LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 2 MAGGIO 2001 REGIONE CALABRIA
Riconoscimento e valorizzazione della funzione
sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali
nell’ambito del percorso formativo della persona.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 42 del
10 maggio 2001
ARTICOLO 1
Obiettivi
1. La Regione Calabria in attuazione
dell'art. 56, lett. o), q), t), dello Statuto riconosce e valorizza
la funzione sociale svolta dalle comunità cristiane e dagli
oratori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo dei
ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, attraverso la realizzazione
di itinerari formativi nei settori culturale e del tempo libero:
a) con la creazione
di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo,
della musica e dell'attività sportiva;
b) con la realizzazione
di percorsi di recupero, in collaborazione con le strutture
territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale,
di soggetti a rischio di emarginazione per il superamento dello
stato di isolamento psichico e fisico e per l'inserimento scolastico
e lavorativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà
psico - sociali.
2. La Regione, favorisce
altresì, la formazione sociale in ambito ecclesiale valorizzando
tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio.
ARTICOLO 2
Comitato regionale e
Comitati provinciali
1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti
dall'art. 1, la Regione istituisce un Comitato regionale e dei
Comitati provinciali. Questi ultimi hanno come compito la programmazione
degli itinerari formativi in ambito provinciale, per la realizzazione
degli interventi sul territorio da parte delle comunità cristiane,
con riferimento ai punti a) e b) del primo comma dell'art. 1;
svolgono altresì funzione consultiva e di assistenza.
2. Il Comitato regionale
valuta le proposte di programmazione trasmesse dai Comitati
provinciali entro il 31 marzo di ogni anno e formula un piano
di finanziamento che viene trasmesso alla Giunta regionale per
l'emissione dei decreti, nei settori preventivamente individuati
dallo stesso Comitato regionale entro il 31 aprile di ogni anno
e trasmessi entro il 31 maggio ai Comitati provinciali.
3. Il Comitato regionale
è composto da:
a) Assessore regionale
allo sport e tempo libero o da un suo delegato;
b) Assessore regionale
ai servizi sociali o da un suo delegato;
c) Assessore regionale
alla cultura o da un suo delegato;
d) Assessore regionale alla formazione
professionale o da un suo delegato;
e) N. 2 rappresentanti
per ogni Comitato provinciale;
f) N. 3 esperti
in campo pedagogico, psicologico e organizzativo - strutturale,
nominati all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale;
g) N. 4 dipendenti
assegnati dagli Assessorati di cui alle lettere a), b), c) e
d) comma 3 del presente articolo.
4. I Comitati provinciali sono composti
da:
a) Assessori provinciali
allo sport e tempo libero, servizi sociali, cultura e formazione
professionale;
b) N. 3 rappresentanti
per ogni diocesi designati dal Vescovo;
c) N. 4 dipendenti
assegnati dagli Assessorati provinciali di cui alla lettera
a), comma 4 del presente articolo.
5. Il Comitato regionale
ha sede presso la Giunta regionale, i Comitati provinciali presso
la Provincia.
6. Il Comitato regionale
e i Comitati provinciali vengono costituiti entro e non oltre
90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
Finanziamenti
1. Per il conseguimento
degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1 lettera a), verranno
concessi finanziamenti per la costruzione di nuove strutture,
riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti,
arredamento, attrezzature e strumenti didattici.
2. Il finanziamento
per le nuove costruzioni, riadattamento e riqualificazione di
strutture già esistenti non potrà superare i 200 milioni e sarà
così concepito:
a) 20 per cento
in conto capitale;
b) 50 per cento
a mutuo agevolato decennale con preammortamento per i primi
tre anni.
3. Per l'arredamento,
le attrezzature e gli strumenti didattici viene concesso un
contributo in conto capitale pari al 60 per cento dell'investimento
complessivo che non può superare i 20 milioni.
4. I finanziamenti vengono
concessi alle comunità cristiane che presentano richieste dal
10 luglio al 31 dicembre di ogni anno ai Comitati provinciali
di cui all'art 2 della presente legge.
5. Ai fini dell'attuazione
dell'art. 1 comma 1 lett. b) della presente legge, vengono finanziati
percorsi di recupero in stretto rapporto con strutture socio-assistenziali
pubbliche e private delle ASL, da effettuarsi presso le sedi
delle comunità cristiane, inserendo nei piani annuali corsi
di formazione professionale finalizzati al coinvolgimento dei
soggetti che si trovano nelle situazioni di disagio di cui all'art.
1 comma 1 lett. b) della presente legge, riconoscendo alle comunità
cristiane la titolarità ad essere soggetto promotore di programmi,
azioni ed investimenti.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla
presente legge, valutato per l'anno 2001 in lire 500.000.000,
si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101
“Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio,
recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali
(elenco n. 1)” dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l’anno 2001, che viene ridotto del medesimo importo.
2. La predetta disponibilità
di bilancio è utilizzata nell’esercizio in corso, ponendone
la competenza della spesa a carico del capitolo 3132171 che
istituisce nello stato di previsione della spesa per l’esercizio
2001 con la denominazione “Spese per la valorizzazione della
funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori
parrocchiali nell’ambito del percorso formativo della persona”
e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire
500.000.000.
3. Per gli anni successivi
la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie
della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario
con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con
la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.