LEGGE REGIONALE N. 64 DEL 9-05-1990 REGIONE ABRUZZO
Norme per la promozione
dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 17 del
20 giugno 1990
ARTICOLO 1
La Regione Abruzzo, allo scopo di
promuovere i servizi collettivi per una migliore qualità della
vita dei cittadini, per una più efficiente gestione degli impianti
e strutture pubbliche per agevolare la crescita imprenditoriale,
la qualificazione professionale e l'inserimento nel mercato
del lavoro delle società e delle cooperative beneficiarie della
LR 63/ 86, interviene con le provvidenze previste dalla presente
legge.
ARTICOLO 2
Sono ammessi ai benefici gli Enti
locali singoli o associati, gli Enti Pubblici e gli Enti Pubblici
Economici che operano nel territorio regionale, nonché gli Enti
morali e gli Enti privati fini a mutualistici e le Associazioni
di volontariato previste dalla LR n. 32 del 16 giugno 1987 che
attivino progetti per obiettivo riguardanti i settori previsti
dal successivo artº 3.
Sono altresì ammesse le imprese
private regolarmente iscritte alle Camere di Commercio che attivino
progetti per obiettivo riguardanti esclusivamente la gestione
e manutenzione di impianti e strutture e servizi a destinazione
pubblica nei settori dello sport, dell'ecologia, della promozione
e animazione turistica.
La realizzazione del progetto obiettivo
è affidata alle società e alle cooperative di cui alla LR 63/
86, singole, consorziate fra loro o che abbiano attuato procedure
di fusione, per la durata non inferiore a tre anni.
Sono altresì ammessi progetti per
obiettivo presentati da cooperative singole o associate riguardanti
forniture di servizi carenti nel Mezzogiorno, corredati da studi
di fattibilità e comprovanti serie prospettive di mercato. Tali
progetti sono sottoposti alla valutazione del Comitato regionale
per la imprenditorialità giovanile istituito con legge 44/ 86
dall'Agenzia per il Mezzogiorno.
ARTICOLO 3
Sono ammessi al finanziamento i
progetti per obiettivo da realizzarsi nell'ambito del territorio
regionale e riferiti a:
a) promozione
culturale rivolta a:
-
diffusione e rappresentazione delle arti musicali
e visive, attività culturali, scolastiche intetrative e per
il tempo libero;
-
divulgazione del patrimonio artistico, archeologico
e archivistico abruzzese;
-
ricerca, catalogazione e diffusione del patrimonio
antrologico - culturale abruzzese;
b) servizi
per la gestione e/ o fruizione del patrimonio culturale abruzzese
(biblioteche, musei, archivi storici);
c) promozione
e animazione turistica mediante:
-
itinerari turistici e agroturistici guidati, con
produzione di materiale conoscitivo e promozionale;
-
mostre permanenti e itineranti;
d) servizi
all'ecologia:
-
attività di sensibilizzazione ecologica anche
mediante produzione di materiale conoscitivo e promozionale
limitatamente a progetti redatti e gestiti dai Comuni singoli
o associati, dalle Province e dagli Enti - Parco;
-
gestione di impianti, monitoraggio e raccolta
differenziata RSU;
-
manutenzione ed incremento del verde urbano e
montano;
e) servizi
di manutenzione e gestione di impianti pubblici a destinazione
collettiva compresi gli impianti sportivi e i parcheggi a pagamento;
f)
servizi agli Enti Locali:
-
elaborazione dati e gestione sistemi informativi;
-
riordino e ottimizzazione degli archivi;
-
ricognizione e catalogazione dello stato di conservazione
dei centri storici;
-
vigilanza nei giardini e parchi pubblici e raccolta
materiale a rischio;
g) prevenzione
del disagio giovanile e interventi a sostegno degli alcolisti,
tossicodipendenti, detenuti, nomadi, immigrati, extracomunitari;
h) assistenza
agli anziani, ai portatori di handicaps e dei minori, a domicilio
e presso i centri sociali, con esclusione delle società e delle
cooperative beneficiarie della LR 94/ 89.
ARTICOLO 4
Ciascuno dei progetti per obiettivo
di cui al precedente art. 3 deve contenere:
1) finalità
e contenuti;
2) dimensione
territoriale;
3) soggetti
beneficiari;
4) valutazione
del costo globale;
5) formale
documentazione, da parte del titolare del progetto, dell'assunzione
degli oneri eccedenti il contributo regionale, in relazione
alla spesa preventivata;
6) modalità
e strumenti operativi;
7) convenzione
- tipo da stipulare, per le attività previste dal progetto,
con le società di cui alla LR 63/ 86.
I soggetti ammessi ai benefici della
presente legge, possono fronteggiare in tutto o in parte gli
oneri propri anche con il concorso di privati o introiti dai
Servizi resi agli utenti.
I progetti redatti e presentati
da imprese private, come previsto dal secondo comma del precedente
art. 2, devono essere accompagnati, inoltre, dal motivato parere
degli organi esecutivi dell'Ente locale territorialmente competente.
ARTICOLO 5
Gli Enti e le imprese previste al
precedente art. 2 devono presentare domanda al Presidente della
Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro
il trenta ottobre di ogni anno.
ARTICOLO 6
In ogni capoluogo di provincia è
istituito uno sportello per l'informazione e l'assistenza progettuale
a favore dei beneficiari della presente legge.
La Giunta Regionale ha la facoltà
di affidare tale servizio alle Associazioni cooperativistiche
legalmente riconosciute a società o Enti specializzati, ivi
incluse le strutture della Formazione Professionale in quanto
compatibili.
ARTICOLO 7
Per l'acquisizione di mezzi strumentali
giudicati necessari all'attuazione del progetto per obiettivo.
Le società di cui all'art. 1 hanno
diritto a godere del contributo in conto capitale pari al 40%
della spesa ammissibile, nonché di un mutuo agevolato per la
restante somma presso gli Istituti Tesorieri della Regione Abruzzo,
alle condizioni previste dal contratto di tesoreria.
Il Comitato di valutazione di cui
all'art. 8 esprime il proprio parere motivato in merito alla
domanda per il godimento dei benefici previsti dal presente
articolo. Le predette società sono tenute a presentare la relativa
domanda, unitamente ai progetti di cui all'art. 4 presentati
dagli Enti previsti dal precedente art. 2.
ARTICOLO 8
Per l'esame la valutazione tecnica,
economica e sociale dei progetti, la Giunta Regionale istituisce,
presso l'Ufficio di Presidenza, un apposito Nucleo di valutazione
presieduto dal Responsabile del Servizio Lavoro e composto da:
a) n.
3 funzionari regionali o di Enti e Aziende dipendenti dalla
Regione nominati dalla Giunta regionale;
b) n.
1 esperto designato congiuntamente da ANCI, UNCEM e UPA;
c) n.
2 esperti designati dalle centrali cooperative maggiormente
rappresentative;
d) n.
4 esperti dotati di specifica e documentata esperienza in materia
di analisi dei progetti designati dal Consiglio Regionale con
voto limitato a tre. La mancata designazione degli esperti di
cui al punto d) nei termini fissati dalla Giunta Regionale non
invalida la operatività del nucleo.
Il Nucleo di valutazione chiede
preventivo parere agli Uffici statali quando ne ravvisi l'opportunità
o quando sono in discussione progetti la cui competenza è a
questi demandata.
Le funzioni di Segretario del Nucleo
sono espletate da un funzionario regionale appartenente ad un
livello non inferiore al settimo, designato dalla Giunta Regionale.
Ai componenti del Nucleo vengono
corrisposte le indennità previste dalla LR n. 15 del 2- 2- 1988.
La Giunta Regionale, sentite le
centrali cooperative e le OOSS, approva, con apposita delibera,
i criteri ed i parametri cui il Nucleo di valutazione deve attenersi
per la corretta valutazione dei progetti.
ARTICOLO 9
Entro 60 giorni dai termini di scadenza
indicati dal precedente art. 5, la Giunta Regionale, sulla base
delle disponibilità di bilancio, redige per ogni settore di
intervento, un programma di progetto da finanziare, precisando
per ciascuno l'entità del contributo regionale rispetto alla
quota che fa carico al proponente.
Tale programma è sottoposto al parere
della Commissione Consiliare competente.
ARTICOLO 10
I provvedimenti esecutivi relativi
all'attuazione di ciascun progetto, compreso il nulla - osta
per la erogazione dei contributi regionali, sono demandati alla
competenza del corrispondente Settore, con le modalità stabilite
dalla Giunta Regionale mediante apposita delibera.
ARTICOLO 11
Il Settore Enti Locali della Giunta
Regionale cui è assegnato il compito di vigilanza e controllo
nei confronti dei beneficiari indicati agli artt. 1 e 2 della
presente legge, trasmette alla Presidenza una relazione semestrale
circa lo stato di attuazione dei progetti sulla base di apposite
schede redatte dai beneficiari di cui al precedente art. 2.
ARTICOLO 12
1) Il
contributo erogabile dalla Regione Abruzzo non può comunque
superare, in rapporto alla spesa dichiarata ammissibile dalla
Giunta Regionale per ciascun progetto riguardante i settori
previsti dall'art. 3 le seguenti misure: 1) per i progetti relativi
ai settori di cui ai punti h) - g):
-
85% per i Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti;
-
80% per i Comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti; - 70% per i Comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
2) il
60% per i progetti relativi ai settori di cui al punto a);
3) il
50% per i progetti relativi ai settori di cui ai punti b) -
c) - d);
4) il
40% per i progetti relativi ai settori di cui ai punti e) -
f).
Per i progetti presentati dagli
Enti morali, il contributo di cui al precedente comma può essere
elevato al 95% su motivato parere del nucleo di valutazione.
ARTICOLO 13
All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge, valutato per l'anno 1990 in L. 19.000.000.000,
si provvede con parte di pari importo dello stanziamento recato
dal Cap. 022432 dello stato di previsione della spesa del bilancio
per il medesimo esercizio.
Per gli anni successivi al 1990
e limitatamente al periodo di validità della legge 1- 3- 86,
n. 64, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti
per i rispettivi anni, nell'ambito delle assegnazioni disposte
dalla legge n. 64/ 86.
ARTICOLO 14
Le provvidenze previste dalla presente
legge non sono cumulabile con i benefici con cessi ai sensi
della LR n. 63/ 86.
ARTICOLO 15
La presente legge è dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.