Legislazione - Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 2-07-1969 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N . 19 del 10 luglio 1969

TITOLO I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Capo I

Disposizioni preliminari

ARTICOLO 1

La Regione riconosce nella cultura un fattore essenziale per il progresso della comunità e ne favorisce lo sviluppo con il rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato.

ARTICOLO 2

In armonia con lo scopo enunciato nell'articolo 1, l'Amministrazione regionale incoraggia e sostiene nelle loro varie manifestazioni:

a)       le attività e le iniziative volte a sviluppare ed a diffondere la cultura letteraria, scientifica, socio - economica ed urbanistica;

b)       le attività musicali, liriche e concertistiche, e le iniziative miranti ad incrementare ed a divulgare gli spettacoli e la cultura musicali;

c)       le attività dei teatri di prosa e le iniziative intese ad incrementare ed a divulgare gli spettacoli teatrali e la cultura teatrale e cinematografica;

d)       le attività e le iniziative dirette a promuovere la cultura artistica ed a diffondere la conoscenza del patrimonio artistico regionale;

e)       le attività e le iniziative intese alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, linguistico e delle tradizioni popolari della Regione;

f)        le attività e le iniziative rivolte a favorire l'elevazione culturale dei giovani e dei lavoratori;

g)       lo sviluppo degli scambi culturali;

h)       le attività e le iniziative riguardanti il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche.

ARTICOLO 3

E' istituita, presso l'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, la Commissione regionale per la cultura e l'arte. La Commissione è presieduta dall'Assessore alla istruzione ed alle attività culturali ed è composta da:

a)       i presidenti delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine o assessori provinciali da essi delegati;

b)       un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste;

c)       il Soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli - Venezia Giulia;

d)       il Soprintendente alle antichità competente per territorio;

e)       nove esperti della cultura e dell'arte eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;

f)        il Direttore del Servizio delle attività culturali dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali appartenente alla carriera direttiva.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica quattro anni.

ARTICOLO 4

La Commissione regionale per la cultura e l'arte esprime pareri:

-         sullo sviluppo dell'azione culturale dell'Amministrazione regionale e dei rapporti tra l'Amministrazione stessa e le istituzioni che operano nel settore della cultura;

-         sull'ammissibilità degli enti e associazioni culturali operanti nella Regione alle sovvenzioni regionali, di cui ai successivi articoli 6 e 7;

-         sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge.

ARTICOLO 5

La Commissione regionale per la cultura e l'arte è convocata dal Presidente.

TITOLO I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Capo II

Servizi culturali di preminente interesse regionale ed altre iniziative culturali

ARTICOLO 6

Una speciale funzione di servizio culturale nell'ambito del Friuli - Venezia Giulia è riconosciuta dall'Assessore alla istruzione ed alle attività culturali, sentito il parere della Commissione regionale per la cultura e l'arte, agli enti ed alle istituzioni che svolgano, nei settori indicati nell'articolo 2, un'attività qualificata e continuativa di interesse regionale ed abbiano una struttura organizzativa adeguata.

A favore degli enti e delle istituzioni di cui al precedente comma sono concesse, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972, sovvenzioni rapportate all'importanza e alla proiezione regionale della loro attività .

ARTICOLO 7

E' autorizzata la concessione, a favore di enti e istituzioni diversi da quelli contemplati nel precedente articolo, nonché a favore di associazioni, circoli e comitati, di sovvenzioni per l'attuazione di valide iniziative o manifestazioni nei settori indicati nell'articolo

2. Le sovvenzioni sono concesse in base ai programmi di attività al rilievo delle iniziative e ad ogni altro elemento utile per la determinazione dell'opportunità e della misura dell'intervento regionale.

ARTICOLO 8

E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia, di una sovvenzione annua di 10 milioni di lire, per il finanziamento di particolari piani annuali di interventi nel settore dello spettacolo, secondo gli scopi statutari dell'Ente.

TITOLO I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Capo III

Modalità e termini per la presentazione delle domande di sovvenzione

ARTICOLO 9

Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dagli articoli 6, 7 e 8 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate come segue:

a)       per le sovvenzioni di cui all'articolo 6, del programma di attività e di una relazione illustrativa di esso;

b)       per le sovvenzioni di cui all'articolo 7, del programma delle iniziative o delle manifestazioni e del preventivo delle spese;

c)       per le sovvenzioni di cui all'articolo 8, dei piani annuali d'intervento e di una relazione illustrativa di essi.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Capo I

Contributi a favore di biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie e pinacoteche

ARTICOLO 10

E' autorizzata la concessione di contributi a favore di enti, associazioni ed istituti, che gestiscono biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie e pinacoteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, documentaristico, filmografico, fotografico, storico, artistico, archeologico ed etnografico della Regione.

I contributi concernenti le biblioteche potranno essere rivolti a promuovere la creazione e la diffusione nella Regione, anche attraverso reti provinciali di prestito e sistemi bibliotecari territoriali, di servizi di lettura aperti a tutti i cittadini.

I contributi concernenti musei, gallerie e pinacoteche potranno inoltre essere rivolti a incoraggiarne e sostenerne la funzione di centri culturali e formativi a disposizione ed al servizio della comunità.

I contributi sono concessi tenendo conto della funzione e dell'attività che gli enti, le associazioni e gli istituti richiedenti svolgono o si propongono di svolgere, nonché di ogni altro elemento utile per la valutazione dell'opportunità e per la determinazione della misura dell'intervento regionale.

Prioritaria considerazione viene rivolta alle iniziative dei Comuni e degli enti pubblici.

ARTICOLO 11

Sulle domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo 10, l'Assessore all'istruzione e alle attività culturali potrà sentire, a seconda dei casi, il parere del Soprintendente bibliografico, del Soprintendente archivistico, del Soprintendente alle antichità o del Soprintendente ai monumenti e gallerie competenti per territorio.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Capo II

Contributi per il restauro di monumenti e opere d'arte

ARTICOLO 12

E' autorizzata la concessione di contributi a favore di istituzioni e di enti per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico o artistico.

All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità che, caso per caso, saranno stabilite nel provvedimento di concessione.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Capo III

Concessione di premi - acquisto ad artisti della Regione e acquisto di opere d'arte

ARTICOLO 13

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, in occasione di mostre, di rassegne e di concorsi, acquisti di opere d'arte figurativa, per premiare artisti della Regione che si siano segnalati per qualità e validità della propria produzione.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a procedere eccezionalmente all'acquisto di opere d'arte di particolare pregio, che ritenga opportuno assicurare definitivamente al patrimonio artistico del Friuli - Venezia Giulia.

Le opere d'arte così acquisite potranno essere eventualmente cedute a un museo della Regione, che ne garantisca la conservazione e il pubblico godimento.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Capo IV

Contributi per la conservazione e la divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari della Regione

ARTICOLO 14

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Capo V

Contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale

ARTICOLO 15

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell'ambito della Regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università e per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Capo VI

Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

ARTICOLO 16

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate del preventivo sommario delle spese che si intendono sostenere con l'eventuale contributo regionale.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate di una relazione illustrativa della cosa immobile o mobile di interesse storico, archeologico o artistico sulla quale si intende intervenire, del progetto dei lavori, del preventivo delle spese e del nulla osta della competente Soprintendenza, a norma dell'articolo 18 della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 14 devono essere presentate all'Assessorato della istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di marzo, corredate di una relazione illustrativa delle iniziative e delle manifestazioni in programma e del preventivo sommario delle spese.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15 devono essere presentate all'Assessorato della istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di maggio, corredate del piano di impiego dei contributi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

ARTICOLO 17

Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali.

Le sovvenzioni, i contributi e le spese sono disposti con decreto dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali.

E' fatto obbligo ai beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi di fornire, entro il mese di giugno dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

ARTICOLO 18

OMISSIS

ARTICOLO 19

E' abrogato, per quanto riguarda gli interventi di competenza dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, l'art. 1, punti 5), 6a), 6b) e 7) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23

ARTICOLO 20

Le domande di contributo per l'anno 1969, eventualmente già presentate ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono considerate valide ai fini della presente legge.

ARTICOLO 21

Ferme restando tutte le altre disposizioni della presente legge, le sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 7 sono concesse, per l'esercizio finanziario 1969, a prescindere dal parere della Commissione regionale per la cultura e l'arte previsto dall'articolo 4 e dal riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale previsto dall'art. 6, primo comma.

ARTICOLO 22

La presente legge regionale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 




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