LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 16-08-1976 REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA
Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto
1975, n. 60, concernente «Interventi regionali per lo sviluppo
delle attività ricreative e sportive».
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 64 del 16 agosto 1976
ARTICOLO 1
L'articolo 2, quarto comma, lettera
c) della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è sostituito
dal seguente: «c) dai rappresentanti regionali dell'Unione Società
Corali Italiane( USCI), dalla Federazione Italiana Arti e Tradizioni
Popolari ENAL( FIATPE) e dall'Associazione Nazionale Bande Italiane
Musicali Autonome ( ANBIMA)».
ARTICOLO 2
L'articolo 6, secondo comma, della
legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è sostituito dal seguente:
«Le Associazioni, le Istituzioni ed i Gruppi sportivi aziendali
che intendano concorrere ai contributi di cui al precedente
articolo 3, ultimo comma, inoltreranno le relative istanze tramite
le Amministrazioni comunali interessate che esprimeranno sulle
stesse parere motivato».
ARTICOLO 3
All'articolo 8, secondo comma, lettera
c) della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, la dizione «,
di cui allo articolo 6, secondo comma,» è sostituita dalla seguente:
«, di cui all'articolo 6, ultimo comma,».
ARTICOLO 4
Il terzo e quarto comma dell'articolo
16 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, sono sostituiti
dai seguenti:
«I beneficiari di cui al presente
capo dovranno produrre, allo scadere dell'esercizio finanziario
in cui si è svolta l'attività per la quale è stata erogata la
sovvenzione, il bilancio consuntivo - munito del verbale di
approvazione secondo quanto previsto dallo Statuto sociale -
dal quale risulti la specifica destinazione data all'intervento
regionale.
Per i Comuni e gli Enti esonerati
dalla presentazione dei bilanci la destinazione data alla sovvenzione
verrà specificata in un'apposita dichiarazione che dovrà pervenire
entro il termine stabilito nel decreto di concessione.
La mancata presentazione di quanto
richiesto nei due precedenti commi del presente articolo comporta
la revoca della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata
erogata, la restituzione della medesima».
ARTICOLO 5
Per la concessione dei contributi
annui costanti previsti dall'articolo 3 della legge regionale
27 agosto 1975, n. 60, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi
finanziari 1976, 1977 e 1979, un limite di impegno di lire 100
milioni.
Le annualità relative fanno carico
ai diversi esercizi come segue:
-
esercizio 1976 lire 100 milioni;
-
esercizi 1977 e 1978 lire 200 milioni;
-
esercizi dal 1979 al 1995 lire 300 milioni;
-
esercizi 1996 e 1997 lire 200 Milioni; - esercizio
1998 lire 100 milioni.
L'onere di lire 800 milioni, corrispondente
alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976- 1979 - di
cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per
l'esercizio 1976 - fa carico al capitolo 5457 dello stato di
previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e, rispettivamente,
del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene
elevato, per il piano, da lire 400 milioni a lire 1.200 milioni
e, per il bilancio, da lire 100 milioni a lire 200 milioni,
mediante prelevamento di lire 800 milioni dallo apposito fondo
globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione
(Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione
e Sport - Partita n. 1 dell'elenco 5 allegato al piano ed al
bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità
autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico sui corrispondenti
capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
ARTICOLO 6
Per la concessione dei contributi
in conto capitale previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 12,
lettera a), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata,
per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva
di lire 630 milioni, di cui lire 65 milioni per l'esercizio
finanziario 1976.
L'onere di lire 630 milioni, autorizzato
per gli esercizi 1976- 1979 - di cui lire 65 milioni per l'esercizio
1976, - fa carico al capitolo 5458 dello stato di previsione
della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e, rispettivamente,
del bilancio, per l'esercizio 1976.
Conseguentemente lo stanziamento
del precitato capitolo viene elevato, per il piano, da lire
370 milioni a lire 1.000 milioni e, per il bilancio, da lire
185 milioni a lire 250 milioni, mediante prelevamento di lire
630 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo
7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 2 - Presidenza
della Giunta regionale - Ricreazione e Sport - Partita n. 2
dell'elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.