LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 18-08-1980 REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA
Modifiche e rifinanziamento della
legge regionale Interventi regionali per lo sviluppo delle attività
ricreative e sportive.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 85 del 18 agosto 1980
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
La Regione Friuli - Venezia Giulia
riconosce la funzione sociale dello sport e della ricreazione
e promuove le iniziative atte a garantire l'accesso di tutti
i cittadini al servizio sportivo e ricreativo.
Al fine di coordinare, in un quadro
di programmazione, gli interventi regionali nel settore, la
Giunta regionale, su proposta del suo Presidente o dell'Assessore
delegato, sentita la Commissione consiliare competente e la
Commissione regionale per lo sport:
a) approva
un programma pluriennale di intervento per la realizzazione
di impianti sportivi nel territorio della Regione Friuli - Venezia
Giulia;
b) determina
le tipologie edilizie e tecniche improntate a criteri di funzionalità
ed economicità per le diverse categorie di impianti sportivi,
da mettere a disposizione dei soggetti interessati agli interventi
di cui alla precedente lettera a).
ARTICOLO 2
Presso il Servizio regionale delle
attività ricreative e sportive sono istituite la Commissione
regionale per lo sport e la Commissione regionale per le attività
ricreative, organi tecnico - consultivi della Regione per i
problemi connessi agli interventi nel settore.
Le Commissioni consultive e suindicate
sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta stessa.
La Commissione regionale per lo
sport è composta:
a) dall'Assessore
delegato alle attività ricreative e sportive, in veste di Presidente;
b) dal
delegato regionale del CONI;
c) dai
delegati provinciali del CONI;
d) dai
Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
e) da
un rappresentante per ciascuno degli enti di promozione sportiva
maggiormente rappresentativi, compresi quelli operanti in seno
alla minoranza di lingua slovena.
La Commissione regionale per le
attività ricreative è composta:
a) dall'Assessore
delegato alle attività ricreative e sportive, in veste di Presidente;
b) dai
rappresentanti di organizzazioni del tempo libero aventi struttura
regionale nonché dei rappresentanti delle più significative
organizzazioni ricreative operanti in seno alla minoranza slovena;
c) dagli
amministratori delegati dai Presidenti delle Amministrazioni
provinciali;
d) da
un esperto appartenente ad una organizzazione ricreativa della
minoranza di lingua slovena. Svolge le funzioni di segretario
delle Commissioni un funzionario addetto al Servizio delle attività
ricreative e sportive.
ARTICOLO 3
La Commissione per lo sport:
-
concorre ad assicurare le condizioni che rendano
possibile a tutti i cittadini la pratica dello sport in ogni
sua espressione;
-
esprime pareri e promuove iniziative al fine di
realizzare le migliori condizioni per l'esercizio della educazione
fisica e degli sports per il benessere, l'efficienza mentale
e la salute dell'uomo di ogni età;
-
collabora alla formazione di una programmazione
di interventi nel settore fornendo indicazioni e pareri che
tengano conto delle diverse realtà locali.
ARTICOLO 4
La Commissione per le attività ricreative,
come organo tecnico - consultivo della Regione, per gli interventi
nel settore:
-
promuove iniziative a livello regionale;
-
coordina, a tutti i livelli, l'attività nell'ambito
regionale;
-
favorisce lo sviluppo ed il consolidamento dell'associazionismo
nel rispetto del pluralismo di ispirazioni che lo determinano;
-
costituisce, nel proprio seno, e con la consulenza
di esperti, gruppi di lavoro, suddivisi per settore che, mediante
studi e ricerche, elaborino un piano programmatico di sviluppo
e potenziamento delle attività del tempo libero nella Regione.
CAPO II
Provvidenze per la
costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e la acquisizione
di impianti sportivi.
ARTICOLO 5
Nell'ambito del programma di interventi
di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore
di Province, Comuni, Consorzi o Associazioni fra enti locali
per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti
sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per la acquisizione
in proprietà di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla
loro destinazione originaria:
-
contributi annui costanti ventennali sulla spesa
riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura dell'8%
del capitale mutuato;
-
contributi in conto capitale, in misura non superiore
all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, e, comunque, non
oltre il limite di lire 40.000.000.
In caso di cumulo dei contributi,
il contributo di annualità costanti potrà essere concesso limitatamente
al capitale che si intende mutuare per coprire la differenza
fra la spesa riconosciuta ammissibile e l'ammontare del contributo
in conto capitale.
I contributi in conto capitale possono
essere concessi per le finalità di cui al primo comma del presente
articolo limitatamente ad impianti destinati alle attività dilettantistiche
- esclusa l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati
o distratti - anche ad istituzioni, associazioni sportive e
gruppi sportivi aziendali seppur privi di personalità giuridica,
regolarmente costituiti.
ARTICOLO 6
Nella spesa ammissibile per la costruzione,
l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi sono
compresi:
a) il
costo dell'opera;
b) la
quota per spese generali e di collaudo, non superiore al 7%
del costo dell'opera;
c) il
prezzo dell'acquisto dell'area necessaria, entro il limite del
30% dei costi di cui sopra.
Ai fini della determinazione delle
spesa predetta, il costo dell'opera potrà essere stabilito anche
con riferimento alle tipologie edilizie e tecniche, determinate
ai sensi del precedente articolo 1 secondo comma, lettera b).
ARTICOLO 7
Nella spesa ammissibile per l'acquisizione
in proprietà di impianti sportivi inutilizzati o distratti dalla
loro destinazione originaria possono essere compresi - previo
accertamento di congruità da parte dell'ufficio tecnico consultivo
della direzione regionale dei lavori pubblici - oltre al prezzo
di acquisto degli immobili e delle pertinenze:
a) il
prezzo delle attrezzature fisse e mobili;
b) il
prezzo degli arredi.
ARTICOLO 8
Le domande di concessione dei contributi
di cui al presente Capo II - corredate da una relazione sull'attività,
costo e caratteristiche tecniche della iniziativa e dal progetto
di massima, nonché, nel caso di richiesta di contributo annuo
costante, dalla deliberazione esecutiva con la quale l'ente
interessato decide di far ricorso all'operazione di un mutuo
- devono pervenire al servizio regionale delle attività ricreative
e sportive entro il mese di gennaio.
Le Associazioni, le Istituzioni
ed i Gruppi sportivi aziendali che intendano concorrere ai contributi
di cui al precedente articolo 5 ultimo comma, inoltreranno le
relative istanze tramite le Amministrazioni comunali interessate
che esprimeranno sulle stesse parere motivato.
E' altresì consentita la presentazione
non oltre l'anno dell'avvenuto collaudo, di domande per la concessione
di contributi integrativi per maggiori oneri conseguiti alla
differenza fra la spesa sostenuta e quella ammessa a contributo.
ARTICOLO 9
Nel quadro del programma degli interventi,
di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a) la Giunta regionale,
in base alle domande pervenute, su proposta del Presidente della
Giunta stessa o dell'Assessore delegato, sentita la Commissione
consultiva per lo sport, approva il piano annuale di ripartizione
dei fondi disponibili.
La Giunta regionale provvede annualmente
a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l'elenco
- con l'indicazione delle somme relative - degli Enti ed Associazioni
che hanno beneficiato delle provvidenze previste dal presente
Capo.
ARTICOLO 10
I contributi previsti dal presente
Capo II sono concessi con decreto del Presidente della Giunta
regionale o dall'Assessore delegato.
La concessione ha luogo:
a) per
i contributi annui costanti: 1. in via provvisoria, sulla base
dei progetti esecutivi e - qualora si tratti di acquisizione
in proprietà di impianti sportivi - di elaborati tecnici, da
cui risultino l'ubicazione e lo stato di consistenza di agibilità
dell'immobile; 2. in via definitiva, a seguito dell'acquisizione
di copia autentica del contratto di mutuo con relativo piano
di ammortamento;
b) per
i contributi in conto capitale: - in via definitiva, sulla base
dei documenti di cui al precedente n. 1), nonché, qualora si
tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi, di
copia autentica del relativo contratto di compravendita;
c) per
i contributi integrativi, di cui all'articolo 8, ultimo comma,
una volta divenuta definitiva l'approvazione del compenso revisionale
ed anche al di fuori del piano annuale di ripartizione dei fondi
di cui al precedente articolo 9.
I documenti richiesti per la concessione
dei benefici suindicati devono essere muniti dei prescritti
pareri tecnici, ivi compreso il parere del competente organo
tecnico del CONI, e pervenire al servizio regionale delle attività
ricreative e sportive entro il termine perentorio che a tale
fine verrà fissato.
ARTICOLO 11
All'erogazione si provvede:
-
per i contributi annui costanti, direttamente
a favore dello istituto mutuante, per il periodo di durata del
mutuo, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione;
-
per i contributi in conto capitale, in base agli
stati di avanzamento dei lavori, allo stato finale ed al certificato
di collaudo regolarmente approvato;
-
per i contributi in conto capitale per l'acquisizione
in proprietà di impianti sportivi, in un'unica soluzione, una
volta adempiuta la formalità di cui all'articolo precedente.
A favore dei beneficiari dei contributi
una tantum può essere disposta un'anticipazione non superiore
al 50% del contributo medesimo, da computarsi in sede di liquidazione
finale.
ARTICOLO 12
L'utilizzazione degli impianti ammessi
ai benefici di cui al presente Capo II dovrà essere garantita
a tutte le associazioni ricreative e sportive, nonché ai gruppi
scolastici e aziendali operanti nell'ambito del territorio comunale
ove gli impianti hanno sede ovvero nella maggior zona di influenza
degli stessi.
A tal fine i Comuni o le Associazioni
di Comuni adotteranno apposito regolamento cui si atterranno
gli Enti beneficiari dei contributi regionali.
E' fatto divieto, senza autorizzazione
del Sindaco del Comune in cui è ubicato l'impianto, di alienare,
dare in locazione o utilizzare per finalità diverse da quelle
sportive e ricreative gli impianti ammessi ai contributi previsti
dall'articolo 5, ultimo comma, della presente legge.
La violazione delle disposizioni
del presente articolo comporta la revoca dei benefici concessi,
con conseguente obbligo di rimborso delle somme erogate.
ARTICOLO 13
L'Amministrazione regionale è autorizzata
a prestare garanzia fidejussoria per i mutui da contrarre da
parte di Province, Comuni, Consorzi o Associazioni fra enti
locali per il perseguimento delle finalità enunciate al precedente
articolo 5, anche indipendentemente dalla concessione dei contributi
ivi previsti, purché gli enti interessati dimostrino di non
disporre di adeguati cespiti delegabili.
A tal fine, nonché per agevolare
l'accesso al credito, l'Amministrazione regionale è autorizzata
a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito
e, in particolare, con l'Istituto per il credito sportivo.
La domanda per la concessione della
garanzia fidejussoria dovrà pervenire al Servizio regionale
delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione
esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dà
dimostrazione della situazione dei cespiti delegabili, nonché
dell'adesione dell'Istituto mutuante.
La garanzia è disposta dalla Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore delegato alle attività
ricreative e sportive, di concerto con l'Assessore alle finanze.
CAPO III
Contributi per il
potenziamento delle attrezzature sportive e ricreative
ARTICOLO 14
L'Amministrazione regionale è autorizzata
a concedere, a favore degli Enti ed Associazioni indicati al
precedente articolo 5, nonché ad Associazioni a carattere ricreativo
seppur prive di personalità giuridica ma regolarmente costituite,
contributi una volta tanto, in misura non superiore all'80%
della spesa ritenuta ammissibile:
a) per
l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature
sportive fisse e mobili;
b) per
l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature
ricreative fisse e mobili. I contributi suindicati non possono
superare ciascuno il limite di lire 10.000.000.
Nella spesa ammissibile a contributo
viene compreso l'onere che il beneficiario si assume, a titolo
di rivalsa, in dipendenza dell'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto.
ARTICOLO 15
Fermo restando quanto disposto dall'articolo
precedente, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata
a concedere ai Comuni contributi una volta tanto per l'acquisto
di attrezzature necessarie all'attuazione dell'educazione fisica
nelle scuole elementari.
Tali attrezzature resteranno di
proprietà comunale ma costituiranno dotazione dei singoli plessi
scolastici.
ARTICOLO 16
Le domande di concessione dei contributi
di cui al presente Capo - corredate da una relazione illustrativa
delle caratteristiche delle attrezzature e della destinazione
che alle stesse si intende dare, nonché dal preventivo della
spesa occorrente - devono pervenire al servizio regionale delle
attività ricreative e sportive entro il termine stabilito al
precedente articolo 8.
Per il conseguimento dei contributi
di cui al precedente articolo 15 i Comuni presenteranno le relative
istanze di concerto con le direzioni didattiche e con le giunte
dei consigli di circolo interessati.
Alla ripartizione annuale dei fondi
disponibili - sentita la competente Commissione Consultiva -
provvede la Giunta regionale, in base alle domande pervenute,
su proposta del Presidente o dell'Assessore delegato.
La Giunta regionale provvede annualmente
a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l'elenco
- con l' indicazione delle some relative - degli Enti ed Associazioni
che hanno beneficiato delle provvidenze previste dal presente
Capo.
ARTICOLO 17
Alla concessione ed erogazione dei
contributi si provvede sulla base di fatture regolarmente quietanzate.
CAPO IV
Sovvenzioni e sussidi a favore
di enti, istituzioni, associazioni, gruppi sportivi e ricreativi
aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero regionalmente
strutturate
ARTICOLO 18
L'Amministrazione regionale è autorizzata
a concedere sovvenzioni e sussidi a favore dei Comuni, enti,
istituzioni, associazioni non riconosciute, gruppi sportivi
e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo
libero aventi struttura regionale, ivi incluse quelle espresse
dalla minoranza slovena, per lo svolgimento di:
a) attività
sportive, a carattere dilettantistico, anche mediante l'organizzazione
di manifestazioni o di convegni e corsi per la formazione e
l'aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;
b) attività
ricreative, anche mediante l'organizzazione di spettacoli bandistici,
corali, folcloristici o di altre analoghe manifestazioni.
Sono ammesse ai benefici suindicati
anche le spese inerenti al normale esercizio dell'attività sociale,
all'acquisto di equipaggiamento e di altro materiale ricreativo
e sportivo.
ARTICOLO 19
Le domande di concessione delle
sovvenzioni e sussidi - corredate da una relazione illustrativa
dei programmi che s'intendono attuare, del costo degli stessi
e da ogni altra notizia utile ai fini della determinazione dell'intervento
regionale - devono pervenire al servizio regionale competente
nel termine stabilito all'articolo 8.
Alla ripartizione annuale dei fondi
disponibili - sentita la competente Commissione consultiva -
si provvede ai sensi dell'articolo 16. In tale sede la Giunta
regionale è autorizzata a destinare una quota dei fondi per
lo svolgimento di manifestazioni sportive o ricreative d'interesse
nazionale o internazionale che non sia stato possibile programmare
nel termine suindicato.
I beneficiari di cui al presente
Capo dovranno produrre allo scadere dell'esercizio finanziario
in cui si è svolta l'attività per la quale è stata erogata la
sovvenzione, il bilancio consuntivo - munito del verbale di
approvazione secondo quanto previsto dallo statuto sociale -
dal quale risulti la specifica destinazione data all'intervento
regionale.
Per i comuni e gli Enti esonerati
dalla presentazione dei bilanci la destinazione data alla sovvenzione
verrà specificata in un'apposita dichiarazione che dovrà pervenire
entro il termine stabilito nel decreto di concessione.
La mancata presentazione di quanto
richiesto nei due precedenti commi del presente articolo comporta
la revoca della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata
erogata, la restituzione della medesima.
CAPO V
Disposizioni transitorie
e finali
ARTICOLO 20
Le domande già ammesse ai contributi
previsti dalla legge regionale 10 agosto 1966, n. 20, dalla
legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, e dalla legge regionale
27 agosto 1975, n. 60 come modificata, e per le quali non sia
stata ancora disposta a favore degli enti beneficiari l'erogazione
relativa, sono considerate valide agli effetti della presente
legge.
Ai medesimi effetti sono del pari
riconosciute valide le domande presentate prima dell'entrata
in vigore della presente legge e dirette ad ottenere la concessione
dei benefici di cui agli articoli 3, 12, 12 bis e 15 della suindicata
legge regionale 27 agosto 1975, n. 60.
ARTICOLO 21
L'Amministrazione regionale è autorizzata
altresì a concedere i contributi integrativi previsti dall'articolo
8, secondo comma, a favore delle iniziative che abbiano già
ottenuto la concessione e l'erogazione dei benefici di cui alle
suindicate leggi regionali 10 agosto 1966, n. 20, 6 agosto 1969,
n. 26 e 27 agosto 1975, n. 60 come modificato.
ARTICOLO 22
Fino all'approvazione del programma
pluriennale di intervento di cui all'articolo 1, lett. a), e
della determinazione delle tipologie di cui all'articolo 1,
lettera b), la ripartizione dei fondi per l'assegnazione dei
contributi previsti al Capo II della presente legge viene effettuata
nel rispetto della politica generale di programmazione degli
interventi regionali nel settore sportivo.
CAPO VI
Disposizioni finanziarie
ARTICOLO 23
Per la concessione dei contributi
annui previsti dall'articolo 5 della presente legge è autorizzato,
nell'esercizio finanziario 1980, il limite di impegno di lire
350 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
in misura di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari
dal 1980 al 1999.
L'onere di lire 1.050 milioni, corrispondente
alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982,
di cui lire 350 milioni relative all'annualità autorizzata per
l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 6006 dello stato di
previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi
1980- 1982, e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980,
il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.050
milioni per il piano, di cui lire 350 milioni per l'esercizio
1980.
Al predetto onere di lire 1.050
milioni si provvede, per lire 850 milioni, di cui lire 350 milioni
per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo
dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato
stato di previsione (Rubrica n. 2 - Ricreazione e Sport - Partita
n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi)
e, per le restanti lire 200 milioni, mediante storno di pari
importo dal capitolo 1953 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del piano
finanziario per gli esercizi 1980- 1982.
Gli oneri relativi alle annualità
autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico
ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
ARTICOLO 24
Per la concessione dei contributi
in conto capitale previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 14,
lettera a), della presente legge, è autorizzata per gli esercizi
dal 1980 al 1982 la spesa complessiva di lire 1.050 milioni,
di cui lire 350 milioni per l'esercizio 1980.
Il predetto onere di lire 1.050
milioni, di cui lire 350 milioni per l'esercizio 1980, fa carico
al capitolo 6007 dello stato di previsione della spesa del piano
finanziario per gli esercizi 1980- 1982 e del bilancio per l'esercizio
finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente
elevato di lire 1.050 milioni per il piano, di cui lire 350
milioni per l'esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 1.050
milioni si provvede, per lire 350 milioni relativi all'esercizio
1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo
globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione
(Rubrica n. 2 - Ricreazione e Sport - Partita n. 1 - dell'elenco
n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per le restanti
lire 700 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo
1953 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»
dello stato di previsione della spesa del piano finanziario
per gli esercizi 1980- 1982.
ARTICOLO 25
Gli eventuali oneri derivanti dalla
concessione della garanzia di cui all'articolo 13 della presente
legge faranno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione
della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980- 1982
e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento
presenta sufficiente disponibilità .
ARTICOLO 26
Gli oneri previsti dall'articolo
14, lettera b), della presente legge, fanno carico al capitolo
6008 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario
per gli esercizi 1980- 1982 e del bilancio per l'esercizio 1980,
il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità .
ARTICOLO 27
Per le finalità previste dall'articolo
18 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1980,
la spesa complessiva di lire 550 milioni, di cui lire 400 milioni
per gli interventi indicati alla lettera a) e lire 150 milioni
per gli interventi indicati alla lettera b).
La predetta spesa di lire 550 milioni
fa carico, per lire 400 milioni, al capitolo 901 dello stato
di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi
1980- 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e,
per lire 150 milioni, al capitolo 902 del precitato stato di
previsione, i cui stanziamenti vengono conseguentemente elevati
di lire 400 milioni e, rispettivamente di lire 150 milioni per
l'esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 550 milioni
si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito
fondo globale iscritto al capitolo 7000 del più volte citato
stato di previsione (Rubrica n. 2 - Ricreazione e Sport - Partita
n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.