LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29-10-1965 REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA
Sovvenzioni, contributi,
sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 20 del 30 ottobre 1965
ARTICOLO 1
L'Amministrazione regionale, nei
limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale,
è autorizzata:
1)
a) a
concedere sovvenzioni e sussidi a province e comuni, nonché
ad istituzioni, enti ed associazioni che perseguono fini di
assistenza di carattere materiale, ricreativo - educativo o
sociale, per lo svolgimento e l'incremento delle loro attività
e per la provvista dei mezzi relativi, compresi impianti, attrezzature
ed arredamenti;
b) ad
assegnare ai medesimi sussidi straordinari, affinché siano destinati:
- a favore di lavoratori o dei loro familiari, mutilati od invalidi,
profughi od orfani ed, in genere, di persone che si trovino
in condizioni di particolare bisogno; - a favore di bambini,
adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, soprattutto
per consentirne l'accoglimento in asili nido, scuole materne,
colonie marine e montane, istituti di educazione; - a favore
di altre persone particolarmente abbisognevoli di aiuto, in
dipendenza di pubbliche calamità o di altri gravi eventi;
c) a
sostenere spese dirette per le varie attività assistenziali,
di cui sopra, a favore del personale regionale e dei loro familiari;
2.
a concedere sovvenzioni e sussidi a province, comuni,
enti, istituti, associazioni e cooperative ed a sostenere spese
dirette, al fine di promuovere e potenziare l'attività didattico
- divulgativa in agricoltura e di diffondere i sistemi razionali
di coltivazione ed allevamento, di conservazione, trasformazione
e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché al fine
di sostenere la cooperazione agricola, e di favorire la diffusione
degli impianti collettivi;
3.
a) a
concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni,
consorzi e comitati ed a sostenere spese dirette per celebrazioni
pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi,
convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, nonché
per iniziative tendenti allo sviluppo della cooperazione;
b) a
concedere sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici
della Regione, per la partecipazione, anche fuori del territorio
regionale o nazionale, a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni,
concorsi, convegni e congressi;
c) a
sostenere spese dirette per l'intervento della Regione a tali
manifestazioni nonché per la provvista di impianti ed attrezzature
in fiere, mostre, mercati, rassegne ed esposizioni, alle quali
partecipino gli espositori od operatori di cui sopra;
4)
a) a
concedere sovvenzioni, sussidi, compensi e premi ad enti ed
istituti, società ed agenzie di stampa, associazioni e comitati,
editori, studiosi e giornalisti, nonché a sostenere spese dirette,
anche mediante la stipulazione di convenzioni, per la redazione,
la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini,
manifesti e giornali murali, studi, documentazioni, opuscoli,
monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per le informazioni
radio - televisive e per l'assunzione e la distribuzione di
materiale fotocinematografico: e ciò al fine di divulgare la
conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività
e gli interventi della Regione;
b) ad
erogare contributi ed a sostenere spese dirette, anche mediante
stipulazione di convenzioni, per lo acquisto, la produzione
e la proiezione di documentari cinematografici, concernenti
avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali e per incoraggiare
e sostenere pubblicazioni di carattere giuridico, economico,
sociale, artistico, tecnico, culturale in genere, che presentino
interesse per la Regione;
c) a
concedere compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini,
collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare
interesse per la Regione, comprese quelle relative a corsi di
formazione e di perfezionamento per il personale regionale;
5) a
concedere sovvenzioni e sussidi a favore di biblioteche, archivi,
gallerie, musei, discoteche e cineteche, per la conservazione,
la valorizzazione e l'incremento del patrimonio culturale, artistico
ed archeologico della Regione; ed a sostenere spese dirette
per tali finalità;
6)
a) a
concedere sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi,
associazioni ed enti vari, al fine di incoraggiarne e sostenerne
le iniziative e le attività culturali ed artistiche, ricreative
e sportive, queste ultime di carattere dilettantistico, anche
se attuate attraverso spettacoli teatrali, musicali, folcloristici,
ricreativi e sportivi ed altre analoghe manifestazioni, ai fini
di educazione e di divulgazione popolare oltre che di richiamo
turistico;
b) a
concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati
che, anche fuori del territorio regionale, si propongono di
conservare e divulgare le tradizioni, la cultura ed i consumi
del Friuli - Venezia Giulia, nonché di assistere i Friulani
ed i Giuliani residenti in altre regioni od all'estero;
7) a
concedere contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria
nell'ambito della Regione e per le attrezzature didattiche e
scientifiche degli istituti delle varie facoltà , nonché ad
assumere la spesa per la istituzione di cattedre universitarie
convenzionate, di interesse regionale.
ARTICOLO 2
Le sovvenzioni, i sussidi, i premi
e gli altri interventi, previsti dalla presente legge, sono
disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale,
su conforme deliberazione della Giunta medesima, previo accertamento
degli elementi posti a base delle relative richieste.
La Giunta regionale determina la
misura e le modalità di pagamento o di erogazione, tenendo conto
delle disponibilità dei fondi stanziati negli appositi capitoli
di bilancio ed, a seconda dei casi, delle necessità e dei bisogni
accertati e documentati, dell'importanza e del carattere delle
iniziative, delle manifestazioni, degli studi, delle prestazioni
e delle attività programmate, nonché di ogni altra circostanza
che valga a determinare l'entità dell'intervento.
E' fatto obbligo ai beneficiari
delle provvidenze di cui sopra, di fornire la dimostrazione
e la documentazione dell'impiego delle stesse, secondo la destinazione
prevista nel decreto di concessione.
ARTICOLO 3
Per l'attuazione della presente
legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1965
le seguenti spese:
a) Lire
800 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 1;
b) Lire
360 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 2;
c) Lire
65 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 3;
d) Lire
125 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 4;
e) Lire
95 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 5;
f)
Lire 110 milioni per le iniziative di cui all'articolo
1, punto 6;
g) Lire
100 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 7.
All'onere di cui al precedente comma
si fa fronte con gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario
1965 e precisamente:
A. la
spesa di 800 milioni di cui alla lettera a) a carico del capitolo
14204259 per 570 milioni, del capitolo 11204105 per 30 milioni
e del capitolo 11204104 per 200 milioni;
B. la
spesa di 360 milioni di cui alla lettera b) a carico del capitolo
25309614 per 10 milioni e del capitolo 25311655 per 350 milioni;
C. la
spesa di 65 milioni di cui alla lettera c) a carico del capitolo
11203061 per 45 milioni e del capitolo 14803280 per 20 milioni;
D. la
spesa di 125 milioni di cui alla lettera d) a carico del capitolo
11203060 per 50 milioni, del capitolo 11203063 per 10 milioni,
del capitolo 11203065 per 20 milioni, del capitolo 12203211
per 10 milioni, del capitolo 12203213 per 20 milioni e del capitolo
11203074 per 15 milioni;
E. la
spesa di 95 milioni di cui alla lettera e) a carico del capitolo
12604238 per 30 milioni, del capitolo 12203212 per 5 milioni,
del capitolo 22611524 per 30 milioni e del capitolo 15903345
per 30 milioni;
F. la
spesa di 110 milioni di cui alla lettera f) a carico del capitolo
12604237 per 100 milioni e del capitolo 14204259 per 10 milioni;
G. la
spesa di 100 milioni di cui alla lettera g) a carico del capitolo
22611523. Lo stanziamento del sopra citato capitolo 14204259
è elevato di 440 milioni mediante lo storno di Lire 50 milioni
dal capitolo 12604236, di Lire 50 milioni dal capitolo 12203214,
di Lire 40 milioni dal capitolo 15903344, e di Lire 300 milioni
mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto
al capitolo 26215751.
Alla determinazione degli stanziamenti
da inscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la
legge di approvazione del bilancio regionale.
Gli stanziamenti eventualmente non
impegnati nello esercizio finanziario 1965 potranno essere utilizzati
anche nell'esercizio finanziario 1966.
ARTICOLO 4
La presente legge entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli- Venezia Giulia.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.