LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 12-05-1997 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Modifiche di leggi regionali in
materia di cultura e sport (lr 4 aprile 1985, n. 11; lr 10 aprile
1995, n. 29; lr 25 agosto 1986, n. 30; lr 22 agosto 1994, n.
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Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.
48 del 16 maggio 1997
ARTICOLO 1
Modifiche alla lr 4
aprile 1985, n. 11
1.
Dopo il primo comma dell'art. 3 della lr n. 11 del 1985,
concernente Norme in materia di promozione delle attività
teatrali, musicali e cinematografiche è aggiunto il seguente
comma: Per gli interventi di cui al comma 1 la regione
può concedere contributi in conto capitale fino a un massimo
del 50% della spesa ammissibile e in conto interessi in forma
attualizzata nella misura non superiore al 40% del tasso applicato
dall'Istituto di credito concedente.
2.
Dopo l'art. 7 della lr n. 11 del 1985 è aggiunto il seguente
articolo:
Art. 7 bis
1.
La regione può contribuire alla formazione del fondo
rischi di Consorzi fidi in garanzia operanti nel settore dello
spettacolo o di sezioni speciali riservate allo spettacolo di
Consorzi fidi operanti anche in altri settori economici.
2.
I criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi
da assegnare sono fissati in sede di approvazione del piano
triennale di cui all'art. 8.
3.
L'art. 8 della lr n. 11 del 1985 è così sostituito:
Art. 8 Piano triennale e
programma annuale
1.
Il Consiglio regionale approva il piano triennale degli
interventi di promozione delle attività teatrali, musicali,
cinematografiche ed audiovisive.
2.
Il programma annuale degli interventi è approvato dalla
Giunta, sulla base delle domande presentate in conformità con
le indicazioni contenute nel piano triennale.
3.
La Giunta formula il piano triennale e il programma annuale
previa acquisizione del parere del Comitato tecnico di cui all'art.
9.
4.
L'art. 10 della lr n. 11 del 1985 è così sostituito:
Art. 10 Presentazione delle
domande
1.
La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni
anno emana apposite direttive per la presentazione delle domande.
2.
Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono
essere presentante alla Giunta regionale entro il 30 settembre
dell'anno precedente a quello cui i programmi si riferiscono.
3.
Copia delle domande di cui al comma precedente va inoltrata
anche alle Province interessate.
4.
Le Province, entro il 30 ottobre, esprimono le proprie
motivate valutazioni con particolare riferimento all'incidenza
dei progetti sulla organizzazione culturale negli ambiti territoriali
di competenza.
5.
Al primo comma dell'art. 11 della lr n. 11 del 1985 le
parole del Consiglio regionale sono sostituite dalle
parole della Giunta regionale
6.
Tra il terzo e il quarto comma dell'art. 11 della lr
n. 11 del 1985 è inserito il seguente comma: I contributi
in conto interessi di cui all'art. 3 sono erogati agli Istituti
di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata
scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso
regionale, In caso di mancata attuazione degli interventi, si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
7.
Sono abrogati l'art. 12 ed il quarto comma dell'art.
14 della lr n. 11 del 1985.
ARTICOLO 2
Modifiche alla lr 10
aprile 1995, n. 29 1.
Al comma 3 dell'art. 13 della lr
n. 29 del 1995, concernente Riordinamento dell'Istituto
dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia
- Romagna, è soppressa la frase e per un periodo
comunque non superiore a due anni dall'entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 3
Modifiche alla lr 25
agosto 1986, n. 30
1.
Il comma 1 dell'art. 5 della lr n. 30 del 1986, concernente
Intervento per la promozione della pratica sportiva e
delle attività motorie e ricreative nel tempo libero,
è così sostituito:
1. La Regione finanzia progetti
di iniziativa pubblica e privata mediante contributi in conto
capitale o in conto interessi, questi ultimi anche in forma
attualizzata:
a) per
la costruzione, l'ampliamento, al ristrutturazione, la manutenzione
straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi
destinati ad uso pubblico;
b) per
l'acquisto o la locazione anche finanziaria di attrezzature
ad uso sportivo o ricreativo.
2.
Il comma 4 dell'art. 9 della lr n. 30 del 1986 è così
sostituito: 4. Per gli interventi previsti dal comma 2
dell'art. 5 e dall'art. 6, l'elenco delle iniziative da finanziare
è approvato dalla Giunta regionale, secondo le modalità fissate
nel relativo programma di settore di cui all'art. 3.
ARTICOLO 4
Modifiche alla lr 22
agosto 1994, n. 37
1.
L'art. 8 della lr n. 37 del 1994 è così sostituito:
Art. 8 Premi per iniziative
culturali di particolare rilevanza
1.
Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge
la Regione assegna annualmente:
a) premi
per iniziative culturali;
b) premi
di studio.
2.
I premi di cui alla lettera a) riguardano iniziative
culturali particolarmente significative nei contenuti e nella
modalità di realizzazione, che vengono attuate da organizzazioni
a base associativa o da singoli.
3.
I premi di cui alla lettera b) riguardano la partecipazione
di giovani residenti in Emilia - Romagna, particolarmente meritevoli,
a corsi di perfezionamento o a programmi di studio e ricerca
tenuti da qualificate istituzioni pubbliche o private operanti
in Italia e all'estero nel settore artistico - culturale.
4.
Per l'assegnazione dei premi la Giunta regionale costituisce,
con proprio atto deliberativo, una giuria formata da cinque
esperti di riconosciuta fama. La giuria rimane in carica per
un triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili immediatamente
nella giuria successiva. Ai membri della giuria sono corrisposti
i compensi ed i rimborsi previsti dalle norme regionali in materia
di compensi agli organi collegiali.
5.
Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria
opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede all'assegnazione
dei premi ai vincitori indicati dalla giuria.
6.
I soggetti vincitori dei premi di cui alla lettera a)
del comma 1 non possono partecipare al concorso dell'anno immediatamente
successivo.
2.
Il comma 5 dell'art. 9 della lr n. 37 del 1994 è così
sostituito:
5. I premi di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'art. 8, sono liquidati in un'unica soluzione
ad intervenuta esecutività della delibera di assegnazione; i
premi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 sono liquidati
in un'unica soluzione a presentazione di idonea documentazione
relativa alla partecipazione.
3.
Al comma 1 dell'art. 2 della lr n. 37 del 1994 sono aggiunte
le seguenti lettere:
c) interviene per il miglioramento
delle strutture adibite ad attività culturali; d) contribuisce
alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale
di organismi operanti per le finalità della presente legge.
4.
La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della lr n. 37
del 1994 è così sostituita:
c) soggetti pubblici e privati.
5.
Dopo l'art. 4 della lr n. 37 del 1994 viene inserito
il seguente articolo:
Art. 4 bis Interventi strutturali
e finanziari
1.
La Regione interviene per la realizzazione, l'adeguamento
e l'innovazione tecnologica da parte di soggetti pubblici e
privati, di sedi e di spazi per le attività di cui all'art.
1, e per l'acquisto o la locazione di attrezzature finalizzate
alle medesime attività.
2.
La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione
della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati
operanti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 nella
misura e con le procedure definite nell'ambito del programma
triennale di cui all'art. 3.
3.
All'art. 9 della lr n. 37 del 1994 sono aggiunti i seguenti
commi:
4.
6. Gli interventi di cui all' art. 4 bis, comma
1, possono realizzarsi in forma diretta, secondo le medesime
procedure di cui all' art. 7 della presente legge, ovvero attraverso
la concessione di contributi, in misura non superiore al 50%
della spesa ammissibile, a soggetti pubblici e privati, secondo
le modalità definite dall'art. 11 della lr n. 11 del 1985, così
come modificato dall'art. 54 della lr n. 7 del 1995.
7.
I contributi di cui all'art. 4 bis, comma 2, possono
essere conferiti, anche per il tramite di soggetti convenzionati,
ai soggetti individuati con le modalità e i criteri definiti
nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3 in unica
soluzione anticipata dietro presentazione della prescritta documentazione.
8.
I benefici, di cui all'art. 4 bis, limitatamente all'anno
di assegnazione, non sono cumulabili con altri contributi in
conto capitale previsti dalle leggi regionali nel settore della
cultura.
ARTICOLO 5
Celebrazioni verdiane
1.
Le iniziative culturali riguardanti il centenario della
morte di Giuseppe Verdi sono realizzate direttamente dalla Regione
secondo le modalità previste dall'art. 7 della lr n. 37 del
1994
ARTICOLO 6
Norme transitorie e
finali
1.
Per l'esercizio 1997 la Giunta regionale, sentito il
parere della competente Commissione consiliare, provvede con
proprio atto ad integrare i programmi triennali vigenti, previsti
dall'art. 3 della lr n. 37 del 1994 e dall'artº 8 della lr n.
11 del 1985, al fine di adeguarli alle modifiche introdotte
dalla presente legge.
ARTICOLO 7
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi
previsti dagli artt. 1 e 5 della presente legge, la Regione
fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella
parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della
necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11
della lr 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia
- Romagna