Legislazione - Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE N. 64 DEL 9-05-1990 REGIONE ABRUZZO

Norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 17 del 20 giugno 1990

ARTICOLO 1

La Regione Abruzzo, allo scopo di promuovere i servizi collettivi per una migliore qualità della vita dei cittadini, per una più efficiente gestione degli impianti e strutture pubbliche per agevolare la crescita imprenditoriale, la qualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro delle società e delle cooperative beneficiarie della LR 63/ 86, interviene con le provvidenze previste dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Sono ammessi ai benefici gli Enti locali singoli o associati, gli Enti Pubblici e gli Enti Pubblici Economici che operano nel territorio regionale, nonché gli Enti morali e gli Enti privati fini a mutualistici e le Associazioni di volontariato previste dalla LR n. 32 del 16 giugno 1987 che attivino progetti per obiettivo riguardanti i settori previsti dal successivo artº 3.

Sono altresì ammesse le imprese private regolarmente iscritte alle Camere di Commercio che attivino progetti per obiettivo riguardanti esclusivamente la gestione e manutenzione di impianti e strutture e servizi a destinazione pubblica nei settori dello sport, dell'ecologia, della promozione e animazione turistica.

La realizzazione del progetto obiettivo è affidata alle società e alle cooperative di cui alla LR 63/ 86, singole, consorziate fra loro o che abbiano attuato procedure di fusione, per la durata non inferiore a tre anni.

Sono altresì ammessi progetti per obiettivo presentati da cooperative singole o associate riguardanti forniture di servizi carenti nel Mezzogiorno, corredati da studi di fattibilità e comprovanti serie prospettive di mercato. Tali progetti sono sottoposti alla valutazione del Comitato regionale per la imprenditorialità giovanile istituito con legge 44/ 86 dall'Agenzia per il Mezzogiorno.

ARTICOLO 3

Sono ammessi al finanziamento i progetti per obiettivo da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale e riferiti a:

a)       promozione culturale rivolta a:

-         diffusione e rappresentazione delle arti musicali e visive, attività culturali, scolastiche intetrative e per il tempo libero;

-         divulgazione del patrimonio artistico, archeologico e archivistico abruzzese;

-         ricerca, catalogazione e diffusione del patrimonio antrologico - culturale abruzzese;

b)       servizi per la gestione e/ o fruizione del patrimonio culturale abruzzese (biblioteche, musei, archivi storici);

c)       promozione e animazione turistica mediante:

-         itinerari turistici e agroturistici guidati, con produzione di materiale conoscitivo e promozionale;

-         mostre permanenti e itineranti;

d)       servizi all'ecologia:

-         attività di sensibilizzazione ecologica anche mediante produzione di materiale conoscitivo e promozionale limitatamente a progetti redatti e gestiti dai Comuni singoli o associati, dalle Province e dagli Enti - Parco;

-         gestione di impianti, monitoraggio e raccolta differenziata RSU;

-         manutenzione ed incremento del verde urbano e montano;

e)       servizi di manutenzione e gestione di impianti pubblici a destinazione collettiva compresi gli impianti sportivi e i parcheggi a pagamento;

f)        servizi agli Enti Locali:

-         elaborazione dati e gestione sistemi informativi;

-         riordino e ottimizzazione degli archivi;

-         ricognizione e catalogazione dello stato di conservazione dei centri storici;

-         vigilanza nei giardini e parchi pubblici e raccolta materiale a rischio;

g)       prevenzione del disagio giovanile e interventi a sostegno degli alcolisti, tossicodipendenti, detenuti, nomadi, immigrati, extracomunitari;

h)       assistenza agli anziani, ai portatori di handicaps e dei minori, a domicilio e presso i centri sociali, con esclusione delle società e delle cooperative beneficiarie della LR 94/ 89.

ARTICOLO 4

Ciascuno dei progetti per obiettivo di cui al precedente art. 3 deve contenere:

1)       finalità e contenuti;

2)       dimensione territoriale;

3)       soggetti beneficiari;

4)       valutazione del costo globale;

5)       formale documentazione, da parte del titolare del progetto, dell'assunzione degli oneri eccedenti il contributo regionale, in relazione alla spesa preventivata;

6)       modalità e strumenti operativi;

7)       convenzione - tipo da stipulare, per le attività previste dal progetto, con le società di cui alla LR 63/ 86.

I soggetti ammessi ai benefici della presente legge, possono fronteggiare in tutto o in parte gli oneri propri anche con il concorso di privati o introiti dai Servizi resi agli utenti.

I progetti redatti e presentati da imprese private, come previsto dal secondo comma del precedente art. 2, devono essere accompagnati, inoltre, dal motivato parere degli organi esecutivi dell'Ente locale territorialmente competente.

ARTICOLO 5

Gli Enti e le imprese previste al precedente art. 2 devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il trenta ottobre di ogni anno.

ARTICOLO 6

In ogni capoluogo di provincia è istituito uno sportello per l'informazione e l'assistenza progettuale a favore dei beneficiari della presente legge.

La Giunta Regionale ha la facoltà di affidare tale servizio alle Associazioni cooperativistiche legalmente riconosciute a società o Enti specializzati, ivi incluse le strutture della Formazione Professionale in quanto compatibili.

ARTICOLO 7

Per l'acquisizione di mezzi strumentali giudicati necessari all'attuazione del progetto per obiettivo.

Le società di cui all'art. 1 hanno diritto a godere del contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammissibile, nonché di un mutuo agevolato per la restante somma presso gli Istituti Tesorieri della Regione Abruzzo, alle condizioni previste dal contratto di tesoreria.

Il Comitato di valutazione di cui all'art. 8 esprime il proprio parere motivato in merito alla domanda per il godimento dei benefici previsti dal presente articolo. Le predette società sono tenute a presentare la relativa domanda, unitamente ai progetti di cui all'art. 4 presentati dagli Enti previsti dal precedente art. 2.

ARTICOLO 8

Per l'esame la valutazione tecnica, economica e sociale dei progetti, la Giunta Regionale istituisce, presso l'Ufficio di Presidenza, un apposito Nucleo di valutazione presieduto dal Responsabile del Servizio Lavoro e composto da:

a)       n. 3 funzionari regionali o di Enti e Aziende dipendenti dalla Regione nominati dalla Giunta regionale;

b)       n. 1 esperto designato congiuntamente da ANCI, UNCEM e UPA;

c)       n. 2 esperti designati dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative;

d)       n. 4 esperti dotati di specifica e documentata esperienza in materia di analisi dei progetti designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre. La mancata designazione degli esperti di cui al punto d) nei termini fissati dalla Giunta Regionale non invalida la operatività del nucleo.

Il Nucleo di valutazione chiede preventivo parere agli Uffici statali quando ne ravvisi l'opportunità o quando sono in discussione progetti la cui competenza è a questi demandata.

Le funzioni di Segretario del Nucleo sono espletate da un funzionario regionale appartenente ad un livello non inferiore al settimo, designato dalla Giunta Regionale.

Ai componenti del Nucleo vengono corrisposte le indennità previste dalla LR n. 15 del 2- 2- 1988.

La Giunta Regionale, sentite le centrali cooperative e le OOSS, approva, con apposita delibera, i criteri ed i parametri cui il Nucleo di valutazione deve attenersi per la corretta valutazione dei progetti.

ARTICOLO 9

Entro 60 giorni dai termini di scadenza indicati dal precedente art. 5, la Giunta Regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio, redige per ogni settore di intervento, un programma di progetto da finanziare, precisando per ciascuno l'entità del contributo regionale rispetto alla quota che fa carico al proponente.

Tale programma è sottoposto al parere della Commissione Consiliare competente.

ARTICOLO 10

I provvedimenti esecutivi relativi all'attuazione di ciascun progetto, compreso il nulla - osta per la erogazione dei contributi regionali, sono demandati alla competenza del corrispondente Settore, con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale mediante apposita delibera.

ARTICOLO 11

Il Settore Enti Locali della Giunta Regionale cui è assegnato il compito di vigilanza e controllo nei confronti dei beneficiari indicati agli artt. 1 e 2 della presente legge, trasmette alla Presidenza una relazione semestrale circa lo stato di attuazione dei progetti sulla base di apposite schede redatte dai beneficiari di cui al precedente art. 2.

ARTICOLO 12

1)       Il contributo erogabile dalla Regione Abruzzo non può comunque superare, in rapporto alla spesa dichiarata ammissibile dalla Giunta Regionale per ciascun progetto riguardante i settori previsti dall'art. 3 le seguenti misure: 1) per i progetti relativi ai settori di cui ai punti h) - g):

-         85% per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

-         80% per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; - 70% per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

2)       il 60% per i progetti relativi ai settori di cui al punto a);

3)       il 50% per i progetti relativi ai settori di cui ai punti b) - c) - d);

4)       il 40% per i progetti relativi ai settori di cui ai punti e) - f).

Per i progetti presentati dagli Enti morali, il contributo di cui al precedente comma può essere elevato al 95% su motivato parere del nucleo di valutazione.

ARTICOLO 13

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in L. 19.000.000.000, si provvede con parte di pari importo dello stanziamento recato dal Cap. 022432 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Per gli anni successivi al 1990 e limitatamente al periodo di validità della legge 1- 3- 86, n. 64, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla legge n. 64/ 86.

ARTICOLO 14

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabile con i benefici con cessi ai sensi della LR n. 63/ 86.

ARTICOLO 15

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.




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