LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 4-04-1985 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Norme in materia di
promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.
39 del 5 aprile 1985
ARTICOLO 1
Finalità generali
La regione Emilia - Romagna, in
attuazione dei principi statutari e delle norme di cui all'art.
49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, disciplina con la presente legge i propri interventi
di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche
ed audiovisive.
Gli interventi regionali previsti
dalla presente legge relativi alle attività audiovisive sono
attuati nei limiti fissati dalla normativa statale in materia
di audiovisivi.
La Regione pone a fondamento della
propria azione il pluralismo culturale ed interviene, anche
in concorso con lo Stato e gli enti locali, in favore di iniziative
pubbliche e private.
La Regione orienta prioritariamente
i propri interventi: alla promozione ed allo sviluppo di centri
di produzione e di distribuzione capaci di incidere sul mercato
regionale; alla realizzazione e al sostegno di servizi per la
diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica
ed audiovisiva.
ARTICOLO 2
Oggetto dell'intervento
regionale
Per le finalità di cui all'art.
1, l'intervento regionale prende ad oggetto programmi specifici
di:
§
produzione e distribuzione;
§
realizzazione dei servizi di cui ai successivi
articoli 3, 4 e 5;
§
diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica
ed audiovisiva; attività di sperimentazione, di ricerca, di
studio e di documentazione.
Nell'ambito dei programmi di cui
al precedente comma assumono particolare rilevanza lo sviluppo
e l'applicazione delle nuove tecnologie della comunicazione.
ARTICOLO 3
Strutture
La Regione interviene per la predisposizione
e l'adeguamento, da parte di soggetti pubblici e privati, anche
in concorso tra loro, di sedi e attrezzature per le attività
teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
ARTICOLO 4
Esercizio cinematografico
La Regione interviene per:
§
la formazione e il sostegno di organismi consortili
o associativi, nell'ambito del piccolo e medio esercizio cinematografico
per l'erogazione di servizi comuni;
§
l'esercizio da parte di soggetti pubblici e privati
di sale cinematografiche singole o associate con programmazione
d'essai continuativa;
§
l'esercizio da parte di soggetti pubblici e privati
di sale cinematografiche singole o associate che presentino
film di interesse culturale integrati da specifiche iniziative
collaterali, per almeno il 30% delle loro giornate di programmazione
annuale.
ARTICOLO 5
Cineteche e videoteche
La Regione favorisce la creazione
e lo sviluppo di servizi di interesse regionale organizzati
per l'acquisizione, la conservazione e la pubblica fruizione
del patrimonio cinematografico ed audiovisivo. Sono considerati
di interesse regionale i servizi che, disponendo di dotazioni
e di strutture organizzative di particolare rilievo, siano in
grado di:
a) svolgere
una funzione di documentazione, promozione, formazione, divulgazione,
conservazione e catalogazione scientifica nel settore della
cultura cinematografica ed audiovisiva rispetto all'intero territorio
regionale o ad ambiti di esso di particolare ampiezza;
b) interagire,
anche sul piano produttivo, con gli altri centri del settore,
con le sedi informative, la RAI e il sistema complessivo delle
comunicazioni di massa.
ARTICOLO 6
Attività di interesse
regionale
Ai fini della presente legge, sono
considerati di interesse regionale, oltre ai servizi di cui
al precedente art. 5:
a) i
programmi produttivi e distributivi di qualificato livello artistico,
organizzativo e operativo;
b) i
servizi di cui all'art. 4 che, per ambito di intervento, livelli
organizzativi e professionali, garantiscano continuità di programmazione;
c) le
rassegne e i festivals che sviluppino progetti di rilevante
interesse sul piano scientifico, culturale, sociale ed informativo;
d) le
attività di sperimentazione e le iniziative di ricerca, di studio
e di documentazione fondate su progetti significativi per il
fondamento culturale dei temi affrontati, per l'impostazione
scientifica e per la loro continuità;
e) i
programmi relativi alla difesa e valorizzazione della tradizione
di ogni tipo di spettacolo dialettale.
ARTICOLO 7
Destinatari degli interventi
regionali
Ai contributi previsti dalla presente
legge possono essere ammessi sulla base dei programmi e dei
progetti di cui ai precedenti articoli:
a) imprese
operanti nei settori della produzione e distribuzione teatrale,
musicale, cinematografica ed audiovisiva, che abbiano sede e
svolgano la loro attività prevalente nella Regione;
b) enti
locali singoli o associati, istituzioni e fondazioni culturali,
associazioni e consorzi aventi sede nella Regione, soggetti
privati.
La disponibilità di strumenti organizzativi
e di livelli professionali adeguati ai programmi da realizzare
costituisce condizione per l'ammissione ai contributi regionali.
Ai comuni della Regione titolari
di teatri di tradizione possono essere concessi contributi regionali
per programmi di produzione di spettacoli lirici e di balletto
che prevedano un congruo numero di repliche o riprese nei teatri
della Regione.
All'Ente autonomo teatro comunale
di Bologna il contributo regionale è concesso per programmi
attuativi delle finalità previste dall'art. 5 della legge 14
agosto 1967, n. 800.
ARTICOLO 8
Piano triennale e programma
annuale
Il consiglio regionale approva il
piano triennale degli interventi di promozione delle attività
teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, nonché
i relativi programmi annuali. Il piano triennale degli interventi
indica:
a) gli
obiettivi e le priorità dell'intervento regionale;
b) l'ammontare
dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel
bilancio poliennale della Regione;
c) i
criteri relativi al riparto dello stanziamento complessivo fra
le diverse tipologie di intervento.
Le determinazioni annuali del piano
triennale sono definite dalla legge di approvazione del bilancio
preventivo della Regione.
Il programma annuale, sulla base
delle domande presentate in conformità con le indicazioni contenute
nel piano triennale, determina in relazione alle risorse disponibili
per l'esercizio di riferimento, il riparto definitivo tra le
diverse tipologie di intervento e individua i programmi e le
iniziative ammesse al contributo regionale.
La giunta formula il piano triennale
degli interventi e ed il programma annuale sentita la competente
commissione consiliare e previa acquisizione del parere del
comitato tecnico di cui all'art. 9.
La Regione determina gli obiettivi
del piano triennale e il programma annuale degli interventi
previa consultazione degli enti locali territoriali e delle
associazioni ed istituzioni culturali operanti nei settori delle
attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive.
ARTICOLO 9
Comitato tecnico
E' istituito il comitato tecnico
per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
Il comitato è composto: dall'assessore
competente, o da un suo delegato, che lo presiede e lo convoca;
da nove persone di comprovata esperienza nei settori considerati,
elette dal consiglio regionale con voto limitato.
Il comitato, ove lo ritenga opportuno,
può darsi un regolamento interno per disciplinare, negli aspetti
non considerati dalla presente legge, la propria organizzazione
ed il proprio funzionamento.
Il comitato, che dura in carica
tre anni, esprime pareri obbligatori e non vincolanti in ordine
al piano regionale triennale, al programma annuale ed ai singoli
programmi e progetti presentati ai sensi della presente legge.
Le funzioni di segreteria del comitato
sono svolte da collaboratori regionali incaricati dall'assessore
competente.
Ai componenti del comitato spettano
i compensi ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre
1977, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 10
Presentazione delle
domande
La giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, entro il mese di giugno di
ogni anno emana apposite direttive per la presentazione delle
domande.
Le domande di ammissione ai contributi
regionali debbono essere presentate alla giunta regionale entro
il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i programmi
si riferiscono.
Copia delle domande per i programmi
di cui al precedente art. 6, lettere b) e c), va inoltrata anche
alle province o al circondario di Rimini ed alle assemblee di
comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39
della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28 rispettivamente
interessati.
Le province, il circondario di Rimini
e le assemblee di comuni, di cui al comma precedente, entro
il 30 ottobre esprimono le proprie motivate valutazioni con
particolare riferimento all'incidenza dei progetti sulla organizzazione
culturale negli ambiti territoriali di competenza.
ARTICOLO 11
Liquidazione dei contributi
regionali
I contributi regionali per le attività
previste dalla presente legge sono liquidati nella misura del
75% dopo la deliberazione del consiglio regionale e per il residuo
25% sulla base del rendiconto consuntivo delle attività presentate
dai soggetti interessati.
La giunta regionale provvede al
recupero o alla riduzione, totale o parziale, dei contributi
in casi di mancata o parziale attuazione delle iniziative, di
mancato adempimento degli impegni previsti dalla presente legge
o da destinazione di fondi diversa da quella per cui è stato
erogato il finanziamento.
ARTICOLO 12
Formazione ed aggiornamento
professionale
La Regione provvede, secondo le
modalità ed i criteri contenuti nella legge regionale 24 luglio
1979, n. 19, alle esigenze di formazione del personale operante
nei settori delle attività teatrali, musicali, cinematografiche
ed audiovisive.
La Regione, nell'ambito dei programmi
annuali e poliennali d'intervento formativo e in modo conforme
alle direttive sulle tipologie corsuali, provvede alla formazione,
all'aggiornamento, alla specializzazione e riqualificazione
del personale del settore anche mediante attività di carattere
sperimentale.
ARTICOLO 13
Rilevazione e conservazione
di patrimoni artistici
Iniziative di rilevazione e conservazione
di patrimoni artistici di proprietà pubblica o di pubblico interesse,
connesse con le attività teatrali, musicali, cinematografiche
ed audiovisive sono finanziate ai sensi dell'art. 6 della legge
regionale 27 giugno 1977, n. 28.
ARTICOLO 14
Fondo unico regionale
per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive
Per il finanziamento della presente
legge è istituito il fondo unico regionale per la promozione
delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
rubricazioni di spesa iscritte nel bilancio della Regione per
interventi, a qualsiasi titolo, nel settore dello spettacolo
vengono soppresse e i relativi stanziamenti vengono contestualmente
trasferiti al costituendo fondo unico regionale per la promozione
delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
Per l'orchestra sinfonica dell'Emilia
- Romagna «Aº Toscanini» nulla è innovato rispetto a quanto
disposto dalla legge regionale 10 novembre 1977, n. 43, e successive
modificazioni.
Agli oneri per interventi e iniziative,
ai sensi dell'art. 12, nel campo della formazione e dell'aggiornamento
professionale nei settori delle attività teatrali, musicali,
cinematografiche ed audiovisive, si provvede nell'ambito della
legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, e delle relative disponibilità
finanziarie.
Per le spese relative agli interventi
di cui agli articoli 4, 5 e 6 la legge di bilancio determina
annualmente l'entità della relativa pesa a norma dell'art. 11
della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Per le spese di investimento di
cui all'art. 3 sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni
di spesa, a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità
di bilancio.
ARTICOLO 15
Norme transitorie
La giunta regionale è autorizzata
ad apportare, con proprio atto, le conseguenti variazioni al
bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1985, dopo
l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione
del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 38, terzo comma, della legge regionale 6 luglio 1977,
n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dall'art.
26 della citata legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Per gli interventi previsti nell'esercizio
1985, la giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, emana apposite direttive per la presentazione
delle domande.
ARTICOLO 16
Adeguamento normativo
La Regione adeguerà la presente
legge ai principi della legislazione statale di riforma delle
attività di prosa, musicali, cinematografiche e audiovisive
previste dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della regione
Emilia - Romagna.