo
all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 fa
carico al precitato capitolo 5457 e quello di pari importo conseguente
alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1976 al
1994 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale
per gli esercizi medesimi.
ARTICOLO 21
Per la concessione dei contributi
in conto capitale previsti dall'articolo 3 e dell'articolo 12,
lett. a), della presente legge, è autorizzata, per ciascuno
degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, la spesa di lire
185 milioni.
Nello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975,
al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della
Giunta regionale - Ricreazione e sport - Categoria XI, viene
istituito il capitolo 5458 con la seguente denominazione: «Contributi
in conto capitale a favore di Province, Comuni, Consorzi fra
enti locali e di istituzioni, associazioni sportive e gruppi
sportivi aziendali sulla spesa ammissibile per la costruzione,
l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi
comprese le opere accessorie, per l'acquisto, il miglioramento
e il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili,
nonché per l'acquisizione in proprietà da parte di Province,
Comuni e Consorzi fra enti locali, di impianti inutilizzati
ovvero distratti dalla loro destinazione originaria» e con lo
stanziamento di lire 185 milioni cui si provvede mediante prelevamento
dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1975 (Rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio
medesimo).
La spesa di lire 185 milioni autorizzata
per l'esercizio finanziario 1975 fa carico al precitato capitolo
5458 e quella di pari importo autorizzata per ciascuno degli
esercizi 1976 e 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del
bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
ARTICOLO 22
Gli eventuali oneri derivanti dalla
concessione della garanzia di cui all'articolo 11 della presente
legge faranno carico al capitolo 5041 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 ed ai
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
ARTICOLO 23
Per le finalità di cui all'articolo
12, lett. b), della presente legge è autorizzata, per ciascuno
degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, la spesa di lire
15 milioni.
Nello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975
è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza
della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Categoria XI,
il capitolo 5459 con la seguente denominazione: «Contributi
una tantum, a favore di Province, Comuni, Consorzi tra enti
locali, istituzioni, associazioni sportive, gruppi sportivi
e ricreativi aziendali e associazioni ricreative, sulla spesa
ritenuta ammissibile per l'acquisto, il miglioramento ed il
completamento di attrezzature ricreative fisse e mobili» e con
lo stanziamento di lire 15 milioni cui si provvede mediante
prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto
al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 2 dell'elenco
4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 15 milioni autorizzata
per l'esercizio finanziario 1975 fa carico al precitato capitolo
5459 e quella di pari importo relativa a ciascuno degli esercizi
1976 e 1977 graverà sui corrispondenti capitoli degli esercizi
medesimi.
ARTICOLO 24
Per le finalità previste dall'articolo
15 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi
finanziari dal 1975 al 1977, la spesa complessiva di lire 300
milioni, di cui 250 milioni per gli interventi indicati alla
lettera a) e 50 milioni per gli interventi indicati alla lettera
b).
Nello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975,
al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta
regionale - Ricreazione e sport - Categoria IV, sono istituiti
i seguenti capitoli:
- cap. 1122 - «Sovvenzioni e sussidi
a favore di Comuni, enti, istituzioni, nonché associazioni non
riconosciute, gruppi sportivi aziendali e comitati per lo svolgimento
di attività sportive, a carattere dilettantistico, anche mediante
l'organizzazione di manifestazioni o di convegni e corsi per
la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti»,
con lo stanziamento di lire 250 milioni;
- cap. 1123 - «Sovvenzioni e sussidi
a favore di Comuni, enti, istituzioni, nonché associazioni non
riconosciute, gruppi ricreativi aziendali e comitati, per lo
svolgimento di attività ricreative, anche mediante l'organizzazione
di spettacoli bandistici, corali, folcloristici o di altre analoghe
manifestazioni» e con lo stanziamento di lire 50 milioni.
A favore di detti capitoli si provvede,
per lire 200 milioni, mediante prelevamento dall'apposito fondo
globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (Rubrica
n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e per lire
100 milioni mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo
finanziario al 31 dicembre 1974 accertato con l'art. 8 della
LR 11 agosto 1975, n. 53 di approvazione del rendiconto generale
della Regione per l'esercizio 1974.
Le singole spese previste dall'articolo
15, lettere a) e b), fanno carico, per l'esercizio finanziario
1975, rispettivamente ai sopracitati capitoli 1122 e 1123, nella
misura autorizzata dal primo comma del presente articolo, e
quelle relative agli esercizi finanziari 1976 e 1977 graveranno
sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi
medesimi, facendo fronte al maggior onere di lire 100 milioni
con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata
dall'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25,
fino all'esercizio 1975.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.