Legislazione - Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE N. 46 DEL 5-09-1991 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli - Venezia Giulia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 115 del 6 settembre 1991

ARTICOLO 1

1.        Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia dà attuazione agli obiettivi ed alle finalità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 per le iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena residente nella regione.

ARTICOLO 2

1.        L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i seguenti interventi per iniziative ed attività di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena, nel settore linguistico, culturale, artistico, educativo e formativo:

a)       per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, numero 4, lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

b)       per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 e dall'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata a favore della Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste e di altre biblioteche della minoranza slovena la spesa complessiva di lire 1.200 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1991 e di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1992 e 1993;

c)       per le finalità previste dal Titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, dei quali lire 800 milioni annui a favore del Teatro Stabile Sloveno - Stalno slovensko gledalisce;

d)       per le iniziative previste dall'articolo 19 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. Il limite percentuale indicato all'articolo 19, sesto comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come introdotto con l'articolo 60, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1990, n. 29, è elevato dal 25 per cento al 50 per cento;

e)       per le finalità previste dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62 e dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

f)        per le finalità previste dall'articolo 18, primo comma, lettera b), della legge regionale 18 agosto 1980 n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

g)       per le finalità previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, è autorizzata in favore del Centro musicale sloveno - Glasbena Matica di Trieste e del Centro sloveno di educazione musicale «E. Komel» di Gorizia la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

h)       per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, è autorizzata in favore dell'istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 e 1993;

i)         per le finalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

l)         per le iniziative di cui al Titolo V della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

2.        Le domande di contributo relative al comma 1, lettera a), corredate dal bilancio preventivo annuale dell'ente o istituzione interessati, devono essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale nel termine previsto dall'articolo 9.

3.        Le domande di contributo relative al comma 1, lettera f), corredate dal bilancio preventivo annuale dell'ente o istituzione interessati, devono essere presentate al Servizio delle attività ricreative e sportive nel termine previsto dall'articolo 9.

4.        In attuazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in favore di istituzioni a carattere culturale, educativo ed assistenziale per le spese di funzionamento di residenze, pensionati e case dello studente, nonché per attività di doposcuola destinati ad accogliere studenti delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.

5.        Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

6.        Le domande di contributo relative al comma 1, lettere b), c), d), e), g), h), i), l) corredate dal bilancio preventivo annuale dell'ente o istituzione interessati, devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, nel termine previsto dall'articolo 9.

7.        I beneficiari dei contributo sono tenuti a fornire entro il mese di marzo dell'anno successivo la dimostrazione la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

ARTICOLO 3

OMISSIS

ARTICOLO 4

OMISSIS

ARTICOLO 5

1.        In attuazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ad enti, istituzioni, associazioni e cooperative per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di strutture teatrali, di sale polifunzionali e di sedi per lo svolgimento delle rispettive attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.

2.        I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per le modalità di determinazione delle spesa ammissibile e quelle relative alla presentazione delle domande ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40.

3.        OMISSIS

4.        OMISSIS

5.        OMISSIS

ARTICOLO 6

1.        OMISSIS

2.        Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 - a decorrere dall'anno 1993 - è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5509 (2.1.232.5.06.06) con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni, consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura, l'arredamento di locali destinati a biblioteche o musei di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

ARTICOLO 7

1.        All'onere complessivo di lire 24 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con l'assegnazione di pari importo, disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

2.        A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 542 (2.3.2) con la denominazione:

«Acquisizione di fondi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena» e con lo stanziamento complessivo di lire 24 miliardi, suddiviso in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

3.        Sul predetto capitolo 542 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8 miliardi per l'anno 1991.

ARTICOLO 8

1.        Per assicurare la consultazione delle istituzioni della minoranza slovena, è istituita una commissione denominata «Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena», di seguito denominata Commissione, con il compito di indicare i criteri di priorità nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

2.        La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta regione o, su sua delega, dall'Assessore regionale all'istruzione ed alla cultura, ed è composta da otto membri, nominati dalla Giunta regionale, di cui quattro su designazione delle più rappresentative associazioni culturali o unioni di organizzazioni e circolo promotori di iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena.

3.        La Commissione dura in carica tre anni. per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme relative al funzionamento della Commissione regionale per la cultura.

4.        Nella formulazione delle indicazioni concernenti gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, la Commissione dà priorità alle esigenze degli enti e delle istituzioni già operanti.

5.        Per gli interventi previsti dall'articolo 2, il parere della Commissione sostituisce quello della Commissione regionale per la culturale quando questo sia previsto.

6.        Si prescinde dal parere della Commissione nei casi in cui la presente legge individua direttamente l'ente beneficiario.

7.        Per le domande presentate per l'anno 1991 si prescinde dal parere della Commissione.

ARTICOLO 9

1.        Le domande di contributo ai sensi della presente legge devono essere presentate entro il mese di marzo di ciascun anno. Per l'anno 1991 il termine di presentazione delle domande è fissato in 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

ARTICOLO 10

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 




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