LEGGE REGIONALE N. 63 DEL 20-06-1980 REGIONE ABRUZZO
Interventi provvisori
per il proseguimento dei corsi di orientamento musicale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 36 del
21 luglio 1980
ARTICOLO 1
Fino all'emanazione di una organica
disciplina in materia, la Regione assicura il proseguimento
delle attività pluriennali, da portare a compimento, relative
a Corsi di Orientamento Musicale, in atto nell'anno scolastico
1977/ 78 ed autorizzate dalle competenti Autorità Scolastiche.
ARTICOLO 2
Il finanziamento regionale, di cui
al successivo articolo 5, viene determinato nella misura fissa
di L. 2.700.000 per ciascun corso, la cui durata resta fissata
in sei mesi per dodici ore e mezza settimanali; distribuite
in almeno tre giorni.
ARTICOLO 3
Al fine di ottenere il finanziamento
previsto dal precedente articolo, i Comuni devono presentare
alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, i programmi
che intendono realizzare nell'anno successivo.
Tali programmi devono contenere
l'indicazione della durata e dei contenuti delle attività corsuali
che si intende proseguire ed esaurire.
I programmi devono, altresì, indicare
la durata ed i contenuti dei corsi proposti al Comune da Enti
o Organismi pubblici o privati che intendono proseguire e completare
le attività corsuali pluriennali da essi gestite nell'anno scolastico
1977/ 78.
ARTICOLO 4
La Giunta Regionale esaminati i
programmi presentati dai Comuni ai sensi dell'articolo precedente
provvede entro il 30 novembre di ogni anno, ad assegnare ai
Comuni i relativi finanziamenti previsti dall'articolo 2 della
presente legge.
ARTICOLO 5
Nella prima applicazione della presente
legge i Comuni presentano i programmi, di cui al precedente
art. 3, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
La Giunta Regionale provvede ad assegnare i finanziamenti di
cui all'art. 4 entro i successivi 60 giorni.
ARTICOLO 6
All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge, valutato, per l'anno 1980, in L. 150.000.000,
si provvede con i fondi stanziati sul Cap. 527 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
Per gli anni successivi al 1980,
al relativo onere si provvede con i fondi stanziati sui corrispondenti
capitoli di spesa dei rispettivi bilanci.
ARTICOLO 7
La presente legge è dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.