LEGGE REGIONALE N. 26 DELL’8 AGOSTO 2001 REGIONE EMILIA - ROMAGNA
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO
PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO
1999, N. 10
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.
112 del 9 agosto 2001
TITOLO I
Principi generali
ARTICOLO 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia - Romagna con la presente
legge disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo
2000, n. 62, gli interventi per il diritto allo studio ed all’apprendimento
per tutta la vita.
2. La presente legge si ispira alla
finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad
accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.
3. La Regione e gli Enti locali,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 e ferme restando le funzioni amministrative attribuite
ai Comuni dall’art. 42 del D.P.R. 616/77, promuovono interventi
volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale
e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.
4. La Regione e gli Enti locali
pongono a fondamento della programmazione degli interventi di
rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio
della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali,
paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale,
dell'associazionismo e delle parti sociali.
ARTICOLO 2
Oggetto
1. Sono oggetto specifico della presente
legge le azioni che favoriscono:
a) la promozione e la qualificazione
di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni
delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione,
come definito dall'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e
fatta salva l’applicazione del comma 7 del medesimo articolo,
e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie e delle
identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà
di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie;
b) la realizzazione di una offerta
di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare
i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione
e della formazione, anche in riferimento all’educazione degli
adulti;
c) il raccordo delle istituzioni
e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari,
culturali, ricreativi e sportivi;
d) il riequilibrio dell'offerta
scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente
diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità,
con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei
servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;
e) il sostegno al successo scolastico
e formativo.
TITOLO II
Tipologia degli interventi
e destinatari
ARTICOLO 3
Tipologia degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge
a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:
a) interventi volti a facilitare
l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:
1) fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e delle
superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297
del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;
2) servizi di mensa;
3) servizi di trasporto e facilitazioni
di viaggio;
4) servizi residenziali;
5) sussidi e servizi individualizzati
per soggetti in situazione di handicap;
6) borse di studio;
b) progetti volti a garantire ed
a migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed
educativa.
2. Gli interventi di cui alla lettera
a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune
di residenza dell’alunno, salvo che intervengano accordi diversi
fra i Comuni interessati.
3. Gli utenti concorrono al costo
dei servizi di cui al comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e
5 con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche.
I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali
contributi.
4. I progetti di cui alla lettera
b) del comma 1 riguardano:
a) facilitazioni per l'utilizzo
a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive
e scientifiche presenti sul territorio, nonché fruizione di
supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione
e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare
riferimento alle tecnologie multimediali;
b) facilitazioni per l’utilizzo
a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive
e scientifiche presenti sul territorio;
c) iniziative volte a promuovere
e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi
e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole
e famiglie;
d) interventi volti ad accrescere
la qualità dell’offerta educativa a beneficio dei frequentanti
delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione
e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione
e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo
tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola
dell'obbligo;
e) azioni di prevenzione degli abbandoni
e della dispersione scolastica.
ARTICOLO 4
Borse di studio
1. Al fine di rendere effettivo il diritto
allo studio e all’istruzione per tutti gli alunni delle scuole
del sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi
di formazione professionale organizzati da agenzie formative
accreditate ai sensi della legislazione vigente, la Regione
interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli
allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo,
in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio
regionale.
2. Ai sensi del comma 11 dell’art.
1 della legge n. 62/2000, al fine di ridurre il rischio di abbandono
scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita
dalla Giunta regionale e di pari importo, vengono attribuite
in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione
di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione
economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni
ed integrazioni, non sia superiore a 30 milioni di lire netti
(pari a 15.493,71 euro) per un nucleo familiare di tre componenti,
aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso.
3. Per gli alunni appartenenti a
famiglie la cui situazione economica annua sia compresa fra
il limite stabilito al comma 2 e lire 60 milioni netti (pari
a 30.987,41 euro) per un nucleo familiare di tre componenti,
aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso,
le borse di studio di pari importo, non superiore alla misura
massima prevista al comma 2, sono erogate a sostegno delle spese
per l’istruzione.
4. La Giunta regionale con proprio
atto individua i beneficiari, l’importo massimo erogabile, eventualmente
differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per
fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno
dei limiti di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale, a garanzia
dell’uniformità di trattamento, stabilisce altresì le modalità
attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono
all’assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della
collaborazione delle scuole.
ARTICOLO 5
Interventi per l’integrazione
dei soggetti in situazione di handicap
1. La Regione e gli Enti locali promuovono
- nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle
leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi
provvedimenti attuativi - interventi diretti a garantire il
diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel
sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di
handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici,
psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio
percorso educativo e formativo.
2. Gli interventi vengono attivati
nel quadro di accordi di programma, stipulati fra Enti locali,
organi scolastici ed Aziende Unità sanitarie locali, finalizzati
ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti
pubblici e privati.
3. Nell’ambito degli accordi di
programma, in particolare:
a) i Comuni provvedono - nei limiti
delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo
individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica
e le Aziende Unità sanitarie locali - agli interventi diretti
ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico
e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto
speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale
aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire
e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
b) le Aziende Unità sanitarie locali
provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione
del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche
necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività
di consulenza e di supporto richieste dal personale docente,
educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.
ARTICOLO 6
Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente
legge sono attuati in favore:
a) dei frequentanti le scuole del
sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole
dell'infanzia;
b) dei frequentanti i corsi per
adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio
o di certificazione di competenze;
c) dei frequentanti i corsi di formazione
professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti
accreditati ai sensi della legislazione vigente.
TITOLO III
Ruoli e funzioni
degli Enti istituzionali e strumenti per la concertazione sociale
ARTICOLO 7
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione,
indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di
cui alla presente legge. A tal fine, il Consiglio regionale,
su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente
le risorse regionali, che si sommano con quelle dello Stato
e degli Enti locali, raccordandone le modalità di impiego, nonché
l’eventuale modifica dei limiti di reddito di cui ai commi 2
e 3 dell’art. 4.
2. Compete altresì alla Regione
la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente
o mediante la concessione di contributi a favore degli Enti
locali, i cui criteri sono stabiliti negli indirizzi di cui
al comma 1.
3. La Giunta regionale approva,
in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, il riparto
dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui
all'art. 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione
ad intese fra Regione, Enti locali e scuole.
4. La Regione e gli Enti locali,
ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni
necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla
finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli
interventi di cui alla presente legge.
ARTICOLO 8
Funzioni degli Enti
locali
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni
loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112/98
nel quadro degli indirizzi triennali di cui al comma 1 dell'art.
7, nonché degli atti di indirizzo di cui al comma 3 dello stesso
articolo.
2. Le Province approvano il programma
degli interventi, elaborato con il concorso dei Comuni e delle
scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di
competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla
presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto
degli indirizzi triennali e delle direttive regionali.
3. Le Province trasmettono alla
Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali
e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
ARTICOLO 9
Conferenza regionale
per il diritto allo studio
1. Al fine di elaborare proposte per gli
interventi di cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione,
in applicazione del principio di partecipazione di cui all’art.
1, comma 4, e’ convocata annualmente la Conferenza regionale
per il diritto allo studio.
2. Al tale scopo, la Giunta attiva
le competenti sedi di concertazione, con particolare riferimento
alla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone
disabili, alla Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione
ed alla Commissione regionale tripartita, coinvolgendo altresì
gli enti di formazione professionale accreditati, le associazioni
delle scuole e delle famiglie maggiormente rappresentative a
livello regionale ed il Forum del Terzo settore.
TITOLO IV
Norme finanziarie,
transitorie e abrogazioni
ARTICOLO 10
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione
della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione di
appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale,
che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto
disposto dall’art. 11 della L. R. 6 luglio 1977, n. 31.
ARTICOLO 11
Abrogazioni
1. E’ abrogata la L. R. 25 maggio
1999, n. 10 «Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta
la vita e qualificazione del sistema formativo integrato».
2. Sono abrogate inoltre le norme
incompatibili con la presente legge.
ARTICOLO 12
Norme transitorie
1. I procedimenti di programmazione e di
assegnazione dei benefici in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e fino all'approvazione degli indirizzi
triennali di cui all'articolo 7, comma 1, sono conclusi secondo
le procedure delle norme regionali abrogate dall'articolo 11.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.