LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 2-07-1969 REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA
Interventi regionali per lo sviluppo
delle attività culturali e contributi per la conservazione,
la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico,
storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria
e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia
Giulia.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N . 19 del 10 luglio 1969
TITOLO I
INTERVENTI PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Capo I
Disposizioni preliminari
ARTICOLO 1
La Regione riconosce nella cultura
un fattore essenziale per il progresso della comunità e ne favorisce
lo sviluppo con il rispetto delle attribuzioni degli organi
dello Stato.
ARTICOLO 2
In armonia con lo scopo enunciato
nell'articolo 1, l'Amministrazione regionale incoraggia e sostiene
nelle loro varie manifestazioni:
a) le
attività e le iniziative volte a sviluppare ed a diffondere
la cultura letteraria, scientifica, socio - economica ed urbanistica;
b) le
attività musicali, liriche e concertistiche, e le iniziative
miranti ad incrementare ed a divulgare gli spettacoli e la cultura
musicali;
c) le
attività dei teatri di prosa e le iniziative intese ad incrementare
ed a divulgare gli spettacoli teatrali e la cultura teatrale
e cinematografica;
d) le
attività e le iniziative dirette a promuovere la cultura artistica
ed a diffondere la conoscenza del patrimonio artistico regionale;
e) le
attività e le iniziative intese alla valorizzazione del patrimonio
culturale, storico, linguistico e delle tradizioni popolari
della Regione;
f)
le attività e le iniziative rivolte a favorire l'elevazione
culturale dei giovani e dei lavoratori;
g) lo
sviluppo degli scambi culturali;
h) le
attività e le iniziative riguardanti il patrimonio culturale
delle minoranze linguistiche.
ARTICOLO 3
E' istituita, presso l'Assessorato
dell'istruzione e delle attività culturali, la Commissione regionale
per la cultura e l'arte. La Commissione è presieduta dall'Assessore
alla istruzione ed alle attività culturali ed è composta da:
a) i
presidenti delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine
o assessori provinciali da essi delegati;
b) un
rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste;
c) il
Soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli - Venezia
Giulia;
d) il
Soprintendente alle antichità competente per territorio;
e) nove
esperti della cultura e dell'arte eletti dal Consiglio regionale
con voto limitato;
f)
il Direttore del Servizio delle attività culturali dell'Assessorato
dell'istruzione e delle attività culturali.
Le funzioni di segretario sono esercitate
da un funzionario dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività
culturali appartenente alla carriera direttiva.
La Commissione è nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
della Giunta stessa, e dura in carica quattro anni.
ARTICOLO 4
La Commissione regionale per la
cultura e l'arte esprime pareri:
-
sullo sviluppo dell'azione culturale dell'Amministrazione
regionale e dei rapporti tra l'Amministrazione stessa e le istituzioni
che operano nel settore della cultura;
-
sull'ammissibilità degli enti e associazioni culturali
operanti nella Regione alle sovvenzioni regionali, di cui ai
successivi articoli 6 e 7;
-
sui problemi generali e particolari che le vengono
sottoposti in relazione agli scopi della presente legge.
ARTICOLO 5
La Commissione regionale per la
cultura e l'arte è convocata dal Presidente.
TITOLO I
INTERVENTI PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Capo II
Servizi culturali
di preminente interesse regionale ed altre iniziative culturali
ARTICOLO 6
Una speciale funzione di servizio
culturale nell'ambito del Friuli - Venezia Giulia è riconosciuta
dall'Assessore alla istruzione ed alle attività culturali, sentito
il parere della Commissione regionale per la cultura e l'arte,
agli enti ed alle istituzioni che svolgano, nei settori indicati
nell'articolo 2, un'attività qualificata e continuativa di interesse
regionale ed abbiano una struttura organizzativa adeguata.
A favore degli enti e delle istituzioni
di cui al precedente comma sono concesse, in ciascuno degli
esercizi finanziari dal 1969 al 1972, sovvenzioni rapportate
all'importanza e alla proiezione regionale della loro attività
.
ARTICOLO 7
E' autorizzata la concessione, a
favore di enti e istituzioni diversi da quelli contemplati nel
precedente articolo, nonché a favore di associazioni, circoli
e comitati, di sovvenzioni per l'attuazione di valide iniziative
o manifestazioni nei settori indicati nell'articolo
2. Le sovvenzioni sono concesse
in base ai programmi di attività al rilievo delle iniziative
e ad ogni altro elemento utile per la determinazione dell'opportunità
e della misura dell'intervento regionale.
ARTICOLO 8
E' autorizzata la concessione, a
favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia,
di una sovvenzione annua di 10 milioni di lire, per il finanziamento
di particolari piani annuali di interventi nel settore dello
spettacolo, secondo gli scopi statutari dell'Ente.
TITOLO I
INTERVENTI PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Capo III
Modalità e termini
per la presentazione delle domande di sovvenzione
ARTICOLO 9
Le domande per la concessione delle
sovvenzioni previste dagli articoli 6, 7 e 8 devono pervenire
all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali,
per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della
presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese
di febbraio, corredate come segue:
a) per
le sovvenzioni di cui all'articolo 6, del programma di attività
e di una relazione illustrativa di esso;
b) per
le sovvenzioni di cui all'articolo 7, del programma delle iniziative
o delle manifestazioni e del preventivo delle spese;
c) per
le sovvenzioni di cui all'articolo 8, dei piani annuali d'intervento
e di una relazione illustrativa di essi.
TITOLO II
CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE,
LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO,
STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
E PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Capo I
Contributi a favore
di biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie
e pinacoteche
ARTICOLO 10
E' autorizzata la concessione di
contributi a favore di enti, associazioni ed istituti, che gestiscono
biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie
e pinacoteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento
del patrimonio bibliografico, documentaristico, filmografico,
fotografico, storico, artistico, archeologico ed etnografico
della Regione.
I contributi concernenti le biblioteche
potranno essere rivolti a promuovere la creazione e la diffusione
nella Regione, anche attraverso reti provinciali di prestito
e sistemi bibliotecari territoriali, di servizi di lettura aperti
a tutti i cittadini.
I contributi concernenti musei,
gallerie e pinacoteche potranno inoltre essere rivolti a incoraggiarne
e sostenerne la funzione di centri culturali e formativi a disposizione
ed al servizio della comunità.
I contributi sono concessi tenendo
conto della funzione e dell'attività che gli enti, le associazioni
e gli istituti richiedenti svolgono o si propongono di svolgere,
nonché di ogni altro elemento utile per la valutazione dell'opportunità
e per la determinazione della misura dell'intervento regionale.
Prioritaria considerazione viene
rivolta alle iniziative dei Comuni e degli enti pubblici.
ARTICOLO 11
Sulle domande di concessione dei
contributi previsti dall'articolo 10, l'Assessore all'istruzione
e alle attività culturali potrà sentire, a seconda dei casi,
il parere del Soprintendente bibliografico, del Soprintendente
archivistico, del Soprintendente alle antichità o del Soprintendente
ai monumenti e gallerie competenti per territorio.
TITOLO II
CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE,
LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO,
STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
E PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Capo II
Contributi per il
restauro di monumenti e opere d'arte
ARTICOLO 12
E' autorizzata la concessione di
contributi a favore di istituzioni e di enti per l'esecuzione
di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di cose
immobili e mobili di interesse storico, archeologico o artistico.
All'erogazione dei contributi si
provvede con le modalità che, caso per caso, saranno stabilite
nel provvedimento di concessione.
TITOLO II
CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE,
LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO,
STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
E PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Capo III
Concessione di premi
- acquisto ad artisti della Regione e acquisto di opere d'arte
ARTICOLO 13
L'Amministrazione regionale è autorizzata
ad effettuare, in occasione di mostre, di rassegne e di concorsi,
acquisti di opere d'arte figurativa, per premiare artisti della
Regione che si siano segnalati per qualità e validità della
propria produzione.
L'Amministrazione regionale è inoltre
autorizzata a procedere eccezionalmente all'acquisto di opere
d'arte di particolare pregio, che ritenga opportuno assicurare
definitivamente al patrimonio artistico del Friuli - Venezia
Giulia.
Le opere d'arte così acquisite potranno
essere eventualmente cedute a un museo della Regione, che ne
garantisca la conservazione e il pubblico godimento.
TITOLO II
CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE,
LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO,
STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
E PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Capo IV
Contributi per la
conservazione e la divulgazione della cultura e delle tradizioni
popolari della Regione
ARTICOLO 14
L'Amministrazione regionale è autorizzata
a concedere contributi per iniziative e manifestazioni volte
alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle
tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia, anche fuori
del territorio regionale.
TITOLO II
CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE,
LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO,
STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
E PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Capo V
Contributi per lo sviluppo dell'istruzione
universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali
di interesse regionale
ARTICOLO 15
L'Amministrazione regionale è autorizzata
a concedere contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria
e per la ricerca scientifica nell'ambito della Regione, per
le attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università e
per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale.
TITOLO II
CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE,
LA VALORIZZAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO,
STORICO E ARTISTICO E PER LO SVILUPPO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
E PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Capo VI
Modalità e termini
per la presentazione delle domande di contributo
ARTICOLO 16
Le domande per la concessione dei
contributi previsti dall'articolo 10 devono pervenire all'Assessorato
dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio
1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge
e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate
del preventivo sommario delle spese che si intendono sostenere
con l'eventuale contributo regionale.
Le domande per la concessione dei
contributi previsti dall'articolo 12 devono pervenire all'Assessorato
dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio
1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge
e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate
di una relazione illustrativa della cosa immobile o mobile di
interesse storico, archeologico o artistico sulla quale si intende
intervenire, del progetto dei lavori, del preventivo delle spese
e del nulla osta della competente Soprintendenza, a norma dell'articolo
18 della legge 1º giugno 1939, n. 1089.
Le domande per la concessione dei
contributi previsti dall'art. 14 devono essere presentate all'Assessorato
della istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio
1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge
e, per gli esercizi successivi, entro il mese di marzo, corredate
di una relazione illustrativa delle iniziative e delle manifestazioni
in programma e del preventivo sommario delle spese.
Le domande per la concessione dei
contributi previsti dall'art. 15 devono essere presentate all'Assessorato
della istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio
1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge
e, per gli esercizi successivi, entro il mese di maggio, corredate
del piano di impiego dei contributi.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
E TRANSITORIE
ARTICOLO 17
Gli interventi previsti dalla presente
legge sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
all'istruzione ed alle attività culturali.
Le sovvenzioni, i contributi e le
spese sono disposti con decreto dell'Assessore all'istruzione
ed alle attività culturali.
E' fatto obbligo ai beneficiari
delle sovvenzioni e dei contributi di fornire, entro il mese
di giugno dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione
del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto
di concessione.
ARTICOLO 18
OMISSIS
ARTICOLO 19
E' abrogato, per quanto riguarda
gli interventi di competenza dell'Assessorato dell'istruzione
e delle attività culturali, l'art. 1, punti 5), 6a), 6b) e 7)
della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23
ARTICOLO 20
Le domande di contributo per l'anno
1969, eventualmente già presentate ai sensi della legge regionale
29 ottobre 1965, n. 23, sono considerate valide ai fini della
presente legge.
ARTICOLO 21
Ferme restando tutte le altre disposizioni
della presente legge, le sovvenzioni di cui agli articoli 6
e 7 sono concesse, per l'esercizio finanziario 1969, a prescindere
dal parere della Commissione regionale per la cultura e l'arte
previsto dall'articolo 4 e dal riconoscimento della speciale
funzione di servizio culturale previsto dall'art. 6, primo comma.
ARTICOLO 22
La presente legge regionale entrerà
in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.