LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 6-05-1985 REGIONE CAMPANIA
«Interventi della Regione
Campania in Campo Teatrale e Musicale»
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 26 del
9 maggio 1985
ARTICOLO 1
La Regione riconosce nel Teatro
una componente essenziale del processo di diffusione della cultura
e concorre al suo sviluppo, anche come strumento di valorizzazione
delle attività collegate al turismo, alla valorizzazione ed
alla rivitalizzazione dei beni culturali nell'ambito della comunità
regionale.
La presente legge, nelle more dell'emanazione
della legge statale per il riordino delle funzioni della Regione
e degli Enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali
e cinematografiche, regola gli interventi finanziari della Regione
Campania a sostegno delle attività teatrali e musicali in attuazione
del I comma dell'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 per
il quinquennio 1985- 1989.
ARTICOLO 2
Per le finalità di cui all'art.
1, la Regione contribuisce al finanziamento di specifiche iniziative
nel campo teatrale e musicale, in modo da garantire la più ampia
attuazione del pluralismo culturale.
I contributi sono costituiti da
finanziamenti «una tantum» non cumulabili con altri interventi
regionali di analoga finalizzazione.
ARTICOLO 3
Possono essere soggetti destinatari
dei contributi di cui all'art. 2 gli Enti Locali e/ o territoriali,
i Teatri pubblici e privati, gli Organismi pubblici e privati
di distribuzione teatrale; i Consorzi, le Cooperative e le Compagnie
teatrali, gli istituti di ricerca e formazione teatrale, le
associazioni musicali e le cooperative musicali, per iniziative
da svolgere nel periodo dal 1º ottobre al 30 settembre dell'anno
successivo con le modalità previste dai successivi articoli.
ARTICOLO 4
Possono beneficiare dei contributi
regionali di cui al precedente art. 3 gli Enti Locali e/ o territoriali
che promuovono manifestazioni straordinarie già istituzionalizzate
con alto rilievo internazionale che si svolgono da almeno tre
anni.
ARTICOLO 5
Possono essere concessi contributi
in conto capitale, per la ristrutturazione, l'adattamento e
l'ammodernamento di immobili di proprietà pubblica e delle relative
attrezzature destinate o da destinarsi alle attività di cui
alla presente legge.
I contributi di cui al comma che
precede sono concessi nella misura del 70% della somma occorrente
per le opere di ripristino sulla base della progettazione e
stima dei lavori redatta da tecnici abilitati iscritti nei relativi
albi professionali o dagli uffici tecnici degli Enti proprietari
degli immobili.
ARTICOLO 6
Possono essere concessi contributi
in conto capitale per il recupero e la riattazione di teatri
e spazi anche privati che possano rappresentare un'incidenza
comprensoriale adeguata nell'ambito della circolazione del teatro
sul territorio regionale, sempreché abbiano la licenza di esercizio
e di agibilità e che svolgano attività teatrale continuata aperta
al pubblico. I soggetti di cui al presente articolo devono allegare
all'istanza di contributo l'esatta planimetria dell'immobile,
la certificazione del numero dei posti a sedere, prospetto documentato
da perizia tecnica dei costi delle opere che intendono realizzare
per la riattazione dei locali, assicurando inoltre attraverso
atto pubblico la destinazione dei locali all'attività teatrale
per almeno cinque anni e un minimo di un mese a stagione teatrale
per compagnie ammesse ai contributi di cui alla presente legge.
Il contributo determinato alla presentazione
della domanda sarà erogato a conclusione dei lavori facendo
obbligo agli aventi diritto di trasmettere all'Assessorato al
Turismo per cinque anni il cartellone teatrale programmato in
adempimento con gli impegni assunti.
ARTICOLO 7
Possono essere concessi contributi
agli Organismi Pubblici e Privati di distribuzione teatrale
e musicale nell'ambito regionale.
Parimenti possono essere concessi
contributi a consorzi di cooperative il cui repertorio sia finalizzato
alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, linguistico
o folkloristico della Campania, sempreché perseguano da almeno
tre anni i fini del decentramento teatrale e musicale sul territorio
e promuovano la circolazione del prodotto teatrale e musicale
nazionale e campano per almeno trecento recite in almeno tre
province delle cinque esistenti nell'ambito regionale.
Il contributo è commisurato al costo
delle recite programmate, al rilievo dato al patrimonio storico
e linguistico del teatro campano, all'importanza dei centri,
dei teatri e delle compagnie programmate, al personale effettivamente
impiegato, al rilievo dato a manifestazioni con carattere specializzato,
al grado di incidenza culturale nell'ambito regionale.
ARTICOLO 8
Possono essere concessi contributi
alle Cooperative teatrali, alle Compagnie private - costituite
e con sede legale in Campania - che tendano alla valorizzazione
ed alla promozione del patrimonio storico e linguistico del
teatro, ivi compreso quello delle marionette e burattini, per
il complesso delle attività teatrali che svolgono nell'ambito
regionale, sempreché agiscano con carattere di stabilità e continuità
aziendale dimostrata da almeno due anni di attività riconosciuta,
che programmino e svolgano un'attività di decentramento non
inferiore alle 40 recite nell'ambito regionale, di cui almeno
20 in località diverse dal capoluogo.
Possono altresì beneficiare dei
contributi le Compagnie stabili di teatro dialettale e di tradizione,
con repertorio direttamente collegato alla tradizione ed ai
testi del teatro campano.
I soggetti di cui al presente articolo
debbono allegare all'istanza di contributo, i documenti relativi
alla figurazione giuridica del soggetto, una particolare illustrazione
delle attività programmate nella regione, un analitico prospetto
dei costi e dei ricavi presunti e l'indicazione dei tempi di
realizzazione.
L'ammissione al beneficio è inoltre
condizionata dalla dimostrazione dell'attività svolta nell'anno
precedente per un minimo di 130 borderò per le compagnie primarie
e di 80 (di cui 60 recitative e 20 per attività di laboratorio
documentate dagli EELL o da strutture didattiche pubbliche)
per quelle minori o sperimentali, nonché dalla dimostrazione
di almeno mille giornate complessive lavorative documentate
da versamenti ENPALS.
Per i soggetti che richiedono il
contributo per la prima volta, tale impegno si intende relativo
ai due anni precedenti.
Il contributo, che si intende rivolto
al complesso dell'attività recitativa effettuata nell'ambito
regionale, è commisurato al rilievo culturale delle opere rappresentate,
al numero degli elementi effettivamente utilizzati, al rilievo
dato al repertorio drammatico campano, alla politica dei prezzi
praticata, al grado di stabilità aziendale rappresentato dalla
compagnia, alla qualità degli allestimenti, al numero di presenze
realizzato nell'ultima stagione di attività .
ARTICOLO 9
Possono essere concessi contributi
ad Enti ed Istituti di documentazione teatrale e musicale, a
Istituti di studio, di ricerca, sperimentazione e formazione
teatrale, per progetti speciali di alto livello culturale, la
cui realizzazione sia documentata nei tempi e nei modi prospettati.
ARTICOLO 10
Possono beneficiare dei contributi
di cui all'art. 2 le Associazioni Musicali a carattere stabile
e continuativo, per attività da svolgere nell'ambito regionale.
I contributi sono commisurati al
rilievo culturale dell'attività progettata, per un minimo di
10 concerti di cui 4 in orchestra dando risalto al repertorio
musicale campano, con particolare riferimento alla conservazione
del patrimonio musicale di tradizione ed all'attività di decentramento
programmata.
Le Associazioni musicali di cui
al comma che precede dovranno dimostrare di aver svolto attività
riconosciuta da provvidenze ministeriali per almeno cinque anni.
ARTICOLO 11
I soggetti interessati ai contributi
previsti dall'art. 2 della presente legge debbono presentare
istanza alla Regione - Assessorato al Turismo - entro il 15
settembre di ogni anno.
La Giunta Regionale, sentito il
parere della Commissione tecnica Consultiva, di cui all'art.
13 della presente legge, e della Commissione Consiliare competente,
approva entro l'anno solare i piani di riparto dei contributi
assegnati, dandone pubblicità nel bollettino ufficiale della
Regione. All'erogazione dei contributi si provvede con decreto
del Presidente della Giunta Regionale nella misura del 50% a
seguito dell'approvazione dei rispettivi piani di riparto e
dell'impegno espresso dai richiedenti a rispettare il programma
presentato; nella misura del 25% all'inizio dell'attività ,
mentre la residua parte sarà erogata sulla base della relazione
consuntiva di cui all'art. 12.
ARTICOLO 12
I soggetti assegnatari dei contributi
sono tenuti a realizzare le iniziative indicate nelle istanze,
nel rispetto dei tempi previsti ed in coerenza con tutti gli
impegni assunti. In caso che l'attività non sia corrispondente
ai programmi presentati, la Giunta può disporre che il contributo
sia revocato, a meno che l'attività svolta non sia ritenuta
equivalente a quella programmata da apposito parere espresso
dalla Commissione di cui all'art. 13 sulla base di un progetto
sostitutivo di uguale interesse culturale ed entità finanziaria.
ARTICOLO 13
Sugli schemi di piano di riparto
di contributi di cui alla presente legge sarà sentito il parere
di una Commissione Tecnica Consultiva nominata dalla Giunta
Regionale di concerto con la competente Commissione del Consiglio
Regionale e formata da nove esperti del settore che non siano
beneficiari dei contributi della presente legge, nella quale
siano rappresentate tutte le provincie della Campania.
La Commissione Consultiva di cui
al comma precedente dovrà essere costituita entro due mesi dall'entrata
in vigore della legge; nelle more, eventuali piani di riparto
dei contributi saranno approvati dalla Giunta regionale, sentita
la Commissione Consiliare competente.
La Commissione Consultiva dura in
carica per un biennio ed ha sede presso l'Assessorato al Turismo.
Ai componenti la Commissione compete
un compenso di lire 50.000 per la partecipazione a ciascuna
riunione, oltre il rimborso delle spese di viaggio per i residenti
in Comuni diversi dal capoluogo della Regione.
Per tale rimborso si applicano le
norme in vigore per i dipendenti dell'amministrazione regionale.
La commissione è presieduta dall'Assessore
al Turismo; il Coordinatore pro - tempore del servizio turismo
è membro di diritto della Commissione, cui partecipa senza percepire
il compenso previsto al comma precedente.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate
da un funzionario designato dall'Assessore al Turismo.
ARTICOLO 14
Gli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge per il 1985 stabiliti in L. 3.500.000.000
sono così ripartiti:
-
L. 1.000.000.000 per i contributi di cui all'art.
4;
-
L. 500.000.000 per i contributi di cui agli articoli
5 e 6;
-
L. 600.000.000 per i contributi di cui all'art.
7;
-
L. 1.000.000.000 per i contributi di cui agli
artt. 8 e 9;
-
L. 400.000.000 per i contributi di cui all'art.
10.
All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, stabilito in lire 3.500.000.000 per il
1985 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza
e di cassa, di cui al capitolo 1412 dello stato di previsione
della spesa per l'anno finanziario 1985, mediante prelievo della
predetta somma dallo stanziamento di cui al capitolo 301 dello
stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.
All'onere derivante dall'attuazione
dell'art. 13 della presente legge si fa fronte per il 1985 con
lo stanziamento di cui al cap. 56 dello stato di previsione
della spesa per l'anno finanziario 1985, che presenta sufficiente
disponibilità.
Agli oneri per gli anni successivi
si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la
cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando
quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art.
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.