LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 20-05-1992 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Promozione della cultura
musicale di tipo bandistico e corale
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.
63 del 22 maggio 1992
ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione Emilia - Romagna, in attuazione dei principi
statutari e del primo comma dell'art. 49 del DPR 24 luglio 1977,
n. 616, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo
bandistico e corale anche al fine di salvaguardare e potenziare
la tradizione musicale a carattere popolare.
2.
L'intervento della Regione è diretto in particolare:
a) ad
incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
b) ad
incentivare la realizzazione di attività di educazione e di
corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
c) a
promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti
dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
d) a
censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio delle composizioni
e a promuovere la produzione di nuovi repertori.
ARTICOLO 2
Interventi
1.
La Regione, con la collaborazione di organismi associativi
a larga base rappresentativa dei complessi bandistici e corali
operanti nel territorio regionale, persegue le finalità di cui
alla presente legge tramite:
a) l'erogazione
dei contributi;
b) la
realizzazione e la promozione di iniziative di sperimentazione,
studio, documentazione e ricerca.
2.
L'erogazione dei contributi è diretta a contribuire alle
spese relative all'organizzazione e alla gestione delle attività
di educazione e dei corsi di formazione musicale di tipo bandistico
e corale.
3.
Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente
legge i Comuni ed i complessi bandistici e corali operanti in
Emilia - Romagna ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art.
7 della LR 10 aprile 1986, n. 9.
ARTICOLO 3
Convenzioni con organismi
associativi
1.
La Regione persegue la qualificazione delle attività
di cui all'articolo precedente tramite apposite convenzioni
con le associazioni che rappresentano le bande musicali ed i
complessi corali operanti nel territorio regionale.
2.
Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere:
a) le
modalità per la realizzazione di un'azione di sostegno, qualificazione
e vigilanza tecnico - culturale sulle attività, in particolare
su quelle ammesse al finanziamento regionale;
b) le
modalità del sostegno finanziario alle attività , comprese quelle
indicate alle lettere c) e d) del precedente art. 1 e al comma
2 del precedente art. 2, organizzate dalle associazioni e dagli
aderenti alle stesse;
c) le
modalità del sostegno finanziario alla attività di formazione
e di aggiornamento dei docenti e dei maestri direttori di bande
e di complessi corali.
ARTICOLO 4
Compiti della Giunta
regionale
1.
La Giunta regionale approva le convenzioni di cui al
precedente art. 3.
2.
La Giunta regionale definisce annualmente le modalità
ed i tempi per l'accesso e l'erogazione dei contributi. Detta
deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3.
La Giunta approva inoltre il riparto dei finanziamenti
contenente l'indicazione delle attività, dei corsi finanziati
e dei beneficiari dei contributi. Il finanziamento delle attività
è definito sulla base delle richieste presentate, valutate dai
gruppi tecnici di cui al comma 4. La Regione dà comunicazione
dei contributi erogati alle bande musicali e ai complessi corali,
ai Comuni ove gli stessi hanno sede.
4.
La Giunta regionale provvede alla costituzione di gruppi
di lavoro tecnici composti da collaboratori regionali e da esperti
indicati dalle associazioni, al fine di:
a) esaminare
e valutare lo stato delle diffusione in regione della cultura
musicale bandistica e corale;
b) individuare
le iniziative promozionali da porre in essere;
c) formulare
criteri e indirizzi in ordine alle attività da incentivare,
con particolare attenzione ai requisiti e alle caratteristiche
delle attività di educazione musicale e dei corsi di formazione
musicale di tipo bandistico e corale, nonché alle modalità di
rendicontazione dei contributi erogati.
ARTICOLO 5
Destinazione dei contributi
1.
I contributi di cui alla presente legge sono vincolati
alla realizzazione delle attività per cui sono stati assegnati
e non possono essere utilizzati per altre finalità.
2.
La Regione esercita le funzioni di vigilanza sul regolare
svolgimento delle attività finanziate e sulla conformità della
destinazione dei fondi alle finalità per cui sono stati assegnati
i contributi, provvedendo, in caso di mancata o parziale attuazione,
al recupero totale o parziale del finanziamento.
ARTICOLO 6
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione
Emilia - Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi
capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno
dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della
legge di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma
dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia
- Romagna.