LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 3-01-1983 REGIONE CAMPANIA
«Indirizzi programmatici e direttive
fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe ai
sensi dell'art. 1 della legge regionale 1º settembre 1981, n.
65 - Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche
e musei».
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 4 del
14 gennaio 1983
ARTICOLO 1
Gli indirizzi programmatici e le
direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate
in materia di promozione culturale ed educazione permanente
in attesa che la materia stessa venga riordinata nell'ambito
della legge generale sui servizi sociali, sono i seguenti.
Con legge di Bilancio, annualmente,
la Regione definisce:
a) la
quota finanziaria da impegnare per quelle attività di promozione
culturale e di educazione permanente, di biblioteche e musei,
che viene devoluta alle Province e ai Comuni, ai sensi dell'articolo
16 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54;
b) la
quota finanziaria che, invece, viene impegnata direttamente
dall'Assessorato regionale competente per quelle attività di
carattere e di interesse sovracomunale.
ARTICOLO 2
Promozione culturale e educazione
permanente nell'ambito del territorio della Campania, le Province
e i Comuni, singoli o associati, d'intesa con gli Organi Collegiali
della scuola, nell'intento di sviluppare un servizio educativo
che coinvolga l'intera comunità e consenta la formazione integrale
del cittadino, provvedono a:
1) predisporre
un servizio di indagine, ricerca e documentazione sulle istituzioni
culturali - educative, pubbliche e private, esistenti sul territorio;
2) realizzare
e promuovere un adeguato sistema di strutture culturali coordinandole
con quelle già esistenti nell'ambito del Distretto Scolastico;
3) istituire
nuove attività formative extrascolastiche aventi lo scopo di
neutralizzare l'analfabetismo di ritorno e consentire l'aggiornamento
culturale di tutti i cittadini.
ARTICOLO 3
Per la realizzazione delle iniziative
previste dall'articolo 2 i Comuni utilizzeranno anche il personale
e le attrezzature dei Centri di educazione permanente, di cui
all'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
I Centri Servizi Culturali e Sociali,
istituiti con legge regionale 7 febbraio 1979, n. 11, modificata
con legge regionale 29 maggio 1980, n. 41, saranno utilizzati,
compreso attrezzature e personale regionale, dalle Associazioni
di Comuni, promosse dalla Regione Campania ai sensi del DPR
24 luglio 1977, n. 616.
Nelle more dell'attuazione delle
suddette Associazioni, le Amministrazioni Provinciali provvederanno
alla continuazione della gestione dei Centri, nell'ambito dei
principi fissati dalla legge istitutiva 7 febbraio 1979, n.
11.
ARTICOLO 4
I Comuni singoli o associati, formulano
entro il 30 maggio di ogni anno, un programma di attività per
iniziative, proposte direttamente o da enti, istituzioni, fondazioni,
società regionali a prevalente partecipazione di enti locali
e di associazioni a larga base rappresentativa, da svolgere
nell'anno successivo.
Analogamente saranno inoltrati programmi
da parte delle Province soltanto per iniziative che interessano
più Comuni.
Le attività per le quali la Regione
può concedere contributi comprendono:
a) iniziative
rivolte all'arricchimento culturale degli adulti sia in ordine
alle conoscenze umanistiche e scientifiche, sia in ordine alla
vita sociale, familiare e del lavoro, compreso le attività di
recupero all'alfabetizzazione, in accordo con la competente
autorità scolastica;
b) attività
inerenti l'educazione civile e politica, nonché l'educazione
morale;
c) iniziative
di orientamento alla lettura e alla critica dei messaggi dei
mass - media, nonché di utilizzazione razionale del tempo libero;
d) interventi
di educazione musicale;
e) attività
dirette alla valorizzazione dei dialetti e del folklore locale;
f)
visite guidate a musei e parchi, località archeologiche
ed artistiche;
g) mostre,
concorsi, manifestazioni letterarie, teatrali;
h) corsi
speciali di primo apprendimento e di approccio ai fondamentali
elementi della lingua italiana, volti a facilitare l'insediamento
dei cittadini stranieri nella comunità della Campania;
i)
corsi monografici legati a specifici interessi della
comunità locale;
l)
iniziative di aggiornamento degli operatori culturali;
m) interventi
socio - culturali in favore delle famiglie dei lavoratori emigranti
rientrati definitivamente.
Le domande di contributo devono
contenere:
1) relazione
illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e della
sua rilevanza;
2) un
progetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle
risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone,
comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti
pubblici o privati;
3) l'indicazione
delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario
per la realizzazione del progetto di attività;
4) l'indicazione
dei destinatari dell'attività e delle eventuali iniziative promozionali
nei confronti del pubblico, nonché dell'eventuale collaborazione
di altri enti o istituti nel caso di progetti di vasta area;
5) l'indicazione
del periodo di svolgimento dell'iniziativa ed il calendario
delle attività previste.
La Giunta regionale, su proposta
dell'Assessorato competente, formula entro il 30 gennaio dell'anno
successivo il piano di ripartizione dei contributi in cui si
specifica la entità del contributo per ciascuna iniziativa.
ARTICOLO 5
Biblioteche
Nell'ambito del territorio della
Campania, le Province e i Comuni provvedono alla istituzione,
all'ordinamento e al funzionamento di biblioteche, anche attraverso
forme associative preferibilmente di natura consortile, che
diano vita a «sistemi bibliotecari» intercomunali e provinciali.
Provvedono, inoltre, al coordinamento
dell'attività, al rilevamento dei dati ed alla raccolta dei
cataloghi di tutte le biblioteche esistenti sul territorio,
ivi comprese quelle dei Centri di Servizi Culturali, dei Centri
di lettura, dei Centri Sociali di educazione permanente e dei
Posti di Prestito.
ARTICOLO 6
Le province e i Comuni che intendono
istituire una biblioteca, devono provvedere ad assicurare:
1) la
sede, le attrezzature e il patrimonio librario idonei, nonché
il personale tecnico;
2) il
servizio al pubblico che nella fase iniziale non può essere
inferiore a 12 ore settimanali;
3) il
funzionamento del «sistema bibliotecario» nel caso di biblioteche
associate;
4) l'adozione
di apposito regolamento per il funzionamento della biblioteca.
ARTICOLO 7
Le dimensioni del servizio (ampiezza
dei locali, patrimonio librario, numero e qualifica del personale)
devono essere determinati - salvo diverse proposte degli Enti
interessati da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale
- con riferimento agli standards che verranno indicati dal competente
Servizio regionale.
ARTICOLO 8
I «sistemi bibliotecari», di norma,
coincidono con uno o più Distretti Scolastici.
Ad iniziativa del Comune centro
del Comprensorio bibliotecario di cui al piano approvato dal
Consiglio regionale con deliberazione 28 aprile 1975, n. 89/
16, in mancanza, dal Comune sede del Distretto Scolastico, viene
nominato un Consiglio di Gestione, in cui siano rappresentati
gli Enti, locali e non, aderenti e le biblioteche che ne fanno
parte, che elabora l'attività del «sistema bibliotecario».
ARTICOLO 9
Il Consiglio di Gestione, per la
funzione di «Centro» del «sistema», designa una delle biblioteche
aderenti che abbia i necessari requisiti di efficienza e provvede
a:
a) coordinare
l'attività delle biblioteche associate e ad assicurare il buon
andamento del servizio anche con l'intervento di proprio personale
tecnico;
b) compilare
il catalogo unificato da depositare presso tutte le biblioteche
associate;
c) elaborare,
d'intesa con il competente Servizio regionale, norme, regolamenti
e criteri unitari per la istituzione e il funzionamento delle
biblioteche sul territorio.
ARTICOLO 10
Gli Enti locali compresi in un «sistema
bibliotecario» assicurano, per la parte loro spettante, gli
stanziamenti occorrenti per l'attività del «sistema».
La concessione di contributi ad
Enti locali per il funzionamento delle biblioteche sulla quota
finanziaria di cui alla lettera B dell'articolo 1 della presente
legge è subordinata all'adesione dell'Ente locale ad un sistema
bibliotecario.
Ai «sistemi bibliotecari» possono
aderire anche biblioteche non appartenenti ad Enti locali.
ARTICOLO 11
Musei
Nell'ambito del territorio della
Campania, le Province e i Comuni in relazione alle locali esigenze
storico - culturali provvedono alla istituzione dei musei locali
la cui attività sia garantita da idonei locali e adeguato personale
scientifico, tecnico e di custodia.
ARTICOLO 12
L'attività di ciascun Museo dovrà
essere disciplinata con un regolamento che - salvo le necessarie,
opportune modifiche - riproduca integralmente gli schemi concordati
dall'Associazione Nazionale dei Musei degli Enti locali con
l'apposita Commissione Interministeriale di cui alla legge 22
settembre 1960, n. 1080.
ARTICOLO 13
Sia per l'attività delle biblioteche
che dei musei, le Province e i Comuni - singoli o associati
- entro il 30 maggio di ogni anno, formulano programmi di attività
con l'indicazione della relativa spesa.
La Giunta regionale, su proposta
dell'Assessorato competente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo,
formula il piano di ripartizione dei contributi finanziando
in tutto, o in parte, le iniziative proposte.
ARTICOLO 14
Tutti i contributi - per le attività
di promozione culturale e di educazione permanente, delle biblioteche
e dei Musei - sono vincolati alla realizzazione delle iniziative
per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati
per altre iniziative se non a seguito di specifica e motivata
richiesta da approvarsi dalla Giunta Regionale.
ARTICOLO 15
In caso di mancata o parziale realizzazione
di qualsiasi iniziativa finanziaria, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessorato competente, dispone il recupero totale
o parziale del contributo in correlazione con quanto effettivamente
realizzato.
ARTICOLO 16
Il materiale informativo e pubblicitario
relativo a qualsiasi iniziativa ammessa a fruire del contributo
regionale deve portare la dicitura «con il contributo della
Regione Campania».
ARTICOLO 17
Entro il 31 marzo di ogni anno gli
Enti locali dovranno trasmettere all'Assessorato regionale competente,
per ciascuna delle attività delegate, una relazione analitica
circa l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti per le attività
realizzate nell'anno precedente. Gli enti che non presenteranno
le predette relazioni, non saranno ammessi ad ulteriori contributi.
ARTICOLO 18
Per il 1982, il termine del 30 maggio
previsto dagli articoli 4 e 13 è sostituito da quello di giorni
60 decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
La presente Legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti,
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.