Legislazione - Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 16-08-1976 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, concernente «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive».

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 64 del 16 agosto 1976

ARTICOLO 1

L'articolo 2, quarto comma, lettera c) della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è sostituito dal seguente: «c) dai rappresentanti regionali dell'Unione Società Corali Italiane( USCI), dalla Federazione Italiana Arti e Tradizioni Popolari ENAL( FIATPE) e dall'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome ( ANBIMA)».

ARTICOLO 2

L'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è sostituito dal seguente: «Le Associazioni, le Istituzioni ed i Gruppi sportivi aziendali che intendano concorrere ai contributi di cui al precedente articolo 3, ultimo comma, inoltreranno le relative istanze tramite le Amministrazioni comunali interessate che esprimeranno sulle stesse parere motivato».

ARTICOLO 3

All'articolo 8, secondo comma, lettera c) della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, la dizione «, di cui allo articolo 6, secondo comma,» è sostituita dalla seguente: «, di cui all'articolo 6, ultimo comma,».

ARTICOLO 4

Il terzo e quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, sono sostituiti dai seguenti:

«I beneficiari di cui al presente capo dovranno produrre, allo scadere dell'esercizio finanziario in cui si è svolta l'attività per la quale è stata erogata la sovvenzione, il bilancio consuntivo - munito del verbale di approvazione secondo quanto previsto dallo Statuto sociale - dal quale risulti la specifica destinazione data all'intervento regionale.

Per i Comuni e gli Enti esonerati dalla presentazione dei bilanci la destinazione data alla sovvenzione verrà specificata in un'apposita dichiarazione che dovrà pervenire entro il termine stabilito nel decreto di concessione.

La mancata presentazione di quanto richiesto nei due precedenti commi del presente articolo comporta la revoca della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della medesima».

ARTICOLO 5

Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1979, un limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

-         esercizio 1976 lire 100 milioni;

-         esercizi 1977 e 1978 lire 200 milioni;

-         esercizi dal 1979 al 1995 lire 300 milioni;

-         esercizi 1996 e 1997 lire 200 Milioni; - esercizio 1998 lire 100 milioni.

L'onere di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976- 1979 - di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976 - fa carico al capitolo 5457 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, da lire 400 milioni a lire 1.200 milioni e, per il bilancio, da lire 100 milioni a lire 200 milioni, mediante prelevamento di lire 800 milioni dallo apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e Sport - Partita n. 1 dell'elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

ARTICOLO 6

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 12, lettera a), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 630 milioni, di cui lire 65 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

L'onere di lire 630 milioni, autorizzato per gli esercizi 1976- 1979 - di cui lire 65 milioni per l'esercizio 1976, - fa carico al capitolo 5458 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e, rispettivamente, del bilancio, per l'esercizio 1976.

Conseguentemente lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato, per il piano, da lire 370 milioni a lire 1.000 milioni e, per il bilancio, da lire 185 milioni a lire 250 milioni, mediante prelevamento di lire 630 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e Sport - Partita n. 2 dell'elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.




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