LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 1-06-1988 REGIONE BASILICATA
NORME PER LA PROGRAMMAZIONE E LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E CULTURALI SUL TERRITORIO
REGIONALE
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 26
del 4 giugno 1988
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
Finalità della legge
1.
In conformità ai principi stabiliti dall'art. 49 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Basilicata promuove lo
sviluppo civile della comunità regionale attraverso la creazione
di un sistema di opportunità e di servizi educativi e culturali,
accessibili a tutti i cittadini, diffusi nelle diverse aree
del territorio regionale, idonei ad assicurare:
a) la
continuità e l'integrazione dei processi educativi e culturali;
b) la
libera espressione, rappresentazione e circolazione delle idee;
c) l'autonomia,
il pluralismo e il decentramento delle iniziative;
d) l'incentivazione
delle attitudini e delle competenze nei diversi settori della
produzione culturale.
2.
La Regione assume, sostiene e patrocina le iniziative
descritte nella presente legge, attivando le più efficaci forme
di collaborazione con gli enti locali, gli organi e le strutture
della scuola, l'Università , il Formez, i centri di formazione,
gli istituti di ricerca, gli organismi associativi, le istituzioni
culturali, le Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali.
ARTICOLO 2
Tipologia delle attività
1.
Le finalità della presente legge sono perseguite attraverso
la realizzazione ed il sostegno di:
a) attività
e manifestazioni volte alla produzione e diffusione della cultura;
b) progetti
e interventi di educazione permanente e ricorrente;
c) esperienze
educative extrascolastiche o inerenti al rapporto scuola - territorio;
d) attività
didattiche e formative non finalizzate al conseguimento di titolo
di studio o di qualifiche professionali;
e) iniziative
dirette al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle
tradizioni culturali locali;
f)
progetti di intervento socio - educativo concernenti
situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale;
g) corsi,
convegni, conferenze, stages, seminari, congressi, celebrazioni,
laboratori;
h) mostre,
rassegne, manifestazioni espositive;
i)
scambi culturali e iniziative di cooperazione culturale;
l)
ricerche, pubblicazioni, produzioni di programmi ad ampia
diffusione;
m) iniziative
per la fruizione di archivi e biblioteche;
n) ogni
ulteriore iniziativa coerente con gli obiettivi della presente
legge ed esente da scopi di lucro.
TITOLO II
FUNZIONI DELLA REGIONE
ARTICOLO 3
Compiti della Regione
1.
Per il perseguimento delle finalità della presente legge,
la Regione:
a) esercita
funzioni di programmazione, di coordinamento e di sostegno delle
attività educative e culturali, nel rispetto dei principi della
autonomia, del pluralismo e del decentramento;
b) fornisce
ogni utile strumento di informazione e di consulenza per l'impostazione
organizzativa delle attività autonomamente programmate dai soggetti,
di cui al successivo art. 14;
c) assicura
la piena funzionalità e continuità operativa delle strutture
permanenti di servizi educativi e culturali, di cui al Titolo
III della presente legge;
d) cura
la realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative di
particolare impegno e dimensione, anche in collaborazione con
istituti e organismi di promozione culturale;
e) conduce
indagini conoscitive sui fabbisogni educativi e culturali, sui
destinatari degli interventi, sulla utilizzazione delle strutture
esistenti;
f)
realizza programmi di formazione e aggiornamento degli
operatori addetti alle attività di cui alla presente legge;
g) incentiva
la qualità e continuità delle iniziative educative e culturali
attraverso la concessione del patrocinio regionale e l'istituzione
di premi;
h) svolge
attività di studio, ricerca, documentazione e provvede alla
diffusione di pubblicazione e di altri materiali attinenti agli
obiettivi della promozione educativa e culturale;
i)
esercita funzioni di vigilanza sulle attività ammesse
ai contributi regionali e sull'osservanza delle disposizioni
contenute nella presente legge.
ARTICOLO 4
Programmazione regionale
1.
Gli obiettivi generali dell'intervento regionale sono
indicati nel Piano pluriennale delle attività educative e culturali.
2.
Il Piano pluriennale contiene gli indirizzi programmatici
dell'azione regionale nel campo della promozione educativa e
culturale, individua i settori di attività e i più opportuni
mezzi di incentivazione dei medesimi, specifica le modalità
gestionali da applicare nell'attuazione dei Piani annuali, definisce
i programmi di massima delle strutture di cui al successivo
Titolo III.
3.
Il Piano pluriennale, predisposto dalla Giunta, è approvato
dal Consiglio regionale entro il 31 marzo.
4.
Il Piano annuale delle attività educative e culturali
è approvato entro il 30 giugno di ciascun anno dal Consiglio
regionale. Il piano contiene indirizzi specifici circa le aree
progettuali ed i caratteri tipologici delle attività da privilegiare,
l'indicazione delle priorità programmatiche, in relazione agli
obiettivi che s'intendono perseguire, le precisazioni necessarie
per la corretta applicazione della presente legge.
5.
Al piano è allegata una relazione di sintesi illustrativa
delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell'anno precedente.
6. Il Piano, inoltre, fissa la destinazione settoriale della
spesa tra i soggetti indicati nei successivi articoli 13. 16.
17, 18, 21 e 22 e i criteri di assegnazione.
ARTICOLO 5
Comitato Consultivo
per la Programmazione Culturale
1.
E' costituito un Comitato Consultivo per la Programmazione
Culturale, che esprime il proprio parere sui piani annuali e
pluriennali, nonché sugli indirizzi di gestione delle strutture
culturali permanenti di cui al titolo III della presente legge.
2.
Il Comitato Consultivo è presieduto dall'Assessore regionale
alla Cultura e Formazione ed è composto da 4 esperti nei settori
educativi e culturali eletti dal Consiglio Regionale, con voto
limitato.
3.
Le sedute del Comitato, convocate con avviso a mezzo
raccomandata almeno sette giorni prima, sono valide, a prescindere
dal numero dei presenti.
4.
I pareri devono essere espressi nel termine perentorio
di 30 giorni dalla richiesta; in mancanza s'intendono espressi
favorevolmente.
5.
Il Comitato dura in carica sino al termine della legislatura.
6.
Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo,
spetta il trattamento previsto dalla LR 29- 8- 1983, n. 27.
ARTICOLO 6
Coordinamento Regione
- Enti Locali
1.
La Regione e gli Enti Locali stabiliscono opportune forme
di collaborazione e di informazione per favorire la più ampia
fruizione sociale delle attività di cui alla presente legge.
Al fine di promuovere una efficacia integrazione e una equilibrata
distribuzione dei servizi e delle attività sul territorio regionale,
organizzano conferenze periodiche di verifica sullo stato di
attuazione della presente legge.
ARTICOLO 7
Formazione e aggiornamento
degli operatori culturali
1.
La Regione promuove e organizza, nell'ambito della normativa
vigente, corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale
di operatori nei vari settori di cui alla presente legge.
2.
La frequenza con profitto a tali corsi costituisce titolo
valutabile, in relazione al programma e alla durata dei corsi
stessi, nei concorsi per operatori culturali banditi dalla Regione
e dagli Enti Locali.
TITOLO III
STRUTTURE PERMANENTI
DI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI
ARTICOLO 8
Strutture culturali
polivalenti
1.
Alla promozione e al coordinamento delle attività previste
dalla presente legge concorrono, secondo gli indirizzi stabiliti
nei piani pluriennali e annuali, i Centri regionali di Servizi
Educativi e Culturali( CSEC), il Centro regionale di Formazione
e Documentazione Multimediale ( MEDIAFOR), il Centro per la
Comunicazione Artistica, Culturale e Scientifica, i Centri Regionali
per la Cooperazione Culturale.
ARTICOLO 9
Centri Regionali di
Servizi Educativi e Culturali( CSEC)
1.
I Centri Regionali di Servizi Culturali di cui alla LR
n. 16/ 77 sono trasformati in Centri Regionali di Servizi Educativi
e Culturali.
2.
E' istituito, nell'ambito del Servizio Cultura e Formazione
di Melfi, un Centro di Servizi Educativi e culturali che opererà
presso la struttura «FS Nitti» di Melfi, ed usufruirà , previa
convenzione, della dotazione libraria e dei connessi servizi
della biblioteca FS Nitti.
3.
I CSEC sono strutture della Regione organizzate nell'ambito
del Dipartimento Cultura e Formazione e decentrate a livello
comprensoriale, che assicurano servizi di informazione, documentazione
e consulenza per la organizzazione e lo svolgimento delle attività
educative e culturali nelle aree interne del territorio regionale.
Essi realizzano rapporti permanenti di consultazione e collaborazione
- anche in regime di convenzione - con gli Enti Locali, le Comunità
Montane, l'Università , le scuole, gli enti e gli organismi
di promozione educativi e culturale operanti sul territorio
di competenza, le biblioteche, gli archivi e i musei locali,
il Formez, ai fini del coordinamento e della integrazione delle
iniziative di cui alla presente legge.
4.
I CSEC assumono specifiche iniziative per:
a) il
monitoraggio permanente delle attività educative e culturali,
anche attraverso inchieste e sondaggi;
b) l'assistenza
organizzativa alle attività e ai progetti di promozione culturale
e di educazione permanente;
c) il
sostegno degli interventi di orientamento, anche in collaborazione
con i Distretti scolastici e nel rispetto delle competenze di
questi ultimi;
d) la
promozione dell'educazione alla lettura e all'assistenza tecnico
- organizzativa alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari competenti;
e) la
valorizzazione del patrimonio culturale in collaborazione con
le istituzioni competenti;
f)
il sostegno dei progetti di educazione alla immagine,
al suono, alle arti espressive, nonché di alfabetizzazione alle
nuove tecnologie;
g) la
fruizione delle biblioteche e degli archivi locali;
h) lo
svolgimento degli scambi culturali e delle iniziative di cooperazione
culturale;
i)
la diffusione su scala comprensoriale delle informazioni
relative alle attività educative e culturali, nonché alla legislazione
regionale.
5.
Per le medesime finalità di cui al comma precedente possono
essere utilizzate, in tutto o in parte, le strutture ed il personale
dei CRFP a gestione diretta o delegata.
ARTICOLO 10
Centro Regionale di
Formazione e Documentazione Multimediale( MEDIAFOR)
1.
Il Centro Regionale di Formazione e Documentazione Multimediale(
MEDIAFOR) è una struttura regionale polivalente, organizzata
per assicurare attività e servizi di:
a) alfabetizzazione,
formazione, aggiornamento per l'uso educativo degli strumenti
della comunicazione e di quelli audiovisivi in primo luogo;
b) documentazione,
catalogazione, acquisizione e conservazione di risorse e materiali
cinematografici, audiovisivi, fotografici e grafici, con particolare
riguardo a quelli attinenti alla storia e alla cultura regionale,
nonché a tematiche formative di interesse regionale.
c) diffusione,
animazione, consulenza a sostegno di progetti educativi e culturali,
nonché distribuzione dei programmi e dei materiali di cui al
precedente punto b);
d) ricerca,
sperimentazione, produzione di programmi e materiali didattici
relativi ad esigenze di formazione e documentazione.
2.
Sono istituiti presso il Centro, quali specifiche sezioni
di lavoro, l'Archivio regionale dell'immagine, l'Archivio regionale
delle tradizioni popolari, il Laboratorio di Office Automation.
3.
Per la realizzazione dei suoi programmi di attività il
centro promuove rapporti di collaborazione e di scambio con
altre mediateche e può avvalersi delle competenze tecniche e
scientifiche di volta in volta necessarie, sulla base di motivati
atti deliberativi della Giunta Regionale.
4.
Il Centro realizza inoltre, in collaborazione con gli
Uffici Stampa della Giunta e del Consiglio Regionale, la produzione
di materiali informativi attinenti alle attività istituzionali
della Regione.
ARTICOLO 11
Centro per la Comunicazione
Artistica Culturale e Scientifica
1.
E' organizzato, nell'ambito dell'Unità operativa «Centro
Maratea» un Centro per la Comunicazione Artistica, Culturale
e Scientifica.
2.
Il Centro promuove ricerche, convegni, seminari in collaborazione
con la Università della Basilicata ed altre istituzioni scientifiche,
con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, con il Consiglio
Nazionale delle Ricerche e con altre istituzioni pubbliche operanti
nel campo dell'arte, della cultura, della ricerca scientifica.
3.
Il Centro è ubicato presso la struttura polivalente di
Villa Nitti di Maratea.
ARTICOLO 12
Centri Regionali per
la Cooperazione Culturale
1.
I Centri Regionali per la Cooperazione Culturale sono
strutture regionali polivalenti che assicurano servizi ed attività
relative:
a) agli
scambi socio - culturali giovanili;
b) agli
stages di vacanze per giovani e soggiorni socio - culturali;
c) ad
interventi residenziali nel campo dell'educazione permanente
e ricorrente, della formazione professionale, dell'aggiornamento.
2.
I programmi di attività sono predisposti dal Dipartimento
Regionale Cultura e Formazione e sono realizzati presso i Collegi
Scuola di Maratea e Metaponto, anche in regime di convenzione
con organismi specializzati nei settori della Cooperazione Culturale,
ricreativa e del tempo libero.
TITOLO IV
SETTORI DI ATTIVITA'
EDUCATIVA E CULTURALI
ARTICOLO 13
Enti, Istituzioni, Società
, Associazioni
1.
Possono accedere ai contributi della Regione per la realizzazione
di attività di promozione educativa e culturale: enti, istituzioni,
fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione
di enti locali con sede in Basilicata ed associazioni a larga
base rappresentativa iscritti nell'albo previsto nell'articolo
successivo.
2.
I soggetti, di cui al precedente comma, potranno presentare
apposita domanda al dipartimento regionale Cultura e Formazione,
entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
3.
Le domande dovranno riferirsi ad attività preordinate
per l'anno successivo e dovranno essere corredate da una congrua
documentazione concernente:
a) la
rispondenza delle iniziative programmate con le finalità della
presente legge;
b) i
programmi di attività che si intendono svolgere, con una chiara
definizione delle caratteristiche, degli obiettivi, delle modalità
attuative, dei destinatari degli interventi, del periodo di
svolgimento, della corrispondenza con gli indirizzi dei Piani
annuali e pluriennali;
c) i
bilanci, i preventivi di spesa e i piani di copertura finanziaria
relativi alle attività programmate, con l'indicazione degli
altri eventuali contributi pubblici.
4.
Tutti i richiedenti sono tenuti a fornire, a richiesta
del competente Dipartimento, i necessari dettagli operativi
e devono, comunque, comunicare tempestivamente le eventuali
trasformazioni sociali e le modificazioni dei programmi presentati.
5.
Per la migliore valutazione dei soggetti richiedenti
il Dipartimento regionale si riserva di richiedere pareri e
valutazioni ai Comuni competenti per territorio.
ARTICOLO 14
Albo regionale delle
Associazioni culturali
1.
Le Associazioni nazionali, regionali, provinciali e locali,
i Circoli, i Centri, i Comitati e ogni altro organismo aventi
finalità statutarie conformi a quelle di cui alla presente legge,
operanti da almeno tre anni, privi di fini di lucro, con sede
in Basilicata e con almeno 50 associati possono chiedere l'iscrizione
in un apposito albo regionale tenuto presso il Dipartimento
Cultura e Formazione.
2.
Le domande di iscrizione, corredate da copia autenticata
dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione del numero
dei soci, degli organi direttivi, del legale rappresentante
e della sede sociale, nonché da dichiarazione sostitutiva dell'atto
notorietà comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente
punto, devono essere inviate, a mezzo raccomandata, al Dipartimento
Cultura e Formazione entro il 31 luglio di ogni anno. Le rappresentanze
regionali e provinciali dell'associazionismo culturale, nonché
degli organismi culturali a dimensione sovracomunale, presenteranno
anche l'elenco delle associazioni di base aderenti.
3.
L'iscrizione nell'albo è indispensabile per potere accedere
ai contributi di cui alla presente legge.
4.
Il venire meno o la mancata osservanza di una delle condizioni
di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'albo.
5.
I soggetti iscritti nell'albo sono tenuti a comunicare
tempestivamente ogni variazione che intervenga nell'assetto
statutario e nella composizione degli organi direttivi.
6.
L'albo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
il 10 settembre di ogni anno.
ARTICOLO 15
Disciplina dei contributi
regionali
1.
La Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno
provvede, sulla base della documentazione prodotta, all'assegnazione
dei contributi ai soggetti indicati al punto 1 dell'articolo
13.
2.
I sostegni sono erogati in relazione ai criteri che tengono
conto della consistenza e della continuità organizzativa, nonché
della corrispondenza tra i fini e le attività del soggetto richiedente
ed il Piano annuale.
3.
La misura del sostegno non può superare il 70% del bilancio
consuntivo relativo all'anno precedente.
4.
Il sostegno eventualmente percepito deve essere restituito
immediatamente qualora il soggetto cessi di esistere e non realizzi
l'attività sociale programmata.
5.
Sarà data notizia ai Comuni interessati dall'attività
del soggetto richiedente della concessione dei sostegni regionali.
6.
Nelle iniziative e nelle manifestazioni poste in essere
dai soggetti sostenuti si potrà fare riferimento al sostegno
regionale esclusivamente previa autorizzazione scritta del Presidente
della Regione.
ARTICOLO 16
Soggetti e manifestazioni
di particolare interesse
1.
La Regione riconosce la particolare rilevanza di soggetti
operanti in Basilicata nel campo della cultura in relazione
alla organizzazione di iniziative e di manifestazioni culturali
di interesse nazionale, e ne sostiene l'attività permanente
con l'assegnazione di uno specifico contributo finanziario.
2.
I soggetti sopra indicati saranno individuati dal Consiglio
regionale nell'ambito del Piano pluriennale.
3.
L'entità del sostegno annuale non potrà superare il 75%
delle uscite dichiarate nel bilancio consuntivo del soggetto
individuato relativo all'anno precedente.
4.
I soggetti individuati dal Consiglio regionale ai sensi
del punto 1 per ottenere il sostegno dovranno, comunque, presentare
entro il 31 ottobre al Dipartimento Cultura e Formazione una
domanda corredata da:
-
bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio
preventivo dell'anno in corso, regolarmente approvati;
-
relazione dettagliata di tutte le attività culturali
programmate;
-
copia dello statuto ed indicazione della composizione
degli organi sociali.
5.
Il sostegno eventualmente percepito deve essere restituito
immediatamente qualora il soggetto cessi di esistere o non realizzi
l'attività sociale programmata.
6.
La Giunta regionale erogherà i contributi entro il 31
gennaio di ogni anno.
7.
Tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dai
soggetti individuati nel presente articolo nella loro pubblicazione
dovranno contenere l'indicazione «con il contributo della Regione».
ARTICOLO 17
Enti Locali e loro Consorzi
1.
La Regione concede contributi ad Enti Locali e loro consorzi
per iniziative di promozione educativa e culturale.
2.
Gli Enti interessati dovranno presentare domanda al Dipartimento
Cultura e Formazione entro il 31 ottobre di ogni anno corredata
da una documentazione concernente:
a) la
compatibilità dell'iniziativa con le previsioni del Piano annuale;
b) la
specificazione delle finalità , delle modalità attuative, dei
destinatari, dei tempi di svolgimento dell'attività;
c) i
preventivi di spesa.
3.
La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi
entro il 31 gennaio di ogni anno.
4.
I contributi sono determinati in relazione a criteri
che tengano conto del rilievo e della continuità delle iniziative,
dell'entità degli impegni finanziari a carico degli enti locali,
nonché della corrispondenza tra i contenuti dell'iniziativa
ed il Piano annuale.
5.
I contributi sono erogati all'atto di trasmissione della
deliberazione dell'Ente richiedente contenente l'impegno finanziario
per la propria parte di spesa.
6.
Alle iniziative realizzate con tali contributi è concesso
dal Presidente della Regione il patrocinio della stessa e nella
loro pubblicazione, dovrà essere indicato «con il patrocinio
della Regione».
ARTICOLO 18
Attività dirette e Patrocini
1.
La Giunta Regionale, nell'ambito di previsione del Piano
annuale, può realizzare direttamente attività di promozione
educativa e culturale e finanziaria iniziative impreviste o
non realizzate da altri soggetti.
TITOLO V
CULTURA E INFORMAZIONE
ARTICOLO 19
Interventi di sostegno
all'informazione regionale
1.
I piani pluriennali ed annuali, di cui al precedente
art. 4, prevedono forme di intervento a favore dell'informazione
regionale in quanto strumento di diffusione della cultura, disciplinandone
limiti e modalità.
2.
Dette forme di intervento possono esplicarsi in:
a) erogazioni
pubblicitarie a organi d'informazione regionale per favorire
la migliore conoscenza di dati e di atti afferenti l'attività
della Regione, nonché per la divulgazione di tematiche relative
alla promozione educativa e culturale della comunità regionale;
b) diffusione
promozionale di pubblicazioni di particolare interesse regionale
a carattere culturale da destinare ad organismi educativi culturali
pubblici;
c) sottoscrizione
di abbonamenti a favore di testate giornalistiche regionali
o con pagine per la Basilicata da destinare a organismi educativi
e culturali pubblici.
ARTICOLO 20
Requisiti richiesti
agli organi di informazione
1.
Possono essere utilizzati per le finalità di cui al precedente
art. 19, gli organi di informazione che:
a) operino,
all'atto della presentazione della domanda, con regolarità da
almeno 2 anni ed abbiano depositato in Tribunale la testata;
b) abbiano
gruppi redazionali stabili operanti in Basilicata;
c) producano
quotidianamente notiziari dedicati alla vita regionale;
d) riservino
alla pubblicità uno spazio non superiore al 20 per cento.
2.
Possono essere utilizzati, inoltre, al medesimo scopo
pubblicazioni, riviste, settimanali, libri con esclusivo contenuto
educativo e culturale, editi in Basilicata.
3.
I titolari degli organi d'informazione di cui ai precedenti
commi possono presentare istanza al Dipartimento Cultura e Formazione
entro il 31 ottobre di ogni anno, allegando dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
4.
La Giunta regionale delibera complessivamente gli interventi
da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto
della consistenza di tiratura o di ascolto.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE,
FINANZIARIE E FINALI
ARTICOLO 21
Disciplina transitoria
del sostegno alle attività di prosa, musicali e cinematografiche
1.
Fino all'approvazione di norme per la disciplina dei
settori dello spettacolo in ambito regionale, gli interventi
per la promozione delle attività di prosa, musicali e cinematografiche
sono programmati nell'ambito del Piano annuale di cui al precedente
art. 4.
2.
Per la distribuzione sul territorio regionale la Regione
si avvale dell'ABS (Associazione Basilicata Spettacolo).
ARTICOLO 22
Continuità degli interventi
1.
Per l'anno 1988 le istanze inoltrate ai sensi della LR
5 maggio 1977 n. 16 e della LR 21 maggio 1980 n. 37 (titolo
IV) si intendono utilmente presentate.
2.
Gli interventi relativi al 1988 saranno deliberati dalla
Giunta Regionale, sulla base di un piano approvato dal Consiglio
entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3.
Il piano pluriennale di cui al punto 3 dell'art. 4 della
presente legge, sarà approvato dal Consiglio regionale, per
l'anno in corso, entro il 31 maggio.
ARTICOLO 23
Abrogazione di norme
1.
La LR 5 maggio 1977, n. 16 e il Titolo IV della LR 21
maggio 1980, n. 37 sono abrogati.
OMISSIS
2.
Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al precedente
art. 12, è abrogata la LR 4 settembre 1979 n. 34.
ARTICOLO 24
Norme finanziarie
1.
Agli interventi relativi al 1988, valutati in lire 1.800
milioni, si provvede con lo stanziamento iscritto nel Bilancio
regionale al cap. 1320.
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
per gli esercizi finanziari successivi, si provvederà con gli
stanziamenti all'analogo corrispondente capitolo, nell'ambito
delle disponibilità indicate sul Bilancio pluriennale 1988 -
90 alla voce «Beni e Servizi culturali» del Settore I del Titolo
II.
3.
Le strutture beneficiarie dei contributi di cui alla
presente legge che hanno instaurato rapporti di lavoro dipendente,
sono tenuti al rispetto delle norme contrattuali in vigore.
ARTICOLO 25
La presente legge regionale è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.