LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 19-04-1985
REGIONE CALABRIA
Norme per interventi
in materia di promozione culturale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 29 del
29 aprile 1985
ARTICOLO 1
Finalità della legge
La Regione Calabria, in attuazione
degli artt. 3 e 9 della Costituzione e degli artt. 3 e 56 dello
Statuto, svolge direttamente attività di promozione educativa
e culturale e sostiene adeguatamente iniziative degli Enti locali,
di fondazioni, associazioni, istituti culturali e delle Università,
per incentivare lo sviluppo della ricerca e della produzione
culturale ed artistica, anche in vista del superamento degli
squilibri socio - culturali presenti nel territorio regionale.
Le funzioni regionali, in ordine
alle attività oggetto della presente legge, saranno adeguate
alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo
quanto previsto dall'artº 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
ARTICOLO 2
Tipologia degli interventi
La Regione Calabria, per la realizzazione
delle finalità di cui al precedente art. 1, favorisce e promuove
la produzione, la conoscenza, la diffusione dei valori culturali
a carattere storico, umanistico, letterario, scientifico, etnico,
artistico, musicale, mediante conferenze, seminari, convegni,
congressi, concorsi, premi, mostre, anche nel campo delle arti
visive e delle altre attività espositive e divulgative, escluse
quelle aventi scopi di lucro. Favorisce e sostiene, altresì,
le iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione dei
dialetti, della cultura, delle tradizioni, e del folclore del
popolo calabrese, nonché ogni altra attività di promozione culturale
corrispondente alle finalità di cui alla presente legge.
In particolare, la Regione:
a) sostiene
le iniziative degli Enti locali singoli o associati, dirette
alla costituzione di una orchestra regionale da camera, per
favorire la diffusione della cultura musicale in Calabria e
contribuire alla valorizzazione delle professionalità presenti
nell'ambito territoriale della Regione;
b) assegna
contributi: agli enti, istituzioni ed associazioni di cui agli
artt. 36 e 37 della legge 14 agosto 1967, n. 800 per l'organizzazione
di corsi di avviamento e perfezionamento musicale e rassegne
musicali; ad associazioni ed istituzioni concertistico - orchestrali
di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800; agli
Enti locali ed associazioni ed istituti per qualificati programmi
di studio e di ricerca, finalizzati al miglioramento della cultura
musicale in Calabria;
c) sostiene
le iniziative nel campo delle arti visive anche mediante la
attribuzione di incentivi agli Enti locali singoli o associati
per la realizzazione di centri di documentazione, studio e ricerca
e di iniziative che favoriscano l'inserimento della Calabria
nei circuiti nazionali di settore;
d) potenzia
le attività ed i servizi culturali assicurando ad enti, istituzioni,
associazioni o ad altri soggetti il sostegno finanziario, finalizzato
alla realizzazione, anche in collegamento con il mondo della
scuola, di programmi di studio, ricerca e documentazione, legati
al potenziamento delle diverse espressioni culturali con particolare
riguardo alla cultura ed all'identità regionale ed allo stato
e condizione dei processi formativi in Calabria.
ARTICOLO 3
Programmazione annuale
e pluriennale
Conferenza regionale
Per l'attuazione delle finalità
della presente legge, la Regione si avvale del metodo della
programmazione annuale e pluriennale.
Il piano regionale annuale stabilisce
gli ambiti prioritari degli interventi attuati direttamente
dalla Regione o indirettamente, mediante il sostegno ad enti
ed istituzioni pubblici e privati. Il piano medesimo determina
modalità e tipologie degli interventi.
La Regione, per la verifica dello
stato dei processi formativi nel settore della cultura e per
la individuazione delle linee di sviluppo dei relativi interventi,
indice ed organizza, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
una Conferenza regionale per la promozione culturale con la
partecipazione degli Enti locali, delle Università , delle associazioni,
degli enti e delle istituzioni interessati all'attuazione della
presente legge.
La Giunta regionale, viste le indicazioni
della Conferenza regionale ed acquisito il parere obbligatorio
della Consulta regionale di cui al successivo art. 9, determina
o aggiorna annualmente, entro il mese di marzo, le linee generali
di intervento per il successivo triennio, in materia di politica
culturale di interesse regionale.
Il programma pluriennale è approvato
dal Consiglio regionale entro il mese di aprile ed è portato
a conoscenza, con mezzi idonei, degli enti e delle istituzioni
interessate, unitamente, alle istruzioni concernenti i requisiti
richiesti e le procedure da osservare per l'accesso ai finanziamenti
regionali.
Gli enti e le istituzioni di cui
al precedente art. 1 presentano entro il mese di luglio, precedente
all'anno di riferimento, le domande di contributo a sostegno
dei programmi di attività che intendono svolgere, nel quadro
delle linee di intervento definite col programma pluriennale
regionale.
La Giunta regionale, entro il mese
di ottobre di ciascun anno, predispone uno schema del piano
annuale degli interventi della Regione nel settore della programmazione
culturale.
Il piano annuale tiene conto, nel
quadro delle indicazioni del programma pluriennale, delle domande
di contributo pervenute e degli interventi da attuarsi direttamente
dalla Regione, secondo le proposte formulate dalla consulta
regionale di cui all'art. 9 della presente legge.
Il Consiglio regionale, previo parere
della Consulta regionale, approva, entro il mese di dicembre
precedente all'anno di riferimento, il piano annuale, di cui
ai commi precedenti, con allegati il piano di riparto finanziario
ed una relazione sull'attuazione del piano dell'esercizio precedente.
I contributi sono concessi con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
alla PI e alla Cultura.
ARTICOLO 4
Requisiti delle associazioni,
fondazioni e istituzioni culturali
La regione sostiene, anche in concorso
con lo Stato e gli Enti locali, e le associazioni, fondazioni
e istituzioni culturali calabresi costituite per atto pubblico
e in possesso di uno statuto, le cui finalità rispondono ai
requisiti previsti della presente legge.
Le associazioni, fondazioni e istituzioni
di cui al precedente comma debbono garantire nello svolgimento
delle proprie attività una indubbia e qualificata professionalità
ed una gestione ispirata ad una sana amministrazione desumibile
dai bilanci e dai programmi.
Saranno privilegiate le associazioni
ed istituzioni culturali a larga base rappresentativa che operano
nella regione da più anni e dimostrano di avere un proprio patrimonio
oltre ad essere dotate di una efficiente organizzazione e di
attrezzature idonee, in relazione alle attività che intendono
svolgere.
ARTICOLO 5
Contenuti dei programmi
e modalità di presentazione delle richieste dei contributi
I programmi proposti dagli Enti
locali, dalle Università , dalle istituzioni, fondazioni ed
associazioni culturali debbono contenere:
1.
una relazione illustrativa del programma di attività
, dei suoi scopi e della sua rilevanza;
2.
un prospetto analitico dei costi preventivi con l'indicazione
delle eventuali risorse finanziarie di cui ciascun ente dispone,
ivi compresi gli altri eventuali contributi da parte dello Stato
e degli Enti locali;
3.
l'indicazione dei destinatari delle attività e del periodo
di svolgimento della iniziativa. Entro tre mesi dal termine
delle attività ammesse a contributo, i beneficiari sono tenuti
a presentare all'Assessorato regionale alla Promozione culturale
una relazione sull'attività svolta con l'indicazione analitica
delle spese sostenute.
Nell'ipotesi di mancata o parziale
realizzazione delle iniziative sovvenzionate, la Giunta regionale,
sentita la Consulta, dispone con delibera la revoca totale o
parziale del contributo con recupero di parte o della intera
somma erogata.
ARTICOLO 6
Modalità d'assegnazione
dei contributi
La Regione assegna i contributi
agli enti ed alle istituzioni aventi natura giuridica privata,
per le attività che si esauriscono nell'ambito del territorio
comunale, dandone comunicazione ai relativi Comuni.
Gli enti, le istituzioni e le associazioni
che svolgono attività afferente all'intero territorio regionale
o ad ambiti intercomunali, sono destinatari diretti dell'intervento
finanziario regionale.
A tal fine viene istituito un Registro
delle Associazioni a carattere regionale.
L'iscrizione nel Registro viene
deliberata dalla Giunta regionale, sulla base della documentazione
attestante l'effettivo carattere regionale prodotta dagli enti
interessati, con le modalità e nei termini fissati dalla Giunta
regionale.
ARTICOLO 7
Servizio di coordinamento
degli interventi
Il coordinamento degli interventi
attuati dagli enti ed istituzioni previsti dall'art. 1 della
presente legge con quelli direttamente svolti dalle Regioni
in materia di promozione culturale ed educativa, è affidato
al servizio previsto dall'artº 5 della legge regionale n. 8
del 26 maggio 1979, di concerto con le strutture di settore
operanti all'interno dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione
e Promozione Culturale.
Ai predetti uffici sono assegnati
le funzioni di servizio regionale per l'instaurazione di rapporti
di scambio con istituzioni culturali nazionali ed estere, nel
rispetto della norma di cui all'art. 4 del DPR 24 luglio 1977,
n. 616.
Per lo svolgimento di studi e ricerche
sui processi formativi, il servizio di cui al precedente primo
comma si avvale del personale e degli uffici previsti dalla
legge regionale n. 8/ 1979.
ARTICOLO 8
Contributi per acquisizione
o ristrutturazione immobili
La Regione concede contributi agli
Enti locali singoli o associati per l'acquisizione di immobili
o per la loro ristrutturazione, da destinare a sedi stabili
per la realizzazione di attività culturali.
Il contributo regionale per l'acquisto
di immobili è attribuito agli Enti locali a copertura degli
interessi sul mutuo da contrarre. Gli Enti locali devono presentare
richiesta all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione
corredata da apposita deliberazione che ne approva l'acquisto,
indicando l'impegno di spesa sul proprio bilancio e l'assenso
dei proprietari alla alienazione dell'immobile.
I contributi per la ristrutturazione
possono essere concessi anche per immobili non di proprietà
dell'Ente locale a condizione che questi dimostri di averne
la disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni.
ARTICOLO 9
Consulta regionale per
l'attività di promozione culturale. Composizione
E' istituita la Consulta regionale
per la promozione culturale, quale organo consultivo della Giunta
regionale per la programmazione, promozione ed attuazione dei
piani di intervento nel campo delle attività di promozione culturale.
La Consulta esprime parere nei casi
previsti dalla presente legge, e, ove richiesta dagli organi
regionali, su ogni affare o problema attinente alla materia.
La Consulta regionale è presieduta
dall'Assessore regionale alla Promozione Culturale ed è composta
da:
a) i
Presidenti delle Amministrazioni Provinciali della Calabria
o loro delegati;
b) due
sindaci o loro delegati per ciascuna provincia, di Comuni non
capoluoghi di provincia, designati dall'ANCI regionale, garantendo
la presenza paritaria dei piccoli e medi Comuni;
c) tre
Consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale con voto
limitato a due;
d) il
Presidente del Consorzio Teatrale Calabrese o un suo delegato;
e) un
rappresentante per ciascuna delle Università presenti nella
Regione;
f)
i Provveditori agli Studi della Regione o loro delegati;
g) i Direttori dei Conservatori di musica o loro delegati;
g)
i Direttori dei Conservatori di musica o loro delegati;
h) un
rappresentante della Deputazione di Storia Patria;
i)
un rappresentante dell'Associazione regionale dei musei
e delle biblioteche;
l)
i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
m) due
rappresentanti per ciascuna provincia delle associazioni culturali,
teatrali, musicali e cinematografiche della regione, designati
dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;
n) tre
esperti di indubbia competenza e professionalità scelti nella
materia oggetto della presente legge, designati dalla Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Le funzioni di Segretario sono esercitate
dal dirigente del settore dell'Assessorato regionale alla Promozione
Culturale.
ARTICOLO 10
Nomina e funzionamento
della Consulta
Alla nomina dei componenti la consulta
provvede il Presidente della Giunta con proprio decreto.
La Consulta dura in carica per la
durata della legislatura regionale e i suoi componenti possono
essere riconfermati.
I membri che per qualsiasi motivo
vengono a mancare nel corso della legislatura sono sostituiti,
secondo la procedura prevista nella presente legge e durano
in carica per il restante periodo della legislatura regionale.
La Consulta si riunisce almeno quattro
volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta
di almeno un terzo dei suoi membri.
La Consulta esprime i propri pareri
a maggioranza semplice degli intervenuti con la presenza di
almeno un terzo dei suoi componenti.
Entro sei mesi dall'insediamento,
la Consulta formula il proprio regolamento interno e lo sottopone
all'approvazione della Giunta regionale e della competente Commissione
consiliare.
Ai componenti la Consulta, ad eccezione
del Presidente e dei dipendenti regionali, viene corrisposto,
a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di missione
o di trasferta previsti per i dirigenti di settore e un gettone
di L. 30.000 per ogni giornata di presenza alle riunioni.
ARTICOLO 11
Norma transitoria
Fino all'insediamento della Consulta
di cui alla presente legge, gli interventi per la promozione
culturale saranno effettuate secondo gli indirizzi programmatori
dello Statuto regionale, degli organi regionali e della normativa
statale, in quanto applicabile.
ARTICOLO 12
Norma finanziaria
All'onere derivante dalla presente
legge valutato in Lº 600.000 per l'anno 1985, si provvede con
i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 16 maggio
1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio
1985 e successivi con la legge di approvazione del bilancio
della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
La presente legge regionale sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.