LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 11-06-1983 REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA
Interventi regionali
per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale,
strumentale e bandistico.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 62 del 11 giugno 1983
ARTICOLO 1
Nell'attesa di una organica disciplina
in materia di educazione permanente, l'Amministrazione regionale
provvede al finanziamento di corsi di orientamento musicale
di tipo corale, strumentale e bandistico.
Possono beneficiare dei finanziamenti
di cui al precedente comma, gli enti locali, singoli o associati,
nonché gli enti ed istituzioni privati senza fine di lucro con
finalità educativo - culturali.
ARTICOLO 2
Le domande di contributo per l'attuazione
di corsi di orientamento musicale devono essere presentate entro
il mese di gennaio di ogni anno e, per il 1983, entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge, all'Amministrazione
provinciale competente per territorio.
A corredo delle istanze dovranno
essere allegati, a pena di inammissibilità , una particolareggiata
relazione illustrativa del programma dei corsi e un prospetto
analitico dei costi e dei ricavi presunti, ivi comprese le quote
di iscrizione ai corsi medesimi.
Le domande dovranno inoltre indicare
il numero e il tipo dei corsi programmati, il numero di ore
di insegnamento e quello degli allievi e la sede delle attività
didattiche.
Alla prima istanza, prodotta da
soggetti privati, va unita la documentazione sulla configurazione
giuridica dell'ente o associazione.
ARTICOLO 3
Le Amministrazioni provinciali,
entro il mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, invieranno tutte le richieste di contributo pervenute
alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale
e delle attività culturali con il proprio parere sulla validità
e sulla qualificazione culturale delle iniziative.
Le Amministrazioni provinciali potranno,
se del caso, formulare una graduatoria di priorità acquisendo
anche il parere della sezione regionale Friuli - Venezia Giulia
dell'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome
e dell'Unione società corali del Friuli - Venezia Giulia.
ARTICOLO 4
I contributi di cui alla presente
legge potranno essere utilizzati per le spese inerenti l'attività
didattica, ivi compreso l'acquisto di strumenti musicali, applicandosi
le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge regionale
8 settembre 1981, n. 68.
I contributi sono vincolati all'attuazione
dei corsi per i quali sono stati accordati e non possono essere
cumulati con altri finanziamenti regionali tesi al perseguimento
di scopi identici o similari.
ARTICOLO 5
Per le finalità previste dalla presente
legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire
100 milioni per l'esercizio finanziario 1983.
Nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983- 1985 e
del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo
I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Direzione regionale dell'istruzione,
formazione professionale ed attività culturali - Categoria IV
- il capitolo 1079 con la denominazione: «Contributi a enti
locali, singoli e associati, nonché a enti ed istituzioni privati
per il finanziamento di corsi di orientamento musicale di tipo
corale, strumentale e bandistico» e con lo stanziamento, in
termini di competenza, di lire 100 milioni per l'esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 100 milioni,
si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito
fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato
di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 19 - dell'elenco n.
5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 1079 viene
altresì iscritto l'ulteriore stanziamento in termini di cassa
di lire 80 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di
pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1983.
Ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato
capitolo n. 1079 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai
bilanci predetti.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.