LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 20-06-1988 REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA
Sovvenzione regionale
alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 79 del 21 giugno 1988
ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia intende facilitare
il conseguimento del diploma professionale in uno strumento
musicale e discipline collegate e in canto.
ARTICOLO 2
Tipologie degli interventi
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, è prevista la
concessione di contributi per il funzionamento delle scuole
e degli istituti privati di musica.
ARTICOLO 3
Destinatari degli interventi
1.
Sono ammessi ai contributi di cui all'articolo 2, gli
istituti e le scuole private di musica che:
a) operino
senza fine di lucro;
b) funzionino
ininterrottamente da almeno cinque anni;
c) in
tale periodo abbiano sempre seguito i programmi ministeriali;
d) abbiano
in atto almeno un corso di strumento musicale o di canto con
le relative materie complementari, preordinato al conseguimento
del diploma finale;
e) abbiano
portato tale corso almeno al compimento inferiore.
2.
La concessione del contributo è altresì subordinata alla
corresponsione al personale dipendente di un trattamento economico
almeno pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale
di lavoro per il personale degli istituti di educazione e istruzione
gestiti da enti e privati.
Il trattamento del personale docente
autonomo, non potrà essere inferiore alla retribuzione lorda
oraria complessiva del personale docente dipendente.
ARTICOLO 4
Contributi ordinari
d'esercizio
1.
Il contributo per le spese di funzionamento viene commisurato
al numero dei corsi gestiti e al numero degli alunni iscritti
alla scuola o all istituto nell'anno scolastico precedente a
quello cui si riferisce la domanda, che abbiano frequentato
il corso fino alla chiusura dell'anno scolastico stesso e che
si siano reiscritti per l'anno scolastico successivo.
ARTICOLO 5
Modalità
1.
Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione
dei contributi di cui all'articolo 2.
2.
Le domande di contributo vanno presentate da parte degli
enti interessati all'Amministrazione provinciale competente
entro il 31 ottobre di ogni anno. Il relativo importo viene
erogato dall'Amministrazione provinciale in un'unica soluzione.
3.
Le domande devono essere corredate:
a) da
una relazione riguardante l'attività svolta dalla scuola o dall'istituto
nell'anno scolastico precedente;
b) da
copia semplice delle scritture contabili, riflettenti il numero
degli iscritti e degli effettivi frequentanti fino alla chiusura
dell'anno scolastico stesso, che si siano reiscritti per l'anno
scolastico successivo, nonché il numero dei corsi gestiti;
c) dall'attestazione
di integrale assolvimento dei programmi ministeriali.
ARTICOLO 6
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione
della presente legge, le domande di cui all'articolo 5 devono
essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
ARTICOLO 7
Norma finanziaria
1.
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 è autorizzata
la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1988.
2.
A tal fine, nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990 e del bilancio
per l'anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma
2.3.2 - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo
5773 (1.1.153.2.06.04) con la denominazione «Assegnazioni alle
Province per l'erogazione di contributi alle scuole ed agli
istituti privati di musica per le spese di funzionamento» e
con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa,
di lire 170 milioni per l'anno 1988.
3.
All'onere di lire 170 milioni, in termini di competenza,
si provvede con l'utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari
importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987
con il rendiconto generale per l'esercizio 1987, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988.
4.
All'onere di lire 170 milioni, in termini di cassa, si
provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo
1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno 1988.
5.
Per gli anni successivi al 1988 si provvederà ai sensi
dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10,
tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4 della presente
legge.
ARTICOLO 8
La presente legge entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.