Legislazione - Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE N. 89 DEL 28-12-1984 REGIONE ABRUZZO

Interventi per la valorizzazione del patrimonio musicale bandistico e corale abruzzese.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 22 del 29 dicembre 1984

ARTICOLO 1

La Regione Abruzzo in attuazione dell'artº 49 del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616, al fine di promuovere e rivalutare la cultura musicale regionale, come momento di arricchimento ed integrazione dei vincoli culturali interregionali e nazionali prevede, con la presente legge, il sostegno di iniziative di particolare valore rivolto ad assicurare un intervento integrativo atto a valorizzare il patrimonio musicale bandistico e corale abruzzese che, in via ordinaria, trova appoggio nella Legge Regionale n. 47 del 30/ 10/ 1979.

TITOLO I

Complessi Bandistici

ARTICOLO 2

Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi alle bande, intesi in particolare a:

a)       sostenere l'attività dei complessi bandistici che rispondano ai requisiti di cui al successivo articolo 3;

b)       promuovere appositi corsi di avvio alla formazione strumentale delle nuove leve, di formazione professionale per gli strumentisti e di perfezionamento per i maestri, da tenersi presso i Conservatori di musica, le istituzioni specializzate o presso le sedi delle bande stesse, anche con la istituzione di corsi per quegli strumenti per i quali non sono previsti insegnamenti specifici presso i Conservatori;

c)       favorire momenti di rassegna dell'esecuzione strumentale bandistica, attraverso incontri di più complessi di rilievo regionale e nazionale, con organizzazione collaterale di occasioni di riflessione popolare e giovanile sul significato singolare e originale della esecuzione musicale bandistica, oltre che sulla storia della cultura bandistica abruzzese;

d)       promuovere studi e ricerche attraverso convenzioni con i Conservatori di musica e le istituzioni specializzate sulla storia della cultura musicale abruzzese e su quella bandistica in particolare.

ARTICOLO 3

Ai fini di cui all'art. 2 lett. a) della presente legge, sono presi in considerazione i complessi bandistici che rispondono ai seguenti requisiti:

1)       siano costituiti, al momento della domanda, in associazione con atto notarile;

2)       siano composti da almeno: trenta elementi per la piccola banda; quarantacinque elementi per la media banda; sessanta elementi per la grande banda;

3)       prevedano un organico che corrisponda ai parametri fissati dalla Società Italiana Autori ed Editori, rispettivamente per la piccola, media e grande banda;

4)       siano diretti da un maestro munito di uno dei seguenti titoli: Direzione d'orchestra - composizione strumentazione per banda, oppure di un qualsiasi altro titolo di Conservatorio o di Istituto musicale, oppure del certificato relativo provvisorio del Ministero della Pubblica Istruzione.

In mancanza è ritenuta equipollente un'attività artistica documentata di almeno tre anni nel ruolo di Maestro - direttore di banda o di orchestra.

Tale attività è valutata da apposita Commissione, formata da:

a)       tre rappresentanti della Regione scelti tra i propri Consiglieri con il voto limitato a uno;

b)       due rappresentanti scelti tra le formazioni bandistiche;

c)       dal rappresentante regionale della ANBIMA bande;

d)       da due esperti nominati dal Consiglio regionale e scelti tra i rappresentanti delle bande inserite nell'apposito albo regionale, da aggiornare annualmente;

e)       dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore o da un suo delegato e da un Funzionario del Settore appartenente al VII livello funzionale, che funge da Segretario;

5)       abbiano svolto attività da almeno un biennio;

6)       posseggano adeguate e idonee attrezzature.

TITOLO II

Cori

ARTICOLO 4

Per gli scopi di cui al precedente articolo 1, la Regione concede ai cori di cui al successivo articolo 5, contributi intesi in particolare:

a)       a valorizzare, attraverso le attività corali, il patrimonio culturale e folkloristico della Regione e la musica dei compositori abruzzesi antichi e moderni;

b)       a sostenere l'attività dei cori per elevare il livello e le qualità della esecuzione corale, al fine di conseguire risultati di livello nazionale ed internazionale;

c)       a promuovere appositi corsi di formazione professionale per coristi e di preparazione al canto corale e di perfezionamento per i direttori di coro, da tenersi presso i Conservatori di musica e le istituzioni specializzate o presso le sedi stesse dei cori, anche al fine dell'avvio alla formazione corale delle nuove leve;

d)       a promuovere e favorire manifestazioni e incontri di più complessi, di rilievo regionale, nazionale e internazionale, al fine di favorire, attraverso lo scambio di esperienze, lo sviluppo artistico - culturale del settore;

e)       a promuovere studi e ricerche attraverso convenzioni con Conservatori di musica e Istituzioni specializzate sulla storia della cultura musicale abruzzese e su quelle corale in particolare;

f)        a promuovere borse di studio al fine di facilitare il lavoro di ricerca sulla musica popolare colta abruzzese e su compositori dal secolo XV al secolo XX da assegnarsi ai musicologi direttori o Maestri di coro che ne facciano richiesta, allegando apposite relazioni sul lavoro da svolgere.

ARTICOLO 5

Ai fini di cui all'art. 4 della presente legge, i complessi corali folkloristici devono rispondere ai seguenti requisiti:

1)       siano costituiti, al momento della domanda, in associazione con atto notarile;

2)       siano formati da almeno trenta elementi divisi in: soprani, contralti, tenori e bassi;

3)       siano diretti da un maestro munito di uno dei seguenti titoli: Composizione di Musica corale e Direzione di coro, oppure di un qualsiasi altro titolo di Conservatorio o Istituto musicale, oppure del certificato relativo provvisorio del Ministero della Pubblica Istruzione.

In mancanza è ritenuta equipollente un'attività artistica documentata di almeno tre anni nel ruolo di maestro - direttore di coro. Tale attività è valutata, da apposita Commissione, formata da:

a)       tre rappresentanti della Regione scelti tra i propri Consiglieri con voto limitato a uno;

b)       due rappresentanti scelti tra le formazioni corali;

c)       dal rappresentante regionale della ANBIMA - Cori;

d)       da due esperti nominati dal Consiglio regionale e scelti tra i rappresentanti dei cori inseriti nell'apposito albo regionale, da aggiornare annualmente;

e)       dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore o da un suo delegato e da un Funzionario del Settore appartenente al VII livello funzionale, che funga da Segretario;

4)       abbiano svolto attività per almeno un triennio.

ARTICOLO 6

Ai fini di cui all'art. 4 della presente legge, i complessi corali polifonici devono rispondere ai seguenti requisiti:

1)       siano costituiti in associazione con atto notarile al momento della domanda;

2)       siano formati da almeno trenta elementi divisi in soprani, mezzo - soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi, nel caso di coro misto;

3)       siano formati da almeno venti elementi divisi in: tenori primi, tenori secondi, baritoni e bassi, nel caso di coro maschile;

4)       siano formati da almeno venti elementi divisi in: soprani primi, soprani secondi, contralti primi e contralti secondi, nel caso di coro femminile;

5)       siano formati da almeno trenta elementi con età massima di anni 16 per le ragazze e di anni 14 per i ragazzi, nel caso di coro delle voci bianche;

6)       siano diretti da un maestro munito di uno dei seguenti titoli: Composizione - Direzione d'orchestra - Musica corale e Direzione di coro, oppure di un qualsiasi altro titolo di Conservatorio o di Istituto Musicale oppure del Certificato relativo provvisorio del Ministero della Pubblica Istruzione.

In mancanza è ritenuta equipollente un'attività artistica documentata di almeno tre anni nel ruolo di Maestro - Direttore di coro polifonico. Tale attività è valutata da apposita Commissione formata da:

a)       tre rappresentanti della Regione scelti tra i propri Consiglieri con il voto limitato a uno;

b)       due rappresentanti scelti tra formazioni corali;

c)       dal rappresentante regionale dell'ANBIMA cori;

d)       da due esperti nominati dal Consiglio regionale e scelti tra rappresentanti dei cori inseriti in apposito albo regionale, da aggiornare annualmente;

e)       dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore o da un suo delegato e da un Funzionario del Settore appartenente al VII livello funzionale, che funge da Segretario;

f)        abbiano svolto attività per almeno un triennio.

ARTICOLO 7

La Regione promuove studi, ricerche, sperimentazioni in materia di cultura musicale popolare.

ARTICOLO 8

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede ad emanare il relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 9

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 100.000.000, si provvede a termini dell'art. 38 della legge regionale 29/ 12/ 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2898 - partita n. 5 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984, è introdotta la seguente variazione:

-         Cap. 652 (di nuova istituzione nel Sett. 6, Titº II, Sez. VI, Ctg. III, dest. Progr. 2, nat. giurid. 1) denominato:

-         «Interventi per la valorizzazione del patrimonio musicale bandistico e corale abruzzese»

-         in aumento per competenza L. 100.000.000.

ARTICOLO 10

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
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