Legislazione - Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE N. 63 DEL 20-06-1980 REGIONE ABRUZZO

Interventi provvisori per il proseguimento dei corsi di orientamento musicale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 36 del 21 luglio 1980

ARTICOLO 1

Fino all'emanazione di una organica disciplina in materia, la Regione assicura il proseguimento delle attività pluriennali, da portare a compimento, relative a Corsi di Orientamento Musicale, in atto nell'anno scolastico 1977/ 78 ed autorizzate dalle competenti Autorità Scolastiche.

ARTICOLO 2

Il finanziamento regionale, di cui al successivo articolo 5, viene determinato nella misura fissa di L. 2.700.000 per ciascun corso, la cui durata resta fissata in sei mesi per dodici ore e mezza settimanali; distribuite in almeno tre giorni.

ARTICOLO 3

Al fine di ottenere il finanziamento previsto dal precedente articolo, i Comuni devono presentare alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, i programmi che intendono realizzare nell'anno successivo.

Tali programmi devono contenere l'indicazione della durata e dei contenuti delle attività corsuali che si intende proseguire ed esaurire.

I programmi devono, altresì, indicare la durata ed i contenuti dei corsi proposti al Comune da Enti o Organismi pubblici o privati che intendono proseguire e completare le attività corsuali pluriennali da essi gestite nell'anno scolastico 1977/ 78.

ARTICOLO 4

La Giunta Regionale esaminati i programmi presentati dai Comuni ai sensi dell'articolo precedente provvede entro il 30 novembre di ogni anno, ad assegnare ai Comuni i relativi finanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge.

ARTICOLO 5

Nella prima applicazione della presente legge i Comuni presentano i programmi, di cui al precedente art. 3, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge. La Giunta Regionale provvede ad assegnare i finanziamenti di cui all'art. 4 entro i successivi 60 giorni.

ARTICOLO 6

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1980, in L. 150.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul Cap. 527 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per gli anni successivi al 1980, al relativo onere si provvede con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci.

ARTICOLO 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.