LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 4-05-1979 REGIONE CAMPANIA
«Interventi della Regione
Campania in campo teatrale e musicale».
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 28 del
8 maggio 1979
ARTICOLO 1
La Regione riconosce nel teatro
una componente essenziale del processo di diffusione della cultura
e concorre al suo sviluppo, anche come strumento di valorizzazione
delle attività collegate al turismo, alla valorizzazione ed
alla rivitalizzazione dei beni culturali nell'ambito della comunità
regionale.
La presente legge, nelle more dell'emanazione
della legge statale per il riordino delle funzioni delle Regioni
e degli Enti Locali in ordine alle attività di prosa, musicali
e cinematografiche, regola gli interventi finanziari della Regione
Campania a sostegno delle attività teatrali e musicali in attuazione
del I comma dell'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
ARTICOLO 2
Contributi
Per le finalità di cui all'art.
1, la Regione contribuisce al finanziamento di specifiche iniziative
nei campi teatrale e musicale, in modo da garantire la più ampia
attuazione del pluralismo culturale.
I contributi sono costituiti da
finanziamenti «una tantum» non cumulabili con altri finanziamenti
regionali di analoga finalizzazione.
ARTICOLO 3
Recupero strutture pubbliche
La Giunta regionale, su proposta
dell'Assessorato al Turismo, può concedere contributi a fondo
perduto per la ristrutturazione, l'adattamento e l'ammodernamento
di immobili di proprietà pubblica e delle relative attrezzature
destinate o da destinarsi alle attività di cui alla presente
legge.
ARTICOLO 4
Contributo annuo al
Teatro S. Carlo
La Regione concede un contributo
annuo allo Ente Autonomo del Teatro S. Carlo, quale concorso
agli oneri che a detto Ente derivano dalla attuazione di programmi
aggiuntivi, rispetto alle normali attività dell'Ente, di spettacoli
destinati a diffondere la cultura musicale tra le popolazioni
della Regione.
I programmi di detti spettacoli,
concordati con l'Amministrazione dell'Ente, sono approvati dalla
Giunta regionale entro il 15 febbraio, sentita la Commissione
consultiva di cui all'art. 11 della presente legge.
ARTICOLO 5
Soggetti ed iniziative
Possono beneficiare dei contributi
regionali, di cui al precedente art. 2, per iniziative che si
svolgono nell'ambito della Regione, gli Enti locali della Regione
e le loro aggregazioni, gli Enti teatrali e musicali a gestione
pubblica, le cooperative teatrali, gli istituti di studio, ricerca,
sperimentazione e documentazione teatrale, le compagnie private,
nonché gli altri Enti ed Associazioni della Campania che perseguano,
da almeno cinque anni, le finalità enunciate nel successivo
art. 6.
ARTICOLO 6
Criteri di priorità
I contributi sono assegnati alle
iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
-
favorire il decentramento teatrale e musicale
nei Comuni e quartieri;
-
valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio
storico e linguistico del teatro campano ivi compreso quello
di marionetta e burattini;
-
attuare programmi polivalenti articolati sulle
varie forme di spettacolo quali la prosa, il balletto, il concerto
e il teatro musicale.
Anche al fine del loro coordinamento
le iniziative di cui al comma precedente saranno preventivamente
concordate con la Regione - Assessorato al Turismo.
ARTICOLO 7
Domande di contributo
I soggetti di cui al precedente
art. 5 per fruire dei contributi debbono avanzare istanza alla
Regione - Assessorato al Turismo - entro il 15 febbraio di ciascun
anno per l'attività estiva ed entro il 30 settembre per l'attività
invernale.
Le istanze debbono essere corredate
dai documenti relativi alla figurazione giuridica del soggetto,
nonché da una particolareggiata illustrazione delle attività
programmate nella Regione, da un analitico prospetto dei costi
e dei ricavi presunti e dall'indicazione delle disponibilità
economiche del soggetto richiedente e dei tempi di realizzazione.
ARTICOLO 8
La Giunta regionale, su proposta
dell'Assessorato al Turismo, sentito il parere della Commissione
consultiva di cui all'art. 11 della presente legge e della Commissione
consiliare competente, approva entro il 30 marzo per l'attività
estiva ed entro il 10 ottobre, per l'attività invernale, i piani
di riparto dei contributi assegnati dandone pubblicità nel Bollettino
Ufficiale della Regione e a mezzo stampa.
All'erogazione dei contributi si
provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale nella
misura del 50% a seguito dell'approvazione dei rispettivi piani
di riparto, nella misura del 25% all'inizio dell'attività, mentre
la residua parte sarà erogata sulla base della relazione di
cui all'art. 9.
ARTICOLO 9
Utilizzazione dei contributi
I soggetti assegnatari di contributi
sono tenuti a realizzare le iniziative indicate nelle istanze
di cui all'art. 7, nel rispetto dei tempi previsti ed in coerenza
con tutti gli impegni assunti.
Sono, altresì, tenuti, realizzata
l'iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare
tempestivamente alla Giunta regionale - Assessorato al Turismo
- e per conoscenza ai Comuni interessati una relazione sull'attività
svolta.
Sulla base di tale relazione viene
corrisposta la residua parte di contributo.
In caso di mancata o parziale attuazione
della iniziativa la Giunta regionale, con propria deliberazione,
revoca la concessione del contributo e dispone il recupero totale
o parziale del contributo stesso in correlazione con quanto
effettivamente realizzato.
ARTICOLO 10
La Giunta regionale, sulla base
delle indicazioni fornite con l'istanza di cui al precedente
art. 7, in ordine alle condizioni economiche del soggetto richiedente
può disporre che gli importi dei contributi anticipati siano
garantiti mediante fidejussioni bancarie o assicurative rilasciate
da Istituti di diritto pubblico.
L'inclusione nel piano e la conseguente
ammissione al beneficio dei contributi sono in ogni caso condizionati
alla dimostrazione della attività svolta nell'anno precedente
per un minimo di 130 borderò per le compagnie primarie e di
60 per quelle sperimentali.
ARTICOLO 11
Sugli schemi dei piani di riparto
dei contributi di cui all'art. 8 della presente legge sarà sentito
il parere di una Commissione consultiva nominata dalla Giunta
regionale di concerto con la competente Commissione del Consiglio
regionale e formata da sette noti esperti che non siano operatori
teatrali e musicali, di cui almeno uno critico teatrale ed uno
critico musicale.
La Commissione consultiva di cui
al comma precedente dovrà essere costituita entro quattro mesi
dall'entrata in vigore della legge; nelle more eventuali piani
di riparto dei contributi saranno approvati dalla Giunta regionale
sentita la Commissione consiliare competente.
La Commissione consultiva dura in
carica per un biennio ed ha sede presso l'Assessorato al Turismo.
Ai componenti la Commissione compete
un compenso di L. 10.000 per la partecipazione a ciascuna riunione
oltre il rimborso delle spese di viaggio, per i residenti in
Comuni diversi dal capoluogo di Regione.
Per tale rimborso si applicano le
norme in vigore per i dipendenti dell'Amministrazione statale.
La Commissione è presieduta dall'Assessore
al Turismo.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate
da un funzionario designato dall'Assessore al Turismo.
Alla spesa per il funzionamento
della Commissione si fa fronte con lo stanziamento di cui al
capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'anno
finanziario 1979 e con quelli dei corrispondenti capitoli di
bilancio per gli esercizi successivi.
ARTICOLO 12
All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge per il 1979, stabilito in L. 600 milioni
(di cui L. 300.000.000 per il contributo al teatro S. Carlo
di cui all'art. 4; L. 100.000.000 per il recupero delle strutture
di cui all'art. 3; L. 200 milioni per il piano di interventi
di cui all'art. 8) si provvede:
All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge per il 1979, stabilito in L. 600 milioni
(di cui L. 300.000.000 per il contributo al teatro S. Carlo
di cui all'art. 4; L. 100.000.000 per il recupero delle strutture
di cui all'art. 3; L. 200 milioni per il piano di interventi
di cui all'art. 8) si provvede:
- per L. 400.000.000, mediante utilizzo
di pari somma da prelevarsi dal capitolo n. 135 dello stato
di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 «Fondo
globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti
legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione»,
che si riduce di pari ammontare.
OMISSIS
- per L. 200.000.000, con lo stanziamento
di cui al capitolo n. 553 dello stato di previsione della spesa
per l'anno finanziario 1979.
All'onere per gli anni 1980 e 1981,
si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i
cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge per il 1979, stabilito in L. 600 milioni
(di cui L. 300.000.000 per il contributo al teatro S. Carlo
di cui all'art. 4; L. 100.000.000 per il recupero delle strutture
di cui all'art. 3; L. 200 milioni per il piano di interventi
di cui all'art. 8) si provvede:
OMISSIS
La predetta disponibilità di bilancio
è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza
della spesa a carico dell'apposito capitolo n. 561, che si istituisce
nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario
1979, con la denominazione: «Contributo all'Ente Autonomo Teatro
S. Carlo - Contributi per la ristrutturazione, adattamento e
ammodernamento di immobili di proprietà pubblica e delle relative
attrezzature destinate alle attività teatrali e musicali»;
- per L. 200.000.000, con lo stanziamento
di cui al capitolo n. 553 dello stato di previsione della spesa
per l'anno finanziario 1979.
All'onere per gli anni 1980 e 1981,
si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i
cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio.
- per L. 200.000.000, con lo stanziamento
di cui al capitolo n. 553 dello stato di previsione della spesa
per l'anno finanziario 1979.
All'onere per gli anni 1980 e 1981,
si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i
cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.