LEGGE REGIONALE N. 96 DEL 8-05-1995 REGIONE ABRUZZO
Norme in materia di
educazione permanente corsi di orientamento musicale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 13 del
2 giugno 1995
ARTICOLO 1
Finalità
La Regione Abruzzo, in attuazione
dell'artº 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, ed al fine di favorire
lo sviluppo della cultura musicale nel territorio, promuove,
con la presente legge, l'istituzione dei corsi di orientamento
musicale per gli alunni della scuola elementare.
ARTICOLO 2
Obiettivi dei corsi
I corsi di orientamento musicale
di cui alla presente legge sono diretti ad attuare la comprensione
dei fatti musicali a livello minimale per gli alunni delle scuole
elementari, con l'obiettivo di completare la istruzione primaria,
di orientare all'istruzione media o professionale e di contribuire
alla formazione globale degli alunni.
ARTICOLO 3
Progettualità curricolare
Le finalità e gli obiettivi di cui
alla presente legge sono conseguiti, in osservanza delle norme
dello Stato in materia di insegnamento, sulla base di piani
annuali di lavoro e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) osservanza
del presupposto che la musica può sussistere alla base dell'insegnamento
di ogni altra disciplina per il rapporto che esiste tra canti
popolari e linguistica, tra ascolto e discipline scientifiche,
tra lettura cantata e l'avviamento alla logica;
b) attuazione
di interventi diretti alla reale formazione del gusto musicale
attraverso l'esercizio attivo della direzione dei campi di attività
specifiche quali le esperienze percettive e di memoria, analitiche,
esecutive e di invenzione;
c) attenta
valutazione delle circostanze soggettive ed oggettive ed in
particolare di quelle di tipo culturale, anche allo scopo di
graduare l'insegnamento delle componenti strumentale, vocale,
compositiva e di attività motoria dell'educazione musicale;
d) accostamento
a un vasto repertorio di canti popolari e di canti pertinenti
alle fasce di età degli allievi, allo scopo di assicurare il
più ampio contatto con la multiforme realtà musicale passata
e presente.
ARTICOLO 4
Istituzione dei corsi
I corsi di cui alla presente legge
sono istituiti da ciascuna Amministrazione Provinciale competente
per territorio, sulla base delle istanze pervenute da parte
delle direzioni didattiche e da parte di enti e associazioni
che abbiano per fini statutari l'insegnamento della materia
o, comunque, la promozione e lo sviluppo delle attività musicali.
Le istanze debbono essere prodotte
entro il 20 settembre dell'anno precedente quello di riferimento
e debbono contenere:
1) la
precisa denominazione dell'ente, la sede e il legale rappresentante;
2) il
numero dei corsi che si intendono istituire, la sede e i locali
ove si svolgono, la durata in mesi;
3) la
dichiarazione circa la disponibilità di aule, arredi e attrezzature
per lo svolgimento dei corsi e la disponibilità del personale
docente in possesso dei titoli di cui al successivo articolo
6;
4) la
dichiarazione ad assoggettarsi al controllo da parte della Amministrazione
Provinciale competente per territorio circa l'efficiente e efficace
uso delle risorse.
Sulla base delle istanze pervenute,
ciascuna Amministrazione Provinciale delibera l'istituzione
dei corsi e assegna il contributo previsto al successivo articolo
7, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dalla
presente legge, ripartite dalla Regione, e da questa anticipatamente
trasferite alle singole Amministrazioni Provinciali, in ragione
della popolazione provinciale residente, risultante dal censimento
1991.
Qualora le risorse disponibili non
risultino sufficienti a finanziare tutte le istanze, ciascuna
Amministrazione provinciale adotta criteri di priorità oggettivamente
predeterminati.
Per gli anni successivi alla prima
applicazione della legge è fatto obbligo di considerare prioritari:
a) i
corsi di completamento di cicli già iniziati;
b) le
istanze prodotto da soggetti che abbiano svolto attività con
esito positivo rilevato dagli indicatori di autovalutazione
di cui all'articolo 8.
ARTICOLO 5
Funzionamento dei corsi
Le attività sono, di norma, inserite
in quelle pertinenti ai normali iter scolastici, sempre che
ciò sia deliberato dai competenti organi della scuola.
La complessiva durata, sino ad un
massimo di mesi 6, si articola nell'arco dell'anno solare con
l'orario di 13 ore settimanali suddivise in non meno di quattro
giorni.
Il coordinamento delle attività
è attribuito ai Direttori Didattici nel rispetto della libertà
di insegnamento d'intesa con l'insegnante dei corsi di orientamento
musicale.
ARTICOLO 6
Requisiti del personale
docente
Il personale docente da utilizzare
nei corsi in cui alla presente legge deve risultare in possesso
di requisiti generali prescritti dallo Stato per l'insegnamento
nelle scuole statali e di un diploma conseguito presso un Conservatorio
di Musica o istituto Musicale pareggiato.
E', altresì , richiesto il possesso
di uno dei seguenti titoli professionali:
a) compimento
triennale del Corso di Didattica della Musica, istituito presso
i Conservatori di Musica;
b) abilitazione
all'insegnamento di Educazione Musicale nella scuola media inferiore;
c) abilitazione
all'insegnamento di Educazione Musicale negli istituti di istruzione
secondaria di II grado.
In presenza di più aspiranti in
possesso dei requisiti e titoli richiesti, i soggetti beneficiari
del contributo di cui alla presente legge sono tenuti ad applicare
le disposizioni dello Stato in materia di graduatoria di aspiranti
a supplenze.
ARTICOLO 7
Contributo Provinciale
L'Amministrazione Provinciale competente
per territorio, assegna, in forma anticipata ed in unica soluzione
il contributo di Lº 12.000.000 per ciascuna iniziativa corsuale
accolta.
Detto contributo è utilizzato per
l'acquisto di testi, sussidi didattici e strumenti musicali,
per il 15% in forma forfettaria per spese generali e di amministrazione,
di pulizia, uso utenze, sorveglianza e materiale didattico.
Il restante 85% è utilizzato per
il compenso, ed oneri riflessi, relativo al personale docente.
ARTICOLO 8
Rendicontazione e autovalutazione
Ciascun beneficiario del contributo
provinciale è tenuto a presentare all'Amministrazione Provinciale
competente, al termine del corso, una relazione tecnico - economica
sulla utilizzazione del contributo fruito.
Tale relazione deve contenere i
seguenti indicatori di efficienza ed efficacia:
1) Costo
unitario preventivo: entità del contributo totale allievi iscritti
2) Costo
unitario finale: entità del contributo totale allievi a fine
corso
3) Tasso
di utilizzo finanziario: entità del contributo spese effettivamente
sostenute
4) Produttività
formativa: numero allievi iscritti numero allievi risultante
a fine corso.
Ciascuna Amministrazione Provinciale
invia al competente settore della Regione una relazione globale
tecnico - contabile sulla utilizzazione della quota di risorse
assegnate.
Tale relazione deve contenere gli
indicatori di cui al precedente comma riferiti all'universo
provinciale nonché i seguenti ulteriori indicatori:
1) Incidenza
spese docenti: totale spese docenza totale spese sostenute
2) Costo
docenza allievi: totale spese docenza numero complessivo allievi
3) Tasso
utilizzo finanziario:
Spesa totale sostenuta ammontare
finanziamento Regionale.
Le risorse Regionali non utilizzate
dalle singole Amministrazioni Provinciali sono destinate alla
copertura dei fabbisogni del successivo esercizio e sono portate
in detrazione dalla quota spettante per il medesimo.
ARTICOLO 9
«All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 200.000.000,
si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita
n. 6 dell'elenco n. 3, iscritto al cap. 323000 - Fondo globale
occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti
legislativi riguardanti spese correnti.
Lo stanziamento del cap. 323000
è conseguentemente ridotto, per competenza e cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale
è autorizzato, previa conforme deliberazione della Giunta stessa,
ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio ai sensi
dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 29 dicembre
1977, n. 81».
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.