LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 5-07-1999 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NORME IN MATERIA DI
SPETTACOLO
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.
86 del 5 luglio 1999
ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale
della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica,
di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale
e di sviluppo economico.
2.
La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa
gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da
parte dei soggetti istituzionali e individua le tipologie di
intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza,
nonché cinematografiche e audiovisive - di seguito denominate
spettacolo - ponendo il pluralismo culturale e la qualità artistica
a fondamento di esse.
3.
La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo
avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione
degli eventi, alla mobilità ed alla formazione del pubblico,
perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata
distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.
A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti
pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali
la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione
delle risorse economiche ed organizzative.
ARTICOLO 2
Disposizioni generali
1.
La Regione, in concorso con gli enti locali, definisce
la programmazione regionale e contribuisce alla definizione
dei programmi nazionali delle attività di spettacolo, favorisce
il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio
e promuove nuove attività e la circuitazione degli spettacoli.
2.
La Regione e gli enti locali concorrono, nell'ambito
delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione,
promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo,
anche in relazione a finalità turistiche ed educative.
3.
La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della
cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti
comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali
ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.
4.
La Regione concorre altresì , nell'ambito della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del D.lgs 28 agosto 1997 n. 281,
a definire i requisiti della formazione degli operatori dello
spettacolo.
ARTICOLO 3
Funzioni di Province
e Comuni
1.
Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di
propria competenza e in collaborazione con la Regione:
a) promuovono
la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche
in relazione a finalità turistiche;
b) partecipano,
in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi
oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;
c) partecipano,
anche in forma associata, alla distribuzione della produzione
teatrale e musicale sul territorio;
d) promuovono
la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo
la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in
accordo con le amministrazioni competenti.
2.
Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione
dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo
e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione nella medesima
materia.
3.
I Comuni in particolare, nell'ambito della programmazione
regionale:
a) sostengono
le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di
valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica
e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura
e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgono,
anche tramite forme associative, i compiti attinenti all'erogazione
dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione
e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture
o di strutture di soggetti privati convenzionati;
c) attuano
interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione
di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo,
di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio
storico e artistico dello spettacolo;
d) promuovono
la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
e) provvedono
alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale
relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi
e agli spettacoli viaggianti.
4.
Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche
dalle Province, d'intesa con i Comuni, nell'ambito degli accordi
di cui al comma 3 dell'art. 7.
ARTICOLO 4
Tipologie di intervento
regionale
1.
Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono
perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione
alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano
nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative
a:
a) attività
di produzione e distribuzione di spettacoli, da parte di soggetti
pubblici e privati con sede nella regione;
b) organizzazione
di festival e rassegne sul territorio emiliano-romagnolo;
c) iniziative
di formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile,
anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore
dello spettacolo e con le istituzioni scolastiche ed universitarie;
d) iniziative
volte alla promozione della ricerca, dell'attività creativa
di nuovi autori e dell'espressione artistica dei giovani;
e) attività
di formazione degli operatori dello spettacolo, anche in collaborazione
con l'Università , in base alle vigenti leggi;
f)
attività di promozione delle tradizioni teatrali e musicali
locali;
g) iniziative
di promozione e informazione tese a favorire la mobilità del
pubblico;
h) potenziamento
dei circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico e
alle sale d'essai riconosciute ai sensi della normativa nazionale.
2.
La Regione inoltre ai sensi dell'art. 9 concede contributi
per spese di investimento relative:
a) alla
predisposizione, al restauro, all'adeguamento e alla qualificazione
di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo;
b) all'innovazione
tecnologica, soprattutto ai fini della circuitazione degli eventi
e della mobilità del pubblico;
c) alla
valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo,
anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione.
3.
La Regione può contribuire alla formazione del fondo
rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti nel settore dello
spettacolo o di sezioni speciali riservate allo spettacolo di
consorzi fidi operanti anche in altri settori economici per
favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo,
sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.
ARTICOLO 5
Programma regionale
1.
Il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta,
il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di
spettacolo.
La Giunta nella predisposizione
della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal
Comitato scientifico di cui all'art. 6, dalla Conferenza Regione
- Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.
2.
Il programma poliennale in particolare prevede:
a) le
finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di
intervento;
b) gli
obiettivi e i criteri per la definizione degli accordi con gli
enti locali;
c) i
contenuti e i criteri della convenzione tipo;
d) i
criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette
a convenzioni e accordi;
e) le
modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'art.
8;
f)
gli obiettivi da perseguire con gli interventi di cui
all'art. 9. 3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale,
stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero
a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.
ARTICOLO 6
Comitato scientifico
1.
E' istituito il Comitato scientifico per lo spettacolo,
composto da un massimo di cinque esperti. Il Comitato è strumento
della Giunta regionale con funzioni consultive relativamente
alla valutazione qualitativa dei programmi culturali dei soggetti
operanti in regione e di raccordo con analoghi organismi nazionali
ed internazionali.
2.
La composizione, le modalità di funzionamento e i compensi
del Comitato scientifico per lo spettacolo sono stabiliti dalla
Giunta regionale.
ARTICOLO 7
Convenzioni e accordi
1.
La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma
pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui
al comma 1 dell'art. 4, aventi ad oggetto iniziative di rilievo
regionale, con le modalità di cui al presente articolo.
2.
La Regione, anche su indicazione degli enti Locali, può
stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici
e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie.
Le convenzioni indicano:
a) le
attività e i progetti da realizzare;
b) oneri
a carico dei firmatari;
c) l'arco
temporale e le modalità di attuazione.
3.
La Regione può concludere accordi con gli enti locali
ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Gli accordi
hanno di norma carattere pluriennale e ambito provinciale o
interprovinciale, e indicano:
a) le
attività e i progetti da realizzare;
b) i
soggetti attuatori;
c) la
ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori; d) le
modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di
servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241 del
1990.
ARTICOLO 8
Attività dirette della
Regione
1.
Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione
provvede direttamente all'organizzazione di attività:
a) di
promozione del territorio regionale quale sede di produzioni
cinetelevisive;
b) di
osservatorio sulle realtà dello spettacolo, anche con la collaborazione
di enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare
rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti
del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.
2.
I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della
presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per
lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è
autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti
elettronici, i dati raccolti nonché a comunicarli e diffonderli,
anche in forma aggregata.
3.
La Regione può realizzare i propri interventi diretti
anche avvalendosi degli enti o delle società, operanti nel settore
dello spettacolo, ai quali partecipa.
ARTICOLO 9
Interventi per spese
di investimento
1.
La Regione concede contributi a enti locali e a soggetti
pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo per
la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
4.
2.
I contributi di cui al comma 2 dell'art. 4 possono essere
concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50% della
spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata
nella misura non superiore al 40% del tasso applicato dall'istituto
di credito concedente.
3.
In coerenza con il programma pluriennale, la Giunta Regionale
stabilisce le modalità di presentazione delle domande di contributo
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, i criteri e le priorità per
la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi,
che comunque possono essere fruiti solo da soggetti che dispongono
di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento
proposto. I contributi vengono definiti da piani d'intervento
annuali approvati dalla Giunta, in relazione alle disponibilità
di bilancio.
ARTICOLO 10
Norme finanziarie
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella
parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della
necessaria disponibilità , a norma di quanto disposto dall'art.
11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione
della legge annuale di bilancio.
ARTICOLO 11
Disposizioni transitorie
1.
Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano
ad applicarsi le leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
ARTICOLO 12
Abrogazioni
1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) L.R.
4 aprile 1985 n. 11 «Norme in materia di promozione delle attività
teatrali, musicali e cinematografiche»;
b) L.R.
6 settembre 1993 n. 33 «Norme per l'attività dell'Ente autonomo
Teatro Comunale, della Cineteca di Bologna, dei Teatri stabili
e dei centri di produzione della Regione Emilia-Romagna»;
c) L.R.
20 maggio 1992, n. 23 «Promozione della cultura musicale di
tipo bandistico e corale».
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.