LEGGE REGIONALE N. 89 DEL 28-12-1984 REGIONE ABRUZZO
Interventi per la valorizzazione
del patrimonio musicale bandistico e corale abruzzese.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 22 del
29 dicembre 1984
ARTICOLO 1
La Regione Abruzzo in attuazione
dell'artº 49 del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616, al fine di promuovere
e rivalutare la cultura musicale regionale, come momento di
arricchimento ed integrazione dei vincoli culturali interregionali
e nazionali prevede, con la presente legge, il sostegno di iniziative
di particolare valore rivolto ad assicurare un intervento integrativo
atto a valorizzare il patrimonio musicale bandistico e corale
abruzzese che, in via ordinaria, trova appoggio nella Legge
Regionale n. 47 del 30/ 10/ 1979.
TITOLO I
Complessi Bandistici
ARTICOLO 2
Per il conseguimento degli scopi
di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi
alle bande, intesi in particolare a:
a) sostenere
l'attività dei complessi bandistici che rispondano ai requisiti
di cui al successivo articolo 3;
b) promuovere
appositi corsi di avvio alla formazione strumentale delle nuove
leve, di formazione professionale per gli strumentisti e di
perfezionamento per i maestri, da tenersi presso i Conservatori
di musica, le istituzioni specializzate o presso le sedi delle
bande stesse, anche con la istituzione di corsi per quegli strumenti
per i quali non sono previsti insegnamenti specifici presso
i Conservatori;
c) favorire
momenti di rassegna dell'esecuzione strumentale bandistica,
attraverso incontri di più complessi di rilievo regionale e
nazionale, con organizzazione collaterale di occasioni di riflessione
popolare e giovanile sul significato singolare e originale della
esecuzione musicale bandistica, oltre che sulla storia della
cultura bandistica abruzzese;
d) promuovere
studi e ricerche attraverso convenzioni con i Conservatori di
musica e le istituzioni specializzate sulla storia della cultura
musicale abruzzese e su quella bandistica in particolare.
ARTICOLO 3
Ai fini di cui all'art. 2 lett.
a) della presente legge, sono presi in considerazione i complessi
bandistici che rispondono ai seguenti requisiti:
1) siano
costituiti, al momento della domanda, in associazione con atto
notarile;
2) siano
composti da almeno: trenta elementi per la piccola banda; quarantacinque
elementi per la media banda; sessanta elementi per la grande
banda;
3) prevedano
un organico che corrisponda ai parametri fissati dalla Società
Italiana Autori ed Editori, rispettivamente per la piccola,
media e grande banda;
4) siano
diretti da un maestro munito di uno dei seguenti titoli: Direzione
d'orchestra - composizione strumentazione per banda, oppure
di un qualsiasi altro titolo di Conservatorio o di Istituto
musicale, oppure del certificato relativo provvisorio del Ministero
della Pubblica Istruzione.
In mancanza è ritenuta equipollente
un'attività artistica documentata di almeno tre anni nel ruolo
di Maestro - direttore di banda o di orchestra.
Tale attività è valutata da apposita
Commissione, formata da:
a) tre
rappresentanti della Regione scelti tra i propri Consiglieri
con il voto limitato a uno;
b) due
rappresentanti scelti tra le formazioni bandistiche;
c) dal
rappresentante regionale della ANBIMA bande;
d) da
due esperti nominati dal Consiglio regionale e scelti tra i
rappresentanti delle bande inserite nell'apposito albo regionale,
da aggiornare annualmente;
e) dal
Componente la Giunta regionale preposto al Settore o da un suo
delegato e da un Funzionario del Settore appartenente al VII
livello funzionale, che funge da Segretario;
5) abbiano
svolto attività da almeno un biennio;
6) posseggano
adeguate e idonee attrezzature.
TITOLO II
Cori
ARTICOLO 4
Per gli scopi di cui al precedente
articolo 1, la Regione concede ai cori di cui al successivo
articolo 5, contributi intesi in particolare:
a) a
valorizzare, attraverso le attività corali, il patrimonio culturale
e folkloristico della Regione e la musica dei compositori abruzzesi
antichi e moderni;
b) a
sostenere l'attività dei cori per elevare il livello e le qualità
della esecuzione corale, al fine di conseguire risultati di
livello nazionale ed internazionale;
c) a
promuovere appositi corsi di formazione professionale per coristi
e di preparazione al canto corale e di perfezionamento per i
direttori di coro, da tenersi presso i Conservatori di musica
e le istituzioni specializzate o presso le sedi stesse dei cori,
anche al fine dell'avvio alla formazione corale delle nuove
leve;
d) a
promuovere e favorire manifestazioni e incontri di più complessi,
di rilievo regionale, nazionale e internazionale, al fine di
favorire, attraverso lo scambio di esperienze, lo sviluppo artistico
- culturale del settore;
e) a
promuovere studi e ricerche attraverso convenzioni con Conservatori
di musica e Istituzioni specializzate sulla storia della cultura
musicale abruzzese e su quelle corale in particolare;
f)
a promuovere borse di studio al fine di facilitare il
lavoro di ricerca sulla musica popolare colta abruzzese e su
compositori dal secolo XV al secolo XX da assegnarsi ai musicologi
direttori o Maestri di coro che ne facciano richiesta, allegando
apposite relazioni sul lavoro da svolgere.
ARTICOLO 5
Ai fini di cui all'art. 4 della
presente legge, i complessi corali folkloristici devono rispondere
ai seguenti requisiti:
1) siano
costituiti, al momento della domanda, in associazione con atto
notarile;
2) siano
formati da almeno trenta elementi divisi in: soprani, contralti,
tenori e bassi;
3) siano
diretti da un maestro munito di uno dei seguenti titoli: Composizione
di Musica corale e Direzione di coro, oppure di un qualsiasi
altro titolo di Conservatorio o Istituto musicale, oppure del
certificato relativo provvisorio del Ministero della Pubblica
Istruzione.
In mancanza è ritenuta equipollente
un'attività artistica documentata di almeno tre anni nel ruolo
di maestro - direttore di coro. Tale attività è valutata, da
apposita Commissione, formata da:
a) tre
rappresentanti della Regione scelti tra i propri Consiglieri
con voto limitato a uno;
b) due
rappresentanti scelti tra le formazioni corali;
c) dal
rappresentante regionale della ANBIMA - Cori;
d) da
due esperti nominati dal Consiglio regionale e scelti tra i
rappresentanti dei cori inseriti nell'apposito albo regionale,
da aggiornare annualmente;
e) dal
Componente la Giunta regionale preposto al Settore o da un suo
delegato e da un Funzionario del Settore appartenente al VII
livello funzionale, che funga da Segretario;
4) abbiano
svolto attività per almeno un triennio.
ARTICOLO 6
Ai fini di cui all'art. 4 della
presente legge, i complessi corali polifonici devono rispondere
ai seguenti requisiti:
1) siano
costituiti in associazione con atto notarile al momento della
domanda;
2) siano
formati da almeno trenta elementi divisi in soprani, mezzo -
soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi, nel caso di coro
misto;
3) siano
formati da almeno venti elementi divisi in: tenori primi, tenori
secondi, baritoni e bassi, nel caso di coro maschile;
4) siano
formati da almeno venti elementi divisi in: soprani primi, soprani
secondi, contralti primi e contralti secondi, nel caso di coro
femminile;
5) siano
formati da almeno trenta elementi con età massima di anni 16
per le ragazze e di anni 14 per i ragazzi, nel caso di coro
delle voci bianche;
6) siano
diretti da un maestro munito di uno dei seguenti titoli: Composizione
- Direzione d'orchestra - Musica corale e Direzione di coro,
oppure di un qualsiasi altro titolo di Conservatorio o di Istituto
Musicale oppure del Certificato relativo provvisorio del Ministero
della Pubblica Istruzione.
In mancanza è ritenuta equipollente
un'attività artistica documentata di almeno tre anni nel ruolo
di Maestro - Direttore di coro polifonico. Tale attività è valutata
da apposita Commissione formata da:
a) tre
rappresentanti della Regione scelti tra i propri Consiglieri
con il voto limitato a uno;
b) due
rappresentanti scelti tra formazioni corali;
c) dal
rappresentante regionale dell'ANBIMA cori;
d) da
due esperti nominati dal Consiglio regionale e scelti tra rappresentanti
dei cori inseriti in apposito albo regionale, da aggiornare
annualmente;
e) dal
Componente la Giunta regionale preposto al Settore o da un suo
delegato e da un Funzionario del Settore appartenente al VII
livello funzionale, che funge da Segretario;
f)
abbiano svolto attività per almeno un triennio.
ARTICOLO 7
La Regione promuove studi, ricerche,
sperimentazioni in materia di cultura musicale popolare.
ARTICOLO 8
Entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede
ad emanare il relativo regolamento di attuazione.
ARTICOLO 9
All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 100.000.000,
si provvede a termini dell'art. 38 della legge regionale 29/
12/ 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2898
- partita n. 5 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione
della spesa del bilancio 1983.
Nello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'esercizio 1984, è introdotta la seguente
variazione:
-
Cap. 652 (di nuova istituzione nel Sett. 6, Titº
II, Sez. VI, Ctg. III, dest. Progr. 2, nat. giurid. 1) denominato:
-
«Interventi per la valorizzazione del patrimonio
musicale bandistico e corale abruzzese»
-
in aumento per competenza L. 100.000.000.
ARTICOLO 10
La presente legge è dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.