LEGGE REGIONALE N. 23 DELL’8 AGOSTO 2001 REGIONE EMILIA - ROMAGNA
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE
DEI CAMPEGGI DIDATTICO - EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
EMILIA - ROMAGNA
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.
109 del 9 agosto 2001
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna riconosce
e tutela le attività educative, didattiche, sociali che organizzazioni
e associazioni giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare
nell’ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante
l’attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale
in parte già menzionati nella L. R. 25 ottobre 1997, n. 34.
ARTICOLO 2
Campo di applicazione
1. Le organizzazioni e associazioni giovanili
di cui all’articolo 1 svolgono le proprie attività, anche mediante
la realizzazione di soggiorni e campeggi a scopo sociale secondo
le seguenti tipologie:
a) soggiorno in accantonamento;
b) soggiorno in area attrezzata;
c) campeggio autoorganizzato;
d) campeggio mobile-itinerante.
ARTICOLO 3
Soggiorno in accantonamento
1. Sono considerati soggiorni in accantonamento
quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire
ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di
persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore
a venti giorni.
2. Gli edifici adibiti a soggiorno
temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato
alle capacità ricettive delle attrezzature igienico - sanitarie
disponibili ed essere servite da strade che consentano l’intervento
ai mezzi di soccorso.
ARTICOLO 4
Soggiorno in area attrezzata
1. Sono considerati soggiorni in area attrezzata
quelli realizzati presso complessi ricettivi all’aperto costituiti
anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili,
per una durata non superiore a venti giorni.
2. Questo tipo di soggiorno prevede
l’allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di
persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature
igienico - sanitarie disponibili e deve essere servito da vie
di accesso che consentano l’intervento ai mezzi di soccorso.
3. E' consentito inoltre l’utilizzo
di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente
destinati a usi diversi dal soggiorno.
ARTICOLO 5
Autorizzazione allo
svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata
1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui
agli articoli 3 e 4 si deve presentare comunicazione scritta
al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo il
modello di cui all'allegato “A” indicando:
a) le generalità di uno o più responsabili
delle associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da
loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del
soggiorno;
b) la durata del soggiorno ed il
numero di persone presenti previsto;
c) l’assenso del proprietario dell’area;
d) la tipologia del soggiorno.
2. Trascorsi trenta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, in
assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad
uno dei soggetti di cui al comma 1, lett. a), l'attività di
soggiorno può essere iniziata.
3. Se la durata del soggiorno e’
inferiore a quattro giorni (novantasei ore) non si applicano
i commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I responsabili di cui al punto
a), nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai
diciotto anni, dovranno disporre di apposita autorizzazione
scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante,
da parte di almeno uno dei genitori o da parte di chi esercita
la patria potestà, da esibire a eventuale richiesta delle autorità
competenti.
ARTICOLO 6
Campeggio autoorganizzato
1. Sono considerati campeggi autoorganizzati
quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni
idonei per una durata non superiore a venti giorni.
ARTICOLO 7
Autorizzazione allo
svolgimento dei campeggi autoorganizzati
1. Per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati
si deve presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune
competente per territorio, secondo il modello di cui all'allegato
“A” indicando:
a) le generalità di uno o più responsabili
presenti delle associazioni/ organizzazioni, o persone maggiorenni
da loro espressamente delegate, per tutta la durata del campeggio;
b) la durata del soggiorno ed il
numero di persone presenti previsto;
c) la zona prescelta che non deve
essere interdetta all’accesso da idonea segnaletica;
d) l’assenso del proprietario/i
del terreno/i, dimostrabile a richiesta per tutta la durata
del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà
privata;
e) la tipologia del campeggio.
2. Trascorsi trenta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione, in assenza di un provvedimento
motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al
comma 1, lett. a), l'attività di campeggio può essere iniziata.
3. Se la durata del campeggio autoorganizzato
è inferiore a quattro giorni (novantasei ore) non si applicano
i commi 1 e 2 del presente articolo e le associazioni/organizzazioni
devono rispettare le disposizioni di cui all’allegato “D” lettere
b, d.
4. I responsabili di cui al punto
a), nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai
diciotto anni, dovranno disporre di apposita autorizzazione
scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante,
da parte di uno dei genitori o da parte di chi esercita la patria
potestà, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.
ARTICOLO 8
Campeggio mobile-itinerante
1. Sono considerati campeggi mobili - itineranti
quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori
a quarantotto ore.
2. Per lo svolgimento dei campeggi
mobili - itineranti si devono rispettare le norme e disposizioni
previste nell’allegato “D” della presente legge.
ARTICOLO 9
Documentazione sanitaria
per la partecipazione a soggiorni e campeggi
1. La partecipazione di giovani di età inferiore
ai diciotto anni, ai soggiorni e/o campeggi previsti all’art.
2, e’ subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria
in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni
cui e’ stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate
dal medico curante ovvero autocertificate dal legittimo rappresentante
la patria potestà sotto la propria responsabilità e conservate
con cura da parte del responsabile del soggiorno e/o del campeggio.
3. Gli ospiti stranieri devono avere
al seguito idonea documentazione probante le vaccinazioni effettuate
nei paesi d’origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli
accordi internazionali in materia di sanità.
ARTICOLO 10
Attività nelle aree
protette
1. Le attività di cui all’art. 2
che si svolgono all’interno del territorio di aree protette
dovranno attenersi anche alle disposizioni previste dai rispettivi
regolamenti.
2. Il Sindaco, entro cinque giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui agli artt. 5 e 7,
ne trasmette copia al legale rappresentante dell’ente di gestione
dell’area protetta.
ARTICOLO 11
Contributi regionali
per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale
per la valorizzazione del territorio
1. La Regione concede contributi
per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale,
alle associazioni od organizzazioni in possesso dei seguenti
requisiti:
a) costituiscano oggetto esclusivo
o principale del loro impegno sociale quelle finalità culturali
ed educative, che possono essere perseguite attraverso l'esercizio
delle attività di soggiorno e campeggio previste negli articoli
precedenti;
b) siano operanti da almeno tre
anni;
c) siano diffuse in almeno tre province
della regione.
2. Ai fini della presente legge,
sono considerati progetti di utilità sociale e ambientale:
a) gli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento
e ristrutturazione edilizia di strutture fisse e mobili ed edifici
destinate alla tipologia di soggiorno di cui ai punti a) e b)
dell’art. 2;
b) i progetti per la realizzazione
di aree attrezzate con installazione di prese idriche, vasche
per la raccolta e depurazione di liquami civili, piazzole protette
per l’accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi
ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio,
cisterne per la raccolta di acqua piovana;
c) i progetti, realizzati in collaborazione
con Enti Parco e/o con altri Enti locali, finalizzati alla valorizzazione
e salvaguardia del territorio.
3. La Regione al fine di favorire
la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 del presente
articolo concede contributi in conto capitale.
ARTICOLO 12
Presentazione delle
domande di contributo
1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi,
i legali rappresentanti o i loro delegati territoriali devono
presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro
il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione:
a) planimetria dell’area e degli
eventuali edifici e/o strutture presenti;
b) relazione tecnica contenente:
la descrizione delle opere che si intendono realizzare, il termine
previsto per l’ultimazione dei lavori, il preventivo di spesa
ed una dichiarazione attestante la coerenza della destinazione
urbanistica secondo quanto disposto dall’art. 14;
c) copia della concessione o autorizzazione
edilizia se necessaria;
d) dichiarazione con la quale il
proprietario, qualora trattasi di soggetto diverso dal richiedente
il contributo, acconsente all’intervento, accetta i vincoli
giuridici che ne derivano e si impegna verso il beneficiario
a destinare l'edificio o l'area, per almeno sei mesi l'anno
e per un periodo non inferiore a dieci anni per le attività
di campeggio o di soggiorno previste dalla presente legge.
ARTICOLO 13
Modalità di concessione
dei contributi
1. La Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, approva entro il 31 maggio di ogni anno
il piano di riparto dei contributi che prevede i soggetti beneficiari,
le opere e le spese ammesse a finanziamento, l’ammontare del
contributo e i tempi di realizzazione.
2. Il contributo regionale può essere
concesso entro il limite del 70% della spesa ammessa; il finanziamento
regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere
siano già iniziate ove necessario per assicurare il completamento
delle stesse.
3. Alla liquidazione del 50% del
contributo approvato si provvede entro sessanta giorni dalla
data di esecutività del provvedimento; il saldo viene erogato
a presentazione di idonea documentazione delle opere eseguite
e delle spese sostenute.
4. La mancata presentazione della
documentazione di cui al comma 3 comporta la decadenza e revoca
dei benefici concessi.
ARTICOLO 14
Vincolo di destinazione
1. Le aree e gli edifici che beneficiano
dei contributi di cui all’articolo 12 dovranno essere destinati
ad un uso coerente con le attività oggetto della presente legge
per la durata di almeno quindici anni dalla data di assegnazione
del contributo.
2. Il mancato adempimento di quanto
previsto dal comma 1 comporta la revoca dei benefici concessi.
ARTICOLO 15
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di
appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che
saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione
della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della
L. R. 6 luglio 1977, n. 31.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia - Romagna.
ALLEGATO 1:
ALLEGATO A
Modulo da inviare al Sindaco del
Comune competente per territorio:
Organizzazione/Associazione ________________________________________
alla c.a. del Sindaco del Comune
di __________________________
Con la presente La informiamo che
la scrivente organizzazione/associazione svolgera’ un soggiorno
/ campeggio nel territorio del Vostro Comune in località ____________________________________________________,il
numero delle persone presenti previsto è ___________dal giorno
___________________ al giorno ____________________.
Il proprietario/i dell’area/terreno/casa
sig. _______________________________ ____________________________
ha dato il suo assenso.
I responsabili in rappresentanza
dell’associazione/organizzazione per la durata del soggiorno/campeggio
sono:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Si dichiara inoltre che il nostro
tipo di attività si configura in quelle riconosciute dalla legge
della Regione Emilia - Romagna numero _______del _____________
e che saranno rispettati i vincoli previsti dalla legge sopraccitata.
In riferimento alla legge sopraccitata
si svolgerà un:
( ) soggiorno in accantonamento
nel rispetto delle norme previste
all’Allegato B
( ) soggiorno in area attrezzata
nel rispetto delle norme previste
all’Allegato B
( ) campeggio autoorganizzato
nel rispetto delle norme previste
all’Allegato C
( ) campeggio mobile-itinerante
nel rispetto delle norme previste
all’Allegato D
Data, __________________
Il responsabile _____________________________
Indirizzo per eventuali
comunicazioni:__________________________________
ALLEGATO 2:
ALLEGATO B
Disposizioni per lo svolgimento
dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata
a. L’approvvigionamento idrico deve
essere di almeno 60 litri di acqua potabile per persona al giorno.
Nel caso l’approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti
o pozzi non controllati dall’Autorità Sanitaria, la potabilità
deve essere documentata tramite certificazione chimica e microbiologica
di un laboratorio autorizzato;
b. qualora non siano disponibili
servizi igienici fissi, siano installate attrezzature anche
non fisse, sempre collegate con un sistema di smaltimento dei
liquami rispondente alla normativa prevista con possibilità
in alternativa di installazione di latrine con trattamento
chimico dei liquami;
c. vi siano almeno un lavabo/lavello
dotato di un rubinetto ogni 10 persone e un W.C. o turca e una
doccia ogni 15 persone;
d. per la raccolta dei rifiuti solidi
siano utilizzati idonei recipienti depositati all’esterno dell’edificio,
in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi
una volta al giorno con l’impegno che, qualora l’asporto dei
rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana,
l’organizzazione provveda al trasporto;
e. la cucina dei cibi in forma centralizzata
e’ consentita purché il personale addetto alla stessa sia munito
di valido libretto sanitario. Nel caso non sia attivata detta
cucina la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti
devono essere considerati analoghi all’autoconsumo familiare;
f. sia prevista una cassetta con
sufficiente materiale di pronto soccorso adeguatamente e periodicamente
controllata per quanto attiene a scadenza di prodotti farmaceutici
ed obsolescenza od usura di materiali e presidi;
g. se trattasi di struttura per
la quale è previsto l’accatastamento sia presente il certificato
di abitabilità.
ALLEGATO 3:
ALLEGATO C
Disposizioni per lo svolgimento
dei campeggi autoorganizzati
a. L’approvvigionamento idrico deve
essere di almeno 20 litri di acqua potabile per persona al giorno;
b. lo smaltimento dei liquami deve
avvenire mediante latrine da campo, in numero non inferiore
di una ogni 25 persone, collocate ad almeno 200 metri da eventuali
sorgenti ad uso potabile e al di fuori di eventuali aree di
rispetto, costituite da fosse profonde almeno 1 metro, quotidianamente
disinfettate con calce idrata e completamente ricoperte con
terra dello scavo al termine del loro utilizzo;
c. per la raccolta dei rifiuti solidi
siano utilizzati idonei recipienti collocati fuori dall’area
del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari,
da vuotarsi periodicamente con l’impegno che, qualora l’asporto
dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana,
l’organizzazione provveda al trasporto dei medesimi nel più
vicino luogo di raccolta;
d. la manipolazione ed il confezionamento
degli alimenti devono essere considerati, di norma, analoghi
all’autoconsumo familiare;
e. l’uso di fuochi sia consentito
in apposite piazzole e/o manufatti fissi e rimovibili e non
siano arrecati danni all’ambiente;
f. le attrezzature per il campeggio
siano completamente rimosse ed asportate all’atto del suo abbandono.
ALLEGATO 4:
ALLEGATO D
Disposizioni per lo svolgimento
dei campeggi mobili itineranti
a. I gruppi devono essere accompagnati
da almeno un adulto responsabile designato dall’associazione
organizzatrice secondo le modalità da questa previste;
b. per la sosta su aree espressamente
individuate in uso esclusivo e di proprietà privata, vi sia
il preventivo assenso del legittimo possessore;
c. le attrezzature per il campeggio
siano installate e rimosse nell’arco delle 48 ore consecutive
e non siano arrecati danni all’ambiente;
d. non si faccia uso di fuochi in
aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o
rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla
normativa di legge.