LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 12-01-2000REGIONE BASILICATA
NUOVE NORME PER LA PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI NN. 38/1993 E
2/1997
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 4 del
20 gennaio 2000
TITOLO I
SCOPI E FINALITÀ
ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della
legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il volontariato quale
espressione di partecipazione, pluralismo, sussidiarietà e solidarietà;
promuove le condizioni che ne agevolano lo sviluppo, salvaguardandone
l’autonomia, per il conseguimento di finalità di carattere sociale,
civile, e culturale.
2.
Le finalità di carattere sociale, civile e culturale
di cui al precedente comma, vengono così individuate:
a)
le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel
campo degli interventi socio - assistenziali e socio - sanitari,
con particolare riferimento sia allo sviluppo di una cultura
solidale, sia ad interventi nelle fasce del bisogno sociale
così come esso si concretizza nelle sue manifestazioni tradizionali
ma anche nelle forme più moderne di malattia, disagio, povertà,
diversità e marginalità;
b)
le finalità di carattere civile sono:
- quelle relative al miglioramento
della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle
persone;
- quelle relative alla previsione
e alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, con particolare
riferimento alla protezione civile e al soccorso delle popolazioni
sinistrate.
- quelle tese alla tutela e alla
valorizzazione dell’ambiente nonché alla protezione del territorio
da ogni forma di degrado ed inquinamento con particolare riguardo
a quello urbano, boschivo, costiero, fluviale e lacustre;
c) le finalità
di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e alla
valorizzazione della cultura, del patrimonio storico - artistico
e monumentale nonché alla promozione e sviluppo delle attività
ad esso connesse.
3.
La Regione Basilicata riconosce la interdisciplinarietà
del volontariato, come espressione del terzo - settore “non
- profit” e ne incentiva l’affermazione sociale quale veicolo
valoriale da trasmettere alle giovani generazioni lucane.
ARTICOLO 2
Organizzazioni di Volontariato
1.
Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle
individuate dagli artt. 2 e 3 della legge 266/91.
2.
Più esplicitamente sono da considerarsi associazioni
di volontariato quegli organismi liberamente costituiti e di
qualunque forma giuridica che si avvalgono in modo determinante
e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti, al fine di svolgere senza fine di lucro,
anche indiretto, un’attività di solidarietà riconducibile alle
finalità di cui all’art. 1 della presente legge.
TITOLO II
REGISTRO DEL VOLONTARIATO
E RELAZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 3
Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
1.
E’ istituito il Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato, in attuazione dell’art. 6 della legge 266/91
diviso nei settori Sociali, Civili e Culturali.
2.
L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato, consente alle organizzazioni di partecipare
alle attività dei settori di appartenenza collaborando, secondo
gli istituti previsti dalla presente legge, con gli Enti pubblici,
permettendo, altresì, l’eventuale accesso ai contributi e la
stipula di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
3.
Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio
regionale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della
legge 266/91, che intendano essere iscritti al registro regionale
delle organizzazioni di volontariato, devono presentare domanda
al Presidente della Giunta regionale corredata dai seguenti
documenti:
a)
copia dell’atto costitutivo e statuto o accordo degli aderenti
dell’associazione;
b)
descrizione nominativa dei soggetti che ricoprono cariche associative;
c)
numero degli aderenti;
d)
elenco del personale subordinato o autonomo del quale si avvale
l’organizzazione;
e)
elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da
parte della organizzazione;
f)
relazione dettagliata concernente le attività svolte
e descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare.
La domanda deve indicare i settori
di attività per i quali si intende ottenere l’iscrizione.
4.
L’iscrizione al registro regionale del volontariato
è disposta con provvedimento della Giunta Regionale che decide
entro 60 giorni dalla data di assunzione a protocollo della
domanda completa di tutta la documentazione di cui al precedente
punto 3.
La eventuale richiesta di elementi
integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale
termine.
5.
Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro
di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno
alla Regione copia del bilancio o in mancanza, del rendiconto
economico nonché una relazione dettagliata sull’attività svolta
con la relativa documentazione e le eventuali variazioni alla
documentazione di cui al comma 3 lettere a), b) e c).
6.
La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal termine di
cui al precedente comma 5, dispone, con provvedimento motivato,
la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato
alle prescrizioni di cui al comma 5 ovvero per le quali siano
venuti a mancare i requisiti di cui all’art. 3 della legge 266/91.
La Giunta Regionale può disporre,
anche su richiesta motivata dell’Osservatorio, accertamenti
sul funzionamento delle associazioni iscritte al Registro regionale,
al fine di verificare il permanere di tali requisiti e l’effettivo
svolgimento dell’attività di volontariato.
7.
La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge
comporta la cancellazione dal registro.
8.
Ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’art. 6 della
legge 266/91 la Giunta Regionale, comunica alle organizzazioni
di volontariato interessate le motivazioni dell’eventuale rifiuto
dell’iscrizione e della cancellazione dal registro.
9.
La tenuta del registro e l’attività istruttoria finalizzata
alle iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni e il periodico
aggiornamento sono affidati alla Presidenza della Giunta Regionale.
10. La Regione
pubblica all’inizio di ogni anno il registro aggiornato delle
organizzazioni di volontariato sul Bollettino Ufficiale della
Regione e ne invia copia all’Osservatorio Nazionale del Volontariato.
ARTICOLO 4
Diritto di Accesso ai
Documenti Amministrativi e d’Informazione
1.
Per un corretto esercizio delle funzioni di controllo
democratico degli atti e di trasparenza dell’azione amministrativa
alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di
cui all’art. 3 ed a chiunque vi abbia interesse per tutelare
una situazione giuridicamente rilevante è riconosciuto il diritto
di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei
modi previsti dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241,
così come disciplinato dall’art. 11 della legge 266/91 e dalla
vigente normativa regionale in materia.
ARTICOLO 5
Convenzioni
1.
Ai sensi del primo comma dell’art. 7 della L. 266/91,
la Regione, gli Enti strumentali regionali e gli Enti Locali,
per la realizzazione di progetti, di interventi e di servizi,
possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato
iscritte al registro regionale da almeno sei mesi, che dimostrino
capacità operativa e attitudine alle prestazioni richieste.
2.
L’opera fornita dalle organizzazioni di volontariato
rivestendo una riconosciuta funzione di promozione e innovazione
sociale, civile e culturale può essere sussidiaria all’azione
della Regione e degli Enti ad essa collegati.
3.
Le convenzioni di cui al comma 1, devono prevedere:
a)
l’attività oggetto di convenzione e le modalità di svolgimento,
anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e l’integrazione
fra le diverse azioni degli Enti di cui al precedente comma
1 oltre che con le norme di funzionamento del settore;
b)
l’entità delle prestazioni del personale volontario necessario
allo svolgimento dell’attività in modo continuativo;
c)
l’entità del contributo assegnato all’organizzazione per i costi
di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate
strettamente connesse alla tipologia del progetto dell’intervento
o del servizio oggetto della convenzione;
d)
l’impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;
e)
le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della
loro qualità;
f)
le cause e le modalità di risoluzione della convenzione
e di revoca dei contributi;
g)
la precisa individuazione delle modalità e dei tempi di corresponsione
dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese sostenute;
h)
le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi purché
indispensabili alla realizzazione del progetto, intervento o
servizio e retribuite che non possono comunque rientrare tra
quelle affidate in convenzione all’associazione di volontariato;
i)
l’obbligo della copertura assicurativa per responsabilità
civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie, connessi
allo svolgimento delle attività i cui oneri sono a carico dell’Ente
pubblico che stipula la convenzione;
l)
la durata del rapporto convenzionale;
m) disposizioni
dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità
degli utenti.
4.
La convenzione deve riservare all’Ente pubblico un potere
di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità
dell’organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi
necessari allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione.
5.
L’Ente pubblico che stipula la convenzione, svolge attività
di sorveglianza sull’effettiva realizzazione dei servizi di
volontariato per i quali sono state stipulate convenzioni, sono
stati concessi fondi pubblici, e/o beni mobili e immobili.
6.
L’Ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione
quando sia constatata l’inadempienza delle principali clausole
contrattuali o l’inidoneità dell’organizzazione ai sensi del
comma 4.
7.
L’organizzazione di volontariato del settore protezione
civile deve in ogni caso indicare preventivamente il personale,
i mezzi e le attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci
che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni
teoriche e pratiche adeguate ai compiti da svolgere e siano
sottoposti ad accertamenti di idoneità fisica, nonché professionale
ove prescritta.
ARTICOLO 6
Attestato di “Operatore
Volontario”
1.
Il personale volontario, al termine del periodo di attività
previsto dalle convenzioni, qualora ne venga accertata la partecipazione
con particolare dedizione e profitto ai servizi convenzionati
di cui al precedente art. 5, riceverà a richiesta dell’associazione
di appartenenza un attestato di partecipazione, rilasciato dagli
Enti di cui al comma 1 dell’art. 5.
ARTICOLO 7
Criteri di priorità
nella stipula delle convenzioni
1.
Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatarie
delle convenzioni, la Regione e gli Enti ad essa collegati considerano
requisiti e criteri di priorità le loro attitudini e capacità
operative, desunte in particolare da:
a)
qualità e completezza dei progetti e ove dimostrabile, delle
attività svolte;
b)
capacità professionale dei volontari impegnati rispetto al settore
di appartenenza;
c)
regolarità e continuità dimostrata nelle iniziative intraprese;
d)
sedi di operatività sul territorio.
2.
La scelta deve essere motivata con espresso riferimento
ai criteri di priorità indicati al precedente comma 1.
ARTICOLO 8
Prestazioni di Volontariato
e Strutture Pubbliche
1.
Le attività di volontariato all’interno di strutture
pubbliche e convenzionate con la Regione devono essere prestate
da organizzazioni iscritte al registro di cui all’art. 3.
2.
Sono esclusi dal precedente comma 1 i tirocini professionali
realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi
come attività di volontariato.
3.
Le prestazioni sono oggetto di convenzione che devono
essere stipulate direttamente dall’Ente pubblico titolare della
struttura o dal soggetto giuridico titolare della struttura
convenzionata con la Regione, nei limiti e nei termini previsti
dal rapporto di convenzione.
4.
Le convenzioni contengono le modalità di svolgimento
delle attività tenendo conto dei criteri fissati nel precedente
art. 5.
TITOLO III
GLI STRUMENTI E GLI
ORGANISMI
ARTICOLO 9
Assemblea Regionale
del Volontariato
1.
La Regione Basilicata riconosce la Assemblea Regionale
del Volontariato nelle forme autonome di organizzazione di cui
essa vorrà dotarsi e comunque nel rispetto della legislazione
vigente.
2.
L’Assemblea avanza proposte e valutazioni sugli indirizzi
generali delle politiche sociali regionali, sulle leggi, sui
piani e sui programmi che riguardano il Volontariato.
3.
L’Assemblea Regionale del Volontariato si dota di un
proprio autonomo regolamento in virtù del quale determina le
proprie rappresentanze, rinnovabili ad ogni legislatura, individua
e seleziona le sue politiche, realizza i suoi rapporti istituzionali.
4.
Il regolamento di cui al punto 3 viene depositato presso
la Segreteria dell’Osservatorio regionale del volontariato di
cui al successivo art. 10.
5.
L’Assemblea elegge ai sensi del successivo punto d),
comma 3, dell’art. 10 i nove rappresentanti in seno all’Osservatorio
regionale.
ARTICOLO 10
Osservatorio Regionale
per il Volontariato
1.
E’ istituito l’Osservatorio regionale per il volontariato
al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività
di volontariato nella regione.
2.
L’Osservatorio regionale per il volontariato:
a)
esprime pareri sui criteri generali per la tenuta e la gestione
del Registro regionale (motivazioni espresse all’art. 3 comma
9);
b)
avanza proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sulle materie
che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
c)
provvede alla diffusione della conoscenza delle attività svolte
dalle organizzazioni di volontariato;
d)
promuove ricerche e studi;
e)
fornisce ogni utile elemento per la conoscenza, la promozione
e lo sviluppo del volontariato;
f)
promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento
del personale volontario;
g)
indice almeno ogni 3 anni una conferenza regionale sul volontariato
con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli
3.
operatori interessati;
h)
propone criteri, esprime pareri e formula proposte sull’erogazione
dei contributi di cui al successivo art.13;
i)
viene obbligatoriamente convocato almeno quattro volte
l’anno.
L’Osservatorio regionale per il
volontariato è istituito con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale e rimane in carica per la durata della legislatura
nel corso della quale è intervenuta la nomina e comunque fino
all’insediamento del nuovo Osservatorio.
4.
Esso è composto:
a)
dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore delegato,
con funzioni di presidente;
b)
da due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
c)
da un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI regionale
e da un rappresentante designato dall’UPI regionale;
d)
da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
eletti dall’Assemblea Regionale del Volontariato entro 90 giorni
dall’inizio della legislatura;
e)
da un Dirigente Generale della Regione nominato dalla Giunta
Regionale.
5.
L’Osservatorio elegge un Vice Presidente tra i componenti
di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo.
Il Vice Presidente sostituisce
il Presidente in caso di assenza o impedimento.
6.
Le designazioni dei componenti devono pervenire entro
e non oltre 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta
regionale.
Qualora non siano pervenute tutte
le designazioni nel termine indicato, l’Osservatorio è validamente
costituito con la maggioranza dei componenti.
In relazione alle materie trattate
dall’Osservatorio il Presidente dello stesso può invitare funzionari
regionali, tecnici ed esperti.
I compiti di segreteria sono svolti
da personale regionale appositamente designato dalla Giunta
Regionale.
L’Osservatorio si dota di un regolamento
interno.
TITOLO IV
FORMAZIONE PROFESSIONALE
ARTICOLO 11
Attività Formativa
1.
La Regione Basilicata promuove e contribuisce all’attività
di formazione e di aggiornamento rivolta ai soci delle organizzazioni
iscritte al Registro regionale e prevede, nell’ambito dei piani
annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno
ed il rafforzamento delle professionalità proprie dei settori
in cui opera il volontariato.
TITOLO V
MEZZI E RISORSE PER
IL VOLONTARIATO
ARTICOLO 12
Mezzi e Strutture
1.
L’Osservatorio regionale del volontariato di cui all’art.
10 ha la propria sede presso la presidenza della Giunta Regionale
alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo
e di segreteria per l’espletamento dei compiti e delle funzioni
ad esso affidate dalla presente legge.
2.
I costi di gestione e funzionamento relativi alla applicazione
del precedente comma 1, sono a carico del fondo di dotazione
finanziaria.
ARTICOLO 13
Gestione del “Fondo
per l’Attuazione della Legge Quadro sul Volontariato e della
Relativa Normativa Regionale
1.
La Regione Basilicata interviene, compatibilmente con
le risorse finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato
iscritte al Registro Regionale in forma di contributo:
-
a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato
per la formazione e l’aggiornamento dei volontari impegnati
in attività specifiche;
-
a sostegno di progetti innovativi, presentati da associazioni
di volontariato, finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento
della specificità delle attività di volontariato nei vari settori;
-
per il finanziamento di studi, indagini e ricerche proposti
dall’Osservatorio regionale per il Volontariato.
2.
La Giunta Regionale, sulla base delle proposte dell’Osservatorio
Regionale per il Volontariato, definisce i criteri e le modalità
di concessione dei contributi alle Associazioni iscritte al
Registro Regionale, nonché il riparto degli stessi.
ARTICOLO 14
Beni e Strutture
1.
L’Amministrazione Regionale e gli Enti ad essa collegati
possono mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato
iscritte al Registro Regionale, anche in comodato gratuito,
servizi, strutture mobili e immobili con vincolo di destinazione
allo svolgimento delle attività di volontariato, secondo i criteri
e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
E FINALI
ARTICOLO 15
Norma Transitoria
1.
Dopo l’entrata in vigore della presente legge e comunque
non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, il Presidente della
Giunta Regionale convoca le associazioni di volontariato iscritte
a quella data al Registro regionale del volontariato di cui
alla Legge Regionale n.38/93.
2.
Le associazioni convocate istituiscono autonomamente
la Assemblea regionale del volontariato, così come previsto
dall’art. 9 della presente legge.
3.
Le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte
al Registro Regionale alla data di entrata in vigore della presente
legge, conservano la iscrizione con la relativa decorrenza.
4.
L’insediamento dell’Osservatorio avviene entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo
le modalità, le rappresentanze e gli strumenti individuati dal
precedente art. 10.
ARTICOLO 16
Abrogazioni
1.
Le Leggi regionali 16 luglio 1993 n.38 e 3 gennaio 1997
n.2 sono abrogate.
ARTICOLO 17
Norma Finanziaria
1.
Alla spesa connessa agli adempimenti della presente
legge si farà fronte per l’esercizio finanziario 1999 con le
disponibilità, già previste per l’abrogata L.R. 16 luglio 1993
n. 38, del capitolo n.3260 che assume la nuova denominazione
di “Fondo per l’attuazione della nuova legge per la promozione
del volontariato”. Le leggi di bilancio per gli anni successivi
fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti, tenendo conto
della interdisciplinarietà degli interventi che riguardano più
settori e materie le quali interagiscono con le funzioni dei
diversi Dipartimenti ed Uffici della Regione Basilicata.
ARTICOLO 18
Pubblicazione
1.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Basilicata.