LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 22-08-1994 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NORME IN MATERIA DI
PROMOZIONE CULTURALE
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.
87 del 25 agosto 1994
ARTICOLO 1
Finalità
1.
La regione promuove la produzione, la diffusione e la
fruizione di attività culturali e favorisce il più ampio pluralismo
delle espressioni e delle iniziative.
2.
A tal fine la Regione valorizza i soggetti che esprimono
organizzazione e aggregazione di indennità , di valori e di
interessi culturali.
ARTICOLO 2
Azioni programmatiche
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.
1 la Regione:
a) sostiene
progetti e iniziative culturali di rilevante interesse regionale;
b) realizza
manifestazioni e iniziative promosse, di norma, in collaborazione
con altri soggetti.
ARTICOLO 3
Programma triennale
degli interventi
1.
L'attività di promozione culturale della Regione si realizza
sulla base di un programma triennale approvato dal Consiglio
regionale; i programmi triennali successivi al primo sono predisposti
dalla Giunta regionale almeno centoventi giorni prima della
scadenza del precedente.
2.
Il programma triennale:
a) individua
gli obiettivi generali e settoriali, con le relative quote di
finanziamento, da conseguire in relazione alle diverse tipologie
di intervento;
b) stabilisce
i tetti di finanziamento, fermo restando che l'entità del contributo
regionale non può essere superiore al cinquanta per cento della
spesa ritenuta ammissibile;
c) indica
i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi;
d) stabilisce
tempi e modalità per la presentazione delle domande.
3.
Il programma triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
ARTICOLO 4
Destinatari dei contributi
regionali
1.
I destinatari dei contributi regionali di cui alla presente
legge sono:
a) istituzioni
culturali;
b) associazioni
culturali;
c) soggetti
pubblici e privati, secondo le modalità indicate negli articoli
7 e 8.
ARTICOLO 5
Interventi a sostegno
delle iniziative di istituzioni e associazioni culturali
1.
La Regione interviene mediante assegnazione di contributi
a sostegno di:
a) programmi
annuali e poliennali di studio, ricerca e divulgazione nel campo
della cultura umanistica, scientifica e artistica, proposti
da istituzioni culturali;
b) progetti
che, in conformità degli indirizzi del programma triennale di
cui all'art. 3, vengono presentati da associazioni culturali.
2.
Per accedere ai contributi regionali le istituzioni di
cui al comma 1, lett. a) debbono avere i seguenti requisiti:
a) operare
senza fini di lucro;
b) prestare
servizi nel campo culturale;
c) svolgere
attività non saltuaria e di rilevante valore culturale da almeno
due anni;
d) disporre
di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento
delle proprie attività;
e) garantire
responsabilità di direzione scientifica;
f)
disporre di risorse patrimoniali adeguate alle esigenze
gestionali ed in particolare alla realizzazione dei programmi
di attività proposti.
3.
Per accedere ai contributi regionali le associazioni
di cui al comma 1, lett. b) debbono essere iscritte all'Albo
regionale delle associazioni.
Fino alla formazione dell'Albo,
le predette associazioni debbono comunque possedere almeno i
seguenti requisiti:
a) operare
senza fini di lucro;
b) essere
costituite regolarmente con atto o statuto;
c) svolgere
attività culturale da almeno due anni;
d) disporre
di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento
dei progetti proposti.
ARTICOLO 6
Interventi a sostegno
di iniziative culturali promosse dalle Province
1.
La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione
di progetti per obiettivi specifici presentati dalle Province
nell'esercizio della loro funzione di programmazione e coordinamento.
2.
Le iniziative di cui al comma 1 debbono essere realizzate
con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati
operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere
in concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.
ARTICOLO 7
Iniziative della Regione
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo
1 e degli obiettivi individuati nel programma triennale degli
interventi, di cui all'articolo 3, la Regione può realizzare
direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, di norma
in collaborazione con altri soggetti, anche diversi da quelli
previsti dagli articoli 5 e 6.
ARTICOLO 8
Premi per iniziative
culturali di particolare rilevanza
1.
Al fine di promuovere e valorizzare iniziative culturali
particolarmente significative nei contenuti e nella modalità
di realizzazione, attuate da organizzazioni a base associativa
o da singoli, la Regione assegna annualmente dei premi.
2.
A tale scopo la Giunta regionale costituisce, con proprio
atto deliberativo, una giuria formata da cinque esperti di riconosciuta
fama. La giuria rimane in carica per un triennio ed i suoi membri
non sono rieleggibili immediatamente nella giuria successiva.
Ai membri della giuria sono corrisposti i compensi ed i rimborsi
agli organi collegiali.
3.
Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria
opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede all'assegnazione
dei premi ai vincitori indicati dalla giuria.
4.
I soggetti vincitori dei premi non possono partecipare
al concorso dell'anno immediatamente successivo.
ARTICOLO 9
Assegnazione e liquidazione
dei contributi e dei premi
1.
La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi
di cui alla presente legge, sulla base dei criteri stabiliti
dal programma triennale.
2.
I contributi di cui alla presente legge sono vincolati
alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati
assegnati.
3.
Per quanto riguarda i premi di cui all'art. 8, la Giunta
regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi
nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale
e impegna la relativa quota complessiva.
4.
I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono liquidati
a presentazione di una relazione sulla attività e sui progetti
ammessi a contributo, unitamente a un rendiconto finanziario,
e sono rapportati ai costi effettivamente sostenuti.
5.
I premi di cui all'articolo 8 sono liquidati in un'unica
soluzione ad esecutività della delibera di assegnazione.
ARTICOLO 10
Decadenza e revoca dei
contributi
1.
La documentazione di cui all'articolo 9, comma 4, deve
essere presentata comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo
a quello dell'assegnazione del contributo, pena la decadenza
automatica dal contributo stesso.
2.
La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale
attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca,
totale o parziale, del contributo assegnato.
ARTICOLO 11
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione
fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella
parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei
finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge
di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo,
della LR 6 luglio 1977, n. 31.
ARTICOLO 12
Abrogazione e modificazione
di norme regionali
1.
Le iniziative di cui al comma 1 dell'art. 3 della LR
23 novembre 1988, n. 47, sono finanziate secondo le modalità
e i criteri stabiliti dalla presente legge. Il comma 2 dell'art.
3 della LR n. 47 del 1988 è abrogato.
2.
Il comma 3 dell'art. 2 della LR 20 maggio 1992, n. 23
è così sostituito: «Possono beneficiare dei contributi previsti
dalla presente legge i Comuni e i complessi bandistici e corali
in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere
sede e svolgere attività nel territorio regionale;
b) essere
costituiti ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 36 del codice civile;
c) svolgere
attività da almeno un anno.».
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia
- Romagna.