LEGGE REGIONALE N. 46 DEL 5-09-1991 REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA
Interventi per il sostegno di iniziative
culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella
regione Friuli - Venezia Giulia.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 115 del 6 settembre 1991
ARTICOLO 1
1.
Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli - Venezia
Giulia dà attuazione agli obiettivi ed alle finalità previste
dall'articolo 14, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19
per le iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza
slovena residente nella regione.
ARTICOLO 2
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre
i seguenti interventi per iniziative ed attività di interesse
delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena, nel
settore linguistico, culturale, artistico, educativo e formativo:
a) per
le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, numero 4,
lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23,
è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa
in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991
al 1993;
b) per
le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale
18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall'articolo 2 della
legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 e dall'articolo 8 della
legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata a favore
della Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca nazionale
slovena e degli studi di Trieste e di altre biblioteche della
minoranza slovena la spesa complessiva di lire 1.200 milioni
suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1991
e di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1992 e 1993;
c) per
le finalità previste dal Titolo II della legge regionale 8 settembre
1981, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700
milioni suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno
degli anni dal 1991 al 1993, dei quali lire 800 milioni annui
a favore del Teatro Stabile Sloveno - Stalno slovensko gledalisce;
d) per
le iniziative previste dall'articolo 19 della legge regionale
8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva
di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni
per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. Il limite percentuale
indicato all'articolo 19, sesto comma, della legge regionale
8 settembre 1981, n. 68, come introdotto con l'articolo 60,
comma 3, della legge regionale 9 settembre 1990, n. 29, è elevato
dal 25 per cento al 50 per cento;
e) per
le finalità previste dall'articolo 5, primo comma, della legge
regionale 20 giugno 1983, n. 62 e dall'articolo 39, comma 5,
della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata
la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione
di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;
f)
per le finalità previste dall'articolo 18, primo comma,
lettera b), della legge regionale 18 agosto 1980 n. 43, è autorizzata
la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione
di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;
g) per
le finalità previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale
20 giugno 1988, n. 59, è autorizzata in favore del Centro musicale
sloveno - Glasbena Matica di Trieste e del Centro sloveno di
educazione musicale «E. Komel» di Gorizia la spesa complessiva
di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni
per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;
h) per
le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 12
giugno 1984, n. 15, è autorizzata in favore dell'istituto per
l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone la spesa complessiva
di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni
per ciascuno degli anni dal 1991 e 1993;
i)
per le finalità previste dall'articolo 20 della legge
regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva
di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni
per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;
l)
per le iniziative di cui al Titolo V della legge regionale
8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva
di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni
per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
2.
Le domande di contributo relative al comma 1, lettera
a), corredate dal bilancio preventivo annuale dell'ente o istituzione
interessati, devono essere presentate alla Presidenza della
Giunta regionale nel termine previsto dall'articolo 9.
3.
Le domande di contributo relative al comma 1, lettera
f), corredate dal bilancio preventivo annuale dell'ente o istituzione
interessati, devono essere presentate al Servizio delle attività
ricreative e sportive nel termine previsto dall'articolo 9.
4.
In attuazione dell'articolo 14, comma 1, della legge
9 gennaio 1991, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata
a concedere contributi in favore di istituzioni a carattere
culturale, educativo ed assistenziale per le spese di funzionamento
di residenze, pensionati e case dello studente, nonché per attività
di doposcuola destinati ad accogliere studenti delle popolazioni
di lingua slovena o di origine slovena.
5.
Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa
complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire
300 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
6.
Le domande di contributo relative al comma 1, lettere
b), c), d), e), g), h), i), l) corredate dal bilancio preventivo
annuale dell'ente o istituzione interessati, devono essere presentate
alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, nel
termine previsto dall'articolo 9.
7.
I beneficiari dei contributo sono tenuti a fornire entro
il mese di marzo dell'anno successivo la dimostrazione la documentazione
del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto
di concessione.
ARTICOLO 3
OMISSIS
ARTICOLO 4
OMISSIS
ARTICOLO 5
1.
In attuazione dell'articolo 14, comma 1, della legge
9 gennaio 1991, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata
a concedere contributi in conto capitale ad enti, istituzioni,
associazioni e cooperative per l'acquisizione, la costruzione,
il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura
e l'arredamento di strutture teatrali, di sale polifunzionali
e di sedi per lo svolgimento delle rispettive attività culturali,
educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni
di lingua slovena o di origine slovena.
2.
I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi
nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile. Per le modalità di determinazione delle spesa ammissibile
e quelle relative alla presentazione delle domande ed alla concessione,
erogazione e revoca dei contributi, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10,
11 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40.
3.
OMISSIS
4.
OMISSIS
5.
OMISSIS
ARTICOLO 6
1.
OMISSIS
2.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1991- 1993 - a decorrere dall'anno 1993 - è istituito
alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2. - spese di investimento
- Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5509 (2.1.232.5.06.06)
con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore
di Province, Comuni, consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni,
cooperative ed associazioni operanti nel settore per l'acquisto,
la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura,
l'arredamento di locali destinati a biblioteche o musei di interesse
delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi
statali» e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni,
suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli
anni 1992 e 1993.
ARTICOLO 7
1.
All'onere complessivo di lire 24 miliardi previsto dalla
presente legge si provvede con l'assegnazione di pari importo,
disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della
legge 9 gennaio 1991, n. 19.
2.
A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del
bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del bilancio
per l'anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. -
il capitolo 542 (2.3.2) con la denominazione:
«Acquisizione di fondi per il sostegno
di iniziative culturali ed artistiche a favore delle popolazioni
di lingua slovena o di origine slovena» e con lo stanziamento
complessivo di lire 24 miliardi, suddiviso in ragione di lire
8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
3.
Sul predetto capitolo 542 viene altresì iscritto lo stanziamento,
in termini di cassa, di lire 8 miliardi per l'anno 1991.
ARTICOLO 8
1.
Per assicurare la consultazione delle istituzioni della
minoranza slovena, è istituita una commissione denominata «Commissione
consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza
slovena», di seguito denominata Commissione, con il compito
di indicare i criteri di priorità nella concessione dei contributi
previsti dalla presente legge.
2.
La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta
regione o, su sua delega, dall'Assessore regionale all'istruzione
ed alla cultura, ed è composta da otto membri, nominati dalla
Giunta regionale, di cui quattro su designazione delle più rappresentative
associazioni culturali o unioni di organizzazioni e circolo
promotori di iniziative culturali ed artistiche della minoranza
slovena.
3.
La Commissione dura in carica tre anni. per quanto non
diversamente disposto, si applicano le norme relative al funzionamento
della Commissione regionale per la cultura.
4.
Nella formulazione delle indicazioni concernenti gli
interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, la Commissione
dà priorità alle esigenze degli enti e delle istituzioni già
operanti.
5.
Per gli interventi previsti dall'articolo 2, il parere
della Commissione sostituisce quello della Commissione regionale
per la culturale quando questo sia previsto.
6.
Si prescinde dal parere della Commissione nei casi in
cui la presente legge individua direttamente l'ente beneficiario.
7.
Per le domande presentate per l'anno 1991 si prescinde
dal parere della Commissione.
ARTICOLO 9
1.
Le domande di contributo ai sensi della presente legge
devono essere presentate entro il mese di marzo di ciascun anno.
Per l'anno 1991 il termine di presentazione delle domande è
fissato in 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
ARTICOLO 10
La presente legge entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.